TAR Firenze, sez. I, sentenza 2014-09-03, n. 201401414
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N. 01414/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02238/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2238 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Soc. Radio Aut S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. F B, P S, con domicilio eletto presso P S in Firenze, via Giuseppe Richa n. 56;
contro
Ministero delle Comunicazioni, in persona del Ministro in carica, Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro in carica, Ispettorato Territoriale Toscana e Ispettorato Territoriale Marche e Umbria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;
nei confronti di
RTL 102.500 Hit Radio S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Germana Parlapiano, Gianluca Mura, con domicilio eletto presso Germana Parlapiano in Firenze, borgo Pinti 80;
RMC Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Amiconi, con domicilio eletto presso Giacomo Cresci in Firenze, via della Fortezza, 6;
Finradio S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Guccinelli, con domicilio eletto presso - Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;
per l'annullamento
- del provvedimento datato 24/10/2007 prot. Isp. Toscana/4/6956/FF, solo successivamente pervenuto, avente ad oggetto "segnalazione di interferenza dall'impianto di Monte Cetona (SI), 102.000 MHz, della Radio Suby, all'impianto di Ca del Vento (AR), 101.950 MHz, e Poggio Nibbio (VT), 102.000 MHz, della RTL 102.500 Hit Radio", con il quale si preannuncia la revoca dell'autorizzazione prot. Isp. Toscana/3/4709/FF del 13/07/2006, con la conseguenza che Radio Suby non potrebbe più trasmettere dall'impianto di Monte Cetona (SI) ma dovrebbe tornare alle condizioni di esercizio precedenti, cioè da Monte Bettona (PG) freq. 106.500 MHz;nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché incognito;
- del provvedimento datato 12/11/2007 prot. Isp. Toscana/4/7217/FF, solo successivamente pervenuto, avente ad oggetto "Suby (904827);revoca dell'autorizzazione provvisoria protocollo Isp. Toscana/3/4709/FF, del 13 luglio 2006, concernente la variazione dell'ubicazione e dei parametri di trasmissione dell'impianto di Bettona (PG), 106.500 MHz;
- del provvedimento datato 10/12/2007 prot. Isp. Toscana/4/FF n. 0001084, solo successivamente pervenuto, avente ad oggetto "RTL 102.500 HIT RADIO (900087), segnalazione di interferenza dall'impianto di Monte Cetona (SI) 102 MHz, non cessato dalla Radio Suby a seguito della revoca prot. Isp. Toscana/4/7217/FF del 12 novembre 2007";nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché incognito.
E con i motivi aggiunti depositati in data 29.1.2008,
per l'annullamento e/o revoca e/o riforma anche solo parziale, previa sospensiva:
del provvedimento datato 16.1.2008 prot. Isp. Toscana/4/FF/960, solo successivamente pervenuto, avente ad oggetto "ORDINANZA DI DISATTIVAZIONE " RADIO SUBY" (904827), impianto di Monte Cetona (SI), 102.000 MH;," con il quale il Direttore dell' Ispettorato Territoriale Toscana ordinava la disattivazione amministrativa del predetto impianto per il giorno 3.1.2008 ore 10,30;
e per l' annullamento e/o revoca e/o riforma, previa sospensiva, di ogni provvedimento ad essi presupposto e/o conseguente collegato anche se non conosciuto
nonché avverso
e per l' annullamento e/o revoca e/o riforma anche solo parziale, previa sospensiva:
- del provvedimento datato 11.1.2008 prot. Isp. Toscana/4/FF/639;
- del provvedimento datato 14.1.2008 prot Isp: Toscana /4/FF820
- del provvedimento datato 24.10.2007 prot Isp: Toscana 4/6956/FF
- del provvedimento datato12.11.2007 prot Isp: Toscana 4/7217/FF
- del provvedimento datato10.12 .2007 prot Isp: Toscana 4/F/0001084;
nonché, con motivi aggiunti depositati il 28.4.2010, del documento della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni, prot.DGSCER/DIV.III/7411 del 27.1.2010 avente ad oggetto "Abusi nell'esercizio di impianti di radiodiffusione. Sanzioni"
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Comunicazioni, dell’Ispettorato Territoriale Toscana e dell’Ispettorato Territoriale Marche e Umbria del Ministero delle Comunicazioni, nonché di Rtl 102.500 Hit Radio S.r.l., di Rmc Italia S.r.l. e di Finradio S.r.l.;
Visto il ricorso incidentale proposto da Soc. Rtl 102.500 Hit Radio S.r.l;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2014 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone la ricorrente, titolare dell’emittente Radio Suby, di essere stata autorizzata dal Ispettorato territoriale Marche e Umbria del Ministero delle comunicazioni, in data 13 luglio 2006, a variare l’ubicazione e i parametri di trasmissione dell’impianto di Bettona (PG) dalla frequenza di 106,500 MHz a quella di 102 MHz, emessa dall’impianto sito in località Monte Cetona (SI). Successivamente lo stesso ufficio, in data 18 ottobre 2006, autorizzava, di concerto con l’Ispettorato della Toscana, l’emittente Radio Montecarlo alla variazione di frequenza dell’impianto sito in Monte Malbe (PG) da 101,950 MHz a 106.500 MHz.
A seguito delle lamentele sollevate dall’emittente RTL 102.5 che segnalava interferenze alle trasmissioni dei propri impianti di Ca’ Vento, modulante sulla frequenza 101,95 MHz e Poggio Nibbio sulla frequenza 102 MHz, l’Ispettorato Territoriale per la Toscana comunicava ad entrambi soggetti che, a seguito degli accertamenti eseguiti il 5 giugno 2007, l’ufficio si riservava di informare le emittenti in indirizzo delle determinazioni da adottare nel termine di 20/25 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Spirato il suddetto termine, perveniva alla ricorrente, in data 24 ottobre 2007 la comunicazione di avvio del procedimento di revoca della concessione dell’autorizzazione di cui sopra, con l’invito nel termine di 15 giorni dal ricevimento della nota, a presentare un progetto che risultasse compatibile con le asserite interferenze di trasmissione sulle frequenze gestite da RTL 102.5.
In riscontro alla prefata nota la ricorrente escludeva che le interferenze fossero attribuibili alle proprie trasmissioni ed inviava, comunque, un progetto con il quale richiedeva di essere sentita anche personalmente. Nondimeno, trascorsi alcuni giorni dall’invio di detto progetto perveniva alla ricorrente il provvedimento in data 12 novembre 2007 col quale veniva revocata l’autorizzazione provvisoria concernente la variazione dell’ubicazione e dei parametri di trasmissione dell’impianto di Cetona sulla frequenza di 106,500 MHz.
Frattanto l’Ispettorato territoriale per la Toscana invitava Radio Aut, Radio Montecarlo e RTL 102.5 a presentarsi presso i suoi uffici di Firenze per la valutazione del progetto in precedenza presentato dalla prima.
L’incontro non conduceva ad alcun risultato, non essendo stato tempestivamente trasmesso alle altre parti il progetto di cui trattasi.
Di seguito perveniva alla ricorrente il provvedimento datato 10 dicembre 2007 recante “ segnalazione di interferenza dall’impianto di Monte Cetona 102 MHz, non cessato dalla Radio Suby a seguito della revoca prot. Isp. Toscana/4/72 17/FF del 12 novembre 2007 ”.
Avverso tale atto, nonché contro il provvedimento di revoca proponeva ricorso la società in intestazione chiedendone l’annullamento, previa sospensione, e deducendo:
1. Violazione degli artt. 7 e segg. della legge n. 241/1990. Abuso di potere, violazione di legge e delle norme tecniche.
2. Violazione dell’art. 8 della legge n. 241/1990.
3. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, sviamento di potere, erroneo uso della discrezionalità tecnica, violazione di legge, travisamento dei fatti, norme e criteri tecnici.
4. Contraddittorietà del provvedimento di revoca impugnato con altri atti provenienti dalla medesima amministrazione. Illogicità manifesta, violazione di legge, abuso di potere e difetto di istruttoria.
5. Violazione di legge, difetto di istruttoria, eccesso di potere e sviamento.
6. Violazione di legge, eccesso di potere, carenza di istruttoria, violazione del minimo mezzo, violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990. Violazione del principio di buona fede e correttezza.
7. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione di legge contraddittorietà con altri provvedimenti provenienti dallo stesso Ispettorato per la Toscana.
8. Difetto di istruttoria, erronea interpretazione di fatti e dati tecnici, erronea applicazione della discrezionalità tecnica, travisamento dei fatti, ad un abuso ed eccesso di potere. Inutilità dell’azione amministrativa e violazione del principio del minimo mezzo.
Si costituivano in giudizio l’Amministrazione intimata e le società Hit Radio S.r.l., Radiomontecarlo Italia S.r.l., Finradio e RTL 102.500 chiedendo la reiezione del gravame.
Quest’ultima, peraltro, dispiegava anche ricorso incidentale contestando in parte qua le motivazioni del provvedimento di revoca.
Venivano dedotte le censure che seguono:
1. Violazione degli artt. 7 e segg. della legge n. 241/1990 con declaratoria di nullità o parziale annullamento del provvedimento di cui alla comunicazione del 12 novembre 2007, n. 7217, nella parte in cui si afferma “ viste le simulazioni effettuate con software in dotazione a quest’ufficio che hanno confermato il miglioramento della compatibilità in argomento, senza pregiudizio terzi, legittimi utilizzatori delle frequenze limitrofe nell’ambito della Regione Toscana ”.
2. Eccesso di potere sotto il profilo della violazione falsa applicazione delle norme regolamentari che disciplinano il procedimento tecnico di rilevamento dei segnali radiotelevisivi e delle interferenze. Difetto di istruttoria in ordine all’accertamento della qualità e grado delle interferenze lamentate.
3. Eccesso di potere per difetto assoluto di attribuzione in relazione alle potestà e ai diritti soggettivi derivanti ai concessionari privati dagli artt. 16 e 32 della legge n. 233/1990 e dal decreto di concessione.
Avuta conoscenza del provvedimento in data 16 gennaio 2008 con cui il Direttore dell'Ispettorato Territoriale Toscana ordinava la disattivazione amministrativa del predetto impianto di Monte Cetona, l’odierna ricorrente lo contestava con i motivi aggiunti depositati il 28 gennaio successivo, chiedendone incidentalmente la sospensione, e deducendo:
1. Violazione di legge, eccesso di potere, violazione del minimo mezzo. Violazione del principio di buona fede e correttezza.
2. Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca di motivazione. Carenza di istruttoria. Insufficiente motivazione. Eccesso di potere. Errata interpretazione di norme e regolamenti. Violazione del minimo mezzo. Errata applicazione della discrezionalità tecnica.
3. Contraddittorietà sostanziale tra le motivazioni del provvedimento di revoca e quelle dell’ordinanza di disattivazione. Erronea valutazione di fatti, dati ed elementi tecnici. Erronea applicazione della discrezionalità tecnica. Violazione di legge. Eccesso di potere. Illogicità manifesta.
Con ordinanza n. 159 del 6 febbraio 2008 veniva respinta l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia del provvedimento di disattivazione dell’impianto di Monte Cetona, recante la data del 16 gennaio 2008.
La pronuncia veniva confermata dall’ordinanza n. 3709 del 15 luglio 2008 della Sezione VI del Consiglio di Stato.
In data 6 febbraio 2008 Radio Aut, ottenuta la relativa autorizzazione dall’Ispettorato territoriale Marche e Umbria, provvedeva a trasferire i propri impianti in località Bettona con frequenza 102 MHz.
Nel frattempo, la ricorrente veniva a conoscenza dell’esistenza di un provvedimento datato 27 gennaio 2010 con cui la Direzione generale del ministero delle comunicazioni forniva a tutti gli Ispettorati chiarimenti in ordine alle procedure da osservare in situazioni analoghe a quelle per cui è causa.
Ne seguiva la proposizione di ulteriori motivi aggiunti depositati il 28 aprile 2010 con i quali si deduceva:
1. Violazione di legge, eccesso di potere, contrasto tra provvedimenti della stessa pubblica amministrazione.
2. Assenza di interferenze imputabili all’impianto di Radio Aut s.r.l. sulla frequenza 102 MHz di Monte Cetona. Errata valutazione di dati tecnici, eccesso di potere per travisamento di fatti e circostanze.
Alla pubblica udienza del 19 marzo 2014, dopo il rituale deposito di memorie e repliche, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio la soc. Radio Aut s.r.l., titolare dell’emittente Radio Suby, impugnava il provvedimento in epigrafe del 12 novembre 2007 con cui l’Ispettorato territoriale per la Toscana del Ministero delle comunicazioni revocava l'autorizzazione, in precedenza provvisoriamente rilasciata, per la trasmissione sulla frequenza 102 MHz irradiata dalla postazione di Monte Cetona (SI) in ragione dell’asserita interferenza con le frequenze 101,95 MHz e 102 MHz esercite dall’emittente RTL 102.5.
Veniva, altresì, contestato il successivo provvedimento del 10 dicembre 2007 recante la “ segnalazione di interferenza dall’impianto di Monte Cetona 102 MHz, non cessato dalla Radio Suby a seguito della revoca prot. Isp. Toscana/4/72 17/FF del 12 novembre 2007 ”.
2. Con il ricorso incidentale depositato l’8 gennaio 2008 la società RTL 102.5 impugnava lo stesso atto di revoca nella parte in cui, a suo fondamento, sono poste argomentazioni che la ricorrente ritiene lesive del proprio interesse.
Poiché il ricorso incidentale non è diretto a contestare la legittimazione ad agire della ricorrente principale il suo esame va posposto a quest’ultimo.
3. Nel merito, il ricorso principale è infondato.
Deduce la ricorrente con i primi due motivi la violazione degli artt. 7, 8 e segg. della legge n. 241/1990.
La censura non ha pregio.
Come risulta dalla stessa ricostruzione in fatto della vicenda, l’Amministrazione resistente ha provveduto, prima dell’adozione della revoca, a comunicare l’avvio del relativo procedimento. Né può ritenersi che la nota del 3 luglio 2007 con la quale l’amministrazione si riservava di informare gli interessati “delle determinazioni da adottare nel termine di 20, 25 giorni dalla ricezione della presente” possa aver determinato la consumazione del potere di revoca, così come ritenuto dalla deducente, attesa la natura interlocutoria di detta comunicazione e così pure del carattere provvisorio dell’autorizzazione rilasciata. E d’altro canto la ricorrente, proprio attraverso l’invito a produrre il proprio contributo istruttorio, è stata posta in grado di formulare le osservazioni ritenute opportune.
Quanto alla asserita violazione dell’art. 8 della citata legge n. 241 pare sufficiente rinviare al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’omissione delle formalità di cui trattasi (responsabile del procedimento, termine per l’impugnazione ed autorità cui proporre ricorso) costituisce una mera irregolarità che non incide sulla legittimità dell’atto (cfr. Cons. St., sez. V, 2 maggio 2013 n. 2402;T.A.R. Lazio, sez. II, 7 maggio 2014, n. 4752).
4. Con il secondo motivo la ricorrente si duole dell’asserita erroneità dei presupposti tecnici sui quali l’atto contestato è fondato e sull’erroneo o distorto uso della discrezionalità tecnica di cui l’amministrazione è titolare in materia.
Ciò in quanto, il segnale di RTL 102.5 era già in precedenza interferito da altre emissioni (Radio Dimensione Suono Roma).
La tesi non può essere condivisa.
4.1. Invero la circostanza che l’emittente controinteressata avesse già in atto una situazione di interferenza posta in essere a suo danno da altre emittenti non costituisce affatto il presupposto legittimo per consentire che un ulteriore disturbo alla trasmissione fosse determinato dalle frequenze emesse dalla ricorrente dalla nuova postazione di Monte Cetona.
Nemmeno può darsi ingresso alle argomentazioni con le quali la ricorrente pretende di dimostrare l’insufficienza degli impianti di RTL 102.5, trattandosi di questione che esula dalla presente controversia e, in ogni caso, non vi influisce, atteso che quest’ultima, trasmettendo legittimamente, sulla base di una valida autorizzazione, rilasciata con riferimento le caratteristiche tecniche dell’impianto, ha il diritto di non essere interferita da altri soggetti nelle sue trasmissioni.
4.2. In ordine, poi all’asserita inesattezza delle misurazioni compiute dall’Ispettorato, giova rammentare che l'apprezzamento tecnico da questa compiuto può essere sindacato solo nel caso in cui si ponga al di fuori dell'ambito di esattezza o attendibilità, ovvero quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura (Cons. Stato, sez. IV, 12 maggio 2014, n. 2418).
E ciò non può dirsi avvenga solo perché le valutazioni eseguite dai tecnici della ricorrente non coincidono con le prime.
Ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Amministrazione) se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità, il che nel caso di specie non pare essere.
5. Il quarto motivo si incentra sull’asserita contraddittorietà del provvedimento di revoca, atteso il contrasto logico e tecnico con gli altri atti adottati, quasi contestualmente, dall’amministrazione e, segnatamente, con l’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato territoriale Marche e Umbria allo spostamento della frequenza di Radio Montecarlo, modulante su 106.5 MHz dalla località Monte Malbe
Il motivo è infondato.
In primo luogo si osserva che i provvedimenti di che trattasi sono stati adottati da organi periferici diversi del Ministero delle comunicazioni, sulla base, quindi, di presupposti che ben potevano non essere coincidenti. Si rileva, inoltre, che l’autorizzazione allo spostamento rilasciata alla ricorrente aveva, come più volte ricordato, natura provvisoria non potendo perciò su di esso fondarsi alcuna stabile aspettativa da parte dell’interessata, essendo evidentemente la prosecuzione della trasmissione su tale frequenza subordinata all’effettivo riscontro della mancanza di interferenze con altre emittenti.
6. Con il quinto motivo si contesta che, contrariamente a quanto avvenuto in sede di rilascio dell’autorizzazione, la revoca non sia stata corredata del parere dell’Ispettorato territoriale Marche e Umbria.
L’assunto non appare persuasivo.
Invero mentre il parere favorevole dell’Ispettorato territoriale Marche e Umbria si era reso necessario in quanto l’impianto da cui in precedenza venivano irradiate le trasmissioni sulla frequenza di 106,5 MHz – Bettona era collocato nell’ambito di competenza di quell’ufficio, non altrettanto può dirsi per quanto riguarda l’impianto di Monte Cetona, situato nella provincia di Siena e, quindi, in un ambito di competenza esclusiva dell’Ispettorato territoriale della Toscana.
7. Il sesto motivo è diretto a contestare il provvedimento del 24 ottobre 2007 che comunicava alla ricorrente la possibile revoca dell’autorizzazione, invitando la medesima alla presentazione di un progetto di modifica dell’impianto di Monte Cetona.
La censura è inammissibile attesa la natura palesemente endoprocedimentale dell’atto in questione.
8. Con il settimo motivo viene contestata l’asserita contraddittorietà del provvedimento appena citato recante la data del 24 ottobre 2007 dal momento che il progetto volto a ridurre le denunciate interferenze non è stato in realtà mai esaminato dall’amministrazione. Si assume, inoltre, violato il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa in ragione della possibilità di adottare un provvedimento meno gravoso della revoca.
Si osserva in proposito che l’art. 28, co. 2, l. n. 177/2005 stabilisce che “ Il Ministero, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche, censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente analogica legittimamente operante. Tali modifiche devono essere attuate su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio e possono consentire anche un limitato ampliamento delle aree servite ”.
Dunque, in assenza delle condizioni previste dalla legge, ossia quando sia accertata l’interferenza dell’impianto interessato con altri già attivi nell’ambito di un coincidente spettro radio, il provvedimento di revoca assume carattere vincolato in ragione della priorità d’uso della frequenza interferita.
Ne discende che, una volta accertata tale situazione, non v’era margine per un provvedimento di diverso contenuto. D’altro canto, non può essere sottaciuto il carattere provvisorio dell’autorizzazione rilasciata per il trasferimento della diffusione dall’impianto di Monte Cetona, il cui presupposto era appunto che il medesimo non provocasse interferenze con altre emittenti legittimamente autorizzate ed anteriormente operanti, come del resto chiaramente affermato nel provvedimento autorizzativo, risultando tale circostanza preclusiva e assorbente, ed ultroneo ogni altro accertamento sul titolo legittimante l'utilizzazione (Cons. Stato sez. III, 10 giugno 2013, n. 3140).
(Annulla Tar Campania, Napoli, sez. VII, n. 3810 del 2012
9. Con l’ottavo motivo parte ricorrente lamenta ulteriormente che l’impianto di RTL 102.5 era già pesantemente interferito dalle trasmissioni di Radio Dimensione Suono sulla frequenza di 101,95 MHz irradiata da Monte Cavo e, in ogni caso, l’emittente controinteressata non ritrarrebbe alcun beneficio dalla ricollocazione di Radio Aut su una diversa frequenza.
La tesi non ha pregio.
Si è già esposto, infatti, che RTL 102.5 trasmettendo legittimamente, sulla base di una valida autorizzazione, da quella frequenza ha il diritto di non essere interferita da altri soggetti nelle sue trasmissioni e la circostanza che un ulteriore disturbo provenga da un’altra emittente non inficia la legittimità dell’atto avversato il quale, comunque, riveste carattere vincolato con riferimento a quanto disposto dall’art. 28 della l. n. 177 del 2005.
Conclusivamente, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato
10. Con i motivi aggiunti notificati il 24 gennaio 2008 la società ricorrente contesta il provvedimento in data 16 gennaio 2008 con cui il Direttore dell'Ispettorato Territoriale Toscana ha ordinato la disattivazione amministrativa del predetto impianto di Monte Cetona.
10.1. La ricorrente lamenta, nuovamente, per un verso la violazione del principio di proporzionalità, e per altro verso, insiste nel sostenere che la situazione di disturbo della frequenza di RTL 102.5 era già in atto ad opera di altre emittenti, ben prima del trasferimento del proprio impianto sul Monte Cetona. Assume, inoltre, che l’atto impugnato si pone in contraddizione con il parere positivo espresso dall’Ispettorato territoriale Marche e Umbria.
La tesi non ha pregio.
Trattasi all’evidenza di un atto meramente consequenziale della revoca impugnata con l’atto introduttivo del giudizio.
Come si legge, infatti, nell’atto avversato, “ verificato il perdurare dell’utilizzo dell’impianto di Monte Cetona…nonostante la revoca…del 12 novembre 2007 e la diffida…del 10 dicembre 2007 ”, veniva disposta la disattivazione amministrativa del suddetto impianto, ai sensi dell’art. 98 del d.lgs. n. 259 del 2003.
Si osserva, inoltre, che l’ordine di disattivazione dell'impianto è espressione del potere repressivo dell'Ufficio circoscrizionale dell'Amministrazione delle telecomunicazioni nei confronti dell'utilizzo dello spettro radioelettrico ritenuto indebito, e con esso sono stati compiutamente esternati i presupposti e le ragioni del provvedere, nonché le disposizioni di legge cui viene data applicazione.
10.2. Nel merito delle censure esposte, non può che essere ribadito il carattere vincolato del provvedimento assunto in relazione al quale non può darsi luogo all’accoglimento del vizio di eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità. Inoltre, come già in precedenza argomentato, la circostanza che l’impianto di RTL 102.5 fosse interferito da altre emittenti non elide le problematiche interferenziali sorte per effetto del trasferimento dell’impianto della ricorrente, né fa venire meno l’obbligo per l’amministrazione di provvedere ai fini della sua eliminazione.
In ordine, poi, al parere favorevole espresso dall’organo periferico del Ministero delle comunicazioni territorialmente competente è palese che tale apprezzamento, intervenuto precedentemente al trasferimento e, quindi, prima che fosse possibile apprezzare eventuali interferenze con altre emittenti, non può incidere sulla legittimità, né presenta alcuna contraddittorietà con il successivo atto di disattivazione dell’impianto, una volta che sia stato accertato dai tecnici dell’amministrazione il disturbo arrecato.
Del resto lo stesso atto di concessione per il servizio di diffusione sonora, rilasciato ai sensi della l. n. 223/1990, fa obbligo al concessionario di mantenere costantemente gli impianti assentiti in stato di corretto funzionamento, e, in caso di inosservanza delle prescrizioni sull'esercizio dell'attività di radiodiffusione, abilita l'organo periferico dell'Amministrazione delle comunicazioni a ordinare la " disattivazione dell'impianto fino al ripristino delle corrette modalità di esercizio ".
11. Deduce ulteriormente la ricorrente che il provvedimento impugnato, oltre che sprovvisto di adeguata motivazione, sia viziato per travisamento dei dati tecnici posti a suo fondamento, come risulterebbe dalla relazione tecnica depositata in atti, nonché dall’inattendibilità delle misurazioni eseguite con strumentazione imprecisata e non idonea.
La tesi non ha fondamento.
11.1. Osserva il Collegio, in primo luogo, che la ricorrente non fornisce elementi di fatto, idonei a mettere plausibilmente in dubbio le conclusioni raggiunte dall’ispettorato.
Risulta, infatti, che gli accertamenti relativi alle interferenze con gli altri impianti menzionati nel provvedimento sono stati eseguiti dagli organi tecnici dell’amministrazione in ben tre circostanze: in data 5 giugno 2007, alla presenza dei delegati delle emittenti interessate;il 21 dicembre 2007;e l’11 gennaio 2008.
Tutte le verifiche eseguite hanno dato luogo all’accertamento dell’incompatibilità tra l’impianto della ricorrente sito sul Monte Cetona e quelli di Poggio Nibbio dell’emittente RTL 102.5 e di Monte Malbe appartenente a Radio Montecarlo.
Per il resto non può che rilevarsi il carattere meramente ipotetico delle censure rivolte a contestare l’idoneità degli strumenti di misurazione utilizzati, non rinvenendosi, peraltro, un obbligo generalizzato di effettuare sopralluoghi e accertamenti tecnici in contraddittorio con le parti, salva la facoltà dell’interessato di contestarne le risultanze, così come effettivamente avvenuto nella fattispecie, con documenti e memorie depositate nel corso del procedimento (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 13 marzo 2009 n. 1924).
I motivi aggiunti vanno, pertanto, rigettati attesa la loro infondatezza.
12. Con i secondi motivi aggiunti, depositati il 28 aprile 2010, parte ricorrente censura i medesimi provvedimenti già impugnati con i precedenti gravami, alla luce di documenti e circostanze sopravvenute.
13. Il primo motivo si palesa infondato, essendo del tutto inconferente il richiamo alla nota indirizzata dalla Direzione generale del Ministero delle comunicazioni ai dipendenti Ispettorati e concernente i profili penali conseguenti all’esercizio di impianti destinati alla radiodiffusione risultati totalmente privi di titolo giacché trattasi di questioni che esulano totalmente da quelle oggetto del presente giudizio e, in ogni caso, ininfluenti rispetto al giudizio di legittimità degli atti contestati.
14. Con il secondo motivo la ricorrente, al fine di dimostrare l’assenza di interferenze imputabili ai propri impianti, nonché l’errata valutazione dei dati tecnici e delle misurazioni eseguite attraverso strumenti asseritamente non omologati, allega, a supporto della sua tesi, la testimonianza resa, nel di giudizio penale intentato nei confronti del legale rappresentante della società, da un ispettore dipendente del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero delle comunicazioni.
La censura è inammissibile, pretendo surrettiziamente di introdurre nel giudizio amministrativo una prova testimoniale assunta in un diverso giudizio
14.1. E’ noto, infatti, che la deduzione della prova testimoniale ove difforme dal modello legale di cui all'art. 244 co. 1 c.p.c., applicabile nel processo amministrativo in virtù del rinvio esterno contenuto nell'art. 39 c.p.a., non è ammissibile, non essendo stata articolata mediante la specifica indicazione dei fatti formulati in capitoli separati, e non essendo consentito al giudice selezionare di sua iniziativa i singoli fatti oggetto della prova, ovvero separare i fatti dalle considerazioni e valutazioni cui gli stessi sono frammisti nella narrativa del ricorso (T.A.R. Toscana, sez. I, 11 luglio 2013, n. 1165).
Per altro verso va evidenziato che neppure la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ove mai si volesse attribuire tale natura alle affermazione rese dal teste menzionato) è utilizzabile nel processo amministrativo, trattandosi in sostanza di un mezzo surrettizio per introdurre in quest'ultimo un'atipica prova testimoniale, che non ha alcun valore probatorio e può costituire solo un mero indizio che, in mancanza di altri elementi gravi, precisi e concordanti, non è idoneo a scalfire l'attività istruttoria dell'Amministrazione (T.A.R. Umbria, 29 gennaio 2014, n. 69;T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 10 ottobre 2013, n. 2116).
I motivi aggiunti ora esaminati vanno perciò rigettati, giacché infondati e inammissibili.
15. Quanto al ricorso incidentale appare evidente che il rigetto dell’atto introduttivo del giudizio e dei motivi aggiunti successivamente notificati da Radio Aut fa venir meno l’interesse di RTL 102 alla sua trattazione nel merito.
Ne segue che il ricorso incidentale va dichiarato imprescindibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo liquidate.