TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-07-04, n. 202413529

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-07-04, n. 202413529
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202413529
Data del deposito : 4 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/07/2024

N. 13529/2024 REG.PROV.COLL.

N. 12329/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto del Ministero dell’Interno che ha rigettato l’istanza del ricorrente di concessione della cittadinanza italiana (decreto -OMISSIS- del 15 maggio 2019), notificato al ricorrente in data 2 luglio 2019.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 maggio 2024 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, cittadino della Guinea, domanda l’annullamento del provvedimento che ha respinto la sua richiesta di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della l. 91/1992, notificato il 2 luglio 2019.

1.1. Il provvedimento è fondato sulle vicende penali che vedono coinvolto il ricorrente, che, benché archiviate a seguito di remissione di querela, riguardano fatti idonei a generare un grave allarme sociale e denotano il suo mancato inserimento nella comunità nazionale. Si tratta, in particolare, dei seguenti procedimenti:

- procedimento penale n. -OMISSIS-, per il reato di cui all'art. 612 c.p. (minaccia);

- procedimento penale n. -OMISSIS-, per il reato di cui all'art. 594 c.p. (ingiuria) e 612 c.p. (minaccia);

2. Avverso l’atto di diniego, il ricorrente propone i seguenti motivi:

I. “Eccesso di potere per difetto e/o insufficiente motivazione, mancanza di istruttoria, violazione del giusto procedimento” , per non essere stato considerato l’inserimento del ricorrente nel contesto sociale e il suo inserimento nella comunità nazionale;

II. “ Violazione e falsa applicazione degli art. 4 e 7 della legge 7 agosto 1990 n 241: eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento”, per la carente istruttoria svolta e la conseguente superficialità delle motivazioni contenute nel provvedimento;

III. “Violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di eguaglianza (art. 3 cost.) e di imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 cost.), anche in riferimento agli artt. 29 ss., 32, 38 cost.;
violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 14 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;
violazione e falsa applicazione dell’art. 41 cost.;
illogicità ed irragionevolezza delle disposizioni impugnate;
eccesso di potere”,
per la violazione del principio di uguaglianza, posta in essere discriminando il ricorrente solo in ragione del suo essere cittadino straniero.

3. Il Ministero resistente si è costituito in giudizio con atto del 31 ottobre 2019, successivamente depositando (in data 1° gennaio 2023) una relazione sui fatti di causa.

4. All’udienza straordinaria del 17 maggio 2024, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4-bis, c.p.a. e 13-quater, disp. att. c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. Il ricorso è infondato e meritevole di reiezione.

6. I tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in ragione della loro connessione. Essi sono volti, infatti, a contestare le ragioni addotte dall’amministrazione per giustificare il diniego di cittadinanza e l’omessa considerazione di una serie di concomitanti elementi favorevoli. Le censure sono infondate.

6.1. A tale proposito, deve ribadirsi che l'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione. Ciò si desume, ictu oculi , dalla norma attributiva del potere, l’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, a tenore del quale la cittadinanza “ può ” - e non deve - essere “ concessa ”. L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue "una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale"(cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 23 luglio 2018 n. 4447).

6.2. Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913;
Tar Lazio, sez. II quater, 18 aprile 2012, n. 3547).

6.3. L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II- quater , 4 giugno 2013, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.

6.4. In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘ status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Cons. Stato, sez. III, 07 gennaio 2022, n. 104).

6.5. Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale;
il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036).

7. Tutto ciò premesso, il Tribunale ritiene che, nel caso concreto, il Ministero abbia esercitato il potere discrezionale di cui all’art. 9 della l. 91/1992 secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, nel bilanciamento degli interessi in gioco e assolvendo all’onere di motivazione.

7.1. La motivazione dell’atto valorizza, infatti, gli elementi idonei ad incidere negativamente sulle valutazioni dell’amministrazione e cioè, in particolare:

- l’esistenza di due procedimenti penali per i reati di ingiuria e minaccia commessi nei confronti dell’ex convivente, fatti che denotano l’inosservanza delle regole poste a tutela dei beni dell’integrità fisica e della libertà delle persone;

- l’epoca dei fatti contestati, ricadenti in quell’arco temporale – il decennio anteriore alla presentazione dell’istanza di cittadinanza – che costituisce il “periodo di osservazione” in cui devono essere maturati i requisiti per la cittadinanza, ai sensi dell'art. 9 legge n. 91 del 1992, inclusi quelli dell’irreprensibilità della condotta (vedi, da ultimo, Tar Lazio, sez. V- bis , 15 marzo 2022, n. 2943).

7.2. Quanto al rilievo da ascrivere all’intervenuta remissione delle querele e alla conseguente estinzione dei procedimenti menzionati, si evidenzia che le valutazioni finalizzate all’accertamento di una responsabilità penale si pongono su un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo. Pertanto, l’amministrazione può legittimamente considerare le condotte del ricorrente, nonostante la loro irrilevanza penale, ai fini della formulazione del giudizio prognostico ad essa demandato e in quanto espressive della mancata adesione ai principi di una ordinata e pacifica convivenza nello Stato (Cons. Stato, sez. III, 28 maggio 2021, n. 4122).

7.3. Non condivisibili appaiono poi le censure relative alla violazione dei principi di eguaglianza e non discriminazione. La cittadinanza straniera del richiedente costituisce, infatti, presupposto e fondamento giuridico del potere esercitato, che mira ad accertare l’esistenza delle condizioni per il suo l’inserimento stabile e a pieno titolo nella comunità nazionale. Appare, pertanto, lecita e ragionevole, la pretesa a che “ nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).

7.4. Il diniego della cittadinanza non preclude inoltre all’interessato di ripresentare l’istanza nel futuro. Le conseguenze discendenti dal provvedimento negativo sono solo temporanee e non comportano alcuna “ interferenza nella vita privata e familiare ” del ricorrente (art. 8 CEDU, art. 7 Patto internazionale diritti civili e politici), che può continuare a rimanere in Italia ed a condurvi la propria esistenza alle medesime condizioni di prima (Tar Lazio, Roma, sez. V- bis, 29 gennaio 2024, n. 1694).

8.

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