TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-12-27, n. 202303117
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Pubblicato il 27/12/2023
N. 03117/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00829/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 829 del 2021, proposto dalla FSJ Invest s.r.l, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati F B, F B, G X, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria
ex lege
in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
Consorzio Agrario Interprovinciale di Salerno, Napoli e Avellino in liquidazione coatta amministrativa s.c.a.r.l., Ocean s.p.a. in amministrazione straordinaria, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. n. AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0092540.31-03-2021 del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti Cooperativi, sulle Società e sul Sistema Camerale, Divisione VI, a firma del Direttore Generale dott. Gianluca Scarponi, trasmessa a mezzo PEC il 31 marzo 2021, contenente diniego di autorizzazione al deposito presso il Tribunale di Salerno della proposta di concordato avente ad oggetto il Consorzio Agrario Interprovinciale di Salerno, Napoli e Avellino in liquidazione coatta amministrativa S.c.a.r.l., presentata dalla ricorrente il 21 aprile 2020;
- per quanto occorrer possa, di tutti gli atti istruttori posti a fondamento del diniego e menzionati dallo stesso, tra i quali, la nota MISE prot. U n. 3 0051788 del 26 febbraio 2021e il parere integrativo del Commissario del Consorzio del 9 marzo 2021;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il dott. R E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 27 maggio 2021 e depositato il 31 maggio 2021, la ricorrente impugna il provvedimento con cui l'allora Ministero dello Sviluppo Economico ha respinto la proposta di concordato relativa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio Agrario Interprovinciale di Salerno, Napoli e Avellino, formulata il 21 aprile 2020 dalla medesima ricorrente.
Tale liquidazione è stata avviata nel 1994 ed è proseguita con periodi di esercizio provvisorio dell’impresa, fino a focalizzarsi sulla sola liquidazione del patrimonio. Soddisfatti i creditori in prededuzione e parte dei creditori privilegiati e ipotecari, è stato proposto dal Commissario liquidatore e approvato dal Ministero un primo piano di riparto che prevedeva il soddisfacimento dei creditori chirografari per il 17,49 % del credito.
Nel frattempo, nell’ambito della procedura di concordato preventivo della Federconsorzi, i crediti verso i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa facenti capo a quest’ultima, sono stati ceduti alla Società gestione per il realizzo s.p.a. che è stata ammessa, quale creditore chirografario, al passivo della procedura oggetto del presente giudizio per un credito di euro 51.114.055,85. Successivamente la SGR è stata posta in liquidazione e i crediti verso i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa facenti capo alla stessa sono stati conferiti alla Smia s.p.a., ivi compreso il citato credito già facente capo a Federconsorzi, ceduto alla SGR e ammesso al passivo della procedura riferita al Consorzio Agrario Interprovinciale di Salerno.
La Smia ha quindi proposto ricorso al Tribunale di Salerno per la modifica soggettiva dello stato passivo della procedura in questione, rigettato con sentenza n. 5620/2017 del Tribunale;l’appello avverso tale sentenza è stato rigettato con sentenza n. 1420/2022 della Corte d’Appello di Salerno, oggetto di ricorso per Cassazione.
Il credito facente capo alla SGR – Smia costituisce quasi il 90% del passivo della procedura facente capo a creditori chirografari.
La ricorrente ha quindi formulato, in relazione alla procedura in questione, una proposta di concordato ai sensi degli artt. 124 e 214 L.F. e ha chiesto autorizzazione al deposito della stessa presso il Tribunale di Salerno.
La proposta prevede un apporto concordatario di euro 1.580.000,00 che, sommato alla liquidità disponibile netta della procedura di euro 9.683.759,91, è destinato a far fronte al fabbisogno con il soddisfacimento integrale delle spese di procedura, dei creditori in prededuzione, i creditori privilegiati residui e i creditori ipotecari e nella misura del 18,01% i creditori chirografari;a ciò si aggiunge il riconoscimento in capo alla Smia della titolarità del credito sopraindicato, l’ammissione della stessa allo stato passivo e la postergazione da parte di Smia, che ha fatto propria la proposta, del proprio credito da riparto concordatario di euro 9.203.162,15 fino alla concorrenza dell’apporto concordatario.
La proposta avrebbe il vantaggio di consentire ai creditori chirografari di realizzare i propri crediti per una percentuale più alta e in un tempo minore rispetto a quelli derivanti dalla prosecuzione della procedura di liquidazione coatta amministrativa.
È stata quindi avviata una fase competitiva mediante pubblicazione di un avviso per la presentazione di proposte concorrenti, senza alcun esito.
Il Commissario della procedura ha espresso parere favorevole ai fini dell’autorizzazione, sentito il Comitato di sorveglianza.
Il Ministero ha tuttavia negato l’autorizzazione.
2. La ricorrente deduce:
- l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, considerata la natura discrezionale del potere esercitato. Il tempo trascorso dalla presentazione della proposta, il parere espresso dal Commissario e i rilievi formulati avrebbero suggerito il coinvolgimento della ricorrente;
- la violazione dei principi di buona fede e di proporzionalità in quanto non sono stati valutati il legittimo affidamento ingenerato dal tempo trascorso dalla presentazione della proposta, l’avvio della fase competitiva afferente alla proposta stessa e i pareri favorevoli resi dal Commissario e dal Comitato di sorveglianza della procedura;
- la violazione dell’art. 214 L.F., il difetto di istruttoria e di motivazione in quanto:
-- risulta incerto l’esito del contenzioso instaurato dalla Smia;
-- la soccombenza della Smia nell’ambito del contenzioso non determinerebbe l’estinzione del credito per effetto della cessazione dell’attività della SGR, stante il disposto dell’articolo 2495 c.c. che, in caso di estinzione della società di capitali, attribuisce ai soci i rapporti non definiti nella fase di liquidazione successivamente emersi;
-- qualora i soci del creditore “cessato” risultino di difficile reperibilità le somme a questi spettanti in esecuzione delle disposizioni concorsuali devono poi confluire tra le somme accantonate per i creditori irreperibili ai sensi dell’art. 117, comma 3, L.F nella formulazione applicabile alla procedura in questione in virtù del richiamo dell’art. 213, ultimo comma, L.F. Il deposito di tali somme presso un istituto di credito determinerebbe la fuoriuscita delle somme dal patrimonio della procedura concorsuale ed escluderebbe la possibilità di una diversa distribuzione. Le citate somme, qualora non riscosse, sarebbero devolute all’erario. Pertanto le somme spettanti a SGR – Smia non potranno essere oggetto di distribuzione in favore degli altri creditori e risolversi in un attivo per il Consorzio;
- non sono evidenziate le ragioni, oltre a quelle connesse all’eventuale soccombenza della Smia nell’ambito del contenzioso, per le quali la proposta non assicurerebbe adeguata tutela dell’interesse pubblico, considerato peraltro che il Consorzio è del tutto cessato dall’attività e versa in una situazione di liquidazione definitiva con la conseguenza che, in tale fase, l’interesse pubblico coincide con la migliore e più rapida realizzazione dei crediti dei soggetti coinvolti. Quindi l’Amministrazione avrebbe dovuto apprezzare interesse pubblico unicamente sotto il profilo della scelta tra la conservazione e la liquidazione dell’impresa e non sotto il profilo della convenienza della proposta ai fini della migliore soddisfazione dei creditori, i cui interessi sono destinati a essere tutelati in sede di omologazione e di opposizione;
- risulta contraddittoria la condotta dell’Amministrazione che ha prima autorizzato una precedente proposta (che prevedeva una percentuale di soddisfo dei creditori chirografari del 17,42% ed è stata poi dichiarata inammissibile) e poi negato l’autorizzazione alla proposta della ricorrente che prevede una maggiore percentuale di soddisfo.
3. La ricorrente inoltre avanza istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. ai fini della ostensione di documenti oggetto dell’istanza di accesso del 7 maggio 2021.
4. Si è costituita l'Amministrazione evidenziando il rigetto dell’appello proposto dalla Smia, con la conseguenza che sembrerebbero venuti meno sotto il profilo soggettivo e oggettivo i termini della proposta di concordato. Nel merito si contesta la fondatezza del ricorso.
5. All’udienza pubblica del 22 novembre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Si rileva preliminarmente l’improcedibilità dell’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. per il deposito in giudizio dei documenti richiesti.
7. Ciò posto, il ricorso è fondato.
Sussiste la dedotta violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 in quanto l’Amministrazione, nell’ambito di un procedimento autorizzatorio ad istanza di parte, non escluso dall’ambito di applicazione della predetta disposizione e di carattere discrezionale, ha omesso la predetta comunicazione, pregiudicando la piena ed effettiva partecipazione procedimentale della ricorrente e non consentendo alla stessa di contraddire alle argomentazioni di segno negativo esposte nel provvedimento adottato, mediante l’apporto degli elementi, pertinenti, utili e rilevanti ai fini dell’apprezzamento della proposta di concordato, indicati nel secondo e nel terzo motivo di ricorso e sopra sintetizzati.
La rappresentazione di tali circostanze nell’ambito del procedimento e prima dell’adozione del provvedimento finale avrebbe potuto indurre l’organo decidente all’adozione di una determinazione di segno diverso.
Né può essere fatta valere l’esclusione della comunicazione dei motivi ostativi prevista dall’art. 10 bis della legge n. 241/1990 per le procedure concorsuali.
Infatti, la giurisprudenza ha affermato che “ espressamente l'art. 10 bis l. n. 241 del 1990 esclude l'applicabilità dell'istituto della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza alle procedure concorsuali;la giurisprudenza ha chiarito che nelle "procedure concorsuali" debbono ricomprendersi tutte quelle connotate dalla previa pubblicazione di un avviso di partecipazione, con la fissazione delle regole per ciascun partecipante e la successiva selezione delle domande (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. III, 14 maggio 2015, n. 2670;Id., 1° dicembre 2016, n. 5553;TAR Lazio, Roma, sez. I, 8 gennaio 2019, n. 274) ” (cfr. TAR Lazio – Roma, Sez. III, 4 maggio 2022, n. 5554;TAR Umbria, Sez. I, 3 gennaio 2020, n. 18, TAR Trento, Sez. I, 18 ottobre 2021, n. 162;TAR Campania - Napoli, Sez. III, 16 ottobre 2019, n. 4928).
Nel caso di specie è da escludere il carattere concorsuale del procedimento di autorizzazione, che si inserisce in una procedura di carattere privatistico volta ad assicurare il solo concursus creditorum ma che non ha ricompreso una fase competitiva in ragione della mancata formulazione di altre proposte concordataria (cfr. nota ministeriale n. 137672 del 4 giugno 2020 e avviso di invito alla manifestazione di interesse). L’avvio della procedura di gara tra gli eventuali proponenti, ponendo a base di gara la proposta di concordato ritenuta più vantaggiosa, era infatti subordinato alla presentazione di più proposte;tuttavia non è stata presentata alcuna proposta con la conseguenza che non è stata svolta alcuna procedura di gara e il procedimento autorizzatorio è rimasto del tutto estraneo alla logica concorsuale.
8. In conclusione, l’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. è improcedibile;il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
I tratti di peculiarità della controversia giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.