TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-10-12, n. 202303051
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Pubblicato il 12/10/2023
N. 03051/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03057/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3057 del 2016, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di eredi di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato V C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Trappeto, non costituito in giudizio;
Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Soprintendenza
per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo, in persona dei legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;
per l’annullamento
- dell’ordinanza -OMISSIS- del 7 settembre 2016, emessa dal comune di Trappeto, notificata in pari data al signor -OMISSIS-, a mezzo della quale è stato ingiunto allo steso, entro il termine di giorni 90, la demolizione delle opere realizzate abusivamente in Trappeto, alla -OMISSIS- s. n. c., (in catasto -OMISSIS-);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 giugno 2023 il dott. Francesco Mulieri e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 2 novembre 2016 e depositato il 25 novembre successivo la parte ricorrente espone di aver realizzato nei primi anni ottanta del secolo scorso una costruzione all’interno di un lotto di sua proprietà sito nel Comune di Trappeto e di aver presentato, il 30 settembre 1986, un’istanza di sanatoria edilizia alla quale ha fatto seguito un provvedimento di diniego del Comune - datato 17 dicembre 1997 - in considerazione del parere negativo emesso dalla Soprintendenza ai BBCC e della collocazione di dette opere nella fascia di 150 metri dalla battigia previsto dalla legge regionale n. 78 del 1976. A seguito di ciò, il 7 settembre 2016 l’Amministrazione competente ha adottato un provvedimento in epigrafe indicato con il quale ha ordinato la demolizione delle opere realizzate in quanto ritenute abusive nonché il conseguente ripristino dello stato dei luoghi.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del suddetto provvedimento per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 40 della l. n. 47 del 1985, così come novellati dall'art. 17 della l. Reg. n. 26 del 1986. Mancata applicazione della legge vigente al momento dell'asserito illecito edilizio, in relazione alle sanzioni amministrative da applicarsi al caso di specie.
Parte ricorrente contesta l’operato dell’Amministrazione rilevando che le opere oggetto del provvedimento sarebbero state realizzate sotto la vigenza dell’art 32 della legge -OMISSIS-50 del 1942 (modificato dalla legge n. 765 del 1967) risalendo ad un’epoca antecedente al 1983. Pertanto, l’Amministrazione avrebbe errato nella individuazione della disciplina da applicare.
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 23 della l. Reg. 37 del 1985 e dell'art. 15 della l. Reg. 78 del 1976, nonché dell'art. 2, comma 3, della l. Reg. n. 15 del 1991.
Il ricorrente deduce che la normativa concernente l’imposizione di un vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia di 150 m dalla battigia previsto dalla legge regionale n. 78 del 1976 avrebbe avuto in origine quali unici destinatari i Comuni. In specie, evidenzia che detto vincolo avrebbe assunto rilevanza anche per i privati solo a seguito della legge n. 15 del 1991, ossia in data successiva rispetto a quella di realizzazione delle opere. Inoltre, parte ricorrente aggiunge che le stesse sono state realizzate in una zona che sulla base del piano particolareggio vigente nel Comune di Trappeto, approvato con decreto del 17 dicembre 1980, risultava edificabile.
3) Mancata valutazione da parte della p.a. del lasso di tempo intercorso tra la realizzazione delle opere e di provvedimento sanzionatori posti in essere. Carenza di motivazione.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità dell’attività della PA deducendo il difetto di motivazione in ragione del mancato bilanciamento degli interessi in gioco evidenziando come il notevole lasso temporale intercorso tra il mancato accoglimento dell’istanza di condono edilizio e l’adozione dell’ordinanza di demolizione avrebbe generato un affidamento in ordine alla situazione di fatto riferibile allo stesso.
4) Contrasto tra il provvedimento impugnato ed il provvedimento giudiziario del tribunale civile di Palermo - seziona distaccata di Partinico, in ordine all'obbligo alimentare del ricorrente in favore del di lui figlio e del proprio nucleo familiare.
Il ricorrente lamenta il contrasto tra il provvedimento impugnato e la decisione emessa dal Tribunale di Palermo con la quale è stato riconosciuto il diritto di uso dell’immobile in favore del figlio, in adempimento di una obbligazione alimentare stante l’indigenza del contesto familiare dello stesso.
5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della l. n. 10 del 1991. Mancata comunicazione dell'avvio del procedimento sanzionatorio.
Parte ricorrente lamenta l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.
Sebbene ritualmente intimato, il Comune di Trappeto non si è costituito.
Per l’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, l’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo si è costituita l’Avvocatura dello Stato eccependo il difetto di legittimazione passiva delle suddette Amministrazioni regionali.
In data 13 aprile 2022, a seguito del decesso dell’originario ricorrente (intervenuto il 26 ottobre 2019), si sono costituiti in giudizio -OMISSIS- e -OMISSIS- in qualità di eredi dello stesso, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza in videoconferenza dell’8 giugno 2023, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Deve preliminarmente accogliersi l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalle Amministrazioni regionali indicate in epigrafe - con la loro conseguente estromissione - atteso che l’unico atto impugnato dalla parte ricorrente e del quale contesta la legittimità, è stato adottato dal Comune di Trappeto.
Nel merito il ricorso infondato alla stregua di quanto appresso specificato.
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. a) della L.R. n. 78/1976, “Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni: a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia;entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati” . In altre parole, dopo il 31.12.1976 entro la fascia dei 150 metri dalla battigia non può realizzarsi nessuna opera se non diretta alla fruizione del mare. Tale vincolo sussiste solo se l’area, alla data del 31.12.1976, non fossero già zona A e B poiché previste in strumenti urbanistici o aventi tutti i requisiti (consacrati in atti ufficiali) delle zone A) e B), come descritte dal d.m. n. 1444/1968.
Nessuna di queste circostanze ricorre nel caso di specie.
Il vincolo di inedificabilità entro i 150 metri dalla battigia rende insanabile qualsiasi abuso, “ad eccezione di quelle iniziate prima dell'entrata in vigore della medesima legge – legge reg. n. 78/1976 - e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976” (art. 23, comma 11 legge reg. n. 37/1985). Infatti, le leggi di condono intervenute escludono la violazione di tale vincolo dagli illeciti condonabili (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 27/06/2022 n. 2084). Sotto tale profilo nessun elemento è stato fornito dalla parte ricorrente su cui incombeva l’onere della prova, donde l’infondatezza del primo motivo.
Anche il secondo motivo è infondato poiché, per pacifica giurisprudenza, «In ordine all’applicazione dell’art. 15, co. 1, lett. a), della L.R. 78/1976, va quindi ribadito il consolidato orientamento in materia e secondo cui il divieto di edificazione nella fascia di rispetto di 150 metri dalla battigia sancito dall'art. 15 l. reg. Sicilia 12 giugno 1976 n. 78, ha come destinatari, in base alle successive l. reg. Sicilia 30 aprile 1991 n. 15 (art. 2) e 31 maggio 1994 n. 17 (art. 6), non soltanto le amministrazioni comunali in sede di formazione degli strumenti urbanistici, ma anche i privati che intendano procedere a lavori di costruzione entro tale fascia" (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, II, 20-02-2018, n. 420) attesa la natura interpretativa autentica e la conseguente efficacia retroattiva da attribuirsi al precetto di cui all’art. 2 della L.R. n. 15 del 1991 cit. (cfr. anche C.G.A. n. 695/06).» (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 8 settembre 2021, n. 2525).Inoltre, anche l’adozione di un piano particolareggiato di recupero futuro non inciderebbe sulla sanabilità giacché «l’art. 12 l.r. n. 26/1986 prevede la sanabilità delle costruzioni abusive in aree vincolate solo qualora esse risultino “...già ricomprese in piani particolareggiati di recupero approvati e siano compatibili con i piani stessi e sui piani particolareggiati si siano espressi gli enti preposti alla tutela dei vincoli”, per cui è la stessa norma a negare qualsivoglia rilevanza giuridica agli ipotizzati, futuri piani di recupero» (C.G.A.R.S., sez. giur., 13 novembre 2019, n. 957).
Inoltre, tale meccanismo non potrebbe comunque operare per «le costruzioni eseguite in violazione dell’art. 15, lett. a, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, ad eccezione di quelle iniziate prima dell'entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976.» (C.G.A.R.S., sez. giur., 18 maggio 2020, n. 291).
Per completezza va detto altresì che in ragione della non condonabilità del fabbricato in questione, «in quanto realizzato in zona di inedificabilità assoluta (cfr. art. 23, comma 11, legge reg. n. 37/1985) per esso non può logicamente - secondo pacifica giurisprudenza - formarsi alcun silenzio assenso a seguito del decorso di ventiquattro mesi dalla presentazione di un’inammissibile domanda di condono» (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 25 febbraio 2021, n. 701).
Risultano infondati anche il terzo ed il quarto motivo atteso che il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso.
Il principio in questione non ammette deroghe nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso (in questo senso, cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 17 ottobre 2017, n. 9, cui si è conformata la successiva giurisprudenza).
Quanto ai diritti di natura privatistica reclamati dal ricorrente in quanto riconosciuti dal giudice ordinario, nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati, essi non possono spingersi fino al punto di impedire la demolizione di un immobile abusivo, data la prevalenza dell’interesse pubblico diffuso alla tutela del paesaggio e dell’ambiente e al corretto uso del territorio (cfr. TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 09/08/2023, n. 2623).
È infondato infine il quinto motivo con il quale si deduce la violazione dell’art. 7 della L. n. 241\1990, atteso che, per giurisprudenza consolidata, a cui il Collegio aderisce, gli atti di repressione degli abusi edilizi, trattandosi di provvedimenti tipici e vincolati, emessi all’esito dell’accertamento tecnico della consistenza delle opere realizzate e del carattere abusivo delle medesime, hanno natura vincolata: la relativa ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato è infatti compiuta a monte dal legislatore;conseguentemente, ai fini della loro adozione, non sono richiesti apporti partecipativi del soggetto destinatario e, pertanto, non devono essere necessariamente preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 22 gennaio 2020, n. 540;T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 16 ottobre 2020, n. 1950;T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 18/07/2022, n. 2306).
In conclusione il ricorso, in quanto infondato, va rigettato.
Le spese di giudizio possono essere compensate nei confronti delle resistenti Amministrazioni regionali attesa la limitata attività difensiva e il difetto di legittimazione passiva;nulla si dispone al riguardo nei confronti del Comune di Trappeto, in quanto non costituito in giudizio.