TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2022-07-25, n. 202210593
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Testo completo
Pubblicato il 25/07/2022
N. 10593/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01806/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1806 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RP (Federazione del Pubblico Impiego), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Medici, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazzale Clodio, 18, come da procura in atti;
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
NU EL SA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell’atto prot. 146896 del 16/11/2015 con il quale il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha individuato gli uffici dirigenziali le cui funzioni devono essere delegate ai sensi dell'art. 4-bis del D.L. n. 78 del 2015;
-parere espresso dal Comitato di gestione con delibera n. 41 del 12/11/2015;
-atto prot. 147578 del 17/11/2015 con il quale il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha adottato “Le linee Guida per il conferimento delle deleghe di funzioni”;
-atto del Direttore dell'Agenzia prot. 135772 del 23710/2015;
-atti eventualmente adottati per l'avvio delle procedure selettive per il conferimento elle deleghe di funzioni dirigenziali e delle deleghe eventualmente conferite, con attribuzione delle posizioni organizzative temporanee;
con motivi aggiunti:
-nota del Ministero dell'Economia e Finanze prot. 3-8403 del 10/9/2015;
-atto prot. 65107 del 6 maggio 2014, con il quale il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha disposto l'avvio di un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 403 posti di dirigente di seconda fascia;
-il decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 1472/2014.
Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti:
della delibera del Comitato di gestione n. 10/2018 dell'8 febbraio 2018, nella parte in cui è stato sostituito l'art. 12 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate ed è stato inserito, nel Titolo II, C capo IV, l'articolo 18-bis, con i quali, rispettivamente, è stata introdotta un disciplina derogatoria in materia di accesso alla qualifica dirigenziale e sono state istituite posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, ivi compresa la responsabilità di uffici operativi di livello non dirigenziale, con attribuzione di funzioni dirigenziali, già impugnata dalla ricorrente con ricorso iscritto al n. R.G. 5628/18;
– dell'atto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 186053 del 7 agosto 2018, con il quale sono state adottate misure concernenti l'«assetto organizzativo delle Direzioni Centrali e Regionali»; – dell'atto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 186067 del 7 agosto 2018, con il quale sono state adottate misure riguardanti l'articolazione e i compiti delle direzioni provinciali; – dell'atto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. prot. n. 187175 dell'8 agosto 2018 è stata disposta la graduazione delle posizioni dirigenziali di seconda fascia e delle posizioni organizzative di cui all'art. 18-bis del Regolamento di amministrazione; – della delibera del Comitato di gestione n. 39 del 6 agosto 2018, di cui non si conoscono i contenuti di dettaglio;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi e per quanto lesivi degli interessi collettivi di cui la Federazione ricorrente costituisce ente esponenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2022 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con il ricorso in esame, notificato il 16-20 gennaio 2016, RP, associazione che raggruppa dirigenti del settore pubblico, ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa misura cautelare, la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 146896 del 16 novembre 2015, recante l’individuazione degli uffici dirigenziali le cui funzioni devono essere delegate ai sensi dell’art. 4 bis del decreto legge n. 78 del 2015, oltre agli atti a tal determinazione presupposti e connessi.
2. – La associazione ricorrente espone di essere stata promotrice di un vasto contenzioso volto a evidenziare l’illegittimità del modus operandi dell’Agenzia delle Entrate che, nel tempo, aveva coperto la maggior parte dei posti dirigenziali in pianta organica mediante l’attribuzione a funzionari privi della qualifica dirigenziale, e segnala che, in esito a ricorsi da essa proposti, questo TAR, con le sentenze n. 6884\2011 e 7636\2011, ha annullato, rispettivamente, la delibera n. 55\2009 del Comitato di Gestione dell’Agenzia, che aveva costituito la base giuridica per le contrastate nomine, nonché il bando di concorso a 175 posti di dirigente che avrebbe avuto la funzione di “sanare” tale prassi.
Tali sentenze sono state confermate in appello con sentenza n. 4641 del 2015 dal Consiglio di Stato.
3. – La ricorrente prosegue evidenziando che con sentenza n. 37 del 2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 comma 24 del decreto legge n. 16 del 2012 e delle successive disposizioni dei decreti legge n. 150 del 2013 e n. 192 del 2014, che legittimavano la prassi di coprire posti dirigenziali con dipendenti di qualifica funzionariale.
4. – Con successivo ricorso n. 14044 del 2015 r.g. RP ricorda di avere impugnato davanti a questo TAR anche la graduatoria della procedura selettiva di interpello per l'attribuzione di 189 posizioni organizzative di livello non dirigenziale (pos) e gli altri atti con cui l’Agenzia delle Entrate ha instaurato la prassi (successiva alle pronunzie di incostituzionalità su riferite) di coprire le posizioni dirigenziali con funzionari cui conferiva incarichi di posizione organizzativa ai sensi dell’art. 23 quinques del decreto legge n. 95 del 2012.
Tale giudizio si è concluso con declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo pronunziata dalla sentenza n. 11005 del 2016; il successivo giudizio di appello è stato dichiarato estinto per rinunzia con sentenza n. 3474 del 2017 del Consiglio di Stato.
5. – La ricorrente, inoltre, evidenzia che i provvedimenti impugnati nel presente giudizio, con i quali sono stati individuati gli uffici dirigenziali da ricoprire mediante funzionari della terza area, sono stati assunti sulla scorta dell’articolo 4 bis, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, introdotto dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, come successivamente modificato.
6. – Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.
1) l’articolo 4-bis del decreto legge n. 78 del 2015 sarebbe illegittimo, per violazione dell’articolo 77 della Costituzione, poiché recherebbe norme “intruse” rispetto al decreto legge che ne costituisce il veicolo, diretto a introdurre disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
2) Lo stesso articolo del decreto legge sarebbe, inoltre, affetto da illegittimità costituzionale per violazione degli articoli 3, 51, 97, 136 e 137 della Costituzione, in quanto diretto all’elusione del giudicato costituzionale, costituito dalla sentenza n. 37 del 2015.
3) Inoltre, ferme restando le pregiudiziali questioni di illegittimità costituzionale, i provvedimenti assunti dall’Agenzia delle entrate sarebbero illegittimi anche per violazione dello stesso articolo 4-bis del decreto legge n. 78 del 2015, in quanto l’Amministrazione si sarebbe adoperata soltanto per l’attribuzione delle “posizioni di funzionario delegato”, che dissimulerebbero il conferimento di veri e propri incarichi dirigenziali, senza contemporaneamente attivarsi per svolgere e portare a termine le procedure concorsuali per la copertura dei posti da dirigente.
Peraltro, l’Agenzia avrebbe omesso di considerare che con ricorso n. 8028\2014 RP aveva impugnato il concorso per titoli ed esami a 403 posti di dirigente di seconda fascia indetto nel 2014, sospeso in sede di appello cautelare con ordinanza n. 4811\2014 del Consiglio di Stato; e ciò sebbene l’analoga procedura indetta dall’Agenzia delle Dogane fosse stata annullata da questo TAR con sentenza n. 3924 del 2015.
4) I provvedimenti gravati violerebbero poi l’art. 4 bis del decreto legge n. 78 del 2015 in quanto non avrebbero tenuto conto che con atto del 31 agosto 2015 il Direttore dell’Agenzia aveva indetto una procedura selettiva per il conferimento di 748 incarichi dirigenziali, peraltro impugnato da RP con ricorso n. 14046 del 2015.
5) L’attribuzione delle posizioni organizzative, che sono conferite ai sensi dell’articolo 23-quinquies, comma 1, lett. a), n. 2), del decreto legge n. 95 del 2012, presupporrebbe l’adozione del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale di cui ai Titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e tuttavia l’Agenzia non sarebbe dotata di tale sistema.
6) L’articolo 4-bis del decreto legge n. 78 del 2015, commi 2 e 3, infine sarebbe illegittimo, per violazione degli articoli 81 comma 3 e 97 comma 1 della Costituzione per violazione del principio di copertura finanziaria.
6. – Con un primo atto di motivi aggiunti, notificato il 30 gennaio 2017, IC ha quindi impugnato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 65107 del 6 maggio 2014, con il quale il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha disposto l'avvio di un concorso pubblico per titoli ed esami