TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-07-12, n. 202201276
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Testo completo
Pubblicato il 12/07/2022
N. 01276/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00159/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 159 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95 Rgt Fanteria n. 9;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri a data 9.11.2017 di diniego al trasferimento definitivo ai sensi dell’art. 398 R.G.A.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2022 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con ricorso ritualmente notificato l’1.2.2018 e depositato il 12.2.2018 -OMISSIS-ha affermato:
-) di essere carabiniere scelto, collocato quale sede di impiego presso il Comando Legione C.C. -OMISSIS-e temporaneamente aggregato alla Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-, coniugato con due bambine, l’ultima delle quali nata il 20.05.2016;
-) che in data 13.10.2011, nelle more di assegnazione provvisoria presso il Comando Stazione di -OMISSIS-, parte ricorrente presentava domanda di trasferimento ex art. 398 Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri, la cui valutazione è stata sospesa per l’insorgere di vicende giudiziarie a suo carico –che avevano comportato la sua temporanea sospensione dal servizio – poi risolte a suo favore;
-) che in data 14.3.2017 egli faceva pervenire, per il tramite del comando di appartenenza (-OMISSIS-), nota di integrazione alla succitata richiesta di trasferimento con cui evidenziava:
(i) la necessità di ricongiungersi al coniuge, dal 07.03.2014 impiegata a tempo indeterminato, con contratto full time, presso azienda commerciale operante nel settore turistico con sede nel paese di residenza, -OMISSIS-a cui non poteva rinunciare, soprattutto in un periodo tale di criticità nell’instaurare rapporti lavorativi certi e duraturi necessari per il benessere e la stabilità economica, e non solo, della famiglia;
(ii) la necessità di non allontanarsi non solo dalla moglie ma anche dalla figlia minore e al tempo stesso evitare le conseguenze psicologiche del distacco dalla primogenita con la quale, anche nel tempo della sua sospensione dal servizio, si era instaurato un forte legame affettivo;
(iii) l’esigenza di essere costantemente presente e ovviare alle criticità di un periodo che, causa le vicende giudiziarie intercorse era stato caratterizzato da notevoli difficoltà, economiche e logistiche (trasferimento di tutta la famiglia dalla sede calabrese di impiego, presso i genitori paterni in -OMISSIS-- per evitare insostenibili spese di locazione) e psicologiche con risvolti depressivi (documentati con certificazione a corredo della domanda di trasferimento temporaneo prodotta nell’ottobre del 2010) anche nei confronti dei genitori, investiti loro malgrado di attività di indagine (perquisizioni) legate alle vicende giudiziarie ratione temporis in corso;
-) che con provvedimento del 16.6.2017, notificato in data 30.06.2017, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri gli comunicava i motivi ostativi al trasferimento, riconducibili: - al fatto che il ricorrente è effettivo ad un C,do di Corpo che presenta una carenza organica nei ruoli Brigadieri/appuntati e Carabinieri di 202 unità, al parere espresso dalla Direzione di Sanità che non ha giudicato la documentazione sanitaria allegata nel 2011 di una rilevanza tale da permettere l’adozione del trasferimento richiesto; -alle prioritarie esigenze dell’Amministrazione.
-) che in data 7.7.2017 il ricorrente presentava osservazioni in cui precisava le ragioni sottese alla domanda anche in ordine alla precaria situazione familiare data dalla lontananza e dall’impiego della moglie a tempo indeterminato che, peraltro, in assenza del ricorrente rendono difficile alla medesima la possibilità di ovviare a tutte le esigenze quotidiane, date anche dalla necessità di accudire due figlie minori che sino al 2016, causa il forzato congelamento dell’impiego, erano abituate ad avere il padre quale figura di riferimento;
-) che, in particolare, in tale nota si evidenziava che sino alla data di riammissione in servizio lo stesso ricorrente, oltre ad accudire le figlie, prestava assistenza al suocero, in situazione di grave handicap ex art 3 co. 3 L. n. 104/1992 (testimoniato da relativa certificazione che lo stesso produceva in allegato) il quale, peraltro, non “godeva” della possibilità di essere assistito in maniera utile dai parenti o congiunti, atteso che la moglie di quest’ultimo (suocera del ricorrente) risulta affetta da invalidità al 50 %( come da verbale della Commissione invalidi dell’ASL di -OMISSIS-), mentre la figlia (moglie del ricorrente) oltre ad essere impiegata a tempo indeterminato deve, da sola, accudire le 2 figlie minori, (con gravi risvolti psicologiche di stress quotidiano tale da portarla a fare ricorso ad uno psicologico), mentre l’altra figlia è impegnata negli studi ed al tempo stesso è impiegata part time presso l’ufficio postale di -OMISSIS-.
-) che con il provvedimento pervenuto in data 4.12.2017 e oggetto della presente impugnazione il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, pur dando atto che le certificazione sanitaria del suocero prodotta in allegato alle osservazioni del 7.7.2017, per quanto attiene il quadro patologico è stata considerata dalla Direzione Sanitaria rilevante, ha sostenuto la possibilità di assistenza da parte dei congiunti presenti sul posto e, per l’effetto, ha negato il trasferimento in ragione: “della deficitaria situazione organica del Comando Corpo di appartenenza che allo stato registra una carenza organica di 237 B.A.C.; dell‘esigenza, nell’interesse pubblico di una gestione ragionale e funzionale delle risorse in relazione all’intero territorio nazionale, evidenziando che la circolare 944001-1/T-16 subordina “il ricongiungimento familiare al coniuge lavoratore “ alle prioritarie ed incomprimibili esigenze dell’Amministrazione ”.
2- Ritenendo illegittimo il provvedimento impugnato, con l’epigrafato ricorso se ne chiede l’annullamento per il seguente articolato motivo di diritto: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 398 RGA ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ MANIFESTA.PERPLESSITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO E IN DIRITTO. CARENZA ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONALE. VIOLAZIONE ART. 31, 32 e 33 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.
In sintesi, il ricorrente contesta:
-) carenza istruttoria e motivazionale, non avendo l’Amministrazione adeguatamente verificato e quindi ponderato la concreta e reale situazione di fatto che lo riguardava;
-) carenza motivazionale in relazione alla valutazione della situazione patologica del suocero del ricorrente, in merito alla quale l’Amministrazione avrebbe erroneamente dequotato la valenza della documentazione medica trasmessa, nonostante essa tenga conto anche del contesto e del livello di assistenza che, in ragione delle patologie rilevate sull’interessato, allo stesso può essere garantito, anche in relazione alle criticità evidenziate in riferimento al contesto familiare;
-) erronea mancata considerazione dell’esigenza del ricongiungimento familiare in termini di piena assunzione, da parte del ricorrente, della responsabilità genitoriale nei confronti delle due figlie minori;
-) carenza motivazionale in ordine alla valutazione delle criticità di organico del corpo di appartenenza, dato notoriamente stabile e fisiologico ed inidoneo a prevaricare quelle di rilievo costituzionale sottese all’oggetto della domanda denegata, in quanto prive della necessitata permanenza del ricorrente nella sede di impiego in quanto privo di specifica professionalità e che non terrebbe conto della dotazione organica delle sedi della -OMISSIS-(-OMISSIS-,-OMISSIS-e-OMISSIS-) oggetto di richiesta di trasferimento.
3- Con atto depositato il 13.2.2018 si è costituito il Ministero della Difesa per resistere al ricorso.
4- In data 3.8.2020 è stata notificata e depositata istanza di misure cautelari ex art. 55 c.p.a.
5- È seguita la produzione di documenti e memorie delle parti.
6- Alla camera di consiglio del 9.9.2020, con ordinanza n. -OMISSIS-pubblicata l’11.9.2020 è stata rigettata l’istanza di misure cautelari.
7- All’udienza pubblica del 6.7.2022 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
8- Il ricorso è infondato.
10. Preliminarmente si osserva che l'istanza presentata dalla ricorrente è volta al trasferimento definitivo straordinario, ai sensi dell'art. 398 del Regolamento Generale per l'Arma dei Carabinieri (RGA), la quale prevede che " I sottufficiali, gli appuntati ed i carabinieri che aspirano, invece, al trasferimento - per fondati e comprovati motivi - nell'ambito delle regioni, delle Brigate e delle Divisioni o fuori di detti comandi, possono, indipendentemente dal periodo di permanenza ad uno dei suddetti reparti o comandi presentare istanza, da inoltrare tramite gerarchico, ai comandi competenti a decidere ", ragion per cui la legittimità del provvedimento di diniego va valutata in relazione ai presupposti normativi di tale istituto, senza interferenze di diversi istituti, quantunque forieri di benefici per l’interessato ovvero per i familiari con disabilità.
11- Tanto chiarito, per giurisprudenza consolidata, l’art. 398 R.G.A. contiene una disposizione che prevede un'ipotesi eccezionale di trasferimento definitivo del personale dell'Arma, tant'è che consente il trasferimento in deroga all'obbligo di permanenza per il periodo minimo nella sede assegnata.
Considerata la natura eccezionale di tale trasferimento, l'Amministrazione, nel concederlo o negarlo, gode di un potere caratterizzato da ampia discrezionalità, il cui esercizio, com'è noto, può essere sindacato in sede giurisdizionale solo nei limiti della sussistenza di gravi ed evidenti vizi di razionalità ed illogicità o di travisamento dei fatti.
Inoltre, la concessione dei trasferimenti ai sensi dell'art. 398 R.G.A. deve essere ancorata a presupposti particolarmente rigorosi al fine di non aggirare il sistema ordinario dei trasferimenti su base concorsuale, in quanto gli stessi, incidendo sull'organico della sede di assegnazione, penalizzano le aspettative di chi è inserito, magari da lungo tempo, nelle graduatorie di merito della procedura ordinaria senza poter raggiungere, in difetto di posti disponibili, la sede di servizio richiesta. L'accoglimento delle istanze di trasferimento avanzate per corrispondere ad esigenze di carattere privato resta comunque subordinato all'insussistenza di ostative ragioni di servizio (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 3/11/2020, n.11289;T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 12 novembre 2019, n. 2378; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 4 febbraio 2019, n. 253).
12- Del resto, come osservato dall’Amministrazione nella relazione difensiva, un indiscriminato accoglimento della tipologia di domande presentate ai sensi dell’art. 398 RGA finirebbe per paralizzare l’attività istituzionale, considerata l’entità del personale che potrebbe richiedere, anche senza averne titolo, di accedere a tale forma di trasferimento e la concreta possibilità che le relative istanze possano essere indirizzate al raggiungimento di una medesima area geografica che, come nel caso di specie, coincide con quella di origine.
13- Venendo alla fattispecie:
a) nella comunicazione di motivi ostativi ex art. 10-.bis legge n. 241 del 1990 l’Amministrazione ha valorizzato, in senso sfavorevole della richiesta dell’odierno ricorrente:
-) il fatto che questi è effettivo ad un Comando di Corpo presentante carenza organica nei ruoli Brigadieri/Appuntati e Carabinieri di 202 unità;
-) il parere espresso dalla Direzione di Sanità che non ha giudicato la documentazione sanitaria allegata nel 2011 di rilevanza tale da permettere l’adozione del provvedimento richiesto;
-) le prioritarie esigenze dell’Amministrazione;
-) l’esigenza di garantire, soprattutto nell’attuale momento storico caratterizzato da una progressiva riduzione delle risorse, gli attuali volumi di forza del reparto d’impiego e di tutti i Comandi sovraordinati mediante una razionale dislocazione operativa delle forze;
b) a seguito delle osservazioni del ricorrente del 14.3.2017 (per il dettaglio, v. § 1), nel provvedimento finale il Comando Generale dell’Arma:
-) in ordine alla certificazione sanitaria attinente al quadro patologico del suocero, ritenuta rilevante dalla Direzione di Sanità ha osservato che l’assistenza ai familiari possa essere fornita, all’occorrenza ed in concorso tra loro, dai congiunti presenti sul posto benchè gravati da problematiche personali e lavorative;
-) ha ribadito la deficitaria situazione organica del Comando di Corpo di appartenenza, allo stato registrante una carenza organica di n. 237 unità nel ruolo di appartenenza;
-) ha considerato l’esigenza di interesse pubblico di gestione razionale e funzionale delle risorse, in relazione all’intero territorio nazionale e, richiamata la circolare del 9.2.2010 in materia di ricongiungimento al coniuge subordina lo stesso alle prioritarie ed incomprimibili esigenze di organico e servizio ha ritenuto prevalenti le esigenze dell’Amministrazione.
14- Nel loro complesso e considerate alla luce delle coordinate interpretative offerte dalla giurisprudenza, le determinazioni del Comando Generale dell’Arma sfuggono alle censure di parte ricorrente.
15- Anzitutto, quando alla situazione patologica del congiunto del ricorrente, in disparte il rilievo per cui l’ordinamento prevede specifici istituti in materia di assistenza applicabili anche agli appartenenti all’Arma (benefici ex art. 33 legge n. 104/1992), ritiene il Collegio non irragionevoli le valutazioni dell’Arma che, quantunque dinanzi ad una situazione di disabilità pari all’85% (per un verso rilevante e nel contempo neanche di massima gravità), ha ritenuto che la presenza in loco di altri familiari – tra i quali (a) il coniuge del soggetto disabile convivente con medesimo ed a lui legata dagli obblighi di assistenza morale e materiale ex art. 143 c.c., (b) la moglie del ricorrente con la propria famiglia, residente nel medesimo Comune e residenza dei suoceri (c) la cognata (figlia del disabile e sorella della moglie del titolare) residente in Comune a distanza di 7 km dal luogo di residenza del genitore e lavora nel medesimo Comune di residenza di quest’ultimo– e dunque la possibilità che questi, alternativamente o comunque coordinandosi tra loro, potessero fornire al congiunto la necessaria assistenza potesse, anche in una complessiva ottica di bilanciamento tra i diversi interessi in gioco, costituire una non irragionevole alternativa al trasferimento definitivo del ricorrente.
16- Peraltro, dalle allegazioni del ricorrente non vengono dimostrate situazioni di oggettiva impossibilità o impedimento dei succitati congiunti nel poter fornire il loro contribuito all’accudimento del congiunto tali da inficiare la complessiva ragionevolezza delle valutazioni dell’Amministrazione.
Risulta infatti generico, in assenza di più pregnanti elementi a sostegno delle allegazioni, tanto il riferimento di parte ricorrente all’indisponibilità della suocera (moglie del disabile) in relazione allo stato di insegnante o all’invalidità del 50% (comunque di entità non sufficiente ad impedirle di svolgere attività lavorativa e dunque da ritenersi parimenti non impedita a contribuire, nei termini sopra detti, all’assistenza al coniuge), nonché alla moglie del ricorrente (e figlia del soggetto disabile), che già forniva il proprio contributo in termini di assistenza o, infine, alla sorella di quest’ultima (cognata del ricorrente) che risiede a breve distanza dal genitore disabile e che, peraltro, lavora nel medesimo Comune dello stesso.
D’altronde, come osserva l’Amministrazione negli scritti difensivi, le difficoltà paventate dal ricorrente non possono che essere considerate comuni difficoltà riconducibili a un comprensibile e diffuso disagio che, nella sua normalità, accomuna mollissimi Carabinieri, siano essi neopromossi, ovvero militari anziani, che però, ove venisse recepito in toto, l’eventuale accoglimento di tutte le istanze basate su criticità familiari andrebbe a creare un’evidente disparità di trattamento poiché integrerebbe un aggiramento del sistema ordinario annuale dei trasferimenti su base concorsuale.
17- Le suesposte considerazioni, a ben vedere, possono essere riproposte anche con riferimento all’ulteriore esigenza, enfatizzata dal ricorrente, di ricongiungimento familiare per l’educazione della prole, atteso che detta esigenza accomuna molti militari e, per le medesime ragioni sopra evidenziate, non potrebbe trovare accoglimento integrale, pena le suddette disparità di trattamento oltre alla verosimile insorgenza di criticità organizzative in termini di allocazione e gestione delle risorse umane, di difficile governo.
18- Anche l’ulteriore deduzione dell’organico si sottrae alle censure di parte ricorrente.
Come già osservato, l’Amministrazione ha evidenziato una scopertura, nel Comando di corpo di appartenenza del ricorrente, di n. 237 unità nel ruolo B.A.C.
Orbene, sul punto rileva la giurisprudenza che “ a fronte della discrezionalità riconosciuta dall'ordinamento militare in materia di trasferimento per ricongiungimento con il coniuge lavoratore ex art. 398 del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri, l'unico strumento di controllo di legalità esercitabile rimane l'analisi della motivazione del provvedimento di diniego, che richiede, quanto meno, una ponderazione concreta tra le specifiche esigenze familiari con quelle di servizio e la disponibilità negli organici degli uffici interessati dal trasferimento, sulla base di parametri oggettivi, anche numerici, certi, non potendosi ritenere congrua argomentazione motivazionale il generico richiamo a gravi carenze di organico, poiché ciò renderebbe oscuro l'iter logico ed istruttorio seguito dalla p.a. nel caso concreto ed astrattamente rigettabili un numero indefinito di domande;la carenza di motivazione riverbera vieppiù sul valore del ricongiungimento familiare al quale l'ordinamento giuridico riconosce rilievo preminente e che richiede necessariamente in capo all'amministrazione il necessario e ponderato giudizio di bilanciamento tra le proprie necessità operative e tale legittima pretesa del dipendente (ex multis così T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sez. I , 29 gennaio 2019 , n. 55; T.A.R. Puglia Bari sez. I, 25 gennaio 2018, n. 108;in termini Consiglio di Stato sez. IV, 10 aprile 2006, n. 1964) ” (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 12.10.2020, n.607).
Nel caso controverso, l’Amministrazione non si limita ad un generico riferimento a carenze di organico ma fornisce anche un dato numerico che – anche a ritenere di pregio i rilievi di parte ricorrente circa difformità da altri dati numerici rappresentati in altri documenti, peraltro ragionevolmente giustificabili con le fluttuazioni che possono verificarsi a seguito di movimenti gestionali nel breve periodo – risulta di entità non irragionevolmente significativa e comunque di entità tale da rendere non illogica l’esigenza evidenziata dal Comando Generale – unico livello organizzativo concretamente abilitato, come rilevato dall’Amministrazione, a verificare l’effettivo impatto della movimentazione della singola unità sulla razionale e funzionale distribuzione nell’ambito dei territorio nazionale delle risorse a disposizione e necessarie per garantire adeguati livelli di sicurezza e legalità nelle diverse realtà territoriali – di evitare un ulteriore aggravamento della scopertura e, dunque, denegare l’istanza di trasferimento, senza che si renda di per sé necessario lo svolgimento di ulteriori specifici approfondimenti sull’utilizzo specifico del ricorrente.
19- Le conclusioni ora rassegnate non risultano scalfite dal rilievo circa il diverso esito di una precedente assegnazione del ricorrente alla sede di -OMISSIS-, sia in quanto, in base alle allegazioni dell’Amministrazione non smentite dal ricorrente, questa è avvenuta in ottemperanza dell’esito del giudizio promosso dall’odierno ricorrente, sia in quanto trattasi di applicazione dell’istituto di cui all’art. 42-bis l. n. 151/2002, avente differenti caratteri e presupposti rispetto al trasferimento di cui all’art. 398 RGA.
20- In conclusione, non risulta dunque illogico, arbitrario o irragionevole l’operato dell’Amministrazione che, valutato in concreto il complesso degli interessi in campo – riconducibili al ricorrente e, per altro verso, all’interesse pubblico alla razionale ed efficiente organizzazione del servizio – ha ritenuto prevalente quest’ultimo, denegando il richiesto trasferimento.
21- Il ricorso va pertanto rigettato.
22- Le circostanze della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.