TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-10-27, n. 202201880
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Pubblicato il 27/10/2022
N. 01880/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01462/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1462 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato E M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, Corso Luigi Fera n. 23;
contro
Ministero dell’Interno e Questura di Cosenza, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale di Catanzaro, domiciliataria
ex lege
in Catanzaro, Via G. Da Fiore n. 34;
per l’annullamento
- del decreto del -OMISSIS-, con cui il Questore della Provincia di Cosenza ha negato il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 ottobre 2022 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto del -OMISSIS-, il Questore della Provincia di Cosenza ha negato il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia richiesto dal sig. -OMISSIS-, in quanto:
- in data -OMISSIS-, il richiedente è stato deferito alla Procura della Repubblica di Cosenza per violazione di domicilio in concorso per essersi introdotto “ nell’abitazione della P.O., contro la volontà di quest’ultima, commettendo il fatto con violenza sulle cose consistita nel danneggiare una porta ed un armadio delimitanti l’ingresso di detta abitazione ”;
- il relativo procedimento penale si è concluso, in primo grado, con la condanna del sig. -OMISSIS- a due mesi di reclusione con sospensione della pena;successivamente, in data -OMISSIS-, la Corte d’Appello di Catanzaro ha rilevato l’intervenuta prescrizione dei reati ascritti;
- in data 25 ottobre 2013, il sig. -OMISSIS- è stato controllato da una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine - Sezione di -OMISSIS- in compagnia di un congiunto, segnalato nel 2002 per uso personale di sostanze stupefacenti.
Tali circostanze hanno indotto a ritenere che l’interessato non offra sufficienti garanzie che non abusi del chiesto titolo.
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, ritualmente notificato il 3 settembre 2019 e depositato l’1 ottobre 2019, il sig. -OMISSIS-, censurandolo sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere.
Resiste al ricorso il Ministero dell’Interno e la Questura di Cosenza, deducendo l’infondatezza nel merito del ricorso.
Alla pubblica udienza straordinaria del 14 ottobre 2022, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
L’Amministrazione ha negato all’odierno ricorrente il rinnovo del titolo di polizia richiesto ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, comma 2, e 43, comma 2, R.D. n. 773/1931, dubitando dell’affidabilità e della buona condotta del richiedente.
Secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale:
- “ nel nostro ordinamento, l’autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d’armi può essere soddisfatta solo nell’ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l’interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, la revoca o il diniego dell’autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso dell’autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi, e potendo l’Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa “affidabilità” all’uso delle stesse” » (Consiglio di Stato, Sez. III, 23 maggio 2017, n. 2404;Consiglio di Stato, Sez. III, 30 novembre 2018, n. 6812);
- nondimeno, “ il giudizio prognostico deve essere effettuato sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie, al fine di verificare il potenziale pericolo rappresentato dalla possibilità di utilizzo delle armi possedute, e deve estrinsecarsi in una congrua motivazione, che consenta in sede giurisdizionale di verificare la sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 10 maggio 2006, n. 2576;sez. III, 10 ottobre 2014, n. 5039 e 31 marzo 2014, n. 1521;sez. I, 15.1.2015, n. 50) ” (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 4 luglio 2018, n. 4442).
Tanto chiarito, ritiene il Collegio che siano fondate le censure inerenti alle carenze istruttorie e motivazionali del provvedimento impugnato, il quale si fonda su fatti inidonei, di per sé, a fornire prova del rischio di abuso di armi ad opera del ricorrente, nonché a comprovare la mancanza di buona condotta o la violazione di regole sottese alla protezione dell’ordine pubblico.
Invero, le frequentazioni con persone gravate da precedenti di polizia possono rilevare ai fini del giudizio di inaffidabilità qualora emerga, da un lato, che le stesse si siano svolte in circostanze di tempo e luogo che ne escludono il carattere occasionale e, dall’altro, che sia stata valutata la loro concreta incidenza in ordine all’affidabilità o probabilità di abuso delle armi (T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. I, 22 novembre 2021, n. 2065;TAR Sicilia - Palermo, Sez. II, 2 maggio 2019, n. 1210;TAR Calabria - Reggio Calabria, 10 settembre 2013, n. 539)
Tuttavia, nel provvedimento oggetto di impugnativa non vi è alcun elemento idoneo a inferire:
- sia il carattere assiduo e stabile della frequentazione con i soggetti pregiudicati;
- sia il pericolo per la pubblica incolumità, anche in considerazione della natura dei precedenti di polizia dei soggetti con cui il ricorrente è stato controllato (sicuramente allarmanti sotto il profilo sociale, ma non connotati dall’uso della violenza).
Quanto alla condanna in primo grado del ricorrente per violazione di domicilio, pronunciata dal Tribunale di Cosenza con sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, osserva il Collegio che essa non ha impedito il rilascio del titolo di polizia di cui il sig. -OMISSIS- ha chiesto il rinnovo.
Anche sotto questo profilo, se l’Amministrazione ha senz’altro il potere di rivalutare la biografia dell’istante, tale rivalutazione deve necessariamente essere corredata da un adeguato apparato motivazionale, nel caso di specie del tutto assente.
Per le ragioni esposte, ritiene il Collegio che le circostanze riportate non siano sufficienti a supportare una valutazione di inaffidabilità e, ancor meno, di assenza del requisito della buona condotta in capo al ricorrente.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto, con annullamento del provvedimento impugnato, salvo il riesercizio del potere amministrativo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.