TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-03-18, n. 202401054
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Pubblicato il 18/03/2024
N. 01054/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01882/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1882 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato R G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ficarra, Via Matini, n. 213;
contro
Ministero dell’Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS- e Questura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. 0085315 dell’11 settembre 2020, con cui il Prefetto della Provincia di -OMISSIS- ha respinto l’istanza di rilascio di decreto di nomina a guardia zoofila particolare giurata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS- e della Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 4 marzo 2024 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con provvedimento prot. n. 0085315 dell’11 settembre 2020, il Prefetto della Provincia di -OMISSIS- ha respinto l’istanza di rilascio di decreto di nomina a guardia zoofila particolare giurata presentata nell’interesse del sig. -OMISSIS-.
A giustificazione del diniego è indicato il decreto prot. n. 0053055 dell’1 giugno 2020, con cui è stata vietata al sig. -OMISSIS- la detenzione di armi e muninizioni per le seguenti ragioni:
- la segnalazione in data 21 marzo 2010 per violazione dell’art. 186, commi 2 e 6, C.d.S. (guida sotto l’influenza di alcool);
- la sospensione della patente di guida in data 5 agosto 2013 per inosservanza dell’art. 176, comma 20, C.d.S. (guida in corsia di emergenza);
- la segnalazione in data 8 agosto 2015 per il reato di cui all’art. 483 c.p., poi riqualificato come oltraggio a pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 341 c.p.
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS-, censurandolo sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere.
In particolare, il ricorrente si duole della rilevanza attribuita agli episodi indicati nel corpo del provvedimento impugnato a giustificazione del diniego, sia in quanto risalenti nel tempo, sia in quanto non sintomatici di una sua inclinazione all’abuso di armi.
Parte ricorrente formula, altresì, domanda risarcitoria per l’asserita impossibilità di svolgere le mansioni collegate all’uso della licenza di guardia particolare giurata zoofila.
Resistono al ricorso il Ministero dell’Interno, la Prefettura di -OMISSIS- e la Questura di -OMISSIS-, deducendone l’infondatezza nel merito.
Alla pubblica udienza straordinaria del 4 marzo 2024, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Secondo condiviso orientamento giurisprudenziale, in materia di approvazione della nomina delle guardie particolari giurate, l’apprezzamento del requisito della buona condotta di cui all’art. 138, comma 1, n. 5 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773/1931, “ deve essere svolto, da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sotto il profilo della coerenza logica e della ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell’adeguata istruttoria espletata, al fine di evidenziare le circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto richiedente eventualmente sia ritenuto pericoloso o, comunque, capace di abusi nell’uso delle armi o nell’esercizio delle funzioni (T.A.R. Palermo, sez. I, 20/11/2023, n. 342cfr. Cons. Stato, IV, 5.7.2000, n. 3709).
La valutazione di segno negativo in ordine all’esistenza del suddetto requisito di cui all’art. 138 comma 1 n. 5 Regio Decreto n. 773/1931, deve, dunque, collegarsi a fatti e circostanze che, per gravità, reiterazione nel tempo, idoneità a coinvolgere l’intera vita familiare, sociale e di relazione dell’interessato, siano idonee ad incidere effettivamente sul grado di moralità e sull’assenza di mende esigibili per lo svolgimento di un’attività la quale, avuto riguardo alla sfera giuridica di quest’ultimo, implica la realizzazione di un diritto costituzionalmente rilevante, quale il diritto al lavoro (cfr. Cons. Stato sez. III, 9.06.2014, n. 2907).
Nell’esercizio dell’ampia discrezionalità di cui gode, l’Autorità amministrativa è, dunque, tenuta a valutare anche la circostanza che l’eventuale diniego, al pari della revoca dei titoli già rilasciati, è idoneo ad incidere sulla capacità lavorativa del richiedente e, quindi, sulla sua possibilità di produrre reddito e di reperire risorse per il sostentamento proprio e della propria famiglia. Da qui il rafforzamento dell’onere istruttorio in uno all’esigenza che il provvedimento sia sorretto da una motivazione più rigorosa rispetto a quella che potrebbe invece adeguatamente suffragare analoghi provvedimenti nei confronti di soggetti che chiedono di essere abilitati all’uso delle armi per scopi ludici ovvero per “difesa personale” (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 10/05/2023, n. 413; T.A.R. Piemonte, sez. I, 11 luglio 2014 n. 1220) ” (T.A.R. Reggio Calabria, (Calabria) sez. I, 18 gennaio 2024, n. 56).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che siano fondate le censure inerenti alle carenze istruttorie e motivazionali del provvedimento impugnato.
Invero, come già evidenziato da questo Tribunale con la sentenza n. 683 del 26 febbraio 2024, che ha definito il giudizio introitato dal ricorrente avverso il decreto prot. n. 0053055 dell’1 giugno 2020, richiamato a giustificazione del provvedimento impugnato con l’odierno giudizio:
“ - in ordine al procedimento penale conseguente alla segnalazione del ricorrente, in data 21.3.2010, per violazione dell’art. 186, commi 2 e 6, C.d.S. (guida sotto l’influenza di alcool), lo stesso si è concluso con sentenza della Corte d’Appello di -OMISSIS-, n. 1467/2016 di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato;
- nonostante, in data 27.7.2013, la Sezione Polstrada di Palermo abbia ritirato la patente di guida per inosservanza dell’art. 176 comma 20 C.d.S. (guida in corsia di emergenza), la Prefettura, in data 30 agosto 2013, ha rilasciato al ricorrente la licenza di porto di pistola, consentendogli di esercitare le mansioni di Guardia Particolare Giurata, ritenendo evidentemente tale avvenimento non sintomatico dell’incapacità del ricorrente di detenere armi;
- a seguito della segnalazione del ricorrente, in data 8 agosto 2015, per violazione dell’art. 483 del c.p., in seguito riqualificato in quello previsto dall’art. 341 c.p. (oltraggio a Pubblico Ufficiale), il relativo procedimento penale (n. 2072/2015 R.G.N.R.) si è concluso con sentenza di assoluzione, con formula piena, del Tribunale di Patti, oltre al fatto che, durante la pendenza del procedimento penale, la Prefettura di -OMISSIS- ha nominato il ricorrente Guardia Zoofila Particolare Giurata e, successivamente, Guardia Eco-Zoofila, per conto dell’Associazione Italcaccia, e Guardia Particolare Giurata per Istituto Privato, autorizzandolo, pertanto, al porto e alla detenzione di armi e munizioni”.
A fronte di tale successione di accadimenti, seppur sia innegabile che l’Amministrazione abbia senz’altro il potere di rivalutare la biografia dell’istante, è pur vero che tale rivalutazione deve necessariamente essere corredata da un adeguato apparato motivazionale, nel caso di specie del tutto assente (cfr. T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. I, 27 ottobre 2022, n. 1880).
Per le ragioni esposte, ritiene il Collegio che le circostanze riportate non siano sufficienti a supportare una valutazione di inaffidabilità e, ancor meno, di assenza del requisito della buona condotta in capo al ricorrente e a sacrificare, in ultima analisi, il suo diritto allo svolgimento dell’attività lavorativa di guardia giurata.
La domanda di annullamento del provvedimento impugnato deve, quindi, essere accolta, fatto salvo il riesercizio del potere dell’Amministrazione.
Diversamente, deve essere respinta la domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente non avendo quest’ultimo adeguatamente dedotto e soprattutto compiutamente provato, tanto in punto an che in punto quantum debeatur , nemmeno sotto il profilo della c.d. perdita di chance , i pregiudizi patrimoniali effettivamente sofferti in conseguenza del provvedimento impugnato.
Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto delle peculiarità e dell’esito del giudizio.
Stante la definitiva ammissione, qui stabilita, del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con separato provvedimento è disposta la liquidazione del compenso in favore del suo difensore, previo deposito della documentazione confermativa dei requisiti di legge di cui parte ricorrente è onerata.