TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-05-28, n. 202410777
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Pubblicato il 28/05/2024
N. 10777/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04314/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4314 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da Yousave Spa, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati F B, P F V, con domicilio eletto presso lo studio Federico Guardascione in Roma, largo Argentina 11;
contro
Gse - Gestore dei Servizi Energetici Spa, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati S F, A G, M A F e A P, con domicilio eletto presso lo studio S F in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 6;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota prot. GSE/P20170017465 del 17 febbraio 2017, comunicata via pec in pari data, avente ad oggetto “attività di controllo mediante verifica documentale ai sensi dell'art.14 comma 1 del D.M. 28 dicembre 2012, per il progetto di riduzione dei consumi di energia primaria identificato dalla prima richiesta di emissione dei titoli di efficienza energetica con il codice 0357995016711R027, il cui Soggetto Titolare è la società YOUSAVE S.p.A. Comunicazione di esito”;
- della nota prot. GSE/P20170018977 del 23 febbraio 2017 avente ad oggetto “rigetto della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 00357995016711R027-1#4, presentata da YOUSAVE SPA”;
- di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da YOUSAVE SPA il 24/10/2017:
- nota prot. GSE/P20170051846 del 3 luglio 2017, comunicata via pec in pari data, avente ad oggetto “attività di controllo mediante verifica e sopralluogo ai sensi dell'art.14 comma 1 del D.M. 28 dicembre 2012, per il progetto di riduzione dei consumi di energia primaria identificato dalla prima richiesta di emissione dei titoli di efficienza energetica con il codice 0357995016711R027 - Seguiti commerciali.” (doc. n. 16)
- di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da YOUSAVE SPA il 12/11/2020:
- della nota prot. GSE/P20170017465 del 17 febbraio 2017, comunicata via pec in pari data, avente ad oggetto “attività di controllo mediante verifica documentale ai sensi dell'art.14 comma 1 del D.M. 28 dicembre 2012, per il progetto di riduzione dei consumi di energia primaria identificato dalla prima richiesta di emissione dei titoli di efficienza energetica con il codice 0357995016711R027, il cui Soggetto Titolare è la società YOUSAVE S.p.A. Comunicazione di esito.”;
- della nota prot. GSE/P20170018977 del 23 febbraio 2017 avente ad oggetto “rigetto della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n.00357995016711R027- 1#4, presentata da YOUSAVE SPA”;
- della nota prot. GSE/P20170051846 del 3 luglio 2017, comunicata via pec in pari data, avente ad oggetto “attività di controllo mediante verifica e sopralluogo ai sensi dell'art.14 comma 1 del D.M. 28 dicembre 2012, per il progetto di riduzione dei consumi di energia primaria identificato dalla prima richiesta di emissione dei titoli di efficienza energetica con il codice 0357995016711R027- Seguiti commerciali.”;
- di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Yousave S.p.A. il 1/6/2022:
- della nota del GSE – Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. prot. n. GSE/P20220005739 del 1 marzo 2022, comunicata via PEC in pari data, avente ad oggetto “Istanza di applicazione dell'art. 56 del DL 76/2020 (prot. GSE/A20200195032 del 29/12/2020) in merito al provvedimento di decadenza dal diritto di ottenimento degli incentivi prot. GSE/P20170017465 del 17/02/2017 per l'intervento identificato dal n RVC 0357995016711R027 – Sollecito restituzione incentivi”;
- di ogni altro atto preordinato, conseguente o, comunque, connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gse - Gestore dei Servizi Energetici Spa e di Ministero dell'economia e delle finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 febbraio 2024 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’atto introduttivo del giudizio la società ricorrente, società di servizi energetici (c.d. “Esco”), ha impugnato il provvedimento GSE/P20170017465 del 17 febbraio 2017, con il quale il GSE ha concluso con esito negativo l’attività di controllo documentale - ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.M. 28 dicembre 2012 - in relazione ad un progetto di efficientamento energetico realizzato da -OMISSIS- S.r.l., nonché il successivo provvedimento del 23 febbraio 2017, prot. GSE/P20170018977, con cui il GSE comunicava alla Società il rigetto della quinta RVC in conseguenza della conclusione con esito negativo dell’attività di controllo.
L’intervento, ammesso il 10 gennaio 2011 al meccanismo incentivante dei Certificati bianchi su richiesta della ricorrente società Yousave S.p.A., è consistito nell’installazione di un nuovo impianto frigorifero e la completa automazione della sequenza di avvio e di arresto dell’unità di liquefazione AL3, presso lo stabilimento sito in Via -OMISSIS- (MI), di proprietà di -OMISSIS- S.r.l.
Il provvedimento di conclusione dell’attività di controllo del 17 febbraio 2017 e quello di rigetto del 23 febbraio 2017, adottato previa notifica della comunicazione ex art. 10- bis della legge n. 241/1990, sono fondati sulla mancanza di addizionalità dell’intervento efficientato, essendo in sintesi emerse le seguenti criticità:
i. carenza di documentazione comprovante l’addizionalità (non essendo stati forniti i documenti idonei a individuare il coefficiente EER, valutato in condizioni di normale funzionamento del frigorifero installato nel liquefattore denominato AL3 né gli elementi volti a verificare l’addizionalità tecnologica dell’intervento di automazione del liquefattore denominato AL3 rispetto alla baseline di riferimento nel settore dell’attività industriale in cui si inquadra);
ii. erroneità dell’algoritmo di calcolo dei risparmi;
iii. erroneità della vita tecnica dell’impianto frigorifero.
Il gravame, con cui preliminarmente la parte si duole del fatto che le determinazioni assunte dal GSE finiscono in realtà con il mettere in discussione PPPM presentata e approvata a monte, è stato affidato ai seguenti motivi di ricorso:
- Violazione e falsa applicazione della legge n. 115/08, del D.lgs. 28/11, dell’art. 14 del D.M. 28 dicembre 2012 e degli articoli 1, 6 e 14 della Delibera AEEG n. EEN 9/11. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge 241/90. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza e ingiustizia manifesta e carenza di parametri di riferimento. Sviamento;
- Eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Violazione del principio di buon andamento e del legittimo affidamento del cittadino ex art. 97 della Costituzione. Contraddittorietà e illogicità;
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 10 bis della L. 241/1990 – Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione;
- Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo della Legge n. 115/08, del D.lgs. 28/11, dell’art. 6 del D.M. 28 dicembre 2012 e degli articoli 1 e 6 della delibera Aeeg n. EEN 9/11. Eccesso di potere per mancanza di parametri di riferimento e irragionevolezza manifesta. Eccesso di potere per sviamento;
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 novies della L. 241/1990 – Eccesso di potere per sviamento di potere.
Con un primo ricorso per motivi aggiunti depositati il 24 ottobre 2017, la parte ha impugnato l’ulteriore provvedimento prot. GSE/P20170051846 del 3 luglio 2017, con cui il GSE ha richiesto la restituzione di tutti i titoli TEE ricevuti, quantificati dal Gestore nell’ammontare di Euro 611.356,91.
Con il ricorso in esame ha dedotto il vizio di Violazione e falsa applicazione dell’articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 , lamentando la diversa valutazione ed interpretazione dei concetti di baseline e addizionalità rispetto alla determinazione assunta alla presentazione della PPPM nel 2010 nonché l’ illegittimità derivata dall’illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo.
Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 12 novembre 2020, la società ricorrente deduce il vizio di illegittimità sopravvenuta/nullità avverso i provvedimenti precedentemente impugnati, invocando l’applicazione dell’art. 56, comma 7, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 e dell’art. 42, commi 3 bis e 3 ter, del D.Lgs. n. 28/2011, da cui discenderebbero nuovi profili di illegittimità dei provvedimenti già impugnati.
In proposito, ha assunto, in particolare, che l’articolo 42, commi 3- bis e 3- ter , nella versione vigente al momento della proposizione del ricorso di che trattasi, che ha efficacia retroattiva, dispone che, laddove (i) il GSE ponga in essere attività di verifica ed accerti la non rispondenza del progetto proposto ed approvato alla normativa vigente alla data di approvazione del progetto e (ii) le difformità riscontrate non derivino da documenti non veritieri o da dichiarazioni false o mendaci, il medesimo GSE annulla il provvedimento di riconoscimento degli incentivi riferiti agli interventi di efficientamento energetico. Gli effetti dell’annullamento disposto a seguito della verifica decorrerebbero, tuttavia, dal provvedimento, con salvezza degli incentivi già erogati.
In via subordinata, viene solo formulata e non articolata una questione di illegittimità costituzionale dell’art. 56, comma 7, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 e dell’art. 42, commi 3 bis e 3 ter, del D.Lgs. n. 28/2011 per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui agli articoli 3, 41 e 97 Cost. sotto il profilo del principio di parità di trattamento e non discriminazione.
Con un terzo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 1° giugno 2022, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento GSE/P20220005739 del 1° marzo 2022, con cui il GSE - avendo rigettato con separato provvedimento prot. n. GSE/P20210036142, impugnato davanti al Capo dello Stato, l’istanza di revoca presentata ai sensi dell’art. 56, comma 8, D.L. n. 76/2020 - ha inviato un’ulteriore richiesta di restituzione di tutti i titoli TEE ricevuti.
Anche in questo caso la parte ha dedotto il vizio di Violazione e falsa applicazione dell’articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 , lamentando la diversa valutazione ed interpretazione dei concetti di baseline e addizionalità rispetto alla determinazione assunta alla presentazione della PPPM nel 2010 nonché l’ illegittimità derivata dall’illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo.
Il GSE, costituito in giudizio, ha depositato documenti e una memoria, in cui respinta ogni deduzione, allegazione e produzione contraria, ha chiesto il rigetto del ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti.
All’udienza straordinaria del 23 febbraio 2024, in vista della quale la parte ricorrente e il GSE hanno presentato memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, deve essere respinto.
Con il primo motivo di ricorso la parte contesta l’operato del Gestore che ha concluso sfavorevolmente il procedimento di controllo documentale e respinto la quinta richiesta di RVC per un triplice profilo di criticità.
Sotto un primo profilo, riguardante la carenza di documentazione comprovante l’addizionalità dei risparmi generati dall’intervento, la ricorrente sostiene che l’intervento proposto con la PPPM non sarebbe scorporabile e dunque la relativa addizionalità dovrebbe essere valutata con riguardo ai consumi dell’unità di liquefazione nel suo complesso;che i dati relativi al coefficiente di prestazione energetica (EER) dell’impianto frigorifero installato nel liquefattore non sono stati forniti dal produttore;che l’impianto di liquefazione per cui è causa non corrisponde ad alcun generico impianto “standard” (nella misura in cui possa esistere uno standard di impianti industriali del genere), trattandosi di un impianto unico, di dimensione fuori taglia, il cui funzionamento è legato a requisiti stringenti in termini di affidabilità, stabilità e ripetibilità del processo e purezza dei prodotti (che sono prodotti utilizzati in ambito medicale, farmaceutico, alimentare, ecc.).
In proposito, nel rammentare la consolidata giurisprudenza secondo cui “ le valutazioni condotte dal Gestore in merito all’addizionalità del risparmio energetico (di cui la baseline costituisce, come detto, un presupposto) sono connotate da spiccata discrezionalità tecnica (sent. n. 2296/2022, n. 13316/2021), con la conseguenza che, avendo nel caso di specie il Gestore chiaramente esposto nella motivazione del provvedimento le N. 04033/2017 REG.RIC. considerazioni in forza delle quali la baseline deve ritenersi erronea, e non risultando le stesse connotate da evidenti aspetti di irrazionalità, erroneità o illogicità, il sindacato che in questa sede può sulle stesse essere effettuato non può spingersi fino a valutarne la fisiologica opinabilità né, tanto meno, alla sostituzione delle valutazioni medesime con altre ritenute maggiormente pertinenti ” (Tar Lazio, sez. III ter, 13 luglio 2022, n. 9630), il Collegio ritiene che nel caso di specie il giudizio formulato dal GSE di assenza di addizionalità degli interventi ammessi all’incentivo non solo non appare affetto da vizi macroscopici di erroneità, irrazionalità o illogicità e sembra anche resistere alle deduzioni attoree, se si considera che invero queste finiscono per ammettere la mancata dimostrazione la sussistenza di tale necessario requisito per assenza degli elementi informativi necessari a condurre una puntuale comparazione tra i consumi energetici ante e post intervento, che ha impedito alla società interessata di procedere con integrazione documentale in fase procedimentale al fine di superare le criticità contestate.
Sembra, pertanto, conclusivamente, emergere la mancanza di elementi in grado di mettere in discussione quanto ha rilevato dal GSE, secondo cui l’intervento sarebbe stato realizzato in ossequio a ragioni legate alla normale evoluzione del mercato nel settore di attività in cui si inquadra.
Le considerazioni che precedono concorrono a confutare anche il quarto motivo di ricorso, con cui parte ricorrente censura le richieste documentali del GSE riguardanti i costi dell’investimento, in quanto non previste da alcuna norma, visto che peraltro anche di recente è stato rilevato che “ risulta … onere dell’interessato fornire tutti gli elementi idonei a dar prova della sussistenza delle condizioni per l'ammissione ai benefici, ricadendo sullo stesso eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa ” (cfr, Cons. Stato, sez. IV, 20 gennaio 2021, n. 594;cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, sentenza 27 aprile 2020, n. 2682, per la quale “al regime di incentivazione … è sotteso il principio di autoresponsabilità, secondo il quale costituisce onere dell’interessato ad ottenere il beneficio il fornire la prova di tutti i presupposti per l'ammissione all'incentivo, ricadendo sullo stesso eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa ” ( ex multis , in tal senso, Cons. Stato, IV, 24 dicembre 2019, n. 8808;Cons. Stato, IV, 2 ottobre 2019, n. 6583).
Ponendo nuovamente attenzione agli argomenti difensivi dispiegati nell’ambito del primo motivo di ricorso, sotto un secondo profilo, la ricorrente contesta l’operato dell’autorità procedente nella parte in cui si ritiene che le grandezze monitorate in corrispondenza dei transitori di avvio o spegnimento del gruppo frigo devono essere escluse dal calcolo dei consumi ex ante , così come fatto nel periodo ex post . Segnatamente la ricorrente assume che sarebbe stato corretto escludere i transitori di accensione e spegnimento dei compressori durante le fasi di “mantenimento” e che, in ogni caso, anche escludendo i consumi di ex ante secondo le indicazioni del GSE, il risultato sarebbe trascurabile.
La censura non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
In proposito, il Collegio considera condivisibile quanto rilevato dal GSE circa l’effetto prodotto dalla riscontrata divergenza nella valutazione dei transitori in termini di alterazione delle grandezze monitorate. Invero, alla società di energia si contesta che nella definizione dei periodi transitori di accensione e spegnimento del gruppo frigo del liquefattore AL3, la ricorrente ha valutato unicamente le ore in cui la potenza dei compressori C03 e PAZ risultava rispettivamente inferiore a 900 e 4.000 kW e che, mentre nell'elaborazione dei dati di ex post, è stato imposto pari a zero il valore di tutte le grandezze monitorate in corrispondenza di tali transitori, in quanto la sequenza di avvio e spegnimento dei suddetti compressori risultava già automatizzata in condizioni antecedenti al periodo di ex ante dell'intervento in esame, al contrario, i valori delle grandezze monitorate in corrispondenza dei suddetti periodi transitori non sono stati esclusi dal calcolo del consumo di baseline (Gennaio 2009 - Dicembre 2009).
Ne deriva la legittimità della valutazione condotta dal GSE e la proporzionalità della misura adottata di revoca integrale degli incentivi per mancanza dei requisiti di ammissione al beneficio, attesa la indimostrata addizionalità dei risparmi generati dagli interventi realizzati, che non ammette una graduazione del beneficio concedibile.
In relazione al terzo profilo di criticità, parte ricorrente censura il provvedimento nella parte in cui stabilisce la durata della vita tecnica dell’impianto frigorifero in vent’anni, come stabilito nella Tabella 2 dell’allegato A alla Deliberazione EEN 9/11 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. In proposito, in particolare, il Collegio non condivide la tesi attrice della non facile riconducibilità dell’intervento realizzato ad uno di quelli esemplificati nella prefata Tabella 2 e della conseguente ammissibilità di scostamenti dai parametri di riferimento di cui alla Tabella 2, in quanto:
- in tal modo si finisce per far riferimento non all’istallazione dell’impianto frigorifero, ma all’ulteriore intervento di installazione di un nuovo gruppo frigorifero più affidabile;
- per l’istallazione dell’impianto frigorifero, che qui rileva, la richiamata Tabella A prevede espressamente in venti anni la vita tecnica.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono devono essere disattesi il primo e il quarto motivo di ricorso.
Con il secondo e il quinto motivo di ricorso del ricorso introduttivo, nella prospettazione di parte il GSE avrebbe impropriamente utilizzato la cornice procedimentale di cui all’art. 14 del D.M. 28 dicembre 2012 per fornire una diversa valutazione di elementi già esaminati in sede di approvazione della PPPM, sette anni prima, travolgendo con efficacia retroattiva gli effetti dell’ammissione al meccanismo incentivante tramite Certificati Bianchi, visto che il provvedimento impugnato si basa esclusivamente su una diversa interpretazione dei concetto di baseline e addizionalità già valutati per il progetto di cui è causa sin dalla presentazione della PPPM nel 2010. In proposito, ritiene pertanto che la legittimità del suddetto provvedimento deve essere scrutinata alla luce dell’art. 21- novies della legge n. 241/90.
A tal proposito, il Collegio richiama l’orientamento consolidato espresso dalla giurisprudenza anche di questo Tar, da cui non ritiene opportuno dissociarsi, secondo cui la potestà di controllo che la legge attribuisce al GSE è autonoma e può ben essere condotta dal GSE anche successivamente all’approvazione di una PPPM: “ dall’approvazione della PPPM non può - di per sé - discendere l’accertamento dell’addizionalità dell’intervento. Non è, pertanto, ravvisabile alcuna contraddittorietà nell’azione del Gestore, il quale, essendo deputato all’erogazione di incentivi pubblici, mantiene in ogni fase del procedimento il potere di verifica e controllo circa la spettanza degli stessi;né può ritenersi configurabile, nella materia all’esame, un affidamento meritevole di tutela nel caso in cui le condizioni per l’accesso ai benefici non siano rigorosamente rispettate ” (Tar Lazio, Roma, Sez. V ter, 21 dicembre 2021 n. 13316). Il GSE è dunque l’autorità chiamata a presidiare l’efficiente e corretto funzionamento del meccanismo di erogazione di incentivi pubblici, con poteri di verifica e controllo in ogni fase del procedimento. Il provvedimento impugnato, espressione di un potere di controllo, vincolato ed espressamente previsto e disciplinato dalla legge, non è riconducibile al novero degli atti di secondo grado e non può essere ritenuto assoggettabile al rispetto dei requisiti previsti dall’art. 21- nonies della legge n. 241/1990, anche in quanto “ la decadenza, intesa quale vicenda pubblicistica estintiva, ex tunc (o in alcuni casi ex nunc), di una posizione giuridica di vantaggio (c.d. beneficio), è istituto che, pur presentando tratti comuni col più ampio genus dell'autotutela, ne deve essere opportunamente differenziato ” (Ad. Plen. n. 18/2020).
Tanto osservato, anche il secondo e quinto motivo del ricorso introduttivo devono essere respinti.
Infine, quanto al terzo motivo di ricorso la parte deduce la violazione degli artt. 3, 7 e 10- bis della l. 241/1990, lamentando una mancata rappresentazioni delle ragioni per cui non state accolte le osservazioni formulate in sede di riscontro al preavviso di rigetto.
Il rilievo deve essere disatteso.
I provvedimenti gravati, adottati a seguito dell’istaurazione del contraddittorio con la società interessata, che ha potuto replicare alle cause ostative ravvisate dall’autorità procedente nel corso del provvedimento, danno conto (il provvedimento di conclusione dell’attività di controllo del 17.02.2017 in maniera puntuale nelle premesse motivazionali;il provvedimento di rigetto della RVC del 23.02.2017 con un rinvio al primo provvedimento) di aver valutato le osservazioni formulate dalla ricorrente, assolvendo in tal modo all’onere motivazionale, che peraltro non richiederebbe la puntuale confutazione di ciascuno degli argomenti dispiegati dalla parte in sede procedimentale in attuazione delle proprie prerogative partecipative (v. Cons. Stato, Sez. V, 30/08/2023, n. 8063;Sez. VI, 18/11/2022, n. 10189;Sez. V, 20/10/2021, n. 7054).
Inoltre, osta all’accoglimento della censura in esame la previsione di cui all’art. 21- octies , comma 2, primo periodo, della L. n. 241/1990 nella versione vigente ratione temporis , a tenore della quale: “[n] on è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”. Come si è dimostrato, nel caso di specie, l’assenza di addizionalità dell’intervento da incentivare non avrebbe consentito un diverso esito della valutazione relativa alla RVC, con conseguente irrilevanza dell’asserita omessa comunicazione del preavviso di rigetto ( ex multis , TAR Lazio, sez. III stralcio, sent. n. 13548/2023;Cons. St., sez. II, sent. n. 5095/2023).
I postulati enucleati conducono a rigettare il ricorso introduttivo del giudizio, in uno con il primo ricorso per motivi aggiunti. Con quest’ultimo mezzo di gravame la parte tende a far valere un’illegittimità per vizio di violazione e falsa applicazione dell’articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, lamentando la diversa valutazione ed interpretazione dei concetti di baseline e addizionalità rispetto alla determinazione assunta alla presentazione della PPPM nel 2010 nonché l’illegittimità derivata dall’illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo.
In particolare, quanto alla dedotta violazione dell’art. 42 d.lgs. 28/2011, fondata sull’assunto che il GSE non avrebbe potuto chiedere la restituzione dei TEE emessi in relazione a rendicontazioni già approvate, si richiama l’attenzione sulla circostanza che nel caso di specie è emersa, a seguito dell’attività di controllo, l’indebita percezioni di incentivi in quanto concessi in mancanza dei necessari requisiti di ammissione.
Restano, infine, da scrutinare le censure di cui al secondo ricorso e al terzo ricorso per motivi aggiunti, che vista l’analogia delle questioni dedotte, appaiono suscettibili di un esame congiunto.
Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente sostiene che i provvedimenti impugnati violerebbero l’art. 42, commi 3- bis e 3- ter , d.lgs. 28/2011, nella formulazione introdotta dall’art. 56 del decreto legge 76/2020, la quale osterebbe alla richiesta di restituzione di incentivi già corrisposti. Analogamente, con il terzo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente sostiene la violazione della medesima disposizione, per analoghe motivazioni, in relazione alla nota del 1° marzo 2022 del GSE impugnata, con la quale il Gestore ha sollecitato la restituzione degli incentivi.
La censura attorea è destituita di fondamento.
È dirimente osservare che la novella invocata dalla parte ricorrente non riguarda i procedimenti già conclusi con provvedimento del GSE alla data di entrata in vigore della novella, per i quali vale il principio “ tempus regit actum ” [“ l'applicazione dello ius superveniens presuppone l'instaurazione di un autonomo procedimento avente ad oggetto la valutazione da parte dell'Amministrazione dei presupposti di applicazione della normativa introdotta, che pertanto deve essere applicata all'esito di un distinto procedimento amministrativo che differisce da quello inerente alla decadenza degli incentivi, avendo quest'ultimo solo come presupposto. Tale applicazione non può intervenire in sede giurisdizionale ad opera del giudice nel giudizio di impugnativa della decadenza dell’incentivo (giudizio che ha oggetto la legittimità dell’atto di decadenza con riferimento al momento della 25 sua adozione), dovendo la legittimità dell'atto di decadenza adottato in data anteriore all'entrata in vigore della novella essere valutata in forza del principio tempus regit actum alla luce del quadro normativo vigente alla data della sua adozione ” (così Cons. St., Sez. II, 18.12.2023, n. 10920;v. anche Consiglio di Stato II, 4 gennaio 2023, n. 127)].
Il Collegio infine non ritiene ammissibile, anche alla luce delle testé riportate statuizioni, la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 56, comma 7, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 e dell’art. 42, commi 3 bis e 3 ter, del D.Lgs. n. 28/2011 per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui agli articoli 3, 41 e 97 Cost. sotto il profilo del principio di parità di trattamento e non discriminazione, prospettata e non articolata dalla ricorrente.
In conclusione, in virtù di quanto precede, il ricorso introduttivo, integrato dai motivi aggiunti meglio specificati in epigrafe, deve essere respinto.
La novità delle questioni trattate (quantomeno al momento dell’introduzione dei gravami) giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.