TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2017-10-25, n. 201705005

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2017-10-25, n. 201705005
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201705005
Data del deposito : 25 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/10/2017

N. 05005/2017 REG.PROV.COLL.

N. 04012/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4012 del 2015, proposto da:
F D C, difensore di sé stesso, e G.M.A. Costruzioni s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. F D C, con domicilio eletto presso il T.A.R. per la Campania, sede di Napoli, Segreteria Sezione VIII, in Napoli, piazza Municipio, n. 64;

contro

Regione Campania - non costituita in giudizio;

per l’esecuzione

del giudicato formatosi sull'ordinanza del 17 luglio 2014, depositata in pari data, resa dal Tribunale di Napoli, X Sezione, nell’ambito del giudizio RG n. 36005/2013


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 114 c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2017 la dott.ssa R G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


CONSIDERATO che F D C e la G.M.A. Costruzioni s.r.l. espongono in fatto che:

- con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 17 luglio 2014, il Tribunale di Napoli, X Sezione, accoglieva il ricorso della Caudium costruzioni s.r.l. (appaltatrice per conto della Regione di lavori in somma urgenza da effettuarsi in località S. Anna nel Comune di Mercogliano - AV) e condannava la Regione Campania al pagamento, in favore della predetta società, della somma di € 18.174,84 oltre IVA ed interessi ex art. 144 del d.p.r. n. 207/2010, oltre alle spese con attribuzione al difensore antistatario (avv. F D C), della somma di € 2.190,81 oltre accessori di legge;

- che la Caudium costruzioni s.r.l. cedeva il ramo d'azienda comprensivo del credito in questione ad essa G.M.A. Costruzioni s.r.l., come risultante dall’atto di cessione del 6 agosto 2014, regolarmente notificato alla Regione Campania;

- che, nelle more, la Regione Campania, con decreto dirigenziale n. 316 del 7 maggio 2015, provvedeva ad effettuare il pagamento delle fatture relative all’ordinanza per cui è causa per un totale di € 22.687,31 omettendo, però, di pagare sia gli interessi (pur concessi in provvedimento) ex art. 144 del d.p.r. n. 207/2010 che le spese legali liquidate, pari a € 2.190,81, oltre accessori, con attribuzione ad egli difensore, odierno ricorrente;

CONSIDERATO che con ricorso, ritualmente notificato il 22 luglio 2015 e depositato il 28 luglio 2015 F D C e la G.M.A. Costruzioni s.r.l. hanno chiesto:

- l’esecuzione del giudicato formatosi sull'ordinanza del 17 luglio 2014, depositata in pari data, resa dal Tribunale di Napoli, X Sezione, nell’ambito del giudizio RG n. 36005/2013, proposto ex art. 702bis c.p.c., limitatamente alla parte in cui la Regione Campania è stata condannata a pagare, in favore della Caudium costruzioni s.r.l., gli “ interessi al tasso e con le decorrenze previste dall’art. 144 D.P.R. n. 207/2010 ” nonché in favore di egli difensore, quali procuratore antistatario, le spese processuali che sono state liquidate in “ complessivi € 2.190,81, di cui € 169,69 per spese, € 1.757,50 per compensi professionali ed € 263,62 per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge ”, nonché le spese successive propedeutiche per rilascio della certificazione di mancata impugnazione dell’ordinanza e le spese di notifica;

- in aggiunta alla domanda principale, i ricorrenti hanno avanzato richiesta di nomina di un Commissario ad acta con il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento, nonché la condanna della Regione Campania al pagamento della sanzione prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.;

CONSIDERATO che, a comprova del passaggio in giudicato della pronuncia, è stata esibita apposita certificazione del Tribunale di Napoli del 12 dicembre 2014;

CONSIDERATO che, benché ritualmente intimata, la Regione Campania non si è costituita in giudizio;

CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 4 ottobre 2017 la causa è stata chiamata e assunta in decisione;

RITENUTO preliminarmente che, ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c., “ l’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’art. 702 ter produce gli effetti di cui all’art. 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione ” e, pertanto, il riferimento testuale all’art. 2909 c.c., ossia alla c.d. “cosa giudicata” (l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato - art. 324 c.p.c. - fa stato ad ogni effetto fra le parti, i loro eredi e aventi causa) comporta l’equiparabilità del provvedimento innanzi indicato alle sentenze passate in giudicato, con conseguente piena ammissibilità del giudizio di ottemperanza (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 21 novembre 2016, n. 5373, Sez. VIII, 25 luglio 2017, n. 3937, 26 settembre 2016, n. 4421, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 1 aprile 2016, n. 834, TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 14 gennaio 2015, n. 154, TAR Lazio, Roma, Sez. I, 1 aprile 2015, n. 4940 e Sez. III, 25 marzo 2015 n. 4566);

RITENUTO inoltre che, come ripetutamente riconosciuto dalla giurisprudenza, il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione della parte della pronuncia relativa alla condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore del difensore distrattario della parte vittoriosa, posto che, per effetto di tale statuizione, si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte soccombente, che legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un autonomo giudizio di esecuzione del giudicato, che non può che tendere, anche nei suoi riguardi, a far conseguire tutta l’utilità che scaturisce dalla pronuncia giurisdizionale e che viene illegittimamente negata dall’Amministrazione con il comportamento omissivo (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 12 ottobre 2010 n. 7441, TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 26 settembre 2016, n. 4421 cit.);

RITENUTO che, alla luce di quanto addotto e documentato dai ricorrenti, e in ragione dell’intervenuta scadenza del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (convertito in legge n. 30/1997) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. c.p.a.;

RITENUTO, tuttavia, che il presente ricorso possa trovare parziale accoglimento, limitatamente alla domanda proposta da F D C, ed in parte debba essere dichiarato inammissibile, limitatamente alla domanda proposta dalla G.M.A. Costruzioni s.r.l., nei sensi di seguito esposti;

RITENUTO, quanto alla domanda proposta dalla G.M.A. Costruzioni s.r.l. che:

- premesso che con l'ordinanza del 17 luglio 2014, depositata in pari data, resa dal Tribunale di Napoli, X Sezione, nell’ambito del giudizio RG n. 36005/2013, proposto ex art. 702bis c.p.c., la Regione Campania è stata condannata al pagamento, in favore della Caudium costruzioni s.r.l., “ della somma di € 18.174,84 oltre IVA, nonché interessi al tasso e con le decorrenze previste dall’art. 144 D.P.R. n. 207/2010 ”, nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in “ complessivi € 2.190,81, di cui € 169,69 per spese, € 1.757,50 per compensi professionali ed € 263,62 per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all’avvocato F D C ”;

- considerato che la G.M.A. Costruzioni s.r.l. ha chiesto l’esecuzione del giudicato limitatamente alla parte in cui la Regione Campania è stata condannata a pagare, in favore della Caudium costruzioni s.r.l., gli “ interessi al tasso e con le decorrenze previste dall’art. 144 D.P.R. n. 207/2010 ”;

- considerato che la società ricorrente ha dato atto che è stata medio tempore versata, il suo favore, la somma di € 22.687,31;

- considerato che dal decreto dirigenziale n. 316 del 7 maggio 2015, depositato in giudizio, emerge che il suddetto importo si riferisce al pagamento spontaneo di due fatture relative all’esecuzione dei medesimi lavori di cui all’ordinanza per cui è causa, oltre IVA calcolata al 21/%, non risultando alcun riferimento all’ordinanza per cui è causa;

- rilevato, inoltre, che con la suddetta ordinanza non è stato riconosciuto il pagamento integrale del credito azionato con il giudizio proposto ex art. 702bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Napoli, e, pertanto, la società ricorrente aveva l’onere di indicare e provare quanto effettivamente ancora dovuto, mentre essa si è limitata a richiedere apoditticamente gli “ interessi al tasso e con le decorrenze previste dall’144 D.P.R. n. 207/2010 ”, asseritamente ancora dovuti, con conseguente inammissibilità della domanda proposta;

RITENUTO che:

- quanto alla domanda con la quale F D C, in qualità di procuratore antistatario, ha chiesto il pagamento delle spese processuali liquidate in suo favore con la suddetta ordinanza per “ complessivi € 2.190,81, di cui € 169,69 per spese, € 1.757,50 per compensi professionali ed € 263,62 per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge ” essa possa trovare accoglimento;

- che, pertanto, in accoglimento della suddetta domanda, va ordinato alla Regione Campania di dare esecuzione al giudicato formatosi sull’ordinanza ex art. 702- ter c.p.c. resa dal Tribunale di Napoli, X Sezione, nell’ambito del giudizio RG n. 36005/2013, provvedendo al pagamento delle somme dovute a F D C, nella misura ivi stabilita, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o dalla notificazione (ove antecedente) della presente pronuncia;

- che, una volta decorso infruttuosamente il termine suindicato, provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente – un Commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Prefetto di Napoli (o funzionario dallo stesso delegato), che darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente;

- che le spese per l’eventuale funzione commissariale vengono poste a carico della Regione Campania e liquidate come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore;

- che va accolta anche la domanda di condanna dell’Amministrazione regionale al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente e – dall’altro lato – quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure, in mancanza dell’adempimento, quello dell’insediamento del Commissario ad acta investito dei poteri finalizzati all’esecuzione del giudicato medesimo (con conseguente contestuale trasferimento del munus e connessa preclusione a successivi interventi diretti da parte dell’Amministrazione inadempiente);

RITENUTO che, per quanto riguarda le spese successive al decreto azionato, e come tali non liquidate nello stesso:

- in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III Sent., 28/10/2009, n. 1798;
T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094).

Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi al decreto sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale;
non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699;
T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348;
Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ;
T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03;
C.d.S. sez. IV n. 2490/01;
C.d.S. sez. IV n. 175/87).

Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14.07.2009, n. 1268).

Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al decreto azionato sono, quindi, dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio, come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite (cfr. ex multis TAR Napoli, Sez. VIII, 4 settembre 2015, n. 4328 cit.);

RITENUTO che le spese di giudizio, secondo la regola della soccombenza, debbano porsi a carico della Regione Campania, nell’importo liquidato nel dispositivo, in favore di F D C;
che, non essendosi costituita l’Amministrazione intimata, nulla debba essere statuito in ordine al regolamento delle spese di causa tra la G.M.A. Costruzioni s.r.l. e la Regione Campania.

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