TAR Salerno, sez. II, sentenza 2021-06-28, n. 202101565

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2021-06-28, n. 202101565
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202101565
Data del deposito : 28 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/06/2021

N. 01565/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01900/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1900 del 2019, proposto da
Caseificio Vallebianca S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A M, G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Salerno, via F. Crispi, n. 1/7;

contro

Comune di Mercato San Severino, non costituito in giudizio;

per l’accertamento

del credito e per la conseguente condanna del Comune di Mercato San Severino alla restituzione delle somme dovute a conguaglio degli importi versati in eccesso a titolo di rimborso dei costi di realizzazione del PIP relativo al comparto Curteri.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 26 maggio 2021 il dott. Olindo Di Popolo;

Visti gli artt. 84 del d.l. n. 18/2020, 4 del d.l. n. 28/2020, 25 del d.l. n. 137/2020 e 1 del d.l. n. 183/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso in epigrafe, il Caseificio Vallebianca s.r.l. (in appresso, C. V.) agiva per l’accertamento del credito e per la conseguente condanna del Comune di Mercato San Severino alla restituzione delle somme spettantigli a conguaglio degli importi versati in eccesso a titolo di rimborso dei costi di realizzazione del PIP relativo al comparto Curteri di Mercato San Severino (in appresso, PIP Curteri).

2. Alla luce delle allegazioni attoree, la vicenda fattuale dedotta in giudizio è, in sintesi, la seguente.

2.1. Con delibere consiliari n. 29 e n. 30 del 16 novembre 2005, il Comune di Mercato San Severino, previa stipula, in data 19 ottobre 2005, dell’apposito accordo di programma con la Regione Campania e la Provincia di Salerno, approvava il PIP Curteri, unitamente al connesso regolamento per la cessione in proprietà dei lotti ricadenti in area PIP (in appresso, regolamento lotti PIP).

2.2. All’emanazione dei suindicati atti programmatori e regolamentari seguiva l’indizione e l’espletamento delle procedure di assegnazione dei lotti ricadenti in area PIP (in appresso, lotti PIP) in favore delle imprese interessate (bando approvato con determine dirigenziali n. 705 del 19 maggio 2006 e n. 1459 dell’8 novembre 2006).

2.3. Risultata assegnataria del lotto PIP n. 1 (per superficie pari a mq 2.000) giusta determinazione dirigenziale n. 488 dell’8 giugno 2012, l’impresa ricorrente, in data 21 giugno 2012, stipulava col Comune di Mercato San Severino apposita convenzione di cessione in proprietà di area PIP (rep. n. 1026).

2.4. Successivamente, in accoglimento dell’istanza formulata in tal senso dal C. V. il 18 maggio 2015 (prot. n. 11689) e il 18 giugno 2015 (prot. n. 14766), il Comune di Mercato San Severino, con determina dirigenziale n. 711 del 30 settembre 2015, assegnava al richiedente, previa revoca della determinazione dirigenziale n. 488 dell’8 giugno 2012, una porzione del lotto n. 11 (poi denominata lotto n. 11/A, avente superficie pari a mq 2.000) in sostituzione del lotto n. 1.

2.5. Susseguiva, quindi, in data 28 ottobre 2015, la stipula convenzione di cessione in proprietà del suindicato lotto PIP n. 11/A (rep. n. 1169).

In particolare, l’art. 1 di tale convenzione stabiliva che: «Il trasferimento del nuovo lotto in favore della ditta, in sostituzione del precedente … avviene per lo stesso ed equivalente corrispettivo che le parti riconoscono già versato e quietanzato con le modalità di cui al precedente … atto di trasferimento, per cui non si fa luogo ad alcuna integrazione o conguaglio con rinnovato rilascio di reciproca quietanza a discarico. Si dà atto che il pagamento del prezzo già pagato e quietanzato di € 328.080,00 è avvenuto in due soluzioni: - € 322.487,68 giusta ricevuta CRO n. 0504041032734803 del 14 dicembre 2007;
- € 5.592,00 giusta ricevuta CRO n. 172765502000 del 18 giugno 2012. Detto prezzo resta confermato in € 328.080,00, di cui € 201.240,00 (€ 100,62/mq di superficie fondiaria), pari al costo complessivo di acquisizione del suolo, salvo conguaglio a frazionamento approvato, e € 126.840,00 (€ 63,42/mq di costo di urbanizzazione) fino alla concorrenza del 100% dell’importo complessivo di progettazione del PIP, di realizzazione delle urbanizzazione primarie e secondarie – compresi quelli di progettazione e direzione lavori – nonché le spese sostenute per indagini geologiche, geotecniche, diagnostiche, idrogeologiche, ideologiche ed idrauliche, per frazionamenti, per oneri correlati alla procedura amministrativa di assegnazione, ecc., salvo conguaglio ad ultimazione dei lavori».

2.6. Ai fini dell’effettiva attuazione del PIP approvato, il Comune di Mercato San Severino, entro la prevista scadenza decennale, addiveniva alla definizione delle avviate procedure ablatorie – mediante atti di cessione volontaria e decreti di esproprio, susseguiti da pronunce giurisdizionali sugli instaurati giudizi di opposizione alla stima – limitatamente ai lotti n. 1, n. 11 e n. 13, nonché alle aree di localizzazione delle infrastrutture programmate.

2.7. Nella delibera consiliare n. 5 del 27 febbraio 2019 l’ente locale intimato, avendo rilevato che, all’indomani dello spirare del termine decennale di efficacia dello strumento urbanistico esecutivo, i connessi vincoli espropriativi erano decaduti e che le procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione dei lotti PIP erano andate parzialmente deserte, stabiliva, onde recuperare gli oneri già sostenuti per le opere di urbanizzazione dell’area, di espletare una procedura negoziata per l’assegnazione dei lotti residui, previa acquisizione sanante degli stessi ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001 e previo addebito pro quota – oltre che dei costi di espropriazione – dei costi di urbanizzazione nella misura di € 36,93/mq.

2.8. In relazione a tale vicenda, il C. V., con nota via p.e.c. del 10 luglio 2019, richiedeva al Comune di Mercato San Severino la restituzione di € 56.949,91 [rectius, € 56.960,00], a titolo di conguaglio per i maggiori costi di espropriazione dei suoli remunerati (pari a € 100,62/mq x mq 2.000,00 = € 201.240,00 versati – € 72,14/mq x mq 2.000,00 = € 144.280,00 dovuti) e di € 52.980,00, a titolo di conguaglio per maggiori costi di urbanizzazione remunerati (pari a € 63,42/mq x mq 2.000,00 = € 126.840 versati – € 36,93/mq x mq 2.000,00 = € 73.860,00).

2.9. Nel declinare l’istanza rivoltale, l’amministrazione comunale interpellata, con nota via p.e.c. dell’8 agosto 2019 rappresentava di non aver ancora interamente recuperato i costi di urbanizzazione ed opponeva, altresì, l’intervenuta prescrizione delle pretese restitutorie dell’impresa ricorrente.

3. A sostegno della condictio indebiti proposta col ricorso in epigrafe, il C. V. deduceva che il vantato credito al conguaglio: - rinverrebbe la propria fonte legittimante, oltre che nell’art. 1 della convenzione traslativa del 28 ottobre 2015 (rep. n. 1169), nel principio di copertura o pareggio dei costi di acquisizione delle aree PIP, codificato dall’art. 35, comma 12, della l. n. 865/1971;
- non sarebbe caduto nella prevista prescrizione decennale né sarebbe neutralizzato dal mancato recupero integrale dei costi di urbanizzazione, come, invece, eccepito dall’amministrazione comunale;
- ammonterebbe, quindi, a € 56.949,91 [rectius, € 56.960,00] + 52.980,00 = 109.929,91 [rectius, 109.940,00], a titolo di maggiori costi di espropriazione dei suoli e dei costi di urbanizzazione remunerati (pari alla differenza tra gli importi corrisposti dall’assegnataria, nonché rivenienti dall’applicazione dei convenuti valori unitari di € 100,62/mq e di € 63,42/mq, e gli importi dovuti, nonché rivenienti dall’applicazione dei valori unitari di € 72,14/mq e di € 36,93/mq, corrispondenti agli oneri effettivamente sostenuti dall’ente locale), oltre interessi legali di mora.

4. L’intimato Comune di Mercato San Severino non si costituiva in giudizio.

5. All’udienza del 26 maggio 2021, la causa era trattenuta in decisione.

6. Venendo ora ad esaminare la proposta domanda restitutoria, essa si rivela fondata nei sensi illustrati in appresso.

7. Innanzitutto, coglie nel segno il ricorrente, allorquando assume che il corrispettivo dovuto per il lotto PIP assegnatogli non avrebbe potuto legittimamente locupletarsi di somme eccedenti quelle proporzionalmente corrispondenti ai costi di espropriazione e di urbanizzazione del comparto.

Ciò, sia in virtù della previsione di conguaglio – operante, all’evidenza, a doppio senso, e cioè in favore non solo dell’amministrazione cedente, ma anche del privato cessionario – contenuta nell’art. 1 della convenzione traslativa del 28 ottobre 2015 (rep. n. 1169), sia in virtù del principio di copertura o pareggio dei costi di acquisizione delle aree PIP, codificato dall’art. 35, comma 12, della l. n. 865/1971, il quale non può travisarsi in termini di ingiustificato arricchimento a discapito dei soggetti assegnatari.

A quest’ultimo riguardo, giova richiamare l’arresto sancito dalla Sezione nelle sentenze n. 1995, n. 1996, n. 1997, n. 1998, n. 1999, n. 2000, n. 2001, n. 2003 e n. 2008 del 13 novembre 2019:

«- ai sensi dell’art. 27 della l. n. 865/1971: “I Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi. Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell'ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione vigenti, con deliberazione del consiglio comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme agli elaborati, a mezzo di deposito presso la segreteria del Comune per la durata di venti giorni, è approvata con decreto del presidente della giunta regionale. Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato d'esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alla deliberazione del consiglio comunale e al decreto del presidente della giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni. Le aree comprese nel piano approvato a norma del presente articolo sono espropriate dai Comuni o loro consorzi secondo quanto previsto dalla presente legge in materia di espropriazione per pubblica utilità. Il Comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante la cessione in proprietà o la concessione del diritto di superficie sulle aree medesime. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici e aziende a partecipazione statale nell'ambito di programmi già approvati dal CIPE. La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal piano, è a tempo indeterminato, in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore a sessanta anni e non superiore a novantanove anni. Contestualmente all'atto di concessione, o all'atto di cessione della proprietà dell'area, tra il comune da una parte e il concessionario o l'acquirente dall'altra, viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza”;

- ai sensi del successivo art. 35, comma 12, disciplinante la materia dell’edilizia economica e popolare, ma esportabile anche nel campo degli insediamenti produttivi (cfr. TAR Piemonte, Torino, sez. I, n. 318/2014;
TAR Lombardia, Brescia, sez. I, n. 149/2017): “I corrispettivi della concessione in superficie … ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167”.

Dalla normativa dianzi riportata la giurisprudenza ha enucleato il principio ordinamentale di copertura dei costi sostenuti dall’amministrazione per l’espropriazione e l’infrastrutturazione di aree da devolvere in favore di soggetti privati (nella specie, a fini di insediamenti produttivi).

I citati artt. 27 e 35, comma 12, della l. n. 865/1971 sono stati, cioè, pacificamente intesi a presidio dell’obiettivo di ‘perfetto pareggio’ dell'operazione ablatorio-urbanizzatoria complessivamente sostenuta dall'amministrazione, ossia dell'esatta corrispondenza fra i costi sopportati dal Comune per l'acquisizione e l’infrastrutturazione delle aree e i corrispettivi dovuti dai privati beneficiari (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1751/2011;
sez. V, n. 50/2012;
sez. IV, n. 2854/2012;
n. 2213/2014;
sez. V, n. 3809/2014;
sez. IV, n. 1117/2015). In altri termini, in base al principio riveniente dalle disposizioni legislative richiamate, il Comune deve recuperare dai privati gli esborsi affrontati per l’esproprio delle aree e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione (cfr. Cons. Stato, ad. plen., n. 26/1983;
Cons. Stato, sez. V, n. 462/1997;
sez. IV, n. 421/2009;
n. 4685/2014;
n. 4686/2014 e n. 4687/2014).

Con specifico riguardo alle aree PIP, TAR Piemonte, Torino, sez. I, n. 318/2014 ha statuito che: “L'applicabilità … del principio di pareggio dei costi di acquisizione trova ulteriore conferma nell'art. 16 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 786 (convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 26 febbraio 1982, n. 51), secondo il quale ‘i Comuni sono tenuti ad evidenziare con particolari annotazioni gli stanziamenti di bilancio relativi all'acquisizione, urbanizzazione, alienazione e concessione di diritto di superficie di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457. Il prezzo di alienazione o di concessione in diritto di superficie delle aree e dei fabbricati, di cui al comma precedente, deve essere determinato in misura tale da coprire le spese di acquisto, gli oneri finanziari, gli oneri per le opere di urbanizzazione eseguite o da eseguire ad eccezione di quelli che la legislazione vigente pone a carico delle amministrazioni comunali’”.

In quanto espressione del declinato principio di copertura o pareggio finanziario, l’art. 35, comma 12, della l. n. 865/1971 è stato, dunque, qualificato come “disposizione legislativa avente natura inderogabile, idonea ad inserirsi automaticamente nel contenuto della convenzione, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., al quale si collega l'art. 1419 cod. civ., comma 2, in base al meccanismo della cosiddetta ‘eterointegrazione del contenuto del contratto’, che comporta, in caso di difformità di una clausola negoziale da una norma imperativa, la sanzione della nullità della stessa, con conseguente sostituzione di diritto da parte della norma imperativa … determinando, nella specie, in sostanza, il rimborso, da parte degli assegnatari delle aree e/o degli acquirenti degli alloggi, di tutte le spese sostenute dal Comune per la realizzazione del programma costruttivo … Conseguentemente, anche nelle ipotesi in cui le convenzioni di cessione prevedano clausole di determinazione del prezzo in misura ‘fissa’ e non comprensiva dell'eventuale conguaglio derivante dai maggiori costi effettivamente sostenuti per le procedure espropriative, il Comune può pretendere legittimamente il rimborso anche delle ulteriori somme relative alle maggiori spese pagate, per effetto della definitiva determinazione dell'indennità di espropriazione (ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2014, n. 3809). Il principio del ‘pareggio di bilancio’ opera, quindi, anche nel caso in cui il maggior costo delle aree espropriate discenda da accertamenti giudiziali conseguenti ad atti di opposizione alla stima, introdotti dai privati proprietari delle aree espropriate davanti alle Corti d'appello” (TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 1430/2016;
TAR Lombardia, Brescia, sez. I, n. 149/2017).

Nello stesso senso, Cons. Stato, sez. IV, n. 1018/2016 ha riconosciuto che l'art. 35 della l. n. 865/1971, in quanto disposizione orientata a assicurare il pareggio sul piano economico tra la spesa relativa all'acquisizione delle aree e il prezzo di cessione delle medesime, e a evitare che l'operazione si risolva in un indebito esborso di risorse finanziarie pubbliche, è inderogabile, e come tale integra la convenzione ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., anche in assenza di specifiche clausole: quand'anche quest'ultima non prevedesse l'adeguamento dei costi, dovrebbe comunque ritenersi operante il meccanismo dell'eterointegrazione, alla luce della natura vincolante della richiamata disposizione legislativa che esige la completa copertura delle spese sostenute dal Comune per l'acquisizione delle aree e per la relativa urbanizzazione (cfr. anche Cons. Stato, sez. V, n. 7820/2003;
sez. IV, n. 577/2005;
sez. V, n. 3809/2014;
TAR Toscana, Firenze, sez. I, n. 2951/2006;
n. 820/2011;
n. 900/2011;
n. 901/2011;
n. 693/2016;
TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 39/2015).

Ancora, Cass. civ., sez. I, n. 6928/2016 ha statuito sull'art. 35 della l. n. 865/1971 che: “Questa disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria nel senso che il Comune ha l'obbligo di assicurare la copertura di tutti i costi di acquisto delle aree da destinare alla realizzazione dei piani di edilizia economica e popolare, in applicazione del principio del perfetto pareggio economico, con corrispondenza delle entrate ed uscite e rimborso, da parte degli assegnatari delle aree o loro aventi causa, di tutte le spese sostenute per l'acquisto delle aree medesime … Si tratta … di una disposizione inderogabile, idonea ad integrare automaticamente il contenuto della convenzione, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., al quale si collega l'art. 1419 cod. civ., comma 2: la conseguenza tipica della difformità di una clausola negoziale da una norma imperativa è la sanzione della nullità della stessa, la quale però non comporta la nullità del contratto, laddove la clausola, come nel caso in esame, possa (e debba) essere sostituita di diritto da una norma imperativa (v. Cass. civ., n. 3018/2010;
n. 11032/1994). Pertanto, si deve rispondere in senso affermativo al quesito di diritto … secondo cui il corrispettivo per la concessione dell'area deve obbligatoriamente corrispondere all'effettivo costo di acquisizione, di guisa che l'ente concedente, ove in concreto vi sia divergenza rispetto alla somma indicata in convenzione, è legittimato, in doverosa applicazione della norma, a pretendere la differenza”».

8. Ciò posto, è agevole avvedersi come, nella specie, il C. V. abbia indebitamente pagato al Comune di Mercato San Severino somme proporzionalmente superiori a quelle spettantigli in rapporto ai costi sostenuti per espropriazioni dei suoli e per urbanizzazioni.

8.1. In particolare, con riferimento alla quota di € 201.240,00, versata a titolo di rimborso degli oneri ablatori, il ricorrente ha sufficientemente dimostrato come il valore unitario (€ 100,62/mq) applicato nei suoi confronti in sede di determinazione dell’importo anzidetto sia superiore a quello riveniente dai singoli procedimenti acquisitivi dei lotti PIP n. 1, 2, 3, 4, 5, 11 e 13.

8.2. Nel contempo, dal tenore della delibera consiliare n. 5 del 27 febbraio 2019 emerge univocamente come il valore unitario (€ 36,93/mq) individuato dallo stesso Comune di Mercato San Severino ai fini della quantificazione della quota dovuta a titolo di rimborso degli oneri di urbanizzazione da parte dei futuri assegnatari di lotti entro il comparto PIP Curteri è inferiore a quello (€ 63,42/mq) applicato (salvo conguaglio) nei confronti C. V. al momento della stipula della convenzione traslativa del 28 ottobre 2015 (rep. n. 1169).

9. Le superiori considerazioni inducono, dunque, ad avvalorare la condictio indebiti avanzata dal ricorrente.

Tanto, senza che ad essa possa opporsi la prescrizione adombrata dall’amministrazione intimata nella nota via p.e.c. dell’8 agosto 2019.

Ed invero, posto che, in rapporto alla quota di rimborso dei costi di espropriazione, «il dies a quo per il computo del relativo termine prescrizionale» debba intendersi «cominciato a decorrere nel momento in cui la pretesa creditoria vantata sia divenuta esigibile in conseguenza della definizione delle controversie con i proprietari destinatari delle procedure ablatorie»;
e che, in rapporto alla quota di rimborso dei costi di urbanizzazione, «il dies a quo debba intendersi decorrente non già dalla data di stipulazione della convenzione o da quella di rilascio del titolo concessorio, bensì dal momento in cui detti costi siano stati determinati e siano divenuti, come tali, ripetibili» (sent. n. 1995, n. 1996, n. 1997, n. 1998, n. 1999, n. 2000, n. 2001, n. 2003 e n. 2008 del 13 novembre 2019);
è evidente che, al momento della richiesta restitutoria via p.e.c. del 10 luglio 2019, nessuna prescrizione (decennale) poteva dirsi maturata con riguardo alla quota di rimborso dei costi di espropriazione, se talune procedure ablatorie figurano giudizialmente definite soltanto con le sentenze della Corte d’appello di Salerno n. 285 del 28 marzo 2013 e n. 279 del 25 maggio 2016, né con riguardo alla quota di rimborso dei costi di urbanizzazione, se questa figura revisionata ancora nella delibera consiliare n. 5 del 27 febbraio 2019.

10. In conclusione, alla stregua delle superiori considerazioni, e in mancanza di contestazioni da parte del non costituito Comune di Mercato San Severino, la domanda in esame va accolta, con conseguente condanna di quest’ultimo alla restituzione, in favore del C. V., delle somme versate in eccesso a titolo di rimborso dei costi di realizzazione del PIP Curteri.

11. L’ammontare delle somme dovute al ricorrente andrà determinato, ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., su proposta dell’amministrazione resistente, osservando i seguenti criteri: a) la quota di rimborso dei costi di espropriazione andrà ricalcolata moltiplicandosi l’estensione (mq 2.000,00) del lotto n. 11/A assegnato al ricorrente per il valore unitario (€/mq) medio riveniente dal rapporto tra gli oneri sostenuti dall’amministrazione comunale nelle espletate procedure acquisitive (anche ex art. 41 bis del d.p.r. n. 380/2001) dell’intera area (siccome ancorati, per ciascun cespite ablato, al «valore venale attualizzato del bene acquisito al patrimonio pubblico, costituente la base di calcolo sia dell’indennizzo espropriativo sia delle poste risarcitorie dovute in caso di illegittima occupazione appropriativa sine titulo»: cfr. sent. n. 1995, n. 1996, n. 1997, n. 1998, n. 1999, n. 2000, n. 2001, n. 2003 e n. 2008 del 13 novembre 2019) e la superficie produttiva utile ragguagliata dal comparto Curteri, al netto di quella infrastrutturata e di quella non più acquisita al patrimonio pubblico;
b) la quota di rimborso dei costi di urbanizzazione andrà ricalcolata moltiplicandosi l’estensione (mq 2.000,00) del lotto n. 11/A assegnato al ricorrente per il valore unitario (€/mq) medio riveniente dal totale degli importi a tal titolo versati dai singoli cessionari e l’estensione complessiva dell’area a tutti costoro trasferita;
c) sull’ammontare corrispondente alla differenza in eccesso tra le somme versate dal C. V. e le inferiori quote ricalcolate in base ai criteri enucleati sub lett. a e b, andranno, infine, calcolati gli interessi legali di mora, spettanti a decorrere dalla richiesta restitutoria via p.e.c. del 10 luglio 2019 sino al momento dell’effettivo soddisfo.

12. La proposta di determinazione a cura dell’amministrazione resistente e il pagamento delle somme dovute in favore del ricorrente dovranno avvenire entro il termine che si fissa, quanto alla proposta, in 45 giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente decisione, e, quanto al pagamento, in 45 giorni dalla notizia dell’accettazione della proposta.

13. Quanto alle spese di lite, appare equo dichiararle irripetibili nei confronti del non costituito Comune di Mercato San Severino.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi