TAR Torino, sez. I, sentenza 2014-07-29, n. 201401302

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2014-07-29, n. 201401302
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201401302
Data del deposito : 29 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00451/2014 REG.RIC.

N. 01302/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00451/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 451 del 2014, proposto da:
Teknoservice S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. A G O, con domicilio eletto presso Agnese Barbara Schiavone in Torino, via Caldini E., n.36;

contro

Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 - Co.Va.R. 14, rappresentato e difeso dagli avv.ti J G, P S e Cnzia Picco, con domicilio eletto presso quest’ultima in Torino, via S. Francesco D'Assisi, 14;

nei confronti di

De Vizia Transfer S.P.A;
San Germano S.r.l. - società con un unico socio, in proprio e quale capogruppo con società De Vizia Transfer S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro Macri e Claudia Pronzato, con domicilio eletto presso quest’ultima in Torino, via L.Colli 4;
Aimeri Ambiente S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Sara Cena, con domicilio eletto presso la medesima in Torino, via G. Somis, 3;

per l'annullamento

del provvedimento di aggiudicazione definitiva prot. n. 1527/VII/14-9 del 7.3.2014 all'Ati San Germano Srl/De Vizia Transfer Spa l'appalto relativo al lotto n. 1;

di tutti i verbali di gara;

dell'atto del 24.2.2014, con cui si è provveduto alla aggiudicazione provvisoria dell'appalto relativo al lotto n. 1 all'Ati controinteressata;

del bando, del disciplinare di gara, del capitolato speciale d'appalto, della scheda consortile, delle schede tecniche relative ai Comuni di Moncalieri e Trofarello, dei chiarimenti diffusi dalla Stazione appaltante;

della nota prot. n. 1069/VII/14-9 del 18.2.2014.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 - Co.Va.R. 14 e di San Germano S.r.l.-Soc. con Un Unico Socio-In Proprio e Capogruppo con Soc. De Vizia Transfer S.p.A. e di Aimeri Ambiente S.r.l.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale San Germano S.r.l.-Soc. con Un Unico Socio-In Proprio e Capogruppo con Soc. De Vizia Transfer S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Claudia Pronzato, Gennaro Macri, con domicilio eletto presso Claudia Pronzato in Torino, via L.Colli 4;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con disciplinare del 16 dicembre 2013, il Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 (

COVAR

14) ha bandito una procedura aperta per l’affidamento, articolato in tre lotti, del servizio di raccolta rifiuti e di nettezza urbana in 18 Comuni del proprio comprensorio.

2. La ricorrente ha fatto pervenire offerta di partecipazione al primo e al terzo lotto, poi aggiudicati entrambi all’ATI San Germano s.r.l. - De Vizia Transfer s.p.a..

3. Classificatasi terza, ha impugnato l’aggiudicazione del lotto tre, formulando censure riferite alla legge di gara (I e II), alla prima classificata (III, IV, V) e alla seconda classificata (VI e VII).

Nell’ordine, con riferimento alla legge di gara, è stata dedotta:

I) la sostanziale irragionevolezza, sotto diversi profili, del criterio attributivo dei tre punti correlato all’esperienza dimostrata nella rilevazione della tariffa puntuale, che consente di registrare la quantità e la tipologia di rifiuti prodotti presso ciascuna utenza;

II) l’illegittimità della lex specialis nella parte in cui individua il servizio di lettura e trasmissione dati di transponders (prodromico alla tariffazione puntuale) sia come criterio di valutazione dell’offerta tecnica, sia come requisito di ammissione alla gara (art. 14.3.3 del disciplinare).

Con riferimento alla prima classificata, all’ATI San Germano s.r.l. - De Vizia Transfer s.p.a., la ricorrente ha lamentato la mancata valutazione da parte della stazione appaltante di talune cause di esclusione, conseguenti:

III) alla carenza del necessario requisito dell’iscrizione nell’albo delle società di pulizia, previsto dalla l. n. 82/1994 e dal d.m. 274/1997;

IV) alla carenza di dichiarazioni ex art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m ter), del d.lgs. 163/2006, da parte dei legali rappresentanti dell’unico socio della San Germano, la società Derichebourg.

V) alla carenza di dichiarazioni ex art. 38, comma 1, lett. c), comma 1-ter e comma 2 del d.lgs. 163/2006, relative ai responsabili tecnici (sigg.ri Carbonella e Amato) della società De Vizia Transfer.

Con riferimento alla seconda classificata Aimeri Ambiente s.r.l., la ricorrente ha lamentato la mancata valutazione da parte della stazione appaltante delle seguenti cause di esclusione, derivanti:

VI) dalla mancata dichiarazione, ex art. 38 comma 1, lett. c), del d.lgs. 163/2006, del provvedimento di risoluzione contrattuale adottato nei suoi confronti dal Comune di Monopoli, il 6 marzo 2013, in conseguenza di numerosi inadempimenti contestati all’azienda;

VII) dalla carenza di dichiarazioni ex art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m ter), del d.lgs. 163/2006, da parte dei legali rappresentanti dell’unico socio della Aimeri s.r.l., la società Biancamno s.p.a..

Ulteriore ragione di esclusione deriverebbe dal fatto che uno di questi, il geom. Pier Paolo P (vicepresidente del c.d.a. di Biancamno s.p.a.) risulta condannato per un reato inerente la moralità professionale (gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi).

4. Si sono costituiti in giudizio il

COVAR

14 e le due controinteressate, tutte confutando le deduzioni avversarie e chiedendo la reiezione del ricorso.

5. La San Germano s.r.l., agendo in proprio e in qualità di capogruppo mandataria dell’ATI San Germano s.r.l. - De Vizia Transfer s.p.a., ha radicato a sua volta ricorso incidentale, lamentando l’illegittima mancata esclusione della ricorrente dalla procedura di gara, sotto un duplice profilo:

a) per mancata allegazione delle dichiarazioni ex art. 38 del d.lgs. 163/2006 da parte del responsabile tecnico della ditta ausiliaria Go Truck s.r.l.;

b) per mancata allegazione delle dichiarazioni ex art. 38, comma 1 lett. c), del d.lgs. 163/2006, da parte dei legali rappresentanti dei rami d’azienda relativi al Consorzio Asa e alla società Asa Servizi, acquistati nell’anno antecedente la pubblicazione del bando;

c) per mancata dimostrazione del requisito tecnico di cui al punto 14.3.2 lett. b) del disciplinare di gara (inerente l’esecuzione nell’ultimo triennio di almeno un servizio per un Comune di 25.000 abitanti che abbia raggiunto una percentuale di raccolta differenziata pari o superiore al 55%);

d) per genericità del contratto di avvalimento stipulato con la società ausiliaria, avente ad oggetto la messa a disposizione di attrezzature e automezzi per l’espletamento dell’appalto.

6. A seguito della rinuncia all’istanza cautelare, espletato lo scambio di memorie e repliche in vista della discussione, il ricorso è stato trattenuto a decisione all’esito dell’udienza pubblica del 10 luglio 2014.

DIRITTO

1. Il ricorso principale va respinto, risultando infondato sia con riguardo ai primi due motivi dedotti in relazione alla legge di gara;
sia con riguardo alle tre censure riferite alla mancata esclusione della seconda classificata. La reiezione di tali doglianze vanifica la disamina degli ulteriori motivi di ricorso, in quanto gli stessi, ove anche ritenuti fondati, non consentirebbero alla parte ricorrente di conseguire l’affidamento dell’appalto, né la riedizione della gara. L’infondatezza del ricorso principale consente altresì di prescindere dalla disamina del ricorso incidentale articolato dalla controinteressata San Germano s.r.l..

2. Il primo motivo di doglianza è volto a stigmatizzare la modalità di attribuzione del punteggio tecnico, in quanto vincolata a subpunteggi predefiniti e non modulabili, riferiti a ciascuno dei servizi aggiuntivi che le concorrenti avrebbero potuto decidere di offrire. In particolare, a detta della ricorrente, l'articolazione dei 40 punti massimi in subpunteggi riferiti a requisiti prestabiliti, comporterebbe un appiattimento valutativo, inducendo i concorrenti a offrire indifferentemente tutti i medesimi servizi. In tal modo risulterebbe annullato ogni margine di apprezzamento discrezionale da parte della stazione appaltante e verrebbe vanificata l’essenza del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

2.1 Sotto diverso profilo, la modalità di attribuzione del punteggio tecnico viene ulteriormente censurata con riguardo alla specifica previsione della legge di gara che contempla l’attribuzione di tre punti in ragione dell’esperienza dimostrata dai concorrenti nella rilevazione della “tariffa puntuale”. Va premesso che detto sistema consente di registrare la quantità e la tipologia di rifiuti prodotti presso ciascuna utenza, così da commisurare ad esse la quantificazione del tributo dovuto. A tal fine vengono utilizzati appositi bidoncini di raccolta dei rifiuti corredati da un sistema “transponder”, cioè di un microchip che consente di identificare e memorizzare informazioni relative ai rifiuti depositati nei contenitori. L’acquisizione di tali informazioni avviene mediante l’utilizzo di macchinari che, al momento della raccolta dei rifiuti dalle singole pattumiere, provvedono alla lettura dei “transponders”.

Nella procedura in esame il seggio di gara ha attribuito i tre punti alla prima e alla seconda classificata, ma non alla ricorrente principale, motivando tale decisione in ragione del fatto che, nei Comuni nei quali quest’ultima aveva operato, i dati rilevati attraverso il sistema “transponder” non erano stati utilizzati ai fini della quantificazione della tassa sui rifiuti urbani.

La decisione viene contestata nella sua logicità sotto diversi profili, in quanto:

a) fa dipendere la valutazione del requisito da circostanze (la scelta dell’amministrazione di avvalersi o meno dei dati forniti) estranee all’iniziativa e al controllo dell’impresa concorrente;

b) attribuisce un ingiusto privilegio alle ditte controinteressate, avendo queste operato negli unici comuni piemontesi nei quali la tariffazione puntuale è stata sinora applicata;

c) non tiene conto del fatto che alla ASA Servizi s.r.l., azienda acquisita da Teknoservice e già operante nel Canavese, è stato riconosciuto l’espletamento del « servizio di lettura e transponder (tag Rfid) ai fini della applicazione della tariffa puntuale posizionati su contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati porta a porta, di spazzamento stradale e altri servizi, nell'ambito del Consorzio CCA » (cfr. la attestazione resa in proposito dal Segretario del Cca - doc. 7 fasc. ricorr.);

d) infine, la circostanza che in alcuni Comuni i dati di rilevazione puntuale siano poi serviti anche per la successiva applicazione della tariffa puntuale non testimonierebbe affatto che la loro acquisizione sia avvenuta correttamente.

2.2 Sotto un ulteriore profilo, la ricorrente rileva che nel disciplinare di gara non si prevede che l'attribuzione dei tre punti sia legata alla effettiva applicazione della tariffazione puntuale da parte delle amministrazioni per le quali i dati sono raccolti. È il Capitolato speciale ad introdurre la regola qui contestata (pag. 66 del doc. 2 fasc. ricorr.), poi confermata dai chiarimenti resi da Covar 14 in corso di gara (doc. 3 fasc. ricorr.). Tuttavia, il contrasto tra disciplinare di gara e Capitolato speciale andrebbe risolto in favore del primo, che a sua volta non potrebbe subire modifiche in sede di chiarimenti.

2.3 Ulteriore profilo di illogicità della legge di gara è desunto dal fatto che il metodo di rilevazione della tariffa non rivestirebbe immediata utilità nell’esecuzione dell’appalto de quo . L’applicazione della tariffazione puntuale è oggetto di una previsione contenuta in alcune linee di indirizzo dell'assemblea consortile del Covar 14, che danno mandato alla stazione appaltante di applicare la tariffazione puntuale a far data dal primo gennaio 2011: ad oggi, tuttavia, tali disposizioni risultano non ancora attuate.

2.4 Peraltro, la ricorrente osserva che l’eventuale attuazione della tariffazione puntuale sarebbe prevalentemente rimessa alla Pegaso 03 Srl, società pubblica interamente partecipata da Covar 14, alla quale è affidato il compito di gestire il servizio di elaborazione della tariffa di igiene ambientale, tramite l’acquisizione dei dati, la loro organizzazione e la successiva emissione degli avvisi di pagamento.

Il compito dell’aggiudicataria, quindi, si risolverebbe nella sola rilevazione e trasmissione dei dati, attività per la quale non si giustificherebbe l’attribuzione di alcun punteggio aggiuntivo.

2.5 Dalle formulate censure la ricorrente fa discendere l’estensione anche alla propria offerta dell’attribuzione dei tre punti riferiti al criterio in esame;
ovvero, in alternativa, la sottrazione dei tre punti illegittimamente assegnati all'Ati San Germano/De Vizia ed alla Aimeri Ambiente. In entrambe le soluzioni innanzi prospettate, l’offerta dell’odierna ricorrente risulterebbe vincente su quella delle concorrenti.

3. Con riferimento al medesimo tema sin qui trattato viene dedotto un secondo motivo di illegittimità della lex specialis . Rileva in tal senso la ricorrente che, secondo quanto disposto dall'art. 14.3.3 del disciplinare, è requisito tecnico di ammissione alla gara:

a) « l'esecuzione nell'ultimo triennio di un servizio di lettura e transponder (tag Rfid) posizionati su contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani presso un Comune o un Consorzio di Comuni con una popolazione mediamente servita di almeno: 1° lotto 25.000 abitanti » (pag. 20 del doc. l).

Al contempo, in virtù di quanto previsto dal capitolato speciale e dallo stesso disciplinare, è criterio di valutazione dell’offerta tecnica:

b) « avere eseguito nell'ultimo triennio [. . .} un servizio di lettura e trasmissione dati di trasponders (tag Rfid) posizionati sui contenitori della raccolta dei rifiuti solidi urbani (RU) presso un Comune e/o un Consorzio di Comuni con una popolazione complessiva, mediamente servita, di almeno 25.000 abitanti effettivi, e in cui è in vigore il regime di tariffazione puntuale » (pag. 66 del Csa);

c) « l'esperienza nella rilevazione puntuale dei trasponder passivi al fine dell'applicazione della tariffa puntuale » (pag. 6 del disciplinare di gara).

Secondo l’impostazione del ricorso, pertanto, lo stesso elemento (il servizio di lettura e trasmissione dati di transponders, prodomico alla tariffazione puntuale) rileverebbe, in patente violazione dell’art. 83 d.lgs. 163/2006, sia come requisito di partecipazione, sia come criterio di apprezzamento dell'offerta tecnica. Altra incongruenza sarebbe data dal fatto che l'aver maturato esperienza in un dato settore è circostanza qualificante l'offerente, non l'offerta e, quindi, anche sotto questo profilo non si giustificherebbe l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo alla proposta tecnica in relazione a pregresse attività di lettura dei transponders.

4. I rilievi in esame non paiono condivisibili.

4.1 Il primo motivo - nella parte riferita alle generali modalità di attribuzione del punteggio tecnico - attiene a contenuti della disciplina di gara (punto 10 del disciplinare e art. 35 del capitolato speciale) non oggetto di impugnazione e come tali non suscettibili di sindacato. I soli rilievi appuntati sulla legge di gara riguardano, infatti, i criteri per l’attribuzione del punteggio correlati allo svolgimento dell’attività di tariffazione puntuale (cfr. pag. 2 e 9 ricorso introduttivo).

4.2 Nel merito, comunque, dette censure paiono inconferenti. La legge di gara contempla una pluralità di criteri di valutazione - contrassegnati dalle lettere da a) a I) e definiti in termini di servizi migliorativi dell'attuale gestione, per ciascuno dei quali è stato prestabilito uno specifico subpunteggio, graduabile attraverso un coefficiente di valutazione corrispondente al giudizio da ottimo a inadeguato (pag 9 del disciplinare). Laddove il range del criterio obiettivamente implica margini di discrezionalità (criteri di cui alle lettere d1, d2, d3, e k), l'art. 35 del capitolato esplicita, attraverso formule matematiche, ulteriori modalità di assegnazione dei sottopunteggi (cfr. capitolato pagg. 72-75).

4.3 La descritta configurazione dei criteri di attribuzione dei punteggi sfugge a rilievi di irragionevolezza o di illegittimità, per almeno tre ragioni.

4.4 Innanzitutto, la predeterminazione in sede di bando di criteri e subcriteri con rispettivi punteggi è pacificamente ritenuta legittima dalla giurisprudenza, in quanto giustificata dall’esigenza di ridurre gli apprezzamenti soggettivi delle commissioni giudicatrici, garantendo così una consapevole formulazione dell’offerta, l'imparzialità delle valutazioni a tutela della par condicio e la possibilità di una successiva verifica, in sede giudiziale, dell’operato dell’amministrazione (Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2012, n. 3445).

4.5 Nel caso di specie, poi, taluni dei subcriteri individuano aliquote di punteggio non rigidamente predeterminate, ma almeno in parte modulabili entro un limite minimo e massimo: sotto questo profilo, appare scongiurato il rischio di un’inevitabile uniformazione dei giudizi e di una totale sottrazione di potere valutativo discrezionale al seggio di gara.

4.6 Infine, anche il temuto “effetto di appiattimento valutativo” ingenerato dalla possibile predisposizione di offerte equivalenti sul piano contenutistico, in quanto recanti tutte i medesimi servizi, appare bilanciato dall’onere di spesa aggiuntivo che ciascuno dei servizi supplementari comporta a carico delle ditte concorrenti, e che si pone, almeno in linea di principio, come potenziale fattore di differenziazione delle proposte tecniche.

5. Con riguardo alla prevista attribuzione dei tre punti in ragione dell’esperienza dimostrata dai concorrenti nella rilevazione della tariffa puntuale, occorre considerare quanto segue.

5.1 Innanzitutto, non è seriamente dubitabile che l’aver effettuato attività di rilevazione dei transponders presso amministrazioni che applicano la tariffa puntuale, e quindi utilizzano i dati rilevati, costituisca indice significativo della qualità e dell’idoneità funzionale della prestazione offerta.

5.2 Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, è di immediata evidenza che il criterio valorizza profili di merito delle concorrenti, perché non premia unicamente l’attività di raccolta dei dati, ma tutta l’opera di elaborazione e di predisposizione delle informazioni ad un dato utilizzo finale. È intuitivo, infatti, che l’aggiudicatario debba affrontare e risolvere tutte le problematiche connesse alla rilevazione delle informazioni inerenti la lettura dei raccoglitori di rifiuti, attività alle quali l’amministrazione affidante rimane del tutto estranea. Cò che si richiede alla ditta aggiudicataria è, quindi, la predisposizione di dati raffinati, coerenti e leggibili, quindi suscettibili di una successiva implementazione nella fase di elaborazione della tariffa puntuale, di esclusiva competenza dell’amministrazione comunale.

5.3 Anche il fatto che la rilevazione dei dati sia meccanizzata, e cioè avvenga attraverso sistemi di lettura elettronica, non annulla - come asserisce la ricorrente - ogni margine qualitativo della prestazione resa, poiché la stessa implica, come già esposto, un’articolata serie di attività collaterali, inerenti la gestione dei macchinari di lettura dei dati, la risoluzione di eventuali problemi tecnici connessi alle operazioni di rilevazione, nonché la successiva verifica della congruenza delle informazioni numeriche acquisite.

5.4 Ne consegue che l’aver svolto o meno l’attività di lettura dei transponders costituisce elemento qualificante dell’offerta tecnica, certamente valorizzabile mediante attribuzione di un proporzionato punteggio aggiuntivo.

5.5 Detto profilo qualificante non pare introdurre discriminazioni ingiustificate e irragionevoli tra le imprese concorrenti, in quanto solo negli enti in cui il metodo di tariffazione puntuale è in vigore vi è evidenza dell'efficacia delle rilevazioni compiute dall'appaltatore, perché effettivamente verificate e testate nelle fasi applicative del sistema.

5.6 D’altra parte, l’avere effettuato o meno l’attività di rilevazione dei dati in contesti operativi già predisposti all’applicazione della tariffa puntuale, non può dirsi circostanza dipendente da fattori predeterminati a favore o in danno di taluni dei potenziali concorrenti alla gara: come tale essa non integra alcuna discriminazione o violazione del principio di par condicio .

5.7 Per concludere sul punto, la ricorrente ha allegato (doc. 7 fasc.ricorr.) documentazione attestante l’espletamento di servizi di lettura dei transponders in ambiti operativi nei quali non ha avuto luogo l’applicazione di detta tariffa. Il requisito vantato, pertanto, se poteva valere ai fini dell’ammissione alla gara, non poteva giustificare l’attribuzione dello specifico punteggio (3 punti) previsto dal capitolato speciale.

5.8 Quanto all’utilità che il sistema di rilevazione rivestirebbe ai fini dell’esecuzione dell’appalto de quo , occorre rilevare che l'art. 32 del capitolato speciale stabilisce che il corrispettivo riconosciuto dalla stazione appaltante è soggetto ad una verifica semestrale, in funzione dei servizi effettivamente erogati, a loro volta comprovati anche dai dati provenienti dalle rilevazioni dei transponders. Quindi la rilevanza dell’attività in esame risulta apprezzabile, oltre che nei rapporti tra amministrazione e utenza, anche in quelli tra amministrazione e appaltatore, commisurandosi ad essa la determinazione del corrispettivo dovuto e la verifica della funzionalità del servizio svolto.

5.9 D’altra parte, non appare censurabile la scelta dell’amministrazione di effettuare una fase di rodaggio anticipato del metodo di rilevazione, in vista del programmato avvio della tariffazione puntuale a far data dal 1 gennaio 2011 (art. 35 CSA pag. 66). Il nucleo di tale valutazione di opportunità attiene ad un’opzione di merito, in relazione alla quale non paiono ravvisabili manifeste incongruenze sul piano della ragionevolezza e della proporzionalità.

6. L’ulteriore profilo di censura riferito all'asserito contrasto tra disciplinare e capitolato speciale, può essere esaminato unitamente al secondo motivo di doglianza – che attiene alla lamentata commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di apprezzamento dell'offerta tecnica, dei quali si dice che verrebbero a integrarsi e coincidere nel requisito della lettura dei transponders.

6.1 Sul punto si impone un preliminare richiamo alle disposizioni della legge di gara.

Ai sensi del punto 14.3.3 del disciplinare, è requisito tecnico di ammissione alla gara «l'esecuzione nell'ultimo triennio di un servizio di lettura e transponder (tag Rfid) posizionati su contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani presso un Comune o un Consorzio di Comuni con una popolazione mediamente servita di almeno: 1° lotto 25.000 abitanti» (pag. 20 del doc. l).

Costituisce invece criterio di valutazione dell’offerta tecnica, secondo quanto dispone il capitolato speciale, l’«avere eseguito nell'ultimo triennio [. . .} un servizio di lettura e trasmissione dati di trasponders (tag Rfid) posizionati sui contenitori della raccolta dei rifiuti solidi urbani (RU) presso un Comune e/o un Consorzio di Comuni con una popolazione complessiva, mediamente servita, di almeno 25.000 abitanti effettivi, e in cui è in vigore il regime di tariffazione puntuale» (pag. 66 del Csa).

6.2 Dalla lettura delle disposizioni in esame emerge che requisito di partecipazione è la sola esecuzione nell'ultimo triennio di un servizio di lettura di transponders posizionati sui contenitori presso Comuni con una determinata popolazione;
il criterio di valutazione dell'offerta, invece, valorizza la medesima attività a condizione che la stessa sia stata svolta in Comuni con una data popolazione e in cui è in vigore il regime di tariffazione puntuale.

6.3 Il punto è chiarito e motivato all’art. 35 del capitolato speciale, ove si specifica che non si è ritenuto opportuno inserire tale ulteriore presupposto tra i requisiti tecnici di ammissione alla gara, in quanto ritenuto “ eccessivamente limitativo alla partecipazione alla stessa ”.

6.4 Specifica conferma della distinta portata delle due previsioni è ricavabile dal disciplinare di gara il quale, nell’individuare come criterio di valutazione dell’offerta « l'esperienza nella rilevazione puntuale dei trasponder passivi al fine dell'applicazione della tariffa puntuale », espressamente collega l’attività di rilevazione dei dati alla successiva attività di determinazione della tariffa (pag. 6 del disciplinare di gara).

6.5 Si può quindi concludere che ad attestare l'idoneità professionale è sufficiente aver eseguito un servizio di raccolta dei dati dei dispositivi collocati sui contenitori;
al contrario, l'esperienza organizzativa che si riflette sulla qualità della prestazione può essere acquisita solo se il servizio pregresso è stato svolto dove vige la tariffazione puntuale, la cui applicazione richiede necessariamente l'elaborazione dei dati medesimi.

Nel primo caso, l’esperienza maturata nella lettura dei dati di transponder attesta capacità professionale ed organizzativa adeguata all’oggetto di gara;
nel secondo caso, l’elaborazione dei dati raccolti ai fini dell’applicazione della tariffa puntuale riveste valenza caratterizzante l’offerta.

Il chiaro discrimen tra i due profili confuta in radice i rilievi svolti da parte ricorrente in merito alla asserita sovrapposizione dei requisiti.

7. Vengono quindi in rilievo le censure rivolte avverso l’atto di ammissione alla gara della Aimeri Ambiente (seconda classificata).

7.1 La prima attiene alla mancata dichiarazione da parte di quest’ultima, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. f) del d.lgs. 163/2006, del provvedimento di risoluzione contrattuale adottato – nel contesto di un distinto rapporto negoziale - dal Comune di Monopoli, il 6 marzo 2013, in conseguenza di numerosi inadempimenti contestati all’azienda (doc. 13a fasc. ricorr.)

Dalla mancata dichiarazione di detta risoluzione, ancorché relativa a un rapporto contrattuale instaurato con diversa amministrazione, la ricorrente ritiene di ricavare una ragione di esclusione della concorrente Aimeri dalla gara.

7.2 Sul punto e nel senso dell’infondatezza della censura, pare doversi ribadire una valutazione della portata dell’obbligo dichiarativo ex art. 38, comma 1, lett. f) d.lgs. 163/2006, coerente con il principio, costantemente affermato in giurisprudenza, per cui la causa di esclusione contemplata da detta disposizione e rilevante ai fini dell'esclusione dalla gara, si applica solo alle negligenze, alla malafede o ai gravi errori commessi in occasione di un precedente rapporto contrattuale con la stessa amministrazione che indice l'appalto, e non con una diversa stazione appaltante (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 ottobre 2005, n. 5892;
Id., Sez. III,19 aprile 2011, n. 2403;
TAR Marche Sez. I n. 244/2008).

7.3 In tal senso depone, anzitutto, la lettera della sopra richiamata disposizione, poiché, nel prevedere che le suddette inadempienze possano essere accertate con qualsiasi mezzo dall'amministrazione aggiudicatrice, essa lascia intendere che solamente quest'ultima abbia il potere di valutare la gravità delle infrazioni commesse, con riferimento alla specificità del rapporto, e di reputare se, a causa del comportamento tenuto dalla controparte, sia venuto meno il rapporto fiduciario con la stessa impresa.

7.4 Nello stesso senso rileva, poi, la mancata tipizzazione o specificazione delle condotte negligenti e il conseguente pericolo di un’incidenza esorbitante della valutazione operata da un certo ente appaltante sul successivo svolgimento dell’attività professionale dell’impresa. A voler avallare un'interpretazione estensiva della norma in commento - in difetto di criteri normativi certi ed immutabili - è quindi concreto il rischio di una lesione dei principi generali, comunitari e nazionali, che ispirano la materia dell’evidenza pubblica, primo tra tutti quello della tutela della più ampia partecipazione, in condizioni concorrenziali paritarie, alle procedure di affidamento.

7.5 Si impone, pertanto, di necessità, la riconduzione della rilevanza delle condotte negligenti a quelle inerenti rapporti contrattuali intrattenuti con la stessa Amministrazione aggiudicatrice, in modo da ovviare alla surrettizia creazione di una ipotesi di incapacità a contrarre indeterminata, suscettibile di applicazioni non uniformi e contrarie a principi di certezza e di parità, oltre che discordanti con la generale tendenza normativa alla tipizzazione e alla tassatività dei requisiti generali di accesso alle gare e delle connesse cause di esclusione.

7.6 Ferme le considerazioni che precedono, se ne ricava che è da escludersi la sussistenza di un obbligo dichiarativo, ex art. 38 comma 1 lett. f) del d.lgs. 163/2006, riferito a infrazioni contrattuali verificatesi nel corso di rapporti negoziali con enti diversi dall’amministrazione aggiudicatrice. Se, infatti, l’obbligo dichiarativo è riferibile a fattispecie almeno potenzialmente escludenti;
e se non è rilevante, a tale fine, quanto occorso in precedenti rapporti contrattuali con diverse stazioni appaltanti, ne consegue che l’omessa indicazione di dette circostanze non può giustificare l’esclusione dalla gara del concorrente reticente.

7.6 La soluzione qui accolta si giustifica anche in un’ottica di tutela dell’affidamento incolpevole del partecipante alla gara. Non può non rilevarsi, infatti, che gli orientamenti della giurisprudenza, in materia, sino ad oggi hanno in assoluta prevalenza avallato una lettura restrittiva (nei termini sopra richiamati) dell’art. 38 comma 1 lett. f) del d.lgs. 163/2006;
sicché, una riconsiderazione innovativa e più ampia del connesso obbligo dichiarativo, proprio perché maturata in un contesto interpretativo di segno contrario, imporrebbe un intervento di soccorso istruttorio della stazione appaltante in favore della ditta concorrente, in modo da consentirle di assolvere un obbligo dichiarativo incolpevolmente non percepito come tale.

7.7 Ora, è vero che il principio del soccorso istruttorio è inoperante ogni volta che vengano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedimentali richiesti a pena di esclusione dalla legge di gara: ma ciò sul presupposto che si sia in presenza di una clausola prescrittiva univoca. Viceversa, in presenza di clausole ambigue, il senso del principio si sostanzia proprio nella possibilità offerta alla stazione appaltante di offrirne una corretta lettura, onde consentire l’integrazione dei dati mancanti nella domanda di partecipazione e favorire – nel rispetto del principio di par condicio - la massima partecipazione alla gara.

Pertanto, l’invito all’integrazione costituisce una palese violazione del principio della par condicio , solo in presenza di una previsione chiara e dell’inosservanza di questa da parte di una impresa concorrente (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n.9).

7.8 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, alcuna causa escludente pare potersi ravvisare nei confronti della Aimeri ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. f) del d.lgs. 163/2006.

8. Quanto alla carenza di dichiarazioni ex art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m ter), del d.lgs. 163/2006, da parte dei legali rappresentanti dell’unico socio della Aimeri s.r.l., la società Biancamno s.p.a. (e in particolare da parte di Giovanni Battista P, presidente cda e amministratore delegato, e Massimo Delbecchi, amministratore delegato), occorre premettere che l’art. 38, comma 1, lettera c), del d. lgs. n. 163/2006 precisa che “l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti .. del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci..".

8.1 Detta disposizione viene interpretata dalla costante giurisprudenza nel senso che, recando essa un espresso riferimento al socio unico "persona fisica", nessuna dichiarazione è dovuta nel caso di socio unico persona giuridica (cfr. Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, determinazione n. 1 del 16 maggio 2012;
Cons. Stato, sez. V, 08 aprile 2014, n. 1648;
T.A.R. Bari, sez. II, 28 novembre 2013, n. 1598;
T.A.R. Lecce, sez. I, 16 aprile 2014, n. 986;
TAR Lazio, sez. III Quater, 06 febbraio 2014, n. 1449).

Il caso in esame coincide con l’ipotesi normativa per la quale si esclude l’obbligo dichiarativo, dal che consegue l’infondatezza del motivo di ricorso.

8.2 Peraltro, anche a voler sostenere - in ipotesi – una diversa lettura dell’art. 38, comma 1, lettera c), tornerebbero valide le considerazioni già svolte in merito al soccorso istruttorio dovuto dalla stazione appaltante al concorrente in gara che, incolpevolmente, abbia violato obblighi dichiarativi non chiaramente evincibili dalla legge e dalla prassi interpretativa corrente.

8.3 Da quanto esposto consegue che alcuna dichiarazione era dovuta da parte di Aimeri con riguardo alle persone degli amministratori e dei legali rappresentanti della Biancamano s.p.a., ivi incluso tra questi il geom. P.

8.4 La censura – formulata esclusivamente sul presupposto della omessa produzione delle dichiarazioni degli amministratori di Biancamano s.p.a., in quanto socio unico della Aimeri – è ulteriormente contraddetta dal fatto che Aimeri Ambiente s.r.l., nella propria domanda di partecipazione, ha dichiarato, agli effetti di legge, la condanna subita dal geom. Pier Paolo P, sicché la dedotta omissione dichiarativa risulta smentita per tabulas .

Per tutto quanto esposto, il ricorso non può trovare accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

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