TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-05-16, n. 202403162
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Pubblicato il 16/05/2024
N. 03162/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02410/2021 REG.RIC.
N. 02429/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOE DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2410 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati R D M, A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
UTG – Prefettura di Napoli, Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11 e con recapito digitale come da PEC da Registri di giustizia,
sul ricorso numero di registro generale 2429 del 2021, proposto da:
-OISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati R D M, A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari, Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Cristina Carbone in Napoli, p.zza Municipio, Palazzo San Giacomo;
UTG – Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11 e con recapito digitale come da PEC da Registri di giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
A) quanto al ricorso n. 2410 del 2021:
A.1) riguardo al ricorso introduttivo,
a) del decreto interdittivo antimafia del Prefetto di Napoli, prot. n. -OISSIS-, adottato dal Prefetto di Napoli ai sensi degli artt. 84 e 91 d. lgs 159/2011;
b) della nota prot. n. -OISSIS- a firma del Vice Prefetto d.ssa -OISSIS-, di comunicazione del decreto interdittivo di pari data;
c) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, ove lesivo della posizione giuridica della ricorrente, ivi compresi:
c.1) la nota prot. n. -OISSIS-del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli,
c.2) il verbale n. -OISSIS- del Gruppo Ispettivo Antimafia, GIA, atti tutti richiamati nell'atto interdittivo comunicato alla società ricorrente.
A.2) riguardo al ricorso per motivi aggiunti,
a) della nota prot. n.-OISSIS- del Vice Prefetto dott.ssa -OISSIS-
b) del decreto interdittivo antimafia prot. n. -OISSIS-, adottato dal Prefetto di Napoli, ai sensi dell’art. 84 e 91 d. lgs 159/2011;
c) della nota prot. n. -OISSIS-, del Vice Prefetto d.ssa C -OISSIS-, di comunicazione del decreto interdittivo di pari data;
d) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, ove lesivo della posizione giuridica della ricorrente, ivi compresi:
d.1) la nota prot. n. -OISSIS-del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, unitamente all'allegata “scheda notizie” relative alla posizione del sig. L -OISSIS-;
d.2) il verbale n. -OISSIS- del Gruppo Ispettivo Antimafia, GIA, atti tutti richiamati nell'atto interdittivo comunicato alla società ricorrente.
B) quanto al ricorso n. 2429 del 2021:
B.1) riguardo al ricorso introduttivo,
a) della disposizione dirigenziale prot. n. -OISSIS- con la quale dispone:
a.1) la revoca della ricevuta telematica, che costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lett. f) del decreto-legge 112/2008, rilasciata alla società -OISSIS- n. -OISSIS-relativa all'apertura di attività ricettiva alberghiera;
a.2) la cessazione immediata dell'attività ricettiva alberghiera, esercitata in virtù di SCIA di apertura n.-OISSIS- in virtù della quale è stata archiviata la precedente SCIA per apertura n. -OISSIS-, prot. n. -OISSIS-
b) del decreto interdittivo antimafia n. -OISSIS-, adottato dal Prefetto di Napoli ai sensi degli artt. 84 e 91 d. lgs 159/2011;
c) della nota prot. n. -OISSIS-, di comunicazione del decreto interdittivo di pari data;
d) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, ove lesivo della posizione giuridica della ricorrente, ivi compresi:
e) la nota prot. n. -OISSIS-del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli;
f) il verbale del GIA – Gruppo Ispettivo Antimafia n. -OISSIS-, atti tutti richiamati nell'atto interdittivo comunicato alla società ricorrente.
B) riguardo al ricorso per motivi aggiunti,
a) della Disposizione Dirigenziale n. -OISSIS- con la quale dispone:
a.1) la revoca della ricevuta telematica, che costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'art. 38, comma 3, lett f) del decreto-legge 112/2008, rilasciata alla società “-OISSIS-”, prot. n. -OISSIS-relativa all'apertura di attività ricettiva alberghiera;
a.2) la cessazione immediata dell'attività ricettiva alberghiera, ad insegna “-OISSIS-”, esercitata dalla società -OISSIS-, in virtù di SCIA di apertura n.-OISSIS- in virtù della quale è stata archiviata la precedente SCIA per apertura n. -OISSIS-, prot. -OISSIS-
b) del decreto interdittivo antimafia n. -OISSIS-, adottato dal Prefetto di Napoli ai sensi degli artt. 84 e 91 d. lgs 159/2011;
c) della nota prot. n. -OISSIS-, con la quale il Vice Prefetto d.ssa -OISSIS-, ha comunicato il decreto interdittivo di pari data;
d) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, ove lesivo della posi-zione giuridica della ricorrente, ivi compresi:
e) la nota prot. n. -OISSIS-del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli;
f) il verbale n. -OISSIS- del GIA, atti tutti richiamati nell'atto interdittivo comunicato alla società ricorrente.
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Napoli, del Ministero dell'Interno e del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2024 il dott. G P, presenti l’avv. Saggiomo per la parte ricorrente, l’avv. dello Stato M. Sannino per l’UTG di Napoli, preso atto della richiesta di passaggio in decisione per il comune di Napoli depositata l’8 febbraio 2024;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso introduttivo, rubricato al numero R.G. 2410 del 2021, notificato il 31 maggio 2021 e depositato il successivo 4 giugno, -OISSIS- ha impugnato, per l’annullamento, previa richiesta di misure cautelari, l’informativa interdittiva prot. n. -OISSIS- – unitamente agli atti ad essa presupposti e conseguenziali - che il Prefetto di Napoli ha emanato nei suoi confronti, ai sensi degli artt. 84 e 91 d. lgs 159/2011.
1.1.- A fondamento del ricorso parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) violazione dell’art. 7 legge 241/1990: è stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento e comunque qualsiasi forma di contraddittorio procedimentale.
2) Violazione d. lgs 159/2011;violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento ed
imparzialità dell’azione amministrativa, di cui agli artt. 97 Cost. e L. n. 241/1990;eccesso di potere
per omessa istruttoria, difetto di motivazione, sviamento: il Prefetto valorizza a dismisura una circostanza isolata che, sul piano della ragionevolezza e della proporzione, non avrebbe potuto determinare alcuna negativa valutazione in ordine alla posizione di -OISSIS-, laddove alcuna
ulteriore informazione circa i rapporti tra questi e i soggetti gravati da precedenti di polizia era stato reso dalla Guardia di Finanza, senza considerare che la circostanza ritenuta rilevante risale ad oltre dieci anni addietro. Nelle indagini in questione -OISSIS-nemmeno
risultavano indagati, con conseguente erroneità delle affermazioni contenute nell’atto del Prefetto.
Gli elementi accertati, da cui ha tratto ragione il provvedimento impugnato, in alcun modo coinvolgono in via diretta l’attività delle sorelle -OISSIS- – così come, in generale - della compagine sociale interessata;difettano rapporti o dazioni verso appartenenti alla criminalità organizzata;non sono riscontrabili deviazioni nell’esercizio dell’attività sociale sul piano fiscale, ovvero il coinvolgimento in processi penali, anche solo per ragioni tributarie, delle
sorelle -OISSIS-.
3) Violazione degli artt. 84 e 91 d. lgs 159/2011;eccesso di potere per travisamento e illogicità, manifesta violazione art. 6 e 7 CEDU e dell’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità;violazione della regula juris della sentenza della Corte costituzionale 22 marzo 2020, n. 57.
4) Violazione dell’art. 6, par. 1 CEDU. Violazione dell'equità processuale per l'impossibilità di accesso alla documentazione amministrativa nel corso del procedimento, nonché per l'applicazione di presunzioni comportanti inversione dell'onere probatorio.
1.2.- Con ordinanza presidenziale n. 780 del 7 giugno 2021, la Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico della Prefettura di Napoli che ha provveduto col deposito di documentazione nelle date del 15, 17 e 22 giugno 2021.
La Prefettura si è nel frattempo costituita in giudizio con memoria depositata il 17 giugno 2021, per chiedere il rigetto del ricorso per infondatezza delle censure di parte ricorrente.
1.3.- In conseguenza del deposito degli atti istruttori ad opera della Prefettura, la società ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiungi, notificato il 10 settembre 2021 e depositato il successivo 16, col quale ha articolato ulteriori censure in relazione agli atti presupposti al provvedimento interdittivo, in particolare, il verbale GIA del -OISSIS- e nota del Comandante della Guardia di Finanza del 25 marzo 2021.
Nello specifico, ha dedotto: violazione degli artt. 2 e 3 L. n. 241/1990;degli artt. 84, 91, comma 1, e 92, comma 2, d. lgs 159/2011;violazione del giusto procedimento;eccesso di potere per simulazione procedimentale, sviamento, irragionevolezza, difetto dei presupposti.
2.- Con ricorso rubricato al R.G. n. 2429/2021, -OISSIS- ha impugnato la determinazione dirigenziale n. -OISSIS- con la quale il Comune di Napoli, per effetto dell’interdittiva prefettizia, ha disposto la revoca della ricevuta telematica che costituisce titolo autorizzatorio alla società ricorrente - rilasciato ai sensi dell'art. 38, comma 3, lett f) del decreto-legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008 - con conseguente disposizione in merito alla cessazione immediata dell’attività ricettiva alberghiera, ad insegna “-OISSIS-”, svolta dalla società ricorrente.
Parte ricorrente, oltre a riproporre per illegittimità derivata le censure formulate col ricorso R.G. n. 2410 del 2021 avverso l’interdittiva, ha dedotto le seguenti ulteriori censure:
1) violazione del d. lgs 159/2011;violazione del D.L. 112/2008;violazione dell’art. 41 Cost.;eccesso di potere per difetto di motivazione e dei presupposti, sproporzione sviamento: il divieto di prosecuzione delle attività è fondato esclusivamente sull’interdittiva antimafia ai sensi dell’art. 92 bis d. lgs 159/2011, irrogata in danno della ricorrente che svolge attività alberghiera esclusivamente all’indirizzo di privati. Per di più, le misure di prevenzione personali applicate ai sensi dell’art. 67 d. lgs. 159/2011 dall’Autorità Giudiziaria, ovvero quelle applicate al genus di soggetti tassativamente indicati all’art. 4 “soggetti destinatari”, non sono applicabili alla fattispecie in esame, posto che il legale rappresentante della ricorrente società, i soci e gli altri organi sociali dell’impresa sono tutti incensurati.
Inoltre, la -OISSIS- ai fini dell’esercizio dell’attività alberghiera, non era tenuta a richiedere alcuna autorizzazione al Comune, per essere già in possesso, ab immemore, dei requisiti di legge, ottenuti e conservati nel rispetto delle condizioni stabilite dalla specifica normativa di riferimento.
Né potrebbe astrattamente invocarsi, a sostegno dell’estendibilità degli effetti dell'informazione antimafia adottata dalla Prefettura di Napoli alle attività private svolte da-OISSIS-l'applicazione (seppur tacita, in quanto non espressamente richiamata nel provvedimento impugnato) del combinato disposto degli artt. 88 e 89 bis del d.lgs. 159/2011. Nel caso in esame sarebbe infatti inapplicabile l’art. 89-bis poto che non si ricade nella fattispecie di cui all’art. 88, comma 2, d. lgs. 159/2011, in quanto alcuna causa di decadenza, ai sensi dell’art. 67, sussiste in capo all’impresa ricorrente.
2) Violazione e falsa applicazione d. lgs 159/2011;violazione del D.L. 112/2008;violazione del TULPS;violazione dell’art. 41 Cost.;violazione dei principi di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. e della L. n. 241/1990;eccesso di potere per difetto di motivazione e dei presupposti, sproporzione, sviamento.
La carenza del presupposto dell’atto impugnato viene in evidenza nella parte in cui illegittimamente asserisce la violazione dell’art. 38 del D.L. 112/2008. L’Amministrazione resistente ha erroneamente ravvisato i presupposti della sanzione impugnata nella sussistenza di una pregressa informazione antimafia a carico della società ricorrente, basata su elementi indiziari di pericolo di infiltrazione mafiosa nelle scelte ed indirizzi della società. La revoca non potrebbe in alcun modo considerarsi vincolata, posto che il dirigente comunale avrebbe dovuto effettuare una propria, autonoma valutazione sulla posizione dell’impresa al fine di verificare la permanenza dei requisiti legittimanti lo svolgimento dell’attività di -OISSIS-e, in termini ancora più puntuali, i profili di incidenza dell’atto interdittivo antimafia, ai sensi dell’art. 91 d. lgs. 159/2011, sull’attività economica privatistica che la ricorrente svolge.
3) Violazione e falsa applicazione d. lgs 159/2011;violazione DL 112/2008;violazione dell’art. 41 Cost.;violazione dei principi di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. e L. n. 241/1990;eccesso di potere per difetto di motivazione e dei presupposti, sproporzione sviamento.
A prescindere dall’intervenuta conferma, in sede giurisdizionale, della legittimità dell'informazione stessa, una simile interpretazione rappresenterebbe, innanzitutto, una manifesta violazione del disposto di cui al D.L. 112/2008 e allo stesso TULPS, che prevede tassativamente le ipotesi al ricorrere delle quali una società non può ottenere autorizzazione all’esercizio dell’attività alberghiera e non annovera, tra queste, la sussistenza di una pregressa informazione antimafia
basata su discrezionali valutazioni indiziarie della Prefettura in ordine al possibile (e nel caso di specie del tutto infondato) pericolo di permeabilità mafiosa della società ricorrente.
4) L’atto impugnato, nel disporre il divieto di prosecuzione dell’attività, si risolve in una revoca delle condizioni/titoli/requisiti legittimanti l’iscrizione della ricorrente, in violazione della normativa di cui all’art. 21-quinquies L. n. 241/1990, non avendo l’amministrazione comunale indicato i motivi di pubblico interesse alla revoca dell’iscrizione i quali non sono riconducibili all’intervenuta adozione dell’informativa antimafia destinata ad incidere sui soli rapporti contrattuali pubblici e non anche in ordine all’esercizio di attività a favore dei privati.
Non è stata inoltre garantita la partecipazione del privato, ai sensi dell’art. 7 L. n. 241/1990 essendo stata omesso la comunicazione di avvio del procedimento.
5) Incostituzionalità dell'art. 89 bis del d.lgs. 159/2011;violazione dell'art. 2 della legge delega n. 136/2010;del principio di tipicità;degli artt. 3, 41, 76, 77 e 97 Cost.
Ove dovesse ritenersi che, diversamente da quanto emerge dal dato letterale della norma, l'art. 89-bis del d.lgs. 159/2011 – implicitamente richiamata dall’amministrazione a mezzo del rimando alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5970/2017 - consenta al Prefetto di adottare/utilizzare un'informazione antimafia interdittiva con effetti su provvedimenti meramente autorizzativi, in luogo della semplice comunicazione (nella specie neanche richiesta dall'Amministrazione procedente), anche nei casi in cui, pur non sussistendo le cause di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011, dalla consultazione della banca dati emerga comunque la presenza di tentativi di infiltrazione mafiosa dedotti dalla più ampia platea di situazioni stabilita dagli artt. 84, comma 4, e 91,
comma 6, del medesimo decreto legislativo (nel caso di specie accertata con informazione interdittiva del 12 dicembre 2016), allora tale norma deve ritenersi illegittima per contrasto con gli artt. 3, 41, 76, 77 e 97 della Costituzione.
Con decreto presidenziale n. 1059 del 5 giugno 2021, la Sezione ha respinto la richiesta di misure cautelari monocratiche provvisorie, disponendo al contempo incombenti istruttori a carico della Prefettura di Napoli.
A seguito del deposito della documentazione prefettizia, parte ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti, notificato il 10 settembre 2021 e depositato il successivo 16, col quale ha in sostanza riproposto le censure oggetto dei motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 2410 del 2021.
3.- Entrambe le cause sono state discusse nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021, ai fini dell’esame delle rispettive istanze cautelari, alle quali tuttavia parte ricorrente ha rinunciato.
Le cause sono state quindi inserite nel ruolo dell’udienza pubblica del 28 febbraio 2024 per la discussione del merito.
Le parti hanno prodotto memorie per ribadire le rispettive posizioni;la Prefettura ha inoltre chiesto la riunione dei due ricorsi.
A conclusione dell’udienza, entrambi i ricorsi sono stati introitati per essere decisi.
4.- Va in via preliminare disposta la riunione del ricorso R.G. n. 2429 del 2021 al ricorso R.G. n. 2410 del 2021, per gli evidenti profili di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
Per ragioni di carattere logico giuridico precede l’esame del ricorso R.G. n. 2410 del 2021 e dei connessi motivi aggiunti, posto il carattere di atto presupposto del provvedimento interdittivo prefettizio rispetto alla revoca disposta dall’amministrazione comunale di Napoli del titolo autorizzatorio a suo tempo rilasciato alla ricorrente.
5.- Entrambi i ricorsi ed i relativi motivi aggiunti si rivelano infondati.
Giova al riguardo passare in preliminare sintetica rassegna i consolidati e condivisi indirizzi in materia acquisiti dalla giurisprudenza amministrativa in materia di misure preventive antimafia.
L’interdittiva antimafia ha natura cautelare e risponde alla funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione. Per questo, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento tra un’impresa e le organizzazioni mafiose o comunque di forme di condizionamento da parte di queste (cfr. ex multis, questa Sezione 10 febbraio 2023, n. 947;Cons. Stato, sez. III, 4 giugno 2021, n. 4293). A questo fine la valutazione del Prefetto, che si contraddistingue per uno spiccato profilo discrezionale, pur sempre fondato su fatti e circostanze, è sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. III, 3 novembre 2022, n. 9558).
Il rischio d’infiltrazione mafiosa dev’essere infatti valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere ad un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale - e quindi fondato su prove indubbie, univoche e concordanti - ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di plausibilità che si fonda sulla base dei soli elementi indiziari, sì da far ritenere “più probabile che non”, per l’appunto, il pericolo d’infiltrazione mafiosa (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758).
In questo senso, gli elementi posti a base dell’informativa possono anche essere penalmente non rilevanti e quindi non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali ovvero, pur essendo oggetto di questi ultimi, siano approdati ad un esito di proscioglimento o di assoluzione. Tuttavia ciò non è di per sé rilevante proprio per il carattere preventivo e precauzionale che contraddistingue la misura amministrativa interdittiva rispetto agli istituti proprio dell’ordinamento penale, essendo maggiormente rilevanti i fattori sintomatici di contaminazione. Gli esiti delle vicende giudiziarie non incidono in misura diretta sulle cause alla base dell’informativa interdittiva antimafia, atteso che, per giurisprudenza costante, l’accertamento circa il pericolo che la società ricorrente possa essere condizionata, nelle sue scelte, dalla volontà delle organizzazioni mafiose “prescinde dall’atteggiamento antigiuridico della volontà mostrato dai singoli e finanche da condotte penalmente rilevanti…Difatti, la mafia, per condurre, le sue lucrose attività economiche nel mondo delle pubbliche commesse, non si vale solo di soggetti organici o affiliati ad essa, ma anche e sempre più spesso di soggetti compiacenti, cooperanti, collaboranti, nelle più varie forme e qualifiche societarie sia attivamente, per interesse, economico politico o amministrativo , che passivamente per omertà o non ultimo per il timore della sopravvivenza propria e della propria impresa…” (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743).
In altri termini, non occorre la prova dell’infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, sia deducibile il pericolo d’ingerenza da parte della criminalità organizzata (ex multis, questa Sezione, 11 ottobre 2021, n. 6386). Detti elementi vanno considerati in modo unitario e non atomistico, rilevando nel loro complesso, poiché una visione ‘parcellizzata’ di un singolo elemento, o anche di più elementi, non può che far sbiadire per ciascuno di essi il suo significato nel legame sistematico con gli altri (questa Sezione, 1° febbraio 2021, n. 669).
L’interdittiva antimafia inoltre può legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purché dall’analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il permanere in altra forma degli elementi di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell’attività d’impresa (questa Sezione, 10 febbraio 2023, n. 947). È chiaro quindi che il mero decorso del tempo non sconfessa di per sé la persistenza di vincoli e sodalizi e, comunque, non è da solo a comprovare l’interruzione di questi, se non corroborato da ulteriori e convincenti elementi che vanno in segno contrario ed attestano l’avvenuta cesura dei legami (questa Sezione, 24 novembre 2022, n. 7282). Non può trascurarsi il fatto che l’infiltrazione mafiosa, per la natura stessa delle organizzazioni criminali dalla quale promana e per la durevolezza dei legami che le stesse tendono ad instaurare col mondo imprenditoriale, ha difatti una stabilità e, insieme, una mutevolezza di forme, economiche e giuridiche, capace di sfidare il tempo (questa Sezione, 6 ottobre 2022, n. 6192).
6.- Ciò premesso, venendo all’esame specifico del ricorso introduttivo, infondata è la prima censura, relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 L. n. 241/1990.
6.1.- L’interdittiva impugnata è stata in primo luogo assunta prima delle modifiche e delle integrazioni intervenute sul d. lgs 159/2011 ad opera del D.L. n. 152 del 2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 233 del 2021. Si ricorda che il menzionato D.L. 159/2021 – nell’inserire il comma 2-bis all’art. 92 d. lgs. 159/2011 - ha previsto l’obbligo per il Prefetto che “ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis” di dare “tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa.”, sempreché “non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento”.
In ogni caso, anche prima delle modifiche legislative, la questione inerente l’obbligo di garantire il contraddittorio procedimentale si era posta con specifico riferimento alla materia delle interdittive.
La giurisprudenza aveva sul punto risposto in senso negativo.
Si rammenta al riguardo che, con la sentenza n. 820 del 31 gennaio 2020, il Consiglio di Stato (Sez. III), nel tratteggiare il rapporto tra informativa antimafia e contraddittorio procedimentale, aveva chiarito che: <<la discovery anticipata, già in sede procedimentale, di elementi o notizie contenuti in atti di indagine coperti da segreto investigativo o in informative riservate delle forze di polizia, spesso connessi ad inchieste della magistratura inquirente contro la criminalità organizzata di stampo mafioso e agli atti delle indagini preliminari, potrebbe frustrare la finalità preventiva perseguita dalla legislazione antimafia, che ha l’obiettivo di prevenire il tentativo di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali, la cui capacità di penetrazione nell’economia legale ha assunto forme e “travestimenti” sempre più insidiosi>>.
Con l’illustrata sentenza, il Consiglio di stato aveva anche chiarito che il carattere delicato – per gli interessi pubblici e privati sui quali va ad incidere - della ponderazione richiesta all’autorità prefettizia, volta a contrastare in via preventiva la minaccia insidiosa proveniente dalle organizzazioni mafiose, può comportare anche un’attenuazione, se non un’eliminazione, del contraddittorio procedimentale.
6.2.- Del resto, la dialettica procedimentale non è un valore assoluto (cfr., Corte Cost., sentenze n. 309 del 1990 e n. 71 del 2015) né può essere slegato dall’esigenza di contemperarla con interessi di pari se non superiore rango costituzionale, ma è un principio strumentale al buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e, in ultima analisi, al principio di legalità sostanziale (art. 3, comma 2, Cost.), vero e più profondo fondamento del moderno diritto amministrativo (Cons. Stato, sez. III, 9 febbraio 2017, n. 565).
6.3.- Lo stesso Consiglio di Stato (sez. III, 26 maggio 2020, n. 2854), ha altresì precisato che, ferma restando ogni competenza della Corte di Giustizia UE sulla compatibilità della normativa italiana col diritto euro-unitario al cospetto di una questione che abbia rilevanza transfrontaliera, il procedimento finalizzato all’emissione dell’informazione antimafia non sconta una totale assenza di contraddittorio nel nostro ordinamento, ma conosce un’interlocuzione solo eventuale, prevista dall’art. 93, comma 7, del d. lgs. n. 159 del 2011, secondo cui il Prefetto competente al rilascio dell’informazione, ove lo ritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, invita in sede di audizione personale i soggetti interessati a produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione utile. L’audizione del soggetto interessato e l’invito a fornire informazioni o documenti presuppongono una valutazione discrezionale dell’autorità preposta alla tutela della sicurezza pubblica in ordine all’utilità del contraddittorio in seno ad un procedimento informato da speditezza, riservatezza ed urgenza, per evidenti ragioni di ordine pubblico, e finalizzato, per espressa previsione legislativa (art. 84, comma 3, del d. lgs. n. 159 del 2011), a prevenire eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o delle imprese (Cons. Stato, Sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758;idem, settembre 2019, n. 6105;Corte Cost., 26 marzo 2020, n. 57).
6.4.- Soprattutto nei casi di maggiore gravità, dove più radicato ed evidente è l’inquinamento mafioso nel contesto di talune realtà imprenditoriali, non di rado a base familiare, fortemente contigue o compromesse con logiche e interessi criminali, la conoscenza dell’imminente o probabile adozione di un provvedimento antimafia, acquisita in sede procedimentale, potrebbe vulnerare l’interesse pubblico sotteso all’adozione del provvedimento antimafia, in quanto le associazioni mafiose sono ben capaci di ricorrere a tecniche elusive della normativa in materia che, non a caso, interpreta come indicative di infiltrazioni mafiose anche, ad esempio, le sostituzioni degli organi sociali nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, “con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità professionali dei subentranti, denotino l’intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia” (art. 84, comma 4, lett. f), del d. lgs. n. 159 del 2011).
7.- Infondata è la seconda censura.
7.1.- L’impianto generale dell’interdittiva impugnata si basa sui solidi riscontri acquisiti dalla Prefettura, come può osservarsi dalla lettura, tra i vari atti, del verbale del GIA n. -OISSIS- dal quale affiorano diverse e ripetute circostanze che riflettono una condizione di acclarata ingerenza della criminalità organizzata nell’attività turistico-alberghiera svolta dalla ricorrente, ingerenza che si traduce nella riconducibilità del patrimonio imprenditoriale della famiglia -OISSIS- ad ambienti della criminalità organizzata e segnatamente al clan-OISSIS-facente parte del cartello noto come “-OISSIS-”.
L’ingerenza non è accidentale ma preordinata ad acquisire le risorse economiche e finanziarie messe a disposizione dal pubblico erario per fare fronte all’appena trascorso periodo emergenziale connesso alla diffusione del virus “COVID-19”.
7.2.- Per il profilo formale, la compagine della società ricorrente, la cui attività risale al 19 luglio 2017, appartiene in via esclusiva al nucleo familiare del predetto -OISSIS-. In particolare, il capitale sociale di € 310.000,00 è così ripartito:
- -OISSIS-, coniuge convivente di -OISSIS-, con una quota nominale di €. 155.000,00 (pari al 50% del capitale sociale);
--OISSIS-figlia di -OISSIS-, con una quota nominale di €. 77.500,00 (pari al 25% del capitale sociale);
--OISSIS- figlia convivente di -OISSIS-, con una quota nominale di €. 77.500,00 (pari al 25% del capitale sociale).
7.2.1.- Non è poi marginale la circostanza che la società ricorrente sia rappresentata proprio dal capofamiglia, -OISSIS-, nato a -OISSIS- il quale riveste la carica di amministratore unico a partire dal 10 ottobre 2016
Per il profilo sostanziale, dalla documentazione in atti spicca infatti la reale caratura del predetto -OISSIS-, già funzionario della Regione Campania e presso il Comune di Napoli, gravato da pregiudizi giudiziari contemplati dalla normativa antimafia e che ha in concreto svolto il ruolo di “fiancheggiatore” a beneficio del clan -OISSIS-
-OISSIS- risulta, inoltre, avere rapporto storico di amicizia con -OISSIS-, personaggio di elevato spessore criminale, come emerge dalle attività tecnico-investigative condotte dalla Polizia giudiziaria del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Napoli.
7.2.2.- Per di più, dalla segnalazione trasmessa dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli con foglio prot. n.-OISSIS- sono evidenziate le seguenti informazioni giudiziarie e di polizia:
- controllato a -OISSIS-, con -OISSIS-, nato a -OISSIS-, -OISSIS-, nato a -OISSIS- e -OISSIS- nato a -OISSIS- tutti gravati da precedenti di polizia per associazione a delinquere di stampo mafioso (art.416 bis c.p.) ed estorsione (art.629 c.p.);
- denunciato a piede libero, unitamente, tra gli altri, alle figlie-OISSIS-, per il reato di cui all’art.12-quinques della Legge n. 356/1992 (trasferimento fraudolento di valori). La denuncia è nell’ambito del procedimento penale-OISSIS- R.G.N.R. concernente attività di indagine nei confronti di esponenti del Clan-OISSIS-incardinato presso la Procura della Repubblica di Napoli – D.D.A. - (c.d. operazione “-OISSIS-), da parte del G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Napoli, unitamente al R.O.S. dei Carabinieri, al Reparto Operativo - Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri - ed alla Squadra Mobile della Questura di Napoli – con accertamenti patrimoniali ai fini dell’applicazione delle misure previste dall’art.12-sexies D.L. 306/1992;
- dalla consultazione del certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in data 17 febbraio 2021, risulta la fissazione di udienza di rinvio a giudizio per il giorno 13 maggio 2021, nell’ambito del Procedimento Penale n. -OISSIS- per i reati di cui agli artt. 629, 628, 81 comma 1 c.p., 110 c.p., art.7 L. 203/1991 (reati commessi in Napoli dal 1° luglio 2013 al 3 settembre 2013). In questo contesto, -OISSIS-, unitamente ad altri soggetti, risulta indagato per i reati di cui agli artt. 110, 56, 629, comma 2, c.p. in relazione all’art. 628, comma 3, nn. 1 e 3, c.p. e all’art. 416-bis c.p. - perché in concorso tra loro mediante atti violenti ottenevano il pagamento di crediti, il tutto con l’aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art.416 bis c.p., al fine di agevolare l’organizzazione criminale facente capo al menzionato clan -OISSIS-
7.2.3.- Non meno significativo è il contenuto dell’O.C.C. n. -OISSIS- – emessa nell’ambito del procedimento penale n.-OISSIS- e dalla quale emerge il ruolo di fatto di “fiancheggiatore” aveva assunto col predetto clan -OISSIS- Più in particolare, con la citata ordinanza veniva richiesto nei confronti di 214 persone, tra cui -OISSIS-, l’applicazione della misura cautelare in carcere. Nello specifico -OISSIS-, unitamente a -OISSIS- -OISSIS--OISSIS--OISSIS--OISSIS-, era indagato per i seguenti capi di imputazione:
- delitto di cui agli artt. 110, 56, 629, comma II in relazione all’art. 628 comma 3 nn 1 e 3 c.p. e art. 7 l. 203/1991, perché, “in concorso tra loro, mediante violenza consistita nel percuotere violentemente -OISSIS- e minacce consistite nell’intimare a quest’ultimo di riferire l’episodio violento al dottor -OISSIS- (“-OISSIS-”) per trasmettere il grave messaggio minatorio, compivano atti idonei a costringere -OISSIS-, socio della -OISSIS- ubicata in -OISSIS- al pagamento di alcuni crediti vantati nei suoi confronti da -OISSIS-, mandante e istigatore del recupero violento”. Con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare l'organizzazione criminale facente capo al Clan-OISSIS-di cui al