TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2015-10-08, n. 201504722
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N. 04722/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00815/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 815 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
R M, rappresentata e difesa dagli avv.ti R M, A S, B C, con domicilio eletto presso l’avv. Sergio D'Amico in Napoli, Via Loggia dei Pisani 13;
contro
Conservatorio di Musica San Pietro a Majella, in persona del Direttore pro tempore, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11;
nei confronti di
G L, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Salvato, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Andretta in Napoli, corso Umberto I n. 75;
per l'annullamento, previa sospensione,
della graduatoria definitiva d'istituto per l’a.a. 2012/2013, settore artistico disciplinare COCM/01 - organizzazione, diritto e legislazione dello spettacolo musicale, pubblicata con provvedimento del Direttore del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella prot. n. 8852 del 22.11.2012, nella parte in cui essa vede la ricorrente collocata nella terza posizione, non riconoscendole il punteggio a cui avrebbe diritto;
per l'accertamento, il riconoscimento e la declaratoria del legittimo interesse della ricorrente ad una valutazione analitica dei propri titoli professionali e di quelli dei candidati che la precedono in graduatoria, con conseguente obbligo dell'Amministrazione di riformulare i giudizi e i punteggi espressi in proposito;
e dunque per l'accertamento, il riconoscimento e la declaratoria della fondatezza della pretesa della ricorrente alla giusta collocazione nella graduatoria de qua;
con motivi aggiunti per l’annullamento della graduatoria pubblicata con provvedimento del Direttore del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella prot. n. 7646 dell’8.11.2013, pubblicata sul sito del Conservatorio 1'11.11.2013, nella parte in cui essa vede la ricorrente collocata nella quarta posizione (non utile ai fini dell'aggiudicazione del contratto di insegnamento).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di G L;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2015 la dott.ssa F P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, R M ha impugnato la graduatoria definitiva d'istituto per l’a.a. 2012/2013 settore artistico disciplinare COCM/01 - Organizzazione, diritto e legislazione dello spettacolo musicale, pubblicata con provvedimento del Direttore del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella prot. n. 8852 del 22.11.2012, nella parte in cui l’ha collocata nella terza posizione, non riconoscendole il punteggio a cui assume avrebbe avuto diritto.
La ricorrente ha esposto che, con bando del 10 settembre 2012, prot. 5964, il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella aveva indetto pubblica selezione per la costituzione, con validità triennale, della graduatoria d'istituto per l'A.A. 2012/2013 per il settore artistico-disciplinare suddetto.
Ai sensi dell'art. 5 del bando la commissione giudicatrice avrebbe dovuto predeterminare i criteri e le procedure per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati, in osservanza di quanto previsto dalla tabella di valutazione dei titoli degli aspiranti a supplenza nei Conservatori di musica e nelle accademie, allegata alla nota ministeriale n. 3154 del 9 giugno 2011, in cui è stabilito un sistema di punteggio specifico per ciascun titolo prodotto, fino ad un massimo attribuibile di punti 85.
In data 13.11.2012 era stata pubblicata la graduatoria provvisoria, nella quale la ricorrente era risultata collocata al terzo posto, con un punteggio complessivo di punti 57,50, di cui 44,00 per titoli professionali, 4,50 per titoli di studio e 9,00 per titoli di servizio: ritenendo però tale punteggio non corrispondente ai titoli prodotti, la ricorrente aveva quindi presentato reclamo, rappresentando, quanto ai titoli di servizio, che vantava per l'A.A. 2004/2005 un contratto d'insegnamento per non meno di 30 ore settimanali in Diritto e Legislazione dello Spettacolo presso lo stesso Conservatorio, corrispondente a punti 0,60 (fino a un max di punti 3,60);quanto ai titoli professionali, di aver stipulato con il Conservatorio resistente contratti di collaborazione o di prestazione d'opera professionale, relativi a Diritto e Legislazione dello Spettacolo, materia corrispondente — o comunque strettamente affine — a quella oggetto del concorso, valutabili ai sensi del paragrafo B, punto 6 della predetta nota ministeriale, corrispondenti a 18 punti (3 punti per ogni A.A.).
Inoltre la ricorrente, avendo per due anni accademici insegnato Legislazione e Normativa per l'Imprenditoria Musicale, altra materia corrispondente — o comunque strettamente affine — a quella oggetto di concorso, ha dedotto che avrebbero dovuto esserle attributi ulteriori 6 punti a tale titolo.
Infine, ha prospettato che non erano state adeguatamente considerate e ponderate le pubblicazioni prodotte, attinenti alle discipline oggetto di studio nelle Istituzioni di Alta Cultura Artistica e Musicale, per le quali avrebbe potuto esserle assegnato il massimo punteggio conseguibile (72 punti).
La ricorrente ha quindi dedotto di aver diritto ad un punteggio complessivo di almeno 99,10 (85,00 per titoli professionali;4,50 per titoli di studio;almeno 9,60 per titoli di servizio), ossia di essere collocata in prima posizione nella graduatoria de qua.
In data 22.11.2012 è stata pubblicata la graduatoria definitiva, nella quale l'avv. M è risultata collocata sempre in terza posizione, con punti complessivi 58,10, rispetto ai precedenti 57,50, stante il riconoscimento degli ulteriori 0,60 punti reclamati con riferimento ai titoli di servizio.
Nel verbale 21.11.2012 di esame del reclamo proposto avverso la graduatoria provvisoria, con riferimento alla mancata attribuzione dei punteggi rivendicati dalla ricorrente per i titoli professionali, la commissione ha ribadito di aver valutato ogni titolo in proposito prodotto, confermando i punti attribuiti.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
I) violazione dell'art. 5 del bando di concorso e dei criteri di valutazione dei singoli titoli previsti dalla tabella allegata alla nota ministeriale 9.6.2011 n. 3153;arbitrarietà, illogicità ed irragionevolezza del criterio valutativo prescelto;arbitrarietà, illogicità ed irragionevolezza dei giudizi e dei punteggi in proposito attribuiti, avendo la commissione stabilito di assegnare ad ogni candidato un punteggio sulla base della complessiva consistenza qualitativa e quantitativa del relativo profilo senza procedere alla valutazione specifica di ciascun titolo allegato;
II) arbitrarietà, irragionevolezza e genericità delle esperienze professionali da tenere in considerazione al fini del concorso alla luce delle finalità della procedura selettiva;omessa e inadeguata considerazione e ponderazione dell'interesse pubblico sotteso al concorso;istruttoria superficiale e approssimativa;difetto di giustificazione;arbitrarietà e irragionevolezza e dei giudizi e dei relativi punteggi espressi dalla commissione, che aveva considerato come attinenti all'insegnamento oggetto di concorso esperienze professionali relative al diritto del lavoro inteso in senso lato e al diritto della proprietà intellettuale;
III) violazione del criterio selettivo/valutativo in tema di pubblicazioni;violazione del criterio di preferenza fissato dalla commissione;contraddittorietà;istruttoria approssimativa e superficiale;arbitrarietà, illogicità ed irragionevolezza dei giudizi e dei relativi punteggi attribuiti dalla commissione;la commissione, dopo aver stabilito che la valutazione dei singoli candidati andava svolta con riferimento a ciascuno dei campi disciplinari relativi alla disciplina d'insegnamento (e cioè: diritto e legislazione dello spettacolo musicale;organizzazione dello spettacolo musicale;legislazione e normativa del Sistema dell'Alta formazione artistica e musicale) aveva precisato che profili esaustivi in relazione a tutti predetti campi disciplinari avrebbero dovuto essere ritenuti preferibili rispetto a profili concentranti le proprie competenze ed esperienze soltanto su alcuni di essi, e l'avv. M era l'unica partecipante che vantasse un profilo esaustivo in relazione a tutti i suddetti campi disciplinari, poiché attinente sia al campo giuridico, sia a quello manageriale-organizzativo;
IV) illegittimità diretta e derivata per i medesimi motivi articolati in precedenza;motivazione apparente, tautologica e apodittica;violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990;istruttoria superficiale;omessa e inadeguata considerazione e ponderazione dei titoli prodotti dalla ricorrente e delle sue specifiche esperienze professionali, essendosi la commissione giudicatrice, nell'esaminare il reclamo della ricorrente, limitata unicamente ad affermare di aver valutato tutti i suddetti titoli, senza esplicare con puntuale contezza le ragioni del mancato accoglimento di quanto in proposito argomentato dalla M o comunque senza dare contezza del punteggio attribuitole alla luce dei criteri di valutazione dei singoli titoli, come stabilito dalla più volte citata tabella ministeriale;
V) violazione dell'art. 4 del bando di concorso, in quanto la commissione esaminatrice sarebbe stata formata in violazione del bando di concorso che, all'art. 4, prevedeva come suoi componenti, oltre al direttore, tre docenti di ruolo della materia (di cui almeno uno in servizio presso altra istituzione), ovvero, in caso di mancata disponibilità di soggetti con tale qualità, all’ufficio avrebbero potuto essere nominati docenti titolari di discipline simili o affini: di contro, nessuno dei tre componenti nominati in aggiunta al direttore aveva i requisiti fissati dal bando, non trattandosi di docenti di ruolo della materia messa a concorso, né di titolari di discipline simili o affini.
Si sono costituiti il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e il controinteressato G L resistendo al ricorso.
Alla camera di consiglio del 20 marzo 2013 è stata respinta l’istanza cautelare presentata con il ricorso, rilevando che il danno lamentato allo stato non presentava connotazioni di attualità.
A seguito dell’appello presentato dalla ricorrente il Consiglio di Stato con ordinanza n. 2346/2013 ha accolto l’istanza cautelare, evidenziando che doveva ritenersi sussistente il periculum in mora, in quanto, avendo la graduatoria impugnata validità triennale, vi era il pericolo attuale che, nelle more della definizione del giudizio di merito, anche per il successivo anno accademico l’incarico di insegnamento fosse assegnato al controinteressato, con il rischio, quindi, che la decisione di merito potesse intervenire quando ormai non sarebbe stata più possibile (in tutto o in parte) una reintegrazione in forma specifica della ragioni della ricorrente;con riferimento al fumus boni iuris il giudice dell’appello cautelare ha ritenuto: che la composizione della commissione non rispettava le previsioni di cui all’art. 4 del bando di concorso, atteso che nessun componente della commissione era docente di ruolo di conservatorio, titolare della materia oggetto di selezione o di materia affine;che, in violazione dell’art. 5 del bando di concorso, la valutazione dei titoli non era avvenuta in osservanza di quanto previsto dalla tabella di valutazione allegata alla nota ministeriale n. 3154 del 9 giugno 2011, atteso che la commissione aveva proceduto ad una valutazione “sintetica” dei titoli e non “analitica”;e che non era adeguatamente motivata e, quindi, presentava profili di irragionevolezza, l’equiparazione disposta dalla Commissione tra i titoli aventi ad oggetto l’insegnamento oggetto della procedura selettiva (Organizzazione, diritto e legislazione delle spettacolo) e i titoli aventi ad oggetto il diritto del lavoro inteso in senso lato.
Il Consiglio di Stato ha quindi ordinato all’Amministrazione di procedere, con commissione diversamente composta, alla rinnovazione della procedura valutativa tenendo conto dei profili di illegittimità evidenziati.
All’esito del riesame disposto in sede di appello cautelare, e del successivo ricorso al Consiglio di Stato per l'esecuzione dell'ordinanza cautelare, il Direttore del Conservatorio di San Pietro a Majella ha adottato, in data 8 novembre 2013, il provvedimento, gravato con i motivi aggiunti depositati il 17 gennaio 2014, con il quale ha pubblicato la rinnovata graduatoria d'istituto per il settore artistico disciplinare COCM/01 - Organizzazione, Diritto e Legislazione dello Spettacolo Musicale, nel quale la ricorrente era collocata nella quarta posizione (non utile ai fini dell'aggiudicazione del contratto di insegnamento), deteriore rispetto alla precedente graduatoria in cui era terza.
A sostegno dei motivi aggiunti sono state formulate le seguenti censure:
1. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Illogicità manifesta. Contraddittorietà. Difetto di istruttoria, in quanto la graduatoria dell'8 novembre riportava esclusivamente i punteggi complessivi conseguiti dai quattro candidati idonei, senza contenere una ripartizione dei punteggi relativa alle tre categorie (titoli professionali;titoli di studio;titoli di servizio) contemplate dalla nota ministeriale (n. 3154 del 9 giugno 2011), né erano specificati i criteri mediante i quali la commissione aveva proceduto alla valutazione, modificando i punteggi del candidato L (89,00 e primo posto nella prima graduatoria;36,50 e comunque primo posto nella nuova graduatoria) e della candidata M (58,10 e terzo posto nella prima graduatoria;26,50 e quarto posto nella nuova graduatoria);
2. Violazione e falsa applicazione del bando e della nota ministeriale circa i contenuti e le modalità di pubblicazione e di approvazione della graduatoria. Nullità del provvedimento. Incompetenza relativa, non essendo stata osservata la ripartizione dei punteggi tra le seguenti tre categorie: 1) totale titoli professionali;2) totale titoli di studio;3) totale titoli di servizio, come previsto dal bando.
Infine, la pubblicazione era avvenuta soltanto sul sito del Conservatorio, mentre non era mai intervenuta la pubblicazione sul sito del Ministero, come prescrive la disciplina di riferimento.
È poi proseguito in appello il procedimento per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare di accoglimento emessa con riferimento alla prima graduatoria.
Nell’ambito di tale giudizio il Consiglio di Stato, con ordinanza del 21 gennaio 2014, ritenuto che gli atti adottati dalla nuova Commissione risultavano elusivi delle prescrizioni contenute nell’ordinanza cautelare n. 2946 del 2013, in quanto la nuova valutazione avrebbe dovuto limitarsi ad esaminare i profili oggetto di contestazione nel ricorso di primo grado, ad esclusione, quindi, sia delle posizioni dei candidati che non avevano impugnato la graduatoria, sia, nell’ambito della nuova valutazione della posizione della ricorrente e del controinteressato, degli elementi della precedente valutazione che non avevano costituito oggetto di censura specifica, risultando irragionevole che l’originaria ricorrente, nonostante l’esito positivo del giudizio cautelare, fosse stata persino postergata rispetto a candidati che non avevano neanche proposto impugnazione, e che fossero stati equiparati i titoli specificamente afferenti all’oggetto della procedura comparativa (organizzazione, diritto e legislazione dello spettacolo) a quelli afferenti al diritto del lavoro in senso lato, ha nominato un commissario ad acta collegiale, incaricato di formulare una nuova valutazione comparativa nel rispetto dei criteri indicati appunto nel provvedimento cautelare, dichiarando la nullità del provvedimento del Direttore del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella, prot. n. 275 del 2 dicembre 2013, di approvazione della nuova graduatoria definitiva di insegnamento di Organizzazione e legislazione delle spettacolo musicale, nonché di tutti gli atti presupposti.
Alla pubblica udienza del 21 gennaio 2015 è stata disposta istruttoria per acquisire, a cura dell’Amministrazione resistente, copia di tutti gli atti del procedimento che ha condotto all’approvazione della seconda graduatoria prot. n. 7646 dell’8.11.2013, impugnata con i motivi aggiunti, e l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati in posizione anteriore rispetto alla ricorrente nella graduatoria impugnata con i motivi aggiunti.
In vista della pubblica udienza del 17 giugno 2015, è stato depositato da entrambe le parti il provvedimento emesso dal Commissario ad acta nominato dal Consiglio di Stato per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare mediante ulteriore riesame;nella propria memoria il controinteressato ha eccepito la inammissibilità/improcedibilità del ricorso a seguito dell’emissione di tale provvedimento, con il quale è stato confermato vincitore il L.
All’esito della pubblica udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente deve essere esaminata la questione della sussistenza della giurisdizione amministrativa sulla controversia in esame.
In merito deve rilevarsi che la graduatoria impugnata concerne il conferimento di incarichi di insegnamento annuali presso il Conservatorio di musica San Pietro a Maiella.
In materia, si riscontra un orientamento giurisprudenziale che esclude, in fattispecie analoghe a quella in esame, la giurisdizione amministrativa, osservando che “Le graduatorie degli insegnanti sono stilate a seguito di attività di matrice non concorsuale, annoverabile nell'ambito delle determinazioni assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, a fronte dei quali la situazione giuridica soggettiva vantata dai docenti iscritti è da qualificarsi come diritto soggettivo ad ottenere il posto di lavoro in virtù del regolare scorrimento della graduatoria. L'esclusione della concorsualità è insita in particolare nella circostanza che l'inserimento in graduatoria dipende unicamente dal possesso di determinati requisiti e non è preceduto dallo svolgimento di una procedura selettiva di diritto pubblico articolata nelle sue fasi tipiche. Se, dunque, l'istituto delle graduatorie degli insegnanti consiste nella formazione di un elenco periodicamente aggiornato, in assenza di margini di discrezionalità in ordine alla valutazione dei titoli, le controversie nascenti dall'attività di periodico aggiornamento delle graduatorie medesime appartengono alla cognizione del giudice ordinario” (T.A.R. Toscana, Firenze, sez. I, 15 gennaio 2015 n. 79;T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 24 maggio 2013 n. 389).
Tuttavia, l’esclusione della giurisdizione amministrativa si fonda in tali casi proprio sulla circostanza che l’inserimento e la posizione nella graduatoria dipendono dal possesso di determinati requisiti il cui accertamento non è soggetto a valutazioni di tipo discrezionale, limitandosi al riscontro o meno dell’esistenza della condizione che dà diritto al punteggio.
Di contro, nei casi, quali quello in esame, in cui l’assegnazione dei punteggi sia operata all’esito di un giudizio di tipo discrezionale in ordine al valore dei titoli e dei curricula prodotti, ricorrono tutti gli elementi caratterizzanti l’esplicazione di una procedura concorsuale soggetta alla giurisdizione del giudica amministrativo.
In tal senso si è espresso anche di recente il Consiglio di Stato, affermando che in presenza di una graduatoria di istituto, in relazione alla quale ricorrono tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale, quali la presenza del bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale, le relative controversie sono da ascrivere alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 63, comma quarto, del d.l.gs. 165 del 2001 (Cons. Stato, sez. VI 24 novembre 2014 n. 5795;sez. VI, 15 febbraio 2012, n. 7773).
Tali conclusioni sono pienamente applicabili alla fattispecie in esame, che ha visto appunto svilupparsi una procedura concorsuale nei diversi passaggi dell’emanazione del bando, della predeterminazione dei criteri valutativi, della valutazione discrezionale dei titoli presentati e della conseguente formazione della graduatoria finale.
La controversia deve quindi ritenersi soggetta alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Deve poi evidenziarsi, con riferimento alla procedibilità dell’impugnazione principale, che la sequela di atti dell’Amministrazione procedente e dei Commissari ad acta che si sono succeduti per dare esecuzione all’ordinanza cautelare di accoglimento del Consiglio di Stato n. 2946/2013 non ha comportato, di per sé, il venir meno dell’interesse della parte ricorrente alla decisione sul ricorso principale.
Va in proposito rilevato che, secondo l’orientamento dominante della giurisprudenza, nel processo amministrativo l'improcedibilità del ricorso può verificarsi in presenza delle seguenti condizioni: a) il rapporto giuridico sotteso all'impugnato provvedimento è stato oggetto di una nuova regolazione intervenuta in corso di causa e questo ha fatto venir meno gli effetti dell'originario provvedimento;b) l'atto del cui annullamento si discute ha di fatto consumato la sua efficacia, con sostanziale sopravvenuta carenza d'interesse a coltivare l'impugnativa nel caso in cui nessuna concreta utilitas possa derivare alla parte ricorrente dalla decisione di merito del rimedio giurisdizionale proposto (Consiglio di Stato, sez. V, 5 dicembre 2014, n. 6014, sez. IV, 29 aprile 2014, n. 2209).
Non è invece configurabile l'improcedibilità del ricorso proposto per l'annullamento di un provvedimento giurisdizionale se l'adozione del nuovo atto regolante la fattispecie da parte dell'Amministrazione non è spontanea, ma di mera esecuzione di un provvedimento giurisdizionale, con rilevanza provvisoria, in attesa che una sentenza di merito definitiva accerti se il provvedimento impugnato sia o meno legittimo;solo nel caso in cui il contenuto di detto provvedimento giurisdizionale sia tanto condiviso dall'Amministrazione da indurla a ritirare il precedente provvedimento, sostituendolo con un nuovo atto, senza attendere il giudicato sul suo prevedibile annullamento, può senz'altro ritenersi che l'autonoma valutazione dell'Amministrazione, adeguatamente motivata, determini la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione avverso l'atto originariamente impugnato (in caso simile: Consiglio di Stato, sez. III, 5 dicembre 2013, n. 5781).
Nel caso di specie risulta espressamente da copia del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti che la nuova graduatoria è stata redatta unicamente in esecuzione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, di tal che non può ritenersi manifestazione di una autonoma determinazione dell’Amministrazione, solo carattere che avrebbe comportato il venir meno dell’interesse sotteso al ricorso principale.
Tuttavia deve anche rilevarsi, al riguardo, che essendo la successiva determinazione amministrativa emessa a seguito dell’ordinanza di riesame ancorata alla definizione del giudizio di merito e, quindi, al definitivo accertamento dell’illegittimità o meno del provvedimento iniziale, le vicende del giudizio vanno ad incidere sul rapporto tra atto impugnato e provvedimenti successivi e sull’interesse del ricorrente all’eliminazione del primo o dei secondi, facendo sì che, ove il ricorso nel merito risulti infondato e sia respinto, venga a cadere anche l’efficacia dell’atto emesso con riserva in esecuzione dell’ordinanza cautelare, mentre, qualora il gravame risulti fondato e da accogliere, si consolidino gli effetti della successiva attività suscitata dalla valutazione cautelare e sommaria circa la presumibile fondatezza delle ragioni azionate.
Tale ultimo esito può allora comportare il difetto di interesse a coltivare l’impugnazione principale dovuto proprio al riscontro della illegittimità dell’atto gravato che però, a seguito della sua sospensione cautelare e del riesame effettuato dall’Amministrazione in esecuzione della stessa, risulta superato e posto nel nulla dai successivi provvedimenti.
Occorre quindi esaminare, a tal fine, la fondatezza o meno, nel merito, del ricorso.
In merito, emerge dagli atti la fondatezza del primo motivo di ricorso, afferente la violazione dell'art. 5 del bando di concorso e dei criteri di valutazione dei singoli titoli previsti dalla tabella allegata alla nota ministeriale 9.6.2011 n. 3153.
Dal verbale prot. 8570 de 27 ottobre 2012 risulta, infatti, che la commissione giudicatrice ha stabilito di “assegnare ad ogni candidato un punteggio sulla base della complessiva consistenza qualitativa e quantitativa del relativo profilo senza procedere alla valutazione specifica di ciascun titolo allegato”, in violazione del citato art. 5 del bando, secondo cui “ le commissioni giudicatrici predeterminano i criteri e le procedure per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati, in osservanza di quanto previsto dalla tabella di valutazione di titoli degli aspiranti a supplenza nei Conservatori di musica e nelle Accademie, allegata alla nota ministeriale n. 3154 del 9 giugno 2011”. Ma la citata nota contiene i punteggi per la valutazione analitica dei titoli e del curriculum professionale dei candidati, mentre, come detto, nel caso di specie la Commissione ha stabilito già in sede di predeterminazione dei criteri di procedere in modo esclusivamente sintetico e complessivo all’attribuzione del punteggio.
La sussistenza del vizio lamentato è quindi palese.
Inoltre, dall’esame del verbale redatto dalla Commissione si evince che quest’ultima non ha nemmeno assegnato un complessivo punteggio numerico ai candidati, ma si è limitata ad esprimere un giudizio sintetico di valore sul curriculum e sui titoli presentati (ad es. per la ricorrente “Curriculum di valore rispetto alla materia specifica” – per il controinteressato L “Curriculum eccellente con pregevoli specificità e consolidata esperienza professionale. Preparazione accademica e pubblicazioni di rilievo nel settore scientifico di riferimento”), mentre solo nella graduatoria finale, a firma del Direttore d’Istituto, risulta assegnato ai candidati un punteggio numerico, che di conseguenza appare privo di motivazione.
Fondato è altresì il secondo motivo di ricorso, relativo all’arbitrarietà ed irragionevolezza del giudizio, evidenziata, in particolare, dall’avere la commissione considerato come attinenti all'insegnamento oggetto di concorso (Organizzazione, diritto e legislazione dello spettacolo musicale) esperienze professionali relative al diritto del lavoro inteso in senso lato e al diritto della proprietà intellettuale.
Come rilevato dalla ricorrente, infatti, la materia del diritto dello spettacolo presenta contenuto trasversale, andando a toccare aspetti di vari insegnamenti quali il diritto pubblico-costituzionale-amministrativo, con riferimento all’istituzione, organizzazione e funzionamento dei Conservatori, il diritto commerciale, con riguardo alla disciplina del diritto d’autore e della proprietà intellettuale, e il diritto del lavoro per quanto riguarda i contratti di lavoro dei lavoratori dello spettacolo;aver dato prevalenza, senza idonea giustificazione, ad uno solo di questi aspetti, il diritto del lavoro, evidenzia una illogicità nell’attività valutativa e di predeterminazione dei criteri, sfociata nella prevalenza assegnata al controinteressato, avvocato esperto in diritto del lavoro.
Ma la valutazione effettuata contiene un ulteriore profilo di illegittimità, in quanto la Commissione, nel prestabilire i criteri di giudizio, ha precisato che i profili professionali caratterizzati da competenza rispetto a tutti i campi disciplinari di Diritto e legislazione dello spettacolo musicale, Organizzazione dello spettacolo musicale e Legislazione e normativa del sistema dell’alta formazione artistica e musicale, avrebbero dovuto essere ritenuti preferibili rispetto a profili concentranti le proprie competenze ed esperienze soltanto su alcuni di essi;ma poi, contrariamente a tale assunto, ha valutato in modo superiore il profilo professionale del controinteressato L, avvocato esperto in diritto del lavoro ed autore di una raccolta di norme relative al diritto dello spettacolo, rispetto a quello della ricorrente, avvocato ma anche diplomata al Conservatorio in pianoforte, ed anch’ella autrice di un compendio di diritto dello spettacolo, recante pertanto un curriculum con competenze anche in campo musicale e dello spettacolo.
Infine, come rilevato anche in sede di appello cautelare, risulta fondata la censure relativa alla composizione della commissione esaminatrice.
Secondo l'art. 4 del bando di concorso, della commissione dovevano far parte il Direttore dell’istituto e tre docenti di ruolo della materia, di cui almeno uno in servizio presso altra istituzione, ovvero, in caso di mancata disponibilità di detti tre docenti, potevano esser nominati commissari anche titolari di discipline simili o affini.
La commissione insediatasi, invece, era composta dal Direttore, dal prof. A, docente di fagotto presso il conservatorio, dalla dott.ssa A, ricercatrice di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università Federico II, e dall’avv. M M, specializzato in diritto del lavoro.
Di conseguenza la commissione non vedeva tra i suoi componenti alcun esperto delle materie oggetto della selezione, né di materie affini.
Anche sotto tale profilo, pertanto, il ricorso si palesa fondato.
Come sopra argomentato, tuttavia, proprio la fondatezza del gravame comporta, nel caso di specie e alla luce delle successive vicende processuali, la sua improcedibilità, tenuto conto delle successive determinazioni dell’Amministrazione, emesse su impulso delle pronunce cautelari di accoglimento del Consiglio di Stato, che vedono consolidare i propri effetti in conseguenza dello scrutinio favorevole dei motivi di ricorso.
Al riguardo, deve rilevarsi in primo luogo che, con la successiva ordinanza n. 303/2014, emessa su istanza della ricorrente per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare di accoglimento, il Consiglio di Stato ha dichiarato la nullità della seconda graduatoria, redatta in esecuzione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, riscontrando la reiterazione dei medesimi vizi già censurati con riferimento alla graduatoria impugnata con il ricorso principale, e la conseguente violazione del giudicato cautelare di appello.
Tale pronuncia, tuttavia, è stata adottata nel corso dell’incidente cautelare in grado di appello, e non in fase di merito, di tal che non è idonea a spiegare efficacia nella presente fase, di definizione del giudizio in primo grado.
Quindi, sempre in fase di esecuzione del provvedimento cautelare di accoglimento, il Consiglio di Stato ha provveduto alla sostituzione del commissario ad acta in composizione collegiale, nominando un commissario ad acta monocratico, il Pres. Varrone, che ha depositato, in assolvimento dell’incarico, la propria relazione, con la quale ha concluso ritenendo giustificato il giudizio di maggiore attitudine all’insegnamento nel Conservatorio dell’avv. L rispetto alla ricorrente, espresso dalla Commissione, ed immune da illogicità e manchevolezze l’apprezzamento discrezionale della stessa;e sulla base di tale ultima determinazione il Consiglio di Stato ha poi respinto, chiudendo l’incidente cautelare, l’istanza di sospensiva proposta dalla ricorrente.
Con la determinazione commissariale, non impugnata, che costituisce nuova espressione del riesame compiuto dall’Amministrazione in persona del Commissario ad acta, è stata però superata la determinazione espressa nella seconda graduatoria impugnata con i motivi aggiunti, già dichiarata nulla per elusione del giudicato dal Consiglio di Stato, con conseguente improcedibilità del ricorso avverso la stessa.
L’omessa impugnazione di tale ultimo atto comporta poi, per le ragioni sopra esposte, come eccepito dal controinteressato, l’improcedibilità anche del ricorso principale, essendo tale definitiva valutazione, emessa sul presupposto della illegittimità delle precedenti, imputabile all’Amministrazione quale atto conclusivo del procedimento, soggetto agli appropriati rimedi impugnatori, tuttavia non attivati.
In conclusione il ricorso principale e i motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili.
L’esito della lite e le alterne vicende del giudizio cautelare giustificano la compensazione integrale delle spese.