TAR Napoli, sez. I, sentenza 2021-03-03, n. 202101456
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Pubblicato il 03/03/2021
N. 01456/2021 REG.PROV.COLL.
N. 04296/2017 REG.RIC.
N. 03588/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4296 del 2017, proposto da
Fondazione Idis Città della Scienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura Regionale, in Napoli, S. Lucia, 81;
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Bruno Ricci, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari, Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, piazza Municipio, Palazzo S. Giacomo;
Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, Commissario Straordinario di Governo per la Bonifica, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo D'Impresa s.p.a. - Invitalia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Violi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, Centro Direzionale Isola G 1 (presso lo studio dell’avvocato Massimo Collà Ruvolo);
sul ricorso numero di registro generale 3588 del 2019, proposto da
Fondazione Idis Città della Scienza - Istituto per la Diffusione e La Valorizzazione della Cultura Scientifica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Marone, Gherardo Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto a Napoli, via Cesario Console, 3;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Bruno Ricci, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari, Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, piazza Municipio, Palazzo S. Giacomo;
Commissario Straordinario del Governo per la Bonifica Ambientale e la Rigenerazione Urbana dell'Area di rilevante interesse nazionale B – C, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa s.p.a. - Invitalia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Colla' Ruvolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, Centro Direzionale Isola G1;
Città Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati V B, M M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, piazza Matteotti, 1;
Regione Campania, Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
I) quanto al ricorso n. 4296 del 2017:
- dell’Accordo Interistituzionale siglato il 19.7.2017 avente ad oggetto l'aggiornamento del Programma di Risanamento Ambientale e Rigenerazione Urbana dell'Area di Rilevante Interesse nazionale - Comprensorio B Coroglio da adottare ai sensi dell'art. 33 del D.L. n. 133/2014;
- nonché per la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni;
II) quanto al ricorso n. 3588 del 2019:
- del decreto del Presidente della Repubblica del 6.8.2019, registrato alla Corte dei Conti il successivo 23.8.2019, che approva lo Stralcio Urbanistico del Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana adottato dal Commissario Straordinario di Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'Area di Rilevante Interesse Nazionale B – C nonché della deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31.7.2019 citata nel D.P.R. del 6.8.2019;
- del provvedimento del 21.6.2019 n. 81 del Commissario Straordinario del Governo per la Bonifica Ambientale e la Rigenerazione Urbana dell'area di rilevante interesse nazionale B - Coroglio di adozione dello Stralcio Urbanistico del Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana;
- del verbale della seduta del 14 giugno 2019 della conferenza di servizi convocata ai sensi dell'art. 33, comma 9, D.L. n. 133/2014 e della L. n. 241/1990 (pubblicato in data 27.6.2019 sul sito Invitalia);
- della nota pec dell'8.7.2019 con cui il Commissario di B ha comunicato il rigetto delle osservazioni espresse in sede di conferenza di servizi dalla Fondazione Idis;
- dell'Accordo Interistituzionale siglato il 19.7.2017 avente ad oggetto l'aggiornamento del Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana dell'area di rilevante interesse nazionale – comprensorio B – C;
- dell'approvazione, in Cabina di Regia del 4.8.2017, dell'Accordo Interistituzionale per l'aggiornamento della proposta di PRARU e dell'approvazione in sede di Cabina di Regia del 5.4.2018 dell'aggiornamento della proposta PRARU per quanto riguarda gli interventi ricadenti nel perimetro del SIN;
- della nota n. 2986 del 29.3.2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – Ufficio del Ministero dell'Ambiente;
- della nota n. 9818 del 16.4.2019 del Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- nonché per la condanna al risarcimento per equivalente dei danni che la Fondazione Idis – Città della Scienza subirà in caso di esecuzione dei provvedimenti impugnati.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Campania, del Comune di Napoli, dell’Agenzia Nazionale per L'Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D'Impresa S.p.A. – Invitalia, del Comune di Napoli, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Commissario Straordinario del Governo per la Bonifica Ambientale e La Rigenerazione Urbana dell'Area, del Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, della Città Metropolitana di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2021 - svoltasi con le modalità di cui all’art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall’art. 1, co. 17, del D.L. n. 183/2020, e al D.P.C.S. del 28.12.2020 – il dott. G D V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Fondazione ricorrente, ente con personalità giuridica di diritto privato proprietaria del compendio immobiliare “Città della Scienza” sita in B - Coroglio, premette che:
- con accordi di programma dell’11.3.1997 e del 13.7.1997 stipulati con la Regione Campania, la Provincia di Napoli ed il Comune di Napoli, veniva programmata la realizzazione del progetto “Città della Scienza” nell’area di B, all’interno di un fabbricato industriale (Antica Vetreria Borbonica) in variante al P.R.G. e le parti si impegnavano a non trasferire l’immobile prima dell’avvenuto ammortamento degli investimenti affrontati per il recupero, con termine di scadenza fissato al 2051;
- in seguito al danneggiamento della struttura a causa dell’incendio del 4.3.2013, in data 14.8.2014 veniva stipulato un accordo di programma tra la Fondazione, il Ministero dell’Ambiente, il Ministero delle Infrastrutture, il Ministero dell’Istruzione, la Regione, la Città Metropolitana e il Comune di Napoli per la ricostruzione di Città della Scienza nella sede originaria (relazione tecnica, pag. 4), con impegno del Comune di Napoli all’esercizio delle attività ed istruttorie tecniche necessarie al rilascio degli atti approvativi ed autorizzativi (art. 6, lett. g), con la sola eliminazione delle ultime due campate più prospicienti il mare al fine di far arretrare la struttura dalla linea di costa e liberare un’area da destinare alla fruizione pubblica;
- con D.L. 12.9.2014 n. 133, convertito dalla L. n. 11.11.2014 n. 164, veniva disciplinato il procedimento di bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale nel comprensorio di B - Coroglio;
- in particolare, l’art. 33 del D.L. n. 133/2014 ha ad oggetto il Programma di Risanamento ambientale e di rigenerazione urbana (di seguito anche “PRARU”) che si articola come segue: a) invio della proposta di PRARU dal Soggetto Attuatore (Invitalia) al Commissario Straordinario di Governo, corredata dallo specifico progetto di bonifica degli interventi, dal cronoprogramma di svolgimento dei lavori, da uno studio di fattibilità territoriale e ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché da un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilità degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma (comma 8);b) convocazione della conferenza di servizi ad opera del Commissario Straordinario di Governo al fine di ottenere gli atti di assenso e di intesa da parte delle amministrazioni competenti, in caso di mancanza di accordo entro il termine di 30 giorni dalla indizione, provvede il Consiglio dei Ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di legge e alla relativa seduta partecipa il Presidente della Regione (comma 9);c) adozione del PRARU con atto del Commissario Straordinario di Governo (comma 10);d) successiva approvazione con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri che sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, tale atto costituisce variante urbanistica automatica e comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori (comma 10);
- in relazione al predetto procedimento di bonifica, in data 19.7.2017 veniva sottoscritto un Accordo Interistituzionale tra Governo, Regione Campania e Comune di Napoli volto all’aggiornamento del PRARU che, all’allegato n. 2, prevedeva il trasferimento del compendio immobiliare di Città della Scienza nell’area c.d. “ex Italsider” “su richiesta non negoziabile del Comune di Napoli” , lasciando lungo il percorso c.d. “fronte mare” solo i ruderi dell’antica Vetreria Borbonica a condizione che avvenga lo scambio delle proprietà di sedime e con la valorizzazione delle aree a mare a cura di Invitalia (punto 21-11 dell’Allegato 2 - Schede Tematiche);
- in data 21.6.2019 e 6.8.2019 intervenivano, rispettivamente, la adozione dello Stralcio Urbanistico del Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana ad opera del Commissario Straordinario di Governo e la successiva approvazione con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 33, comma 10, del D.L. n. 133/2014, convertito dalla L. n. 164/2014.
Parte ricorrente si duole che lo stralcio del PRARU, per quanto riguarda le aree di proprietà della Fondazione ricorrente, preveda il recupero dei soli ruderi fronte mare della ex Vetreria Borbonica (senza consentire la ricostruzione di Città della Scienza) e la conservazione dei volumi immediatamente prospicienti via Coroglio, mentre dispone la demolizione di tutti i volumi restanti, al fine di inglobare l’area sulla quale quei volumi insistono nella passeggiata che dovrebbe costeggiare il mare (c.d. “waterfront” ).
Tanto premesso, parte ricorrente insorge avverso l’Accordo Interistituzionale del 2017 (ricorso R.G. 4296/2017), l’adozione del PRARU, l’approvazione con D.P.R. del 6.8.2019 e gli ulteriori atti in epigrafe (ricorso R.G. 3588/2019), deducendo diversi profili di illegittimità per violazione del D.L. n. 133/2014, del D.P.R. n. 327/2001, della L. n. 241/1990, eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità dell’azione amministrativa, difetto di istruttoria, violazione del principio di tutela dell’affidamento, sviamento, disparità di trattamento, genericità, violazione degli artt. 3, 42, 97 della Costituzione, carenza di potere, incompetenza.
Conclude con le richieste di accoglimento dei gravami, di annullamento degli atti impugnati e di condanna delle amministrazioni al risarcimento dei danni patiti.
Si sono costituite le parti resistenti che sollevano eccezioni in rito e, nel merito, controdeducono e chiedono il rigetto dei gravami.
All’udienza del 10.2.2021 le cause sono state trattenute in decisione.
DIRITTO
RIUNIONE DEI PROCEDIMENTI.
1. Preliminarmente, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., occorre disporre la riunione dei ricorsi attesa l’evidente connessione soggettiva e oggettiva, afferendo entrambi i giudizi alla medesima procedura urbanistica di approvazione del Programma di Risanamento Ambientale e Rigenerazione Urbana dell'Area di Rilevante Interesse nazionale, Comprensorio B - Coroglio ai sensi dell'art. 33 del D.L. n. 133/2014, convertito dalla L. n. 164/2014.
2. I ricorsi sono infondati e, pertanto, può prescindersi dall’esame delle eccezioni in rito sollevate dalle controparti processuali;tanto in applicazione del principio di economia dei mezzi processuali che, secondo condivisibile giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 5/2015;Sez. IV, n. 3225/2017 e n. 3225/2017) e di legittimità (Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26242/2014 e n. 26243/2014), consente di derogare all’ordine delle questioni da esaminare previsto dall’art. 276 c.p.c. privilegiando lo scrutinio della ragione “più liquida” sulla scorta, peraltro, del paradigma sancito dagli artt. 49, comma 2, e 74 del c.p.a..
RICORSO R.G. 4296/2017.
3. Con il primo ricorso proposto avverso l’Accordo Interistituzionale, la Fondazione Idis lamenta la violazione dell’accordo di programma stipulato nel 2014 con il Ministero dell’Ambiente, il Ministero delle Infrastrutture, il Ministero dell’Istruzione, la Regione, la Città Metropolitana e il Comune di Napoli che prevedeva, in seguito alla parziale distruzione dell’anno precedente, la ricostruzione di Città della Scienza nella sede originaria. Lamenta che, per effetto dell’Accordo Interistituzionale del 2017 e della successiva approvazione dello Stralcio urbanistico del PRARU, si imprime al compendio una localizzazione parzialmente diversa (con dislocazione nell’area “ex Italsider”) rispetto a quanto convenuto precedentemente, quindi in violazione degli artt. 1, 11, 15 della L. n. 241/1990.
Sussisterebbe violazione del principio di affidamento ingenerato nella ricorrente che, in virtù dell’accordo quadro del 2014, all’esito di una procedura selettiva avrebbe affidato già la progettazione del nuovo museo.
4. Ritiene inoltre che la scelta contestata non risponderebbe ad alcuna evidente esigenza visto che resterebbe nell’attuale area costiera il manufatto coinvolto nell’incendio del 2013 di cui, in base agli accordi del 1997 e del 2014, era previsto il parziale recupero;inoltre l’edificazione nell’area ex Italsider non sarebbe possibile per i vincoli ostativi della vigente strumentazione urbanistica che non consentirebbero la realizzazione di nuove volumetrie nell’area Coroglio - B.
5. Lamenta che l’accordo del 2017 riconoscerebbe un ruolo preminente al Comune di Napoli - al quale è attribuita la facoltà di disporre la delocalizzazione con “richiesta non negoziabile” - che mal si concilia con il modello consensuale delineato dal legislatore del 2014 e, inoltre, la ricorrente non sarebbe stata evocata attivamente nel procedimento, benché l’art. 33, comma 13, del D.L. n. 133/2014 preveda il coinvolgimento dei soggetti interessati.
6. Ulteriore profilo critico riguarderebbe la condizione posta per la realizzazione della delocalizzazione, costituita dallo scambio delle proprietà tra Invitalia e la Fondazione Idis, alla luce della ferma opposizione di quest’ultima e della presunta non praticabilità di una procedura espropriativa che, ai sensi dell’art. 33 del D.L. n. 133/2014, potrebbe unicamente riguardare le proprietà di B Futura.
7. Le argomentazioni non hanno pregio.
Come rilevato dalle parti resistenti, la contestata scelta urbanistica trova il proprio fondamento nella nuova disciplina del PRARU per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale, con particolare riferimento al comprensorio B - Coroglio (art. 33, del D.L. n. 133/2014) la cui legittimità è stata acclarata da questo T.A.R. con pronunce (Sez. I, sentenze n. 1471/2016 e n. 3754/2016) confermate dal Consiglio di Stato (Sez. IV, sentenza n. 2407/2017) che, inoltre, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale per profili che non rilevano nel presente giudizio, definite con sentenza della Corte Costituzionale n. 126/2018.
Invero, ai sensi dell’art. 33, comma 10, l’approvazione del PRARU “sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate. Costituisce altresì variante urbanistica automatica e comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori” . In altri termini, la circostanza, normativamente riconosciuta, che le disposizioni urbanistiche del PRARU possano variare la disciplina urbanistica previgente, anche di carattere generale, giustifica e legittima a fortiori la possibilità che esse innovino/modifichino previsioni dettate da accordi meramente procedimentali, come quello sottoscritto nel 2014.
8. Non è quindi condivisibile la tesi della ricorrente che vorrebbe far discendere dal predetto accordo quadro del 2014, ovvero da un atto negoziale di programmazione, un vincolo stringente alla futura attività di rigenerazione urbana e di pianificazione territoriale da svolgersi a cura del Commissario Straordinario di Governo, essendo intervenuto un factum principis costituito dalla novella del 2014.
9. Non persuade la tesi secondo cui l’accordo quadro del 2014 avrebbe impresso la localizzazione definitiva del nuovo Museo della Scienza nel senso auspicato dalla istante. In senso contrario, va rilevato che l’art. 6, comma 2, lett. e) di tale accordo espressamente prevede, all’ultimo alinea, che solo a seguito della presentazione del progetto definitivo la Regione Campania si sarebbe dovuta rendere parte diligente nel promuovere la “stipula dell’Accordo di programma ai sensi dell’art. 12 della L.R. 16/2004 s.m.i. per la ricostruzione di Città della Scienza, con le modalità previste dal regolamento di attuazione per il governo del territorio n. 5 del 4 agosto 2011” ;pertanto, può convenirsi con le difese delle resistenti che evidenziano come, anteriormente all’adozione dell’Accordo Interistituzionale del 2017, la localizzazione puntuale dell’intervento non fosse ancora stata definita, occorrendo comunque la stipula di un ulteriore e specifico accordo di programma - allo stato non perfezionato - che equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere (art. 12, comma 13, della L. Reg. n. 16/2004).
10. Sotto distinto profilo, va richiamato il consolidato indirizzo pretorio, secondo cui le scelte di pianificazione urbanistica sono caratterizzate da ampia discrezionalità e costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità ( ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1151/2019) e le relative decisioni riguardo alla destinazione di singole aree non necessitano di puntuale motivazione (art. 3, comma 2, della L. n. 241/1990). In ogni caso, l’amministrazione ha enunciato l’intenzione di realizzare, in funzione delle finalità di rigenerazione urbana proprie del PRARU, l’accessibilità e fruibilità pubblica dell’intero tratto di costa e della relativa spiaggia, in uno con la valorizzazione paesaggistica del c.d. “waterfront”.
11. Nonostante il formale riconoscimento al Comune di Napoli della facoltà di disporre la delocalizzazione del plesso con “richiesta non negoziabile”, non appare predicabile un vulnus al modulo consensuale utilizzato per la redazione dell’Accordo Interistituzionale, alla luce delle considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 126/2018) che ha rilevato quanto segue “D'altronde, con l'Accordo interistituzionale del 19 luglio 2017, il Governo, la Regione Campania, il Comune di Napoli e le istituzioni interessate all'intervento nel comprensorio di B. hanno condiviso, sia i contenuti del programma, sia le modalità di ulteriori integrazioni o modifiche, con la successiva redazione di un aggiornamento del programma, approvato dalla Conferenza di servizi, in cui sono state recepite anche le varie istanze comunali. Il che pare testimoniare una corretta cooperazione istituzionale, sottolineata dallo stesso Comune di Napoli” ;va poi evidenziato che nel ricorso si dà conto che vi è stato apporto partecipativo della Fondazione, sebbene quest’ultima si dolga del mancato recepimento delle proprie osservazioni.
12. Non costituisce profilo ostativo l’eventuale opposizione manifestata dalla Fondazione ricorrente allo scambio di proprietà delle aree con Invitalia atteso che, ai sensi dell’art. 33 del D.L. 122/2014, l’approvazione del PRARU costituisce, come si è visto, variante urbanistica automatica e comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori finalizzata all’eventuale attivazione del potere espropriativo ordinario ex D.P.R. n. 327/2001, ferma restando ovviamente l’esperibilità dei rimedi giurisdizionali.
RICORSO R.G. 3588/2019.
13. Il ricorso connesso, proposto avverso l’adozione del PRARU, l’approvazione con D.P.R. del 6.8.2019 e gli ulteriori atti in epigrafe, è affidato a profili di illegittimità derivata già articolati nel ricorso R.G. n. 4296/2017 (punti 3, 4, 5 della presente decisione) e di illegittimità autonoma, di seguito riportati.
14. L’ iter di approvazione dello stralcio del PRARU sarebbe inficiato per violazione dell’art. 33, comma 9, del D.L. n. 133/2014 ( “Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la proposta di cui al comma 8, convoca immediatamente una conferenza di servizi al fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle amministrazioni competenti…. Se la Conferenza non raggiunge un accordo entro il termine predetto, provvede il Consiglio dei Ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di legge. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Regione interessata” ).
Nella conferenza di servizi del 14.6.2019 non sarebbe stato raggiunto l’accordo tra le amministrazioni intervenute perché il rappresentante della Regione ha espresso parere non favorevole, pertanto ai sensi della richiamata disposizione occorreva la delibera del Consiglio dei Ministri con la partecipazione del Presidente della Regione, fase che invece sarebbe stata omessa, inoltre tale carenza non potrebbe essere sanata dalla successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 31.7.2019 di cui si dà atto nel gravato D.P.R. del 6.8.2019, visto che detta delibera doveva precedere e non seguire l’adozione del PRARU da parte del Commissario Straordinario del Governo.
15. Sussisterebbe ancora violazione degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 152/2006.
Trattandosi di piano che può avere effetti significativi sull’ambiente, il PRARU è sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS) e, nel relativo procedimento, il Ministero dell’Ambiente avrebbe preso atto del carattere indefinito del piano per la mancata scelta delle destinazioni d’uso del suolo ed omessa localizzazione delle opere, richiedendo un aggiornamento del PRARU con nuova istruttoria VAS.
A fronte di tale parere è stato chiesto un chiarimento al Ministero che, con nota del Direttore Generale n. 9818 del 16.4.2019, avrebbe chiarito che non occorre una nuova procedura VAS se la localizzazione delle opere e la progettazione degli interventi risultino coerenti con la destinazione d’uso delle aree interne al sito. Secondo la prospettazione attorea, tale nota non sarebbe idonea a superare il contenuto del parere VAS ministeriale e, in ogni caso, sarebbe illegittima per incompetenza occorrendo all’uopo specifico atto di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi dell’art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006.
16. Ai sensi dell’art. 33, comma 8, del D.L. n. 133/2014 la proposta di PRARU deve essere corredata, tra l’altro, da un piano economico – finanziario (p.e.f.) relativo alla sostenibilità degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma. Orbene, l’istante assume la genericità di tale p.e.f. sia nel livello di progettazione (in quanto privo dell’individuazione delle infrastrutture) sia nella previsione delle risorse economico - finanziarie, individuate con un generico riferimento a “fonti private di soggetti selezionati”.
17. Il PRARU sarebbe viziato per contraddittorietà, disparità di trattamento e difetto di motivazione in quanto si dispone la conservazione dei ruderi della ex Vetreria Borbonica e non anche degli altri immobili che ospitano “Città della Scienza”, sopravvissuti all’incendio del 2013 ed il cui recupero era previsto dall’accordo quadro del 2014. Il riconoscimento del valore dei cespiti de quibus sarebbe stato anche riconosciuto dal Commissario Straordinario di B che nel 2016 autorizzava l’installazione di una passarella che conduce i visitatori dal padiglione “Corporea” al Museo Città della Scienza.
18. Difetterebbe il presupposto per l’inserimento dei manufatti di Città della Scienza nel PRARU ai sensi dell’art. 33 del D.L. n. 133/2014, giacché le attività di bonifica sarebbero state già completate e, in ogni caso, essi non rientrerebbero tra le “aree dismesse e dei beni immobili pubblici” evocate dal comma 1 del richiamato articolo.
19. Le censure sono complessivamente infondate.
Quanto all’ iter di formazione del PRARU, si è visto in fatto che l’art. 33 del D.L. n. 133/2014 prevede la seguente articolazione: a) invio della proposta di PRARU dal Soggetto Attuatore (Invitalia) al Commissario Straordinario di Governo corredata, tra l’altro, dallo specifico progetto di bonifica degli interventi, da VAS, VIA, nonché da un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilità degli interventi previsti (comma 8);b) convocazione della conferenza di servizi ad opera del Commissario Straordinario di Governo al fine di ottenere gli atti di assenso e di intesa da parte delle amministrazioni competenti, in caso di mancanza di accordo entro il termine di 30 giorni dalla indizione, provvede il Consiglio dei Ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di legge e alla relativa seduta partecipa il Presidente della Regione (comma 9);c) adozione del PRARU con atto del Commissario Straordinario di Governo (comma 10);d) successiva approvazione con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri che sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, tale atto costituisce variante urbanistica automatica e comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori (comma 10).
Ebbene, in assenza di una puntuale deroga contenuta nell’art. 33 non vi sono ragioni per escludere l’applicazione dell’art. 14 ter , comma 7, della L. n. 241/1990 che individua il criterio decisionale delle “posizioni prevalenti” emerse in conferenza di servizi ( “All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti” ).
Sulla base di tale disposizione non appare illegittimo il parere favorevole espresso dalla conferenza di servizi del 14.6.2019 che ha registrato la posizione favorevole delle amministrazione intervenute, ad eccezione della Regione Campania;peraltro, non risulta che quest’ultima abbia contestato l’esito né attivato lo specifico rimedio di cui all’art. 14 quater, comma 2, della L. n. 241/1990 ( “Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono altresì sollecitarla… ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies” ).
Di contro, ai sensi dell’art. 33, comma 9, la trasmissione degli atti al Consiglio dei Ministri per la relativa deliberazione in via suppletiva (che, solo qualora indetta, avrebbe richiesto la partecipazione anche del Presidente della Regione) si sarebbe resa necessaria solo se e nei limiti in cui non fosse risultato possibile raggiungere un “accordo” neppure in ragione delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi. Sul punto, appare condivisibile l’osservazione dell’Avvocatura Distrettuale (memoria di replica depositata il 19.1.2021) la quale pone in rilievo che “accordo” non coincide con “unanimità” tant’è che, in tema di conferenza di servizi, il legislatore ha adottato una specifica previsione per i casi di “approvazione unanime”, rispetto a quella conseguita “sulla base delle posizioni prevalenti” (art. 14 quater , comma 3, della L. n. 241/1990: “in caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti” ).
In ragione di quanto precede, non si è registrata alcuna violazione del procedimento delineato dal legislatore atteso che, sulla base della decisione legittimamente assunta in conferenza dei servizi del 14.6.2019, vi è stata l’adozione del PRARU da parte del Commissario Straordinario di Governo in data 21.6.2019 e la successiva approvazione con decreto del Presidente della Repubblica del 3.8.2019, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.7.2019 ai sensi dell’art. 33, comma 10 (che, a differenza di quella eventuale e suppletiva prevista dal comma 9, non richiede la partecipazione del Presidente della Regione interessata).
20. Quanto al procedimento di VAS le argomentazioni attoree collidono con il contenuto del decreto 47/2019 del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e della nota prot. n. 9818/2019 della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (che recepiva il parere tecnico della Commissione Tecnica di verifica VIA – VAS), secondo cui: I) le destinazioni d’uso dei suoli previste nello stralcio urbanistico della proposta del PRARU sottoposto alla procedura di VAS risultano rispondenti alle previsioni dell’Accordo Interistituzionale del 2017;II) la procedura di VAS è da ritenersi assolta nei termini di legge;III) non occorre avviare una nuova procedura di VAS qualora la definizione degli obiettivi del Programma, la localizzazione delle opere da realizzarsi e la progettazione degli interventi di bonifica contemplati nella proposta risultino coerenti e conformi alle destinazioni d’uso delle aree interne al sito individuate e definite nello stralcio urbanistico contenute nel PRARU;IV) viceversa, solo in caso di aggiornamento del PRARU sarà necessario avviare una verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006.
Nel caso specifico, non risulta che si siano verificate le condizioni alle quali era subordinata la riattivazione della valutazione ambientale strategica (es. modifiche delle localizzazioni e delle destinazioni d’uso) e, inoltre, giova evidenziare che nel verbale di conferenza di servizi del 14.6.2019, svoltasi con la partecipazione delle amministrazioni interessate, si dava espressamente atto dell’esito favorevole della VAS.
Non ha pregio la censura di incompetenza della predetta Direzione Generale che, invero, non ha adottato un provvedimento di secondo grado, ma una nota di chiarimenti in recepimento di indicazioni provenienti dalla Commissione Tecnica di verifica VIA – VAS.
21. Come disposto dall’art. 33, comma 8, del D.L. n. 133/2014, il PRARU reca a pag. 255 il piano economico-finanziario relativo alla sostenibilità degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma, ripartendo (par. 8.1) il relativo fabbisogno tra fondi pubblici (15 milioni di euro) e fonti private di soggetti selezionati per l’attuazione delle fasi di rigenerazione che prevedono l’esproprio (35 milioni di euro). Peraltro, non è stata confutata la sostenibilità finanziaria del progetto e la mancata specificazione, allo stato, delle risorse dei privati e del livello di progettazione degli interventi infrastrutturali non inficia la legittimità dell’impugnata deliberazione considerato che, come rilevato dalla difesa erariale, i valori potranno essere aggiornati nelle fasi di approvazione degli stralci successivi e nel corso dello sviluppo progettuale.
22. Le argomentazioni relative al mancato recupero dei manufatti di “Città della Scienza” riproducono, nella sostanza, le censure già scrutinate con cui l’istante lamenta la violazione dell’accordo quadro del 2014 (punti 7, 8, 9, 10 della presente decisione);in altri termini, occorre prendere atto del factum principis costituito dal D.L. n. 133/2014 in forza del quale, come si è visto, le previsioni urbanistiche del PRARU possono variare la disciplina urbanistica previgente, anche di carattere generale e dettata da accordi meramente procedimentali, risultandone altrimenti dequotata e vanificata la ratio di rigenerazione urbana propria del PRARU.
Quanto alla concreta individuazione dei cespiti da riqualificare, va ribadita l’ampia discrezionalità delle scelte di pianificazione urbanistica, il cui apprezzamento di merito è sottratto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, nella fattispecie non comprovati.
23. La contestazione relativa al presunto erroneo inserimento di Città della Scienza nel programma di risanamento ambientale collide con le deduzioni del Commissario Straordinario di Governo che rileva come tale area rientri all’interno della perimetrazione del sito di interesse nazionale (SIN) B - Coroglio di cui all’art. 33 del D.L. n. 133/2014, come stabilito ai sensi dell’art. 114 della L. n. 388/2000 con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 31 agosto 2001.
24. In conclusione, ribadite le svolte considerazioni i ricorsi vanno complessivamente rigettati;la complessità e peculiarietà delle questioni esaminate giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti costituite.