TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-07-25, n. 202402703

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-07-25, n. 202402703
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202402703
Data del deposito : 25 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/07/2024

N. 02703/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01109/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1109 del 2023, proposto da
P M, rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Lipari (Me), non costituiti in giudizio;

Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento:

1) del provvedimento del Comune di Lipari prot. n.9128 del 20.03.2023, notificato l'11.04.2023, con il quale è stata respinta l'istanza di sanatoria presentata ai sensi della legge n.326/2003 introitata al protocollo con il n. 44585 del 10.12.2004;

2) del parere espresso dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina con la nota prot. n. 2664 del 15.02.2023 e dell'eventuale rigetto avverso il ricorso gerarchico promosso contro il suddetto parere, depositato in data 15.03.2023, e la sua conferma da parte dell'Assessorato Regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana;

3) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ivi compresa, ove occorra, della Circolare n.2 del 30.12.2022 resa dal dipartimento dei Beni Culturali, Servizio Tutela, del suddetto Assessorato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2024 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Lipari ha respinto l'istanza di sanatoria ex art. 32 della legge n.326/2003 presentata dal ricorrente per le opere edilizie realizzate abusivamente nel Comune di Lipari, unitamente al presupposto parere negativo espresso dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina con la nota prot. n. 2664 del 15.02.2023, nonché la circolare assessoriale n. 2/2022.

Il ricorso è affidato alle seguenti doglianze:



1. CARENZA DEI PRESUPPOSTI. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA
, atteso che il provvedimento del Comune di Lipari sarebbe stato adottato nonostante sul parere della Soprintendenza, atto presupposto, penda tuttora il ricorso gerarchico depositato dal ricorrente in data 15.03.2023.

2.

VIOLAZIONE DELLA LEGGE N.

241/90 (ARTT.

7 -10 bis e 21 octies n.2, ultimo periodo) E L.REG. N.10/91 E SS.MM.II. -ASSOLUTA MANCANZA DEL PREAVVISO DI RIGETTO
. Il provvedimento sarebbe, altresì, illegittimo per violazione delle regole procedimentali volte a garantire la partecipazione del privato non avendo il ricorrente ricevuto alcuna comunicazione di avvio del procedimento e/o preavviso di rigetto.



3. CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE. CARENZA DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3, C. 1^, LETT. E.6), D.P.R. 6

GIUGNO

2001 N. 380).

VIOLAZIONE DELLA LEGGE N.

308/2004 (CONDONO AMBIENTALE).

VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE ASSESSORIALE N.

3 DEL 28.03.2014
. Il provvedimento sarebbe stato adottato, ad avviso del ricorrente, acriticamente sulla base del mero richiamo alla circolare assessoriale n. 2 prot. 62212 del 30.12.2022, omettendo qualsivoglia valutazione della reale incidenza del manufatto sul piano paesaggistico, trattandosi di abuso certamente riconducibile per le sue caratteristiche (piccolo vano deposito e un disimpegno di collegamento con i locali deposito già esistenti e ritualmente assentiti per una superficie complessiva di appena mq.5,85) tra gli abusi minori condonabili.

4 .

TRAVISAMENTO DELLA SENTENZA N.

252/2022 DELLA CORTE COSTITUZIONALE. FALSA APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE ASSESSORIALE n.02/2022. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 32 (C. 27, LETTERA D) E 33, DEL D.L. N. 269 DEL 2003 -ART.39 L.N.724/94 -E ARTT.23, 32 E 33

LEGGE REGIONALE N.

37/85). VIOLAZIONE CIRCOLARE MINISTERO LL.PP. N.2241/UL DEL 17.06.1995
. Posto che nella fattispecie in esame, gli interventi si riferiscono a un immobile ubicato in una zona sottoposta a vincolo relativo, gli stessi sarebbero ad avviso del ricorrente condonabili, con conseguente applicazione dell’art. 17, comma 6, della l.r. 4 del 2003, il quale dispone che gli enti di tutela, ivi comprese le Soprintendenze, devono rilasciare il proprio parere entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale lo stesso si intende reso favorevolmente. Nella specie, l’istanza di nulla osta è stata acquisita nel 2005, mentre il diniego è stato adottato solo nel 2023, ben oltre il termine di 180 giorni normativamente previsto.



5. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE (SOTTO DIVERSO PROFILO)
, atteso che il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso ed il protrarsi dell'inerzia dell'Amministrazione, imponevano una motivazione che non fosse limitata al mero ripristino della legalità violata.



6. VIOLAZIONE DELL’ART.136 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DI LEGGE (

LEGGE N.

87/1953).
Deduce, infine, il ricorrente che l’art. 1 della L.R. 19/2021, sebbene oggetto di dichiarazione di incostituzionalità con la sentenza n. 252/2022, continuerebbe a trovare applicazione nel procedimento per cui è causa, il cui atto conclusivo, in coerenza con quanto previsto dall’art. 30 della Legge n. 87/1953, potrebbe essere rimosso solo dal giudice titolare del potere di annullamento



7. VIOLAZIONE DI LEGGE. CARENZA DEI PRESUPPOSTI. DOMANDA RESTITUTORIA.
In via subordinata, il ricorrente chiede la condanna del Comune di Lipari alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di oblazione ed oneri di urbanizzazione già corrisposti.



2. Si è costituita in giudizio l’amministrazione regionale intimata ed ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
il Comune di Lipari, invece, pur ritualmente evocato, non si è costituito.



3. Alla pubblica udienza in data odierna, il difensore del ricorrente ha chiesto il rinvio della causa in considerazione dell’ordinanza del C.G.A. n.364/24 di rimessione alla Corte Costituzionale, nonchè alla luce della intervenuta pubblicazione del d.l. n. 69 del 2024 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”, pubblicato nella G.U. n. 124 del 29.05.2024, quindi il ricorso è stato discusso e trattenuto per la decisione.



4. Deve dapprima esaminarsi la richiesta di rinvio formulata dal difensore del ricorrente in udienza, la quale, attesa la sua genericità, deve essere disattesa. Si rileva, in ogni caso, che nella fattispecie per cui è causa - avente ad oggetto il rigetto di un’istanza di condono edilizio presentata ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 326/2003 (c.d. Terzo condono) relativa a un immobile sito in un’area sottoposta a vincolo - alcuna potenziale rilevanza può attribuirsi, allo stato degli atti: (i) alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana con ordinanza n. 364/2024, la quale riguarda l’applicabilità della disciplina della Legge n. 47/1985 (c.d. Primo condono);
(ii) alle modifiche introdotte dal D.L. 69 del 2024 al D.P.R. 380/2001, afferenti disposizioni che non concernono l’istanza di condono per cui è causa.



5. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.



5.1. Privo di fondamento è il primo motivo di ricorso con cui parte ricorrente deduce che il provvedimento di rigetto dell’istanza di condono si basi su un presupposto, ossia il parere della Soprintendenza di Messina sottoposto a ricorso gerarchico ancora pendente al momento della sua adozione e quindi non “definitivo”. Da ciò la carenza del presupposto su cui si basa il provvedimento finale e la sua illegittimità derivata, mutuando tale atto i vizi del suo atto presupposto (il parere reso dalla Soprintendenza).

La proposizione del ricorso gerarchico avverso un atto consultivo quale è il parere della Soprintendenza nell’ambito del procedimento relativo alla istanza di condono edilizio non far venir meno il potere dell’Amministrazione procedente di concludere il suddetto procedimento. A nulla rileva, conseguentemente, che il suo atto presupposto, ossia il parere reso dalla Soprintendenza, non sia definitivo.



5.2. Privo di fondamento è il secondo motivo secondo cui sarebbero state violate le norme sul procedimento atte a garantire la partecipazione del privato al procedimento.

Osserva il Collegio che il carattere vincolato del provvedimento in questione rende superflua la previa comunicazione di avvio del procedimento e/o il preavviso di rigetto.

È d’altronde contraria ai principi di economicità, speditezza ed efficienza proclamati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, la valorizzazione di irregolarità meramente formali allorché emerga che comunque il contenuto dispositivo della determinazione impugnata non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, giusta quanto previsto dall'art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. II, 6 marzo 2020, n. 1643;
T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 19 giugno 2023, n. 2038;
T.A.R. Campania, Salerno, sez. III, 24 novembre 2022, n. 3160).

Peraltro, nel caso in esame, anche dopo il dispiegarsi dell'attività difensiva in sede processuale, non sono emersi elementi che avrebbero potuto indurre l'Amministrazione resistente a non adottare il provvedimento avversato (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, n. 3304 del 2023).



5.3. Infondata è anche la terza censura in quanto, per giurisprudenza consolidata, non rileva che gli atti avversati non presentino una specifica motivazione, risultando sufficiente l'individuazione degli abusi commessi (sul punto, cfr., T.A.R. Sicilia, Catania, II, n. 1621/2024;
T.A.R. Campania, Napoli, II, n. 2842/2020;
T.A.R. Campania, Napoli, III, n. 78/2020;
T.A.R. Campania, Napoli, VIII, n. 4765/2020;
T.A.R. Liguria, Genova, I, n. 723/2019). In ogni caso, nella fattispecie esaminata, gli atti impugnati risultano adeguatamente motivati attraverso il richiamo per relationem , ex art. 3, terzo comma, della L. 241/1990, alla “Circolare nr. 02 Dip. Dei Beni Culturali – Servizio Tutela, prot. 62212 del 30/12/2022”, la quale precisa chiaramente l’impossibilità di assentire in zona vincolata abusi che abbiano dato luogo alla creazione di nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi. Richiamando il parere reso dalla Soprintendenza di Messina sulla base di tale Circolare, anche il successivo provvedimento di rigetto dell’istanza di condono edilizio adottato dal Comune di Messina risponde ai requisiti richiesti in materia di sufficienza della motivazione del provvedimento amministrativo.

Con la suddetta Circolare è stato precisato quanto segue: a) la Corte Costituzionale, con sentenza n. 252/2022, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021 e in via consequenziale degli artt. 1, secondo comma, e 2 della stessa legge;
b) ne consegue, con riferimento al cosiddetto terzo condono, l’inammissibilità delle domande di sanatoria per abusi commessi in zona soggetta a vincolo di inedificabilità relativa;
c) la decisione della Corte Costituzionale è conforme, peraltro, all’orientamento già espresso sul punto dalla Corte di Cassazione;
d) pertanto, nelle aree sottoposte a vincolo sono sanabili, ai sensi del cosiddetto terzo condono, solo gli interventi edilizi di minore importanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere che non comportino nuovi volumi o superfici).

Tali affermazioni sono conformi alle conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza amministrativa sul punto (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 836/2023 e n. 288/2023;
T.A.R. Sicilia, Palermo, I, n. 3832/2023, n. 3586/2023 e n. 3541/2023;
T.A.R. Sicilia, Catania, II, n. 3692/2023, n. 3694/2023 e n. 3695/2023;
n. 3304/2023;
n. 3222/2023;
n. 3182/2023), ove è stato precisato che: a) per consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, VI, 30 gennaio 2023, n. 1036;
Consiglio di Stato, I, 18 gennaio 2023, n. 90;
Consiglio di Stato, VI, 14 ottobre 2022, n. 8781), ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d, del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003 (c.d. terzo condono), sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), purché ricorrano “congiuntamente” determinate condizioni: - che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (e non necessariamente che comporti l’inedificabilità assoluta);
- che pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
- che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai numeri 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria);
- che sia intervenuto il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.

Più nello specifico, l’art. 32, comma 26, del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, recita come segue:

Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1:

a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.

Nell’allegato 1 sono contemplate le tipologie di opere suscettibili di sanatoria alle condizioni di cui all'articolo 32:

Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;

Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;

Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;

Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'art. 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'art. 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;

Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.

L’art. 32, comma 27, del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, per quanto di interesse in considerazione degli specifici profili della presente controversia, prevede che:

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:

(…)

d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;

e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 ”.

Come si evince da quanto esposto, l'art. 32, comma 27, lettera d), del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, confermando le previsioni di cui agli artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985, esclude quindi dalla sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (sul punto, cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 17 settembre 2015, n. 599).

L’art. 24 della legge regionale n. 15/2003 ha, peraltro, disposto quanto segue:

“Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell'istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni. Sono fatte salve le istanze di sanatoria già presentate e le anticipazioni versate ai sensi della predetta legge alle quali si applicano le disposizioni di cui al presente articolo”.

A sua volta, l’art. 1 della L.R. 19/2021 ha introdotto l’art. 25-bis alla L.R. n. 16/2016, il cui primo comma stabiliva che “ L'articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si interpreta nel senso che sono recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dall'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pertanto resta ferma l'ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente ”.

Con sentenza n. 252/2022 la Corte Costituzionale ha, tuttavia, dichiarato “ costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della L.R. Sicilia 29 luglio 2021, n. 19, secondo cui, nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 24 della L.R. Sicilia n. 15/2004, che ha recepito in Sicilia il terzo condono edilizio, previsto dall'art. 32 del D.L. n. 269/2003, è ammissibile la sanatoria delle opere abusive "realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta" , ritenendo la disciplina regionale lesiva della riserva allo Stato della tutela dell’ambiente in quanto in contrasto con la normativa statale di riferimento (art. 32, comma 27, lettera d, del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003).

Con la menzionata sentenza n. 252 del 2022 la Corte Costituzionale - nel dichiarare l’illegittimità costituzionale del citato art. 1, primo comma, della L.R. n. 19/2021, nonché, in via conseguenziale, degli artt. 1, secondo comma, e 2 della medesima legge - ha chiarito che: a) l’art. 24 della L.R. n. 15/2004 richiama espressamente l’art. 32 del decreto legge n. 269/2003, come convertito, nella sua integralità;
b) di conseguenza, il rinvio riguarda non solo i termini e le forme della richiesta di concessione in sanatoria, ma anche i limiti entro i quali il titolo può e deve essere rilasciato, tra cui quello previsto dal citato comma 27, lettera d), dell’art. 32, il quale attribuisce “ carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l’inedificabilità assoluta ”;
c) in tal senso si era ripetutamente espressa, tra l'altro, la Corte di Cassazione Penale, chiarendo che la L.R. n. 37/1985, nel recepire il primo condono edilizio, che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, non poteva prevalere sulla normativa statale sopravvenuta, la quale disciplina in ogni suo aspetto il terzo condono edilizio e che è anch’essa recepita dalla L.R. n. 15/2004, non apparendo condivisibile il diverso avviso espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con parere n. 291/2010, reso nell’Adunanza del 31 gennaio 2012, secondo cui in ambito regionale continuerebbe a trovare applicazione la disciplina attuativa del primo condono edilizio, preclusiva della sanatoria solo a fronte di vincoli di inedificabilità assoluta;
d) deve, dunque, escludersi che l’applicabilità del condono edilizio in presenza di vincoli relativi possa rientrare “tra le possibili varianti di senso del testo originario” dell’art. 24 della L.R. n. 15/2004;
e) assurgono a norme di grande riforma economico-sociale le previsioni statali relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono senz’altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge n. 269/2003, come convertito, incluso il limite di cui alla lettera d).

Alla luce del superiore quadro normativo e giurisprudenziale, nelle aree sottoposte a vincolo relativo, sono, quindi, sanabili, anche in ambito regionale, i soli interventi edilizi di minore importanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere che non comportino nuovi volumi o superfici).

In particolare, non è ammesso il condono nel caso di realizzazione di nuovi volumi o superfici.

Per ciò che attiene al profilo paesaggistico, rileva, in particolare, la creazione di ogni tipo di volume, come precisato dalla giurisprudenza: sul punto, cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, VI, 2 luglio 2015, n. 3289 (coerentemente alla natura degli interessi perseguiti e della norma stessa, il divieto di incremento dei volumi esistenti imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisca a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume);
Consiglio di Stato, II, 24 aprile 2023, n. 4123 (non è rilevante, sotto il profilo paesaggistico, la distinzione tra volumi e volumi tecnici, tra volumi interrati e fuori terra;
ai fini di tutela del paesaggio, il divieto di incremento dei volumi esistenti si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, non potendo distinguersi tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno);
Consiglio di Stato, VI, 14 novembre 2022, n. 9950 (in area sottoposta a vincolo paesaggistico la realizzazione di un nuovo volume ulteriore va qualificato come nuova costruzione che modifica irreversibilmente lo stato dei luoghi;
hanno una indubbia rilevanza paesaggistica tutte le opere realizzate sull'area sottoposta a vincolo, anche se trattasi di volumi tecnici ed anche se si tratta di una eventuale pertinenza);
Consiglio di Stato, VI, 21 febbraio 2022, n. 1213 (nell'ambito dei territori vincolati a livello paesaggistico è da ritenersi preclusa la sanatoria di qualsivoglia nuovo volume, anche di natura tecnica, o di qualsivoglia superficie).

Considerazioni in parte analoghe valgono in relazione alla nozione di superficie, avendo la giurisprudenza condivisibilmente affermato che in ambito paesaggistico la “ superficie utile” va “intesa in senso ampio e finalistico, ossia non limitata agli spazi chiusi o agli interventi capaci di provocare un aggravio del carico urbanistico, quanto piuttosto considerando l'impatto dell'intervento sull’originario assetto del territorio e, quindi, l’idoneità della nuova superficie, qualunque sia la sua destinazione, a modificare stabilmente la vincolata conformazione originaria del territorio, ragion per cui di superficie utile deve parlarsi in presenza di qualsiasi opera edilizia calpestabile o che può essere sfruttata per qualunque uso, atteso che il concetto di utilità ha un significato differente nella normativa in materia di tutela del paesaggio rispetto alla disciplina edilizia " (T.A.R. Campania, Salerno, I, 4 marzo 2019, n. 358, nonché Consiglio di Stato, VI, 21 febbraio 2022, n. 1213, già citata).

Non vi è, quindi, ragione di disattendere la granitica giurisprudenza (sul punto, cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, I, 18 gennaio 2023, n. 90;
e Consiglio di Stato, VI, 14 ottobre 2022, n. 8781;
Consiglio di Stato, VI, 9 giugno 2023, n. 5663), a cui questo Tribunale aderisce (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 10.04.2024, n. 1358;
sez. II, 3.05.2024, n. 1621 e n. 1627) secondo cui, come è stato già evidenziato, sono insanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), a meno che non ricorrano congiuntamente le condizioni che già sono state indicate: a) opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo assoluto o relativo;
b) opere che, pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
c) opere che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai n. 4, n. 5, e n. 6 dell’allegato 1 al decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 236/2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria).

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha sul punto espressamente statuito che: “a) Sulla scorta della recente pronuncia del giudice delle leggi (Corte Costituzionale, 19 dicembre 2022, n. 252), deve infatti ritenersi ormai superato quanto prospettato nel parere di questo Consiglio (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezioni Riunite, n. 291/10 del 31 gennaio 2012) evocato dall’appellante, sicché, in Sicilia, il terzo condono edilizio, a differenza dei precedenti, non è ammissibile non solo in presenza di vincoli assoluti, ma anche in presenza di vincoli relativi (cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, n. 836/2023 in data 27 novembre 2023) ;
b) … anche per la natura vincolata degli atti [si] ritiene di poter prescindere dall’esame delle ulteriori censure… anche con riferimento alla sopraggiunta sentenza della Corte Costituzionale n. 252 del 23 novembre-19 dicembre 2022, inerente la piena applicabilità in Sicilia della normativa inerente il cosiddetto terzo condono ” (cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 288/2023).

Da quanto sopra deriva, inoltre, che non sussistono i presupposti di condonabilità dell’opera per cui è causa in quanto, come si ricava dagli atti del procedimento, l’opera abusiva in questione, consistente nella realizzazione al piano terra del fabbricato di un vano deposito ed un disimpegno di collegamento con i depositi esistenti per una superficie non residenziale di mq. 5,85, insiste su area sottoposta a vincolo paesaggistico, risultando indifferente la natura assoluta o relativa dello stesso.

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