TAR Roma, sez. III, sentenza 2022-04-01, n. 202203775
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Pubblicato il 01/04/2022
N. 03775/2022 REG.PROV.COLL.
N. 04526/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4526 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi Roma “Tor Vergata”, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Luca Benfenati, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
del Verbale del CCM telematico del 10 febbraio 2021 e della insita graduatoria di ammissione al master in fisioterapia muscoloscheletrica e reumatologica., ovvero emanare ogni altro provvedimento e/o misura cautelare che appaia, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare gli effetti della decisione sul ricorso e, per l'effetto, disporre l'ammissione con riserva dei ricorrenti al corso di master in fisioterapia muscoloscheletrica e reumatologica a.a.2020-2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi Roma Tor Vergata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2022 il Consigliere Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione, depositato il 28 aprile 2021 i ricorrenti impugnano il provvedimento di mancata loro ammissione al Master universitario in Fisioterapia muscoloscheletrica e reumatologia indetto per l’anno accademico 2020/2021 dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
1.1. Si è costituita l’Amministrazione universitaria con la difesa erariale che ha prodotto memoria difensiva e documenti in data 7 maggio 2021.
1.2. Alla Camera di consiglio del 12 maggio 2021, tenutasi in videoconferenza con modalità da remoto, la Sezione con Ordinanza Collegiale istruttoria del -OMISSIS-disponeva che l’amministrazione producesse in giudizio la documentazione sanitaria attestante lo stato di grave handicap in virtù del quale ad uno dei candidati – oggetto delle censure dei deducenti – erano stati concessi tempi aggiuntivi, pari a 5 minuti, per la consegna dell’elaborato scritto formante oggetto della prova preselettiva a quiz.
1.3. L’Università ottemperava in data 27 maggio 2021 depositando la richiesta documentazione medica.
1.4. Alla Camera di consiglio del 23 maggio 2021 la Sezione con Ordinanza cautelare n. -OMISSIS- respingeva la domanda interinale di sospensione del provvedimento gravato, avanzata dai ricorrenti, motivando l’insussistenza di fumus boni iuris del gravame.
L’Ordinanza veniva riformata in appello da Cons. di Stato, Sez. VI, -OMISSIS-, Ord., che considerava al sommario esame della fase cautelare dubbia l’infondatezza delle censure in considerazione dell’effettivo inizio della prova da parte dei ricorrenti.
2. Alla pubblica Udienza del 26 gennaio 2022, sulla richiesta delle parti, formulata con atto prodotto da entrambe il 21 gennaio 2022, di passaggio in decisione della causa senza discussione, il ricorso è stato trattenuto a sentenza.
3.Va premesso che l’accesso al Master per cui si controverte, bandito dall’Ateneo resistente il 15.9.2020, secondo il bando, era consentito a un numero massimo di 34 partecipanti collocati in posizione utile nella graduatoria di merito all’esito della valutazione per titoli ed esami, ovvero ai primi 34 concorrenti che avessero conseguito un maggiore risultato complessivamente determinato sia dai titoli già posseduti che dal punteggio raggiunto nella prova scritta consistente in 30 quiz con risposta multipla di cultura professionale in materia di Fisioterapia e di accertamento della conoscenza dell’inglese. La prova selettiva per l’ammissione al Master veniva espletata in data 8.02.2021 in modalità telematica a causa dell’emergenza pandemica da Covid-19 e ciascun candidato doveva seguire le istruzioni diramate con avviso dell’Università pubblicato sul sito della stessa (Doc. n. 2 produz. Università Tor Vergata del 7 maggio 2021).
Tale avviso prevedeva che i concorrenti avrebbero ricevuto via e-mail un link contenente il questionario, il quale sarebbe stato visibile a decorrere soltanto dalle ore 08:30:00 dell’8.02.2021 e che ai concorrenti venivano concessi 45 minuti di tempo per inviare la risposta al quiz.
L’avviso stabiliva inoltre che “Coloro che invieranno la risposta oltre le ore 9:15:00 verranno valutati solo nel caso in cui il numero massimo dei partecipanti non dovesse essere raggiunto” .
Ne è conseguito che tutti coloro che hanno consegnato fuori il predetto termine perentorio fissato con il riportato inciso dell’avviso del test (ovvero 4 candidati tra cui i due ricorrenti) non sono stati valutati e quindi non ammessi (Doc. n. 3 produz. cit.).
4. Insorgono avverso il provvedimento di mancata ammissione i due ricorrenti sostenendo che la loro esclusione, motivata dall’Università per avere essi consegnato l’elaborato oltre le ore 9.15 ossia alle 9.15.02 e alle 9.15.13, sarebbe illegittima avendo loro consegnato entro i quarantacinque minuti dall’effettivo inizio della prova, che nel loro caso decorre dalle 8.30.22 e 8.30.31, come risulta dalla documentazione fornita dall’Università resistente.
4.1. La censura non persuade il Collegio e va disattesa.
La circostanza che i deducenti abbiano iniziato la prova alle ore 8:30.22 e 8:30:31 mette capo ad una loro libera scelta, che non li autorizzava a far decorrere da tali orari, diversi da quello di inizio della prova - come testé precisato, fissato nell’avviso del test nelle ore 8:30:00 - il perentorio termine di 45 minuti prescritto dall’avviso, per cui il termine finale sarebbe da individuare nelle 9.15.22 e 9.15.31.
Osta, invero, a tale deduzione, il tassativo e perentorio disposto dell’avviso del test di ammissione (Doc. 2 produzione ricorrenti) dianzi riportato e che conviene riprodurre, il quale recitava: “I concorrenti avranno 45 minuti di tempo per inviare la risposta” poi subito stabilendo che “Coloro che invieranno la risposta oltre le ore 9:15:00 verranno valutati solo nel caso in cui il numero massimo dei partecipanti non dovesse essere raggiunto.”
La richiamata Ordinanza d’appello ha accolto il gravame cautelare e con esso la domanda cautelare di prime cure, “in considerazione dell’orario (per tabulas successivo alle 8:30) in cui è pervenuto ai due candidati (qui appellanti) il test somministrato dall’amministrazione;”
4.2. A ben vedere, tuttavia, dalla documentazione prodotta in giudizio dagli stessi ricorrenti non risulta affatto l’orario di trasmissione (e ricevimento) del test ai due candidati dalla piattaforma informatica, bensì l’orario di inizio della prova de parte dei medesimi e quello di completamento della stessa.
Il doc. 3 del ricorso è infatti una tabella in formato excel composta da quattro colonne, la prima delle quali (A) indica i numeri intuitivamente associati in forma anonima a ciascun candidato;la seconda (B) l’ “Ora di inizio” ;la terza (C) l’ “Ora di completamento” e la quarta (E) la conseguenza circa i tempi di consegna dell’elaborato.
Ebbene, il candidato di cui al numero 64 è intuitivamente uno dei ricorrenti, che dalla colonna “B” risulta avere iniziato la prova alle ore 8:30:31 e dalla colonna “C” risulta avere completato la prova alle ore 9:15:13.
Parimenti, il candidato di cui al numero 63 è intuitivamente uno dei ricorrenti, che dalla colonna “B” risulta avere iniziato la prova alle ore 8:30:22 e dalla colonna “C” risulta averla completata alle ore 9:15:02.
4.2.1. Nella colonna “E” sui tempi di consegna, sono riportate le conseguenze dei tempi di completamento riportati alla colonna “C” e per entrambi i candidati all’esame, il risultato è “consegnato fuori tempo”.
Il doc. 4 della produzione dei ricorrenti è il medesimo documento ora analizzato ma in formato PDF.
I predetti esiti “consegnato fuori tempo”, discendono pianamente dalla prescrizione più sopra riportata ( “Coloro che invieranno la risposta oltre le ore 9:15:00 verranno valutati solo nel caso in cui il numero massimo dei partecipanti non dovesse essere raggiunto”) contenuta nella lex specialis della procedura concorsuale e pertanto, per incontrastata giurisprudenza, notoriamente inderogabile per la commissione e la stessa amministrazione che ha indetto la procedura, che fissava nelle ore 9:15:00 l’orario non oltre il quale gli elaborati contenenti le risposte al “quiz” dovevano essere inviati all’Università attraverso la piattaforma informatica.
L’orario limite individuato dalla lex specialis quale ultimo momento utile per l’ammissione e valutazione dell’elaborato era dunque fissato nelle ore 9:15:00 e non nello scadere dei 45 minuti successivi all’effettivo inizio della prova da parte di ciascun candidato.
Che, anzi, ove interpretata in quest’ultimo senso, propugnato dai ricorrenti, la norma della legge concorsuale presterebbe il fianco a censure di violazione della par condicio competitorum poiché legittimerebbe sforamenti dell’orario limite in dipendenza delle singole decisioni dei candidati di dare inizio alla prova oltre le ore 8:30:00.
4.3. Rammenta il Collegio che, come avvertito, la giurisprudenza è granitica nel predicare la vincolatività, l’inderogabilità e l’impossibilità, al fine primario di garantire la par condicio competiotorum, di disapplicazione o anche di applicazione analogica delle prescrizioni recate dai bandi o avvisi di concorsi pubblici
Il Consiglio di Stato, anche in materia di concorsi per progressioni economiche ha condivisibilmente sancito che “Le prescrizioni contenute nel bando della procedura di selezione pubblica per le progressioni economiche del personale ministeriale non sono suscettibili di disapplicazione da parte dell'amministrazione procedente: costituiscono un vincolo procedurale preordinato a garantire la par condicio fra i concorrenti e la trasparenza delle operazioni di selezione.” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 luglio 2017, n. 3798).
Anche la Sezione, nell’affermare la tassatività delle prescrizioni dei bandi di concorso o di gara e l’impossibilità perfino di interpretazione analogica, ha precisato che “Per l'esattezza la giurisprudenza dell'Alto Consesso sostiene che preminenti esigenze di certezza allo svolgimento delle procedure concorsuali impongono di ritenere di stretta interpretazione e vincolanti per l'amministrazione le clausole del bando di concorso, escludendo ogni discrezionalità nella loro interpretazione.” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 3 gennaio o2015, n. 404). Opzione cui fa eco la giurisprudenza successiva che ha ribadito che “Le prescrizioni di un bando di gara sono tassative e non suscettibili di interpretazione analogica, pena la violazione della par condicio dei concorrenti. Preminenti esigenze di certezza allo svolgimento delle procedure concorsuali, infatti, impongono di ritenere di stretta interpretazione e vincolanti per l'Amministrazione le clausole del bando di concorso, escludendo ogni discrezionalità nella loro interpretazione.” (T.A.R. Campania -Napoli, Sez. III, 6 luglio 2017, n. 3633).
4.3.1.Orbene, il far decorrere i 45 minuti concessi dalla lex specialis della procedura, dall’ora di effettivo, concreto inizio della prova da parte dei singoli candidati e non dall’orario di inizio della stessa quale fissato nell’avviso del test per le ore 8:30:00, e conseguentemente differire il termine ultimo entro cui i candidati dovevano perentoriamente consegnare, recte , inviare l’elaborato all’Università tramite la piattaforma informatica, termine stabilito, come ripetuto, nelle ore 9:15:00, equivale a incuneare un elemento dissonante e disturbatore nello ius receptum giurisprudenziale, condiviso dalla Sezione, stratificatosi in punto di inderogabilità e impossibilità di disapplicazione o anche di interpretazione analogica, delle tassative disposizioni dei bandi o avvisi di concorso sopra sommariamente ricordato e, conseguentemente, ad arrecare un vulnus alla par condicio competitorum che innerva il rassegnato diritto vivente.
4.4. Né – come testé precisato – risulta documentato che i ricorrenti abbiano ricevuto il test dalla piattaforma informatica dedicata, in un orario successivo alle ore 8.30.00 stabilito dall’avviso del test. (all.2 ricorr.) quale inizio della prova.
L’avviso del test, infatti, stabiliva chiaramente che “In data 8 febbraio 2021 alle 8:30:00 si svolgerà online la selezione per il Master di I° livello in “Fisioterapia Muscoloscheletrica e Reumatologica” a.a. 2020”.
Ove fosse stato documentato - ed idoneamente - che ai due ricorrenti il test è stato consegnato dall’Università tramite la piattaforma informatica, in orario successivo alle ore 8:30:00, il Collegio avrebbe potuto e dovuto interrogarsi sugli effetti giuridici di siffatta consegna del test, in ipotesi avvenuta, ancorché per pochi secondi, successivamente alle ore 8:30:00.
Ma una simile prova non consta alla produzione di causa.
4.5. Non è dato al Collegio sapere se tale prova sia stata prodotta in sede di appello cautelare, non potendosi peraltro sottacere che in omaggio ai principi processuali generali sulle c.d. nova in appello, positivizzato all’art. 104, co. 1, c.p.a. (sul punto, di recente, Consiglio di Stato, Sez. II, 21 gennaio 2022, n. 385) il Consiglio si sarebbe interrogato sull’ammissibilità di una siffatta prova, diversa da quella prodotta in primo grado, stante il divieto di produrre nuove prove in appello, stabilito dall’art. 104, co. 2, c.p.a. a termini del quale “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti” (sul punto, cfr. Consiglio di Stato sez. II, 18/06/2021, n.4715, nonché Consiglio di Stato, sez. III, 29 aprile 2021, n. 3443 che ha ribadito che “Nel processo amministrativo il perimetro del giudizio di appello è circoscritto dalle censure ritualmente sollevate in primo grado, sicché non possono trovare ingresso le deduzioni e le prove documentali nuove proposte dell'appellante per la prima volta in questa sede in violazione del divieto dei nova sancito dall' art. 104 c.p.a .” ) salvo comunque il caso che il Collegio “li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.”
4.6. In via di ulteriore approfondimento rimarca il Collegio che oltre a non essere stata prodotta nel presente giudizio la prova che il test sarebbe stato consegnato ai ricorrenti oltre le ore 8:30:00 (come si afferma nell’Ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VI, -OMISSIS- che ha accolto l’appello cautelare “ in considerazione dell’orario (per tabulas successivo alle 8:30) in cui è pervenuto ai due candidati (qui appellanti) il test somministrato dall’amministrazione;” ), manca anche la relativa censura.
In ricorso infatti, letteralmente, i ricorrenti lamentano che: “Invero l’Università resistente ha ingiustamente escluso dalla graduatoria degli ammessi gli odierni ricorrenti perché la stessa erroneamente asserisce che essi hanno consegnato l’elaborato oltre la soglia tempo di 45 minuti che secondo l’originario avviso dell’Università veniva prestabilito all’orario delle 09:15:00 poiché si dava erroneamente per certo che la prova sarebbe iniziata inderogabilmente alle ore 08:30:00. In realtà ciò non occorreva, anzi tutti i concorrenti iniziavano in orari differenti seppur di diversi secondi l’uno dall’altro e, per quel che è di estremo interesse al presente caso, i Dottori -OMISSIS- hanno iniziato la prova rispettivamente all’orario 08:30:22 e all’orario 08:30:31 e hanno consegnato rispettivamente - come risulta dalla documentazione fornita dall’Università resistente – all’orario 09:15:02 e all’orario 09:15:13: entrambi comunque entro l’arco di tempo dei 45 minuti decorrenti dall’effettivo momento iniziale della prova di ciascun candidato. Senza dare necessario e fondamentale rilievo al diverso momento iniziale della prova, gli odierni ricorrenti venivano esclusi dalla resistente Università dalla graduatoria degli ammessi al Master;ciò perché il loro elaborato non veniva preso ingiustamente in considerazione perché gli stessi consegnavano oltre l’orario 09:15:00.” (ricorso, pagg. 5 – 6).
4.7. Non si disputa, dunque, di ritardato ricevimento da parte dei ricorrenti del documento recante il test, siccome tardivamente loro inviato dalla piattaforma informatica.
Ne consegue che ove siffatta censura fosse stata proposta in appello, avrebbe impattato con il ricordato divieto di nova positivizzato in norma all’art. 104, co.1, c.p.a. (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 luglio2021, Consiglio di Stato, Sez. III, 5 luglio 2021,n. 5128n. 5392;ID, IV, 29 gennaio 2021, n.880 ) in recepimento di consolidato pregresso insegnamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Sez. V, 7/5/2008, n. 2080;Cons. St., Sez IV, 18/06/2009, n.4004;Cassazione civile, Sez. III, 20/3/2006, n. 6094).
4.8. Denota il Collegio che il delineato rigore sulla tempistica, fissato dall’avviso del test che tiene conto anche dei secondi, è consentaneo ad una modalità di espletamento della prova preselettiva interamente telematica, nella quale la consegna dell’elaborato è scandita da un “clik” di invio di esso alla piattaforma informatica, la quale, quindi come tale, è atta a registrare istantaneamente il momento di invio del test, rilevando anche i minuti secondi.
5. Sotto altro profilo i ricorrenti argomentano che l’eccesso di potere per disparità di trattamento sarebbe disvelato dalla avvenuta ammissione del dott. -OMISSIS-, vizio che si sarebbe determinato per avere l ‘Ateneo considerato valutabile ed aver valutato, l’elaborato consegnato dal predetto concorrente oltre il tempo massimo consentito, ossia oltre le ore 9.15 (ossia oltre i 45 minuti decorrenti dalle ore 8.30 del d^ della prova, allorché il questionario è stato reso visibile attraverso il link preinviato ai candidati) e precisamente alle ore 9,19, ovverosia quattro minuti dopo l’orario limite di accettazione degli elaborati.
In merito alla contestata ammissione del candidato Dott. -OMISSIS-fuori - ossia alle ore 9.19.02 anziché alle 9.15 - del termine di 45 minuti prescritto dall’avviso - test di selezione per l’invio della risposta a partire dalla ricezione via e-mail un link contenente il questionario che sarebbe stato visibile a decorrere soltanto dalle ore 08.30,00 dell’8.02.2021, l’Avvocatura generale dello Stato costituitasi a difesa dell’Università di Roma “Tor Vergata”, nella memoria del 7.5.2021 rappresenta che l’avversata concessione di tempi aggiuntivi è discesa dall’applicazione dell’art. 20 comma 1 della legge n. 104/1992, che contempla infatti la concessione di tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap del predetto candidato, che è ipovedente;
Al riguardo va rammentato che con la sopra richiamata Ordinanza -OMISSIS-la Sezione ha ritenuto necessario acquisire dall’Amministrazione la documentazione comprovante le specifiche condizioni che hanno portato a tale determinazione, mediante deposito da parte dell’Avvocatura di Stato entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione ovvero dalla notifica, ove anteriore, della stessa Ordinanza.
L’Università di Roma “Tor Vergata” ha tempestivamente adempiuto al predetto disposto incombente producendo in giudizio per il tramite dell’Avvocatura di Stato in data 27 maggio 2021 il verbale definitivo di cui all’art. 1, co. 7 della L. 15 ottobre 1990, n. 295 redatto dalla competente Commissione medica per l’accertamento degli stati di invalidità civile dell’INPS di Latina, attestante la condizione di invalidità civile del dott. -OMISSIS-, siccome affetto da distrofia retinica.
Risulta pertanto provata la ragione addotta dall’Amministrazione resistente a sostegno della censurata determinazione di concedere al dott. -OMISSIS-soli 4 minuti di extra time affinché egli completasse e consegnasse per la via informatica l’elaborato concorsuale.
5.1. Alcun vizio di violazione di legge e di eccesso di potere e in particolare di quello della disparità di trattamento, è consentito dunque al Collegio cogliere nell’operato dell’Amministrazione, che si è mosso entro i binari del dettato normativo rappresentato dall’art. 20 della l. 5 febbraio 1992, n. 104 che stabilisce che “1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap .
2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
2-bis. La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non e' tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista”.
I lamentati vizi di violazione di legge ed eccesso di potere per disparità di trattamento risultano dunque smentiti dalla richiamata produzione dell’Amministrazione che pianamente giustifica l’avvenuta concessione al nominato concorrente, di un tempo (peraltro di soli 5 minuti) suppletivo ai fini della consegna dell’elaborato concorsuale.
5.2. Della disposizione legittimante la concessa deroga alla regola del rispetto del tempo fissato dalla lex specialis per la consegna degli elaborati concorsuali (art. 20, l. 5.2.1992, n 104) consta una risalente pronuncia de Consiglio di Stato che ha precisato che la concessione dio tempi aggiuntivi di un elaborato concorsuale ad un candidato affetto da grave handicap debitamente certificato dalla competente Azienda sanitaria locale, presuppone comunque che il concorrente possegga la capacità lavorativa necessaria a disimpegnare le mansioni correlate al posto di pubblico impiego che il medesimo dovrà ricoprire in caso di superamento del concorso. Il Giudice d’appello ha infatti puntualizzato che “La concessione di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove di esami di concorso a favore di handicappati ai sensi dell'art. 20 comma 1 l. 5 febbraio 1992 n. 104 presuppone che tali soggetto abbiano il minimo di capacità lavorativa occorrente per l'instauro del rapporto d'impiego.” (Consiglio di Stato Sez. I, 14 giugno 1995, n. 784)
5.3. Evidenzia quindi il Collegio in chiave generale che in una procedura concorsuale la concessione ad un candidato portatore di handicap ex L. n. 104/1992, di tempi aggiuntivi per l’elaborazione della prova d’esame ai sensi dell’art. 20 della l. 5 febbraio 1992, n. 104, postula che il candidato stesso possegga il minimo di capacità lavorativa occorrente per l’instaurazione del rapporto di impiego con la P.A. Il che si spiega con la necessità ordinamentale di scongiurare l’accadimento con la conseguente aporia del sistema, per cui una norma di fonte primaria legittima una parziale deroga al principio della par condicio competitorum insita nella concessione di tempi aggiuntivi per l’elaborazione delle prove concorsuali, per poi reclutare come pubblico dipendente un soggetto che a causa del sofferto handicap non sia tuttavia in grado di adempiere alla prestazione lavorativa.
Orbene, nel caso all’esame, in disparete la circostanza che il master per cui si controverte non è preordinato alla selezione di pubblici dipendenti bensì ad attribuire ai candidati un titolo di studio post lauream , la patologia di cui soffre il candidato che ha beneficiato dei tempi aggiuntivi per redigere il suo elaborato, non infirma o esclude la sua capacità di svolgere comunque prestazioni fisioterapiche, trattandosi solo di ipovisione.
In definitiva, sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso si prospetta infondato e va conseguentemente respinto.
Le spese possono essere compensate in ragione della particolarità delle questioni affrontate.