TAR Perugia, sez. I, sentenza 2015-09-11, n. 201500423
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N. 00423/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00091/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. D P e A D A, con domicilio eletto presso A D A, in Perugia, via della Cupa,7;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno Dipartimento P.S. Compartimento Polizia Stradale per l'Umbria, Ministero della Difesa Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l'annullamento
- del provvedimento del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma Commissione Medica Ospedaliera del-OMISSIS-e in pari data notificato al ricorrente, con il quale è stato comunicato che il dott. -OMISSIS-, sottoposto a visita in data 6.12.2012 è stato giudicato -OMISSIS-
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso incluso per quanto occorrer possa:
--OMISSIS-
quanto ai primi motivi aggiunti:
- del verbale integrale del Ministero della Difesa, Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma Commissione Medica Ospedaliera del -OMISSIS-
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso;
quanto ai secondi motivi aggiunti:
- -OMISSIS-del Ministero della Difesa, Comando Logistico dell’Esercito, Dipartimento di Sanità, Commissione Medica Interforze di seconda istanza, notificato in data -OMISSIS-, con il quale il dott. -OMISSIS- è stato dichiarato -OMISSIS-
- del verbale di notifica di inizio procedura per la-OMISSIS-, notificato dal Compartimento Polizia Stradale per l’Umbria in data -OMISSIS-, unitamente al suindicato verbale della Commissione Medica Interforze di seconda istanza;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 luglio 2015 il dott. P A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Espone l’odierno ricorrente, vice -OMISSIS-
è stato sottoposto ad esami presso la Commissione Medica Ospedaliera di Roma ai fini del giudizio di idoneità, con formulazione di tre distinte diagnosi in data -OMISSIS-
La Commissione Medica Ospedaliera con giudizio espresso il -OMISSIS-
Avverso il suindicato giudizio il-OMISSIS-ha presentato ricorso alla Commissione di II istanza istituita presso l’Ospedale Militare del Clelio.
Con verbale -OMISSIS-la Commissione di seconda istanza ha pienamente confermato il giudizio espresso in prima istanza.
L’odierno ricorrente impugna con ricorso introduttivo e primi motivi aggiunti il giudizio medico legale del Dipartimento Militare di medicina legale di Roma Commissione Medica Ospedaliera -OMISSIS-, con secondo atto di motivi aggiunti il giudizio espresso dalla C.M.O. di seconda istanza del -OMISSIS-deducendo articolate censure così riassumibili:
I. quanto al ricorso introduttivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/90, eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza: le valutazioni espresse dalla Commissione sarebbero diverse e tra loro incompatibili;
II. violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e ss. del d. P.R. n. 461 del 2001, dell’art. 193 del D.lgs. 66/2010, degli artt 165 e seg del d. P.R. n. 1092/1973, eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria;
III. quanto ai primi motivi aggiunti, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/90, eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza;difetto di istruttoria: la Commissione medica non avrebbe tenuto conto delle risultanze del-OMISSIS- strumento riconosciuto a livello internazionale;di contro non risulterebbero indicate le metodologie utilizzate dagli esaminatori;vi sarebbero evidenti contraddizioni nei diversi giudizi medici impugnati, essendo tra loro incompatibile la ritenuta “-OMISSIS-
IV. eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria sotto ulteriori profili: le diagnosi effettuate dalla Commissione risulterebbero apertamente smentite dalle valutazione effettuate dal Centro di Salute Mentale USL 2 di Terni;
V. eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità e contraddittorietà sotto ulteriore profilo, difetto di istruttoria sotto ulteriori profili:-OMISSIS-
Con i secondi motivi aggiunti, proposti contro il giudizio espresso dalla C.M.O. in seconda istanza, parte ricorrente lamenta in via derivata i vizi già dedotti in riferimento ai provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo ed i primi motivi aggiunti, proponendo altresì doglianze in via autonoma di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto diverso profilo, evidenziando gli esiti completamente diversi a cui sarebbe giunto il proprio perito di fiducia -OMISSIS-
Si sono costituiti i Dicasteri dell’Interno e della Difesa, eccependo l’infondatezza di tutte le censure ex adverso dedotte, evidenziando in sintesi:
- l’improcedibilità del gravame per carenza di interesse per mancata impugnazione del sopravvenuto -OMISSIS-
- l’inammissibilità del ricorso poiché il ricorrente pretenderebbe di sovrapporre il giudizio discrezionale tecnico espresso dalla Commissione Medica, pienamente attendibile, con quello dei propri medici di fiducia;
- l’irrilevanza delle diversità nel profilo psicologico riscontrate dalla Commissione nel corso dell’ampio arco temporale di riferimento, in quanto fattore fisiologico inidoneo a costituire sintomo dell’eccesso di potere denunziato;
- la sindacabilità giurisdizionale delle valutazione mediche per cui è causa, per giurisprudenza del tutto consolidata, solamente in ipotesi di manifesta irragionevolezza o travisamento, sicuramente non sussistenti nel caso di specie.
Con memoria di replica la difesa del ricorrente ha controdedotto a tutte le eccezioni anche in rito sollevate dall’Amministrazione, insistendo per l’accoglimento del gravame.
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del giorno 29 luglio 2015, nella quale la causa è passata in decisione.
DIRITTO
2. E’ materia del contendere la legittimità delle valutazioni medico legali espresse dalla Commissione Medica Ospedaliera con cui il ricorrente è stato -OMISSIS-
, l’erroneità dei giudizi espressi sia in prima che in seconda istanza dalla Commissione Medica Ospedaliera, depositando a comprova di tale asserita erroneità relazioni mediche redatte da propri medici di fiducia.
3. Preliminarmente ritiene il Collegio di poter prescindere per ragioni di economia processuale dall’esame delle dedotte questioni di rito, essendo il ricorso infondato nel merito.
4. Come ampiamente noto, per giurisprudenza consolidata da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, gli accertamenti svolti dalle commissioni mediche aventi ad oggetto -OMISSIS- ad un determinato servizio rientrano nella discrezionalità tecnica di detto organo consultivo, le cui valutazioni conclusive sono assunte sulla base delle cognizioni della scienza medica e specialistica, sicché il sindacato di merito sulle stesse resta precluso al giudice amministrativo, mentre quello di legittimità è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di evidenti e macroscopici vizi logici, desumibili dalla motivazione degli atti impugnati ( ex multis Consiglio di Stato sez. VI, 31 marzo 2009, n. 1889;T.A.R. Piemonte sez. I, 17 aprile 2015, n. 663 ;T.A.R. Umbria 23 ottobre 2014, n. 515).
4.1. Con i motivi di gravame lamenta parte ricorrente anzitutto l’illegittimità per eccesso di potere, sotto il profilo del difetto di motivazione e della manifesta contraddittorietà, in relazione all’ asserita inconciliabilità tra le diverse diagnosi effettuate dalla Commissione Medica.
-OMISSIS-
Con verbale -OMISSIS-(gravato con i secondi motivi aggiunti) la Commissione Medica Interforze di seconda istanza ha dichiarato il ricorrente permanentemente -OMISSIS-
4.2. Ritiene il Collegio che le pur riscontrabili divergenze nella valutazione del profilo psicologico siano del tutto fisiologiche in un arco temporale di diciassette mesi, in rapporto alle diverse fasi della patologia ed in considerazione della variabilità della condizione soggettiva del dipendente, come tali inidonee a costituire sintomo dell’eccesso di potere denunziato.
4.3. Giova comunque evidenziare in base ad una serena lettura dei vari giudizi espressi dagli organi medici competenti un tratto pacificamente comune, rappresentato dalla riconducibilità delle patologie riscontrate ad uno stato -OMISSIS- del ricorrente valutato nelle sue diverse fasi, come ben evidenziato nel verbale -OMISSIS-della Commissione Medica Interforze di seconda istanza.
4.4. Tale stato-OMISSIS-, smentito dalle certificazioni prodotte in giudizio dal ricorrente.
4.5. Quanto al metodo scientifico utilizzato dalla C.M.O., posto che il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica si svolge non soltanto riguardo ai vizi dell'eccesso di potere (logicità, congruità, ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza del provvedimento e del relativo impianto motivazionale), ma anche con la verifica dell'attendibilità delle operazioni tecniche compiute dalla p.a. quanto a correttezza dei criteri utilizzati e applicati ( ex multis T.A.R. Puglia Lecce sez. I, 24 luglio 2014, n. 1955) non ritiene il Collegio di poter ritenere non corretto o inattendibile l’utilizzo -OMISSIS-, fermo restando il limite della opinabilità che d’altronde contraddistingue la stessa discrezionalità tecnica ( ex multis Consiglio di Stato sez. VI, 20 ottobre 2014, n. 5162).
Ciò premesso, non meritano condivisione le ulteriori doglianze di eccesso di potere dedotte dal ricorrente, in quanto alle valutazioni tecnico-discrezionali espresse dagli organi pubblici preposti alla verifica medico legale dell’idoneità al servizio (nella fattispecie di -OMISSIS-) non possono essere sovrapposte le valutazioni peritali di parte di segno contrario a meno che, a carico delle prime, non vengano evidenziati vizi di logicità, contraddittorietà o incompletezza, per quanto concerne l'individuazione degli elementi di fatto rilevanti, la scelta della regola tecnica di riferimento o la sua applicazione;tanto più in un settore, quale quello delle verifiche medico legali, connotato da un'estesa discrezionalità tecnica, che il giudice amministrativo può sindacare solo in caso di manifesta irragionevolezza od incoerenza sotto il profilo scientifico.
4.6. Infatti mediante le perizie di parte depositate in giudizio l’odierno ricorrente pretende proprio di sovrapporre al giudizio della C.M.O. quello dei propri periti, ovvero sostituendo ad una valutazione intrinsecamente opinabile quale quella svolta dalle commissioni mediche istituzionalmente competenti una valutazione propria parimenti opinabile, nella fattispecie quanto alla valutazione -OMISSIS-
4.7. Non ritiene il Collegio poi rilevanti, ai fini dell’esame di legittimità dei provvedimenti impugnati, i depositati -OMISSIS-
4.8. Parimenti prive di pregio risultano le doglianze di violazione dell’art. 3 della legge 241/90 formulate nei confronti di tutti i giudizi medici ivi compreso quello espresso dalla Commissione Medica Interforze di seconda istanza, risultando in quest’ultimo ampiamente ricostruito l’iter logico seguito a supporto della decisione di non idoneità all’esercizio delle funzioni di -OMISSIS-.
Una volta accertato lo stato -OMISSIS-
4.9. D’altronde è noto come quanto -OMISSIS-( ex plurimis T.A.R. Toscana sez. II , 7 aprile 2015, n. 561;T.A.R. Umbria 1 giugno 2015, n. 228;Consiglio di Stato sez. VI, 14 febbraio 2007, n. 616).
4.10. Prive di pregio, infine, risultano le ulteriore censure di violazione di legge dedotte con il II motivo del ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, non essendo i parametri normativi di cui si assume la lesione pertinenti al giudizio medico legale di idoneità in contestazione.
5. Alla luce delle suesposte considerazioni tutti i motivi di gravame risultano privi di pregio.
6. Per i suesposti motivi il ricorso introduttivo così come i primi e secondi motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti.
Sussistono motivi equitativi per disporre la compensazione delle spese di lite, in considerazione della particolarità della materia trattata.