Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-11-18, n. 202210189

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-11-18, n. 202210189
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202210189
Data del deposito : 18 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/11/2022

N. 10189/2022REG.PROV.COLL.

N. 07015/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7015 del 2016, proposto da
E G, rappresentata e difesa dall'avvocato E M B, domiciliato presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati A A, F M F, E Cieri, con domicilio eletto presso lo studio Nicola Laurenti in Roma, via Francesco Denza, n. 50/A;

nei confronti

G G, non costituito in giudizio;
G G, A A G, rappresentati e difesi dall'avvocato F Pieri, con domicilio eletto presso lo studio Federico Marcosignori in Roma, via dei Georgofili, n.148;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 21/2016, resa tra le parti, diniego permesso di costruire in sanatoria e contestuale ordine di demolizione di opere.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Napoli e di G G e di A A G;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2022 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati E M B, E Cieri e F Pieri in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams".

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La sig. E G, comproprietaria di villa Grimaldi sita in Napoli alla via Petrarca n. 133-135, vi abita stabilmente dal 1981 occupando la dependance della villa. Nella dependance l’appellante ha eseguito ex novo alcune opere e ne ha completate altre in buona parte preesistenti.

2. In data 28.01.1995 la sig.ra E G ha chiesto la sanatoria delle predette opere.

3. In data 10.06.2014 Il Comune di Napoli, con disposizione dirigenziale n. 140/C, ha rigettato l’istanza di sanatoria presentata dalla ricorrente ordinando la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi.

4. In data 07.01.2015 la sig.ra E G impugnava il provvedimento di diniego deducendone l’illegittimità e chiedendone, pertanto, l’annullamento previa sospensione.

5. Si costituiva il Comune di Napoli ed il controinteressato Grimaldi Giovanni.

6. Si sono poi costituiti, con intervento ad opponendum , gli altri due germani comproprietari della villa, G ed A A G, che chiedono la reiezione del ricorso.

7. In sede cautelare il Consiglio di Stato (con ordinanza n. 2699/2015 di riforma dell’ord. n. 436 del 2015 del Tar Napoli), accoglieva l’istanza cautelare sospendendo il provvedimento gravato.

8. Il TAR rigettava la domanda con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso in appello.

9. In particolare l’odierna parte appellante, nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, formulava i seguenti motivi di appello: violazione di legge per erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 11 e 36 TU 380/2001, 31 L. 47/1985 e 39 L. 724/94 laddove richiesto il consenso di tutti i comproprietari e non considerata la possibile usucapione;
violazione di legge, errata o omessa motivazione, mancata valutazione delle risultanze processuali, in quanto il sig. G G non avrebbe in alcun modo provato di essere comproprietario e l’edificazione di cui si discute fu realizzata da E G con suo danaro ed impegno esclusivo;
eccesso di potere per difetto di motivazione;
violazione del principio di affidamento del privato alla luce del silenzio-assenso formatosi sull’istanza di condono;
violazione del principio di proporzionalità.

10. L’amministrazione appellata e il sig. Grimaldi G si costituivano in giudizio chiedendola declaratoria di inammissibilità ed il rigetto dell’appello.

11. Alla pubblica udienza di smaltimento del 14 novembre 2022 la causa passava in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, vanno respinte le eccezioni di inammissibilità concernenti la notifica e la forma dell’appello;
la costituzione delle parti appellate impone infatti l’applicazione del principio del raggiungimento dello scopo di cui all' art. 44 comma 3 c.p.a. (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 15/07/2019, n. 4979)

2. Peraltro, l’appello è destituito di fondamento nel merito, sulla scorta delle risultanze in atti e dei consolidati orientamenti di questo Consiglio.

3. In relazione al primo motivo di appello se, da un lato, va ribadito il principio della legittimazione alla sanatoria in capo a chi abbia la totale disponibilità del bene, dall’altro lato il giudizio civile instaurato dalla stessa parte appellante per l’accertamento dell’usucapione è stato rigettato.

3.1 Sul primo versante, va ribadito che il soggetto legittimato alla richiesta del titolo abilitativo deve essere colui che abbia la totale disponibilità del bene, pertanto l’intera proprietà dello stesso e non solo una parte o quota di esso. Non può invece riconoscersi legittimazione, al contrario, al semplice proprietario pro quota ovvero al comproprietario di un immobile, e ciò per l’evidente ragione che diversamente considerando il contegno tenuto da quest’ultimo potrebbe pregiudicare i diritti e gli interessi qualificati dei soggetti con cui condivida la propria posizione giuridica sul bene oggetto di provvedimento. In caso di pluralità di proprietari del medesimo immobile, di conseguenza, la domanda di rilascio di titolo edilizio – sia esso o meno titolo in sanatoria di interventi già realizzati – dovrà necessariamente provenire congiuntamente da tutti i soggetti vantanti un diritto di proprietà sull’immobile, potendosi ritenere d’altra parte legittimato alla presentazione della domanda il singolo comproprietario solo ed esclusivamente nel caso in cui la situazione di fatto relativa al bene consenta di supporre l’esistenza di una sorta di cd. pactum fiduciae intercorrente tra i vari comproprietari. In carenza della situazione da ultimo descritta, il titolo edilizio, volto alla realizzazione o al consolidamento dello stato realizzativo di operazioni (incidenti su parti non rientranti nell’esclusiva disponibilità del richiedente) non potrà essere né richiesto – non avendo il soggetto titolo per proporre tale istanza – né, ovviamente, rilasciato – non sussistendo i presupposti per l’emissione dello stesso – in modo legittimo dalla P.A. (cfr. ad es. Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 3823 del 2016).

Nel caso di specie, a nulla rileva il presunto originario consenso, a fronte della pacifica sussistenza del dissenso all’epoca della decisione dell’istanza di condono.

3.2 Sul secondo versante, la domanda di usucapione del bene oggetto del presente giudizio formulata dalla appellante è stata rigettata sia in primo grado che dinanzi alla Corte di Appello di Napoli con sentenza che, pur essendo impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione, è tutt’ora esecutiva. Inoltre, risulta formatosi il giudicato (cfr. sentenza di Cassazione n. 2531/2017) sulla domanda formulata dall’appellato G G nei confronti della odierna appellante comportante l’ordine all’abbattimento delle opere costruite dalla stessa sig.ra E G, oggetto della domanda di condono.

4. Le considerazioni sin qui svolte assumono rilievo preminente anche in merito al secondo ed al terzo motivo di appello, stante la pacifica assenza del consenso del comproprietario e l’irrilevanza della realizzazione delle opere in contestazione in apo alla stessa.

4.1 Inoltre, con specifico riferimento al terzo motivo, va ribadito che l’onere di cui all' art. 10-bis, l. n. 241 del 1990 non comporta la puntuale confutazione analitica delle argomentazioni svolte dalla parte privata;
al contrario, per giustificare il provvedimento conclusivo adottato è sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso, alla luce delle risultanze acquisite (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. V, 20 ottobre 2021, n. 7054). Nel caso di specie, la mancanza del presupposto della legittimazione alla richiesta del titolo abilitativo, che presuppone la totale disponibilità del bene, nonché il carattere vincolato dell’area, integrano gli elementi di una motivazione complessivamente e logicamente a sostegno del diniego e quindi di risposta alle osservazioni di dettaglio.

5. In relazione al quarto motivo di appello, assume rilievo dirimente il consolidato principio per cui il silenzio formatosi per decorso dei termini sulla istanza di condono edilizio, in caso di manufatti su aree soggette a vincoli, non equivale mai ad assenso e nel caso in cui, scaduto il termine, sia sopravvenuto il parere negativo, lo stesso ha valore vincolante e preclude il condono (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 02/07/2018, n. 4033).

6. In relazione alla presunta sproporzione della sanzione demolitoria, oggetto della deduzione di cui al quinto motivo, va parimenti ribadito il principio per cui l'ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione;
né vi è un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il mero decorso del tempo non sana, e l'interessato non può dolersi del fatto che l'amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi.

7. Va precisato che la presente decisione è stata assunta tenendo altresì conto dell'ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015 n. 5 nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014 n. 26242), che ha consentito di derogare all'ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021 n. 6209, 13 settembre 2022 n. 7949 e 18 luglio 2016 n. 3176), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso

7. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

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