TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-07-27, n. 202312747
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Segnala un errore nella sintesiIl giudice ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure. Ha argomentato che la formula utilizzata non impediva la partecipazione alla gara e che la ricorrente, pur classificandosi quinta, non aveva subito danni dalla scelta della stazione appaltante. Inoltre, ha chiarito che la suddivisione in lotti non era obbligatoria e che le attività contestate rientravano nelle prestazioni essenziali del servizio. La sentenza ha confermato la discrezionalità della stazione appaltante nella definizione dei criteri di valutazione, sottolineando l'importanza di garantire la qualità del servizio di ristorazione scolastica.
Testo completo
Pubblicato il 27/07/2023
N. 12747/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05944/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5944 del 2023, proposto da
BIORISTORO ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. F A C che la rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
COMUNE DI SANTA MARINELLA, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. A S che la rappresenta e difende nel presente giudizio
nei confronti
- SODEXO ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati Maurizio Boifava ed Antonio Marchianò che la rappresentano e difendono nel presente giudizio;
- SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dei seguenti atti:
- lex specialis e tutti gli atti inerenti alla procedura indetta per l’“ affidamento del servizio di ristorazione scolastica per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Santa Marinella per gli anni scolastici 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 con eventuale rinnovo per ulteriori tre anni CIG: 9468473f16 ”, e quindi identificabili nel bando di gara, disciplinare di gara, capitolato tecnico, disciplinare telematico, DUVRI, modelli allegati al disciplinare da 1. a 8., allegati al capitolato da 1. a 13., schema di contratto e chiarimenti;
- in particolare, punto II.1.6) del bando di gara ove la previsione di non suddividere l’appalto in lotti, non viene motivata, ma circoscritta all’inciso “NO”;
- art. 22.2.3 (“ valutazione delle offerte economiche ”) del disciplinare di gara, ove si prevede l’assegnazione del punteggio di 20 punti massimi utilizzando la formula “proporzionale inversa” ivi indicata;
- determina di aggiudicazione n. 137 del 28/03/23 in favore della Sodexo Italia s.p.a.;
- determina a contrarre n.r.g. 1782 n. 389 del 28/10/22 e successiva determina di rettifica e differimento termini n.r.g. 1862 n. 404 del 17/11/22;
- verbali di gara con particolare riferimento al verbale n. 5 dell’01/03/23, nella parte in cui adotta la formula “ proporzionale inversa ” per l’assegnazione del punteggio alle offerte economiche dei concorrenti e definisce l’operato della Commissione di gara con la relativa proposta di aggiudicazione
e per la declaratoria d’inefficacia del contratto eventualmente stipulato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 il dott. M F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 07/04/23 e depositato l’11/04/23 la Bioristoro Italia s.r.l. ha impugnato la lex specialis e tutti gli atti inerenti alla procedura indetta per l’“ affidamento del servizio di ristorazione scolastica per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Santa Marinella per gli anni scolastici 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 con eventuale rinnovo per ulteriori tre anni CIG: 9468473f16 ”, e, quindi, bando di gara, disciplinare di gara, capitolato tecnico, disciplinare telematico, DUVRI, modelli allegati al disciplinare da 1. a 8., allegati al capitolato da 1. a 13., schema di contratto, chiarimenti, in particolare, punto II.1.6) del bando di gara ove la previsione di non suddividere l’appalto in lotti, non viene motivata, ma circoscritta all’inciso “NO”, art. 22.2.3 (“ valutazione delle offerte economiche ”) del disciplinare di gara, ove si prevede l’assegnazione del punteggio di 20 punti massimi utilizzando la formula “ proporzionale inversa ” ivi indicata, determina di aggiudicazione n. 137 del 28/03/23 in favore della Sodexo Italia s.p.a., determina a contrarre n.r.g. 1782 n. 389 del 28/10/22 e successiva determina di rettifica e differimento termini n.r.g. 1862 n. 404 del 17/11/22, verbali di gara con particolare riferimento al verbale n. 5 dell’01/03/23, nella parte in cui adotta la formula “proporzionale inversa” per l’assegnazione del punteggio alle offerte economiche dei concorrenti e definisce l’operato della commissione di gara con la relativa proposta di aggiudicazione, ed ha chiesto la declaratoria d’inefficacia del contratto eventualmente stipulato.
La Sodexo Italia s.p.a. ed il Comune di Santa Marinella, costituitisi in giudizio con comparse depositate rispettivamente in date 17/04/23 e 23/04/23, hanno concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.
Con ordinanza n. 2214/23 del 26/04/23 il Tribunale ha preso atto della rinuncia di parte ricorrente alla domanda cautelare, ha ordinato alla ricorrente di procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti della terza e quarta classificata alla gara ed ha fissato, per la definizione del giudizio, la pubblica udienza del 19/07/23.
Alla pubblica udienza del 19/07/23 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
In via pregiudiziale il Tribunale rileva che la parte ricorrente ha ritualmente adempiuto all’ordine di integrazione del contraddittorio impartito con l’ordinanza n. 2214/23 ed in data 03/05/23 ha depositato la documentazione comprovante tale adempimento.
Nel merito il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La Bioristoro Italia s.r.l. impugna la lex specialis e tutti gli atti inerenti alla procedura indetta per l’“ affidamento del servizio di ristorazione scolastica per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Santa Marinella per gli anni scolastici 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 con eventuale rinnovo per ulteriori tre anni CIG: 9468473f16 ”, e, quindi, bando di gara, disciplinare di gara, capitolato tecnico, disciplinare telematico, DUVRI, modelli allegati al disciplinare da 1. a 8., allegati al capitolato da 1. a 13., schema di contratto, chiarimenti, in particolare, punto II.1.6) del bando di gara ove la previsione di non suddividere l’appalto in lotti, non viene motivata, ma circoscritta all’inciso “NO”, art. 22.2.3 (“ valutazione delle offerte economiche ”) del disciplinare di gara, ove si prevede l’assegnazione del punteggio di 20 punti massimi utilizzando la formula “proporzionale inversa” ivi indicata, determina di aggiudicazione n. 137 del 28/03/23 in favore della Sodexo Italia s.p.a., determina a contrarre n.r.g. 1782 n. 389 del 28/10/22 e successiva determina di rettifica e differimento termini n.r.g. 1862 n. 404 del 17/11/22, verbali di gara con particolare riferimento al verbale n. 5 dell’01/03/23, nella parte in cui adotta la formula “ proporzionale inversa ” per l’assegnazione del punteggio alle offerte economiche dei concorrenti e definisce l’operato della commissione di gara con la relativa proposta di aggiudicazione, e chiede la declaratoria d’inefficacia del contratto eventualmente stipulato.
La ricorrente, classificatasi al quinto posto nell’ambito della procedura di gara, dichiara di gestire il servizio oggetto della procedura e pone a fondamento delle sue domande l’interesse strumentale alla ripetizione della gara stessa.
Con la prima censura la Bioristoro Italia s.p.a. prospetta l’illegittimità della formula proporzionale inversa utilizzata dalla stazione appaltante per l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica che non consentirebbe di valorizzare in maniera adeguata le differenze tra le varie offerte economiche.
In via pregiudiziale, il Tribunale ritiene infondata l’eccezione con cui la controinteressata ha prospettato l’irricevibilità della censura;infatti, l’onere d’impugnazione immediata del bando sussiste solo nel caso di clausole escludenti o di clausole che rendano impossibile la presentazione dell’offerta (Adunanza Plenaria n. 4/18);a tali ipotesi non è ascrivibile la previsione di una formula matematica, asseritamente illegittima, per l’attribuzione del punteggio alle offerte economiche in quanto essa non impedisce ai concorrenti di presentare le proprie offerte e di partecipare alla gara ai fini dell’aggiudicazione, come è avvenuto nella fattispecie.
Parimenti infondata è l’eccezione con cui il Comune e la controinteressata hanno prospettato l’inammissibilità del gravame per carenza d’interesse in relazione alla posizione di quinta classificata della ricorrente;infatti, quest’ultima pone a fondamento del gravame l’interesse strumentale alla rinnovazione della gara.
Nel merito, poi, il motivo è infondato.
Va, innanzi tutto, rilevato che, secondo quanto prospetta la stessa ricorrente, la Bioristoro Italia s.r.l. ha offerto per ogni pasto euro 4,55 ed ha conseguito un punteggio di 18,68 mentre la controinteressata Sodexo Italia s.p.a. ha offerto un costo di euro 4,54 a pasto ed ha ricevuto un punteggio di 18,72.
Ne deriva che il vizio che, nell’impostazione di parte ricorrente, caratterizzerebbe la formula matematica utilizzata, ovvero l’inadeguata valorizzazione, in termini di punteggio, delle differenze tra le varie offerte economiche, non ha, comunque, in alcun modo, danneggiato la Bioristoro Italia s.r.l. ma, anzi, l’ha avvantaggiata.
Infatti, la ricorrente ha presentato un’offerta più alta di quella della controinteressata e, pertanto, ove fosse stata utilizzata un’altra formula maggiormente idonea a valorizzare le differenze di prezzo, lo scarto tra il punteggio conseguito dalla Bioristoro Italia s.r.l. e quello della controinteressata sarebbe stato ben maggiore a favore di quest’ultima.
In ogni caso, la censura è infondata.
L’individuazione delle modalità di attribuzione del punteggio nell’offerta economicamente più vantaggiosa è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di palesi illogicità o travisamento dei fatti (Cons. Stato n. 276/19), nella fattispecie non ravvisabili.
Va, in proposito, rilevato che il codice degli appalti, applicabile ratione temporis , attribuisce alla stazione appaltante la facoltà di prevedere che “ l'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi ” (art. 95 comma 7 d. lgs. n. 50/16) ed aggiunge, altresì, che “ la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento ”.
Dalle disposizioni in esame si evince, pertanto, che rientra nella piena discrezionalità della stazione appaltante l’individuazione del peso da attribuire all’offerta economica allorché viene in rilievo il criterio di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;infatti, l’amministrazione può, addirittura, decidere che la competizione avvenga solo in riferimento all’elemento qualitativo o modulare, senza limiti specifici, il punteggio previsto per l’offerta economica con il solo rispetto del disposto dell’art. 95 comma 10 bis d. lgs. n. 50/16 il quale si limita a stabilire il punteggio massimo riconoscibile all’offerta economica ma non vieta di attribuire una percentuale inferiore a quella ivi indicata.
L’utilizzazione di una formula, quale quella c.d “ proporzionale inversa ”, allora, può essere giustificata dall’esigenza della stazione appaltante di valorizzare maggiormente i profili qualitativi dell’offerta ed evitare ribassi eccessivi che possano compromettere la qualità del servizio;tale valutazione non può essere ritenuta nella fattispecie irragionevole dovendo, a tal fine, essere considerata la peculiarità del servizio oggetto di appalto, concernente la refezione scolastica destinata alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria, e, in particolare, la tenera età dei fruitori delle prestazioni oggetto di gara che richiede una particolare cura in relazione alla qualità dei prodotti forniti.
Ciò è, del resto, confermato dallo stesso d.m. 10/03/2020, recante i criteri ambientali minimi concernenti l’affidamento dei servizi di ristorazione collettiva, laddove (paragrafo B dell’allegato 1) richiama la possibilità per le stazioni appaltanti di aggiudicazione, addirittura, sulla base di un prezzo o costo fisso (art. 95 comma 7 d. lgs. n. 50/16) come modalità idonea a valorizzare i necessari profili qualitativi dei servizi in esame.
Deve, pertanto, essere condiviso il più recente orientamento del giudice di appello (per cui Cons. Stato n. 8353/21, n. 7436/2020, n. 1691/2020, n. 8688/19, n. 2185/18) secondo cui:
- è legittima la c.d. formula inversamente proporzionale che, per l’assegnazione dei punteggi economici nell’ambito di una gara da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prenda quale punto di riferimento per lo sviluppo del calcolo matematico i prezzi proposti dai concorrenti anziché i ribassi sulla base d’asta;
- questo criterio non è manifestamente abnorme e/o irragionevole perché, sebbene non comporti eccessive differenziazioni tra le singole offerte (pure a fronte di ribassi diversi), garantisce, comunque, un apprezzabile collegamento proporzionale tra l’entità del ribasso e la conseguente attribuzione del punteggio;
- la necessità di riconoscere il punteggio massimo al maggiore ribasso e un punteggio pari a zero al minore ribasso, anche se astrattamente rispondente alla possibilità di assegnare l’intero range di punteggio alla componente economica, determinerebbe l’effetto, anch’esso opinabile e, in ultima analisi, irragionevole, di produrre ingiustificate ed “estreme” valorizzazioni delle offerte economiche anche laddove il minimo ribasso e quello massimo si differenziassero per pochi punti percentuali;
- l’evoluzione dell’orientamento giurisprudenziale è avvenuta sulla base del «mutato contesto» (così anche la sentenza del Cons. Stato n. 8688/19) conseguente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 50/16, in relazione al quale nelle Linee-guida n. 2, concernenti l’offerta economicamente più vantaggiosa, l’ANAC ha segnalato la possibilità di impiegare formule matematiche in funzione dissuasiva rispetto ad una competizione eccessiva sul prezzo e, dunque, in funzione correttiva del metodo tradizionale dell’interpolazione lineare (paragrafo IV delle Linee guida);
- i precedenti contrari sono, per lo più, riferiti a procedure di gara soggette al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163/06, dal quale non era ricavabile alcuna preferenza per criteri legati alla componente prezzo rispetto a quelli di carattere qualitativo, come, invece, prevede l’art. 95 d. lgs. n. 50/16;
- la formula in esame, lungi dall’essere aprioristicamente irragionevole, ha l’evidente e legittima finalità di attribuire decisiva rilevanza alle componenti qualitative dell’offerta, a scapito o, comunque, in preferenza rispetto a quelle economiche, che, tuttavia, non sono state eccessivamente compresse o, addirittura, annullate nelle valutazioni, ed è pienamente giustificata in un appalto ad elevato tasso tecnico o, comunque, caratterizzato da particolari esigenze che inducano a preferire i profili qualitativi dell’offerta rispetto alla mera convenienza economica e alle pure ragioni di mercato.
Con la seconda censura la ricorrente prospetta la violazione del 37 Considerando della Direttiva n. 24/2014/UE, dell’allegato 1 art. 1 lett. b) del d.m. 10/03/2020, la violazione degli artt. 34 e 51 d. lgs. n. 50/16 e l’elusione della delibera di Giunta comunale n. 621/22 in quanto la disciplina di gara, nel richiedere la manutenzione ordinaria e straordinaria del centro di cottura comunale, dei locali e dei relativi impianti e dotazioni, la conservazione e consegna dei pasti, la fornitura di contenitori termici, la sanificazione dei mezzi di trasporto, la fornitura delle attrezzature hardware e software necessarie all’utilizzo del software offerto presso ogni plesso scolastico e presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Santa Marinella e delle attrezzature per la veicolazione, il trasporto e conservazione dei pasti e delle derrate, non sarebbe conforme ai criteri ambientali minimi previsti dal d.m. 10/03/2020 nella parte in cui il decreto stabilisce che le “ attività o forniture collaterali al servizio, quali ad esempio le opere di insonorizzazione delle sale mensa, le forniture di frigoriferi o altre attrezzature, debbono pertanto avere una quotazione separata o essere affidate con gare ad hoc ”.
In quest’ottica, “ dalle enunciate previsioni di gara emerge che non sussistono le quotazioni separate imposte dal rubricato D.M. e che – all’evidenza – per le attività e le forniture collaterali al servizio non sono state bandite procedure ad hoc e né (a tutto voler concedere) sono stati previsti dei lotti separati. Infatti, manca, qualsivoglia riferimento negli atti di gara alla suddivisione in lotti e tale scelta risulta, altresì, priva di motivazione, tra l’altro obbligatoria ai sensi dell’art. 51, comma 1, secondo periodo D.Lgs. 50/16, che imputa l’incombente argomentativo al bando o alla lettera d’invito, nonché alla relazione unica di cui agli artt. 99 e 139 D.Lgs. 50/16 ” (pag. 11 dell’atto introduttivo).
Il motivo è infondato il che consente al Collegio di prescindere dall’esame delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla controinteressata.
L’allegato 1 al d.m. 10/03/2020 è suddiviso nei seguenti paragrafi:
A. Introduzione: approccio dei criteri ambientali minimi per il conseguimento degli obiettivi ambientali.
B. Indicazioni generali per le stazioni appaltanti.
C. Criteri ambientali per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica (asili nido, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado).
D. Criteri ambientali per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva per uffici, università, caserme.
E. Criteri ambientali per l’affidamento del servizio di ristorazione Collettiva per le strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive.
F. Criteri ambientali per la fornitura di derrate alimentari.
La disposizione di cui parte ricorrente lamenta la mancata applicazione è contenuta in una previsione (di più ampio respiro di quella, parziale, riportata nell’atto introduttivo) che così recita:
“ Per assicurare che l’aggiudicazione premi effettivamente gli elementi qualitativi del servizio, le stazioni appaltanti sono chiamate a prevedere requisiti legati all’oggetto dell’appalto e alle attività tipicamente svolte dalle imprese che rendono i servizi di ristorazione collettiva. Attività o forniture collaterali al servizio, quali ad esempio le opere di insonorizzazione delle sale mensa, le forniture di frigoriferi o altre attrezzature, debbono pertanto avere una quotazione separata o essere affidate con gare ad hoc ”.
Tale previsione è presente nel paragrafo B intitolato “ Indicazioni generali per le stazioni appaltanti ” le quali non costituiscono “ criteri ambientali minimi ”, e, pertanto, come desumibile dal contenuto delle stesse, hanno un valore meramente programmatico e, comunque, non immediatamente vincolante per le stazioni appaltanti, a differenza dei veri e propri criteri ambientali minimi, espressamente disciplinati e richiamati dai paragrafi successivi, ai quali, soli, può essere riconosciuta la vincolatività prevista dagli artt. 34 d. lgs. n. 50/16 e 1 d.m. 10/03/2020.
Ne consegue che l’art. 34 d. lgs. n. 50/16 non costituisce idoneo parametro alla luce del quale valutare la legittimità della fattispecie.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi in riferimento all’art. 51 d. lgs. n. 50/16 che è stato, più volte, richiamato nel gravame in stretta connessione alla prospettata violazione dei criteri ambientali minimi;in particolare, la Bioristoro Italia s.r.l. deduce che, secondo il d.m. del 10/03/2020, le attività e forniture collaterali al servizio dovrebbero essere quotate separatamente o essere affidate con gare ad hoc il che dovrebbe comportare la necessità di suddividere l’appalto in lotti, suddivisione che nella fattispecie sarebbe stata omessa dalla stazione appaltante senza alcuna motivazione (così a pag. 11 del ricorso: “ ebbene, dalle enunciate previsioni di gara emerge che non sussistono le quotazioni separate imposte dal rubricato D.M. e che – all’evidenza – per le attività e le forniture collaterali al servizio non sono state bandite procedure ad hoc e né (a tutto voler concedere) sono stati previsti dei lotti separati ”).
L’art. 51 d. lgs. n. 50/16 prevede la suddivisione in lotti come strumento necessario per perseguire il “ fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese ” mentre nella fattispecie il paragrafo B dell’allegato 1 al d.m. 10/03/2020, nella parte invocata dalla ricorrente, individua la suddivisione in lotti, innanzi tutto, come modalità di gestione dell’appalto non esclusiva ma alternativa alla quotazione delle prestazioni ivi indicate e, in secondo luogo, quale mezzo per il conseguimento di una finalità diversa da quella indicata dall’art. 51 ovvero per valorizzare i profili qualitativi del servizio di ristorazione;ne deriva la non pertinenza dei richiami giurisprudenziali presenti nel gravame e riferibili all’applicazione dell’art. 51 d. lgs. n. 50/16.
Solo per esigenza di completezza il Tribunale rileva che, anche a volere ritenere autonomamente prospettata la violazione dell’art. 51 d. lgs. n. 50/16 in ordine all’omessa motivazione circa la mancata suddivisione in lotti, la censura sarebbe, comunque, irricevibile ed inammissibile (come dedotto dalla Sodexo Italia s.p.a. nella memoria depositata il 21/04/23 a pag. 9;da ciò la superfluità dell’avviso ex art. 73 comma 3 c.p.a.) e, comunque, infondata in quanto:
- qualora la mancata suddivisione in lotti avesse comportato per la ricorrente l’impossibilità di partecipare alla gara, l’effetto sostanzialmente escludente della disciplina della lex specialis ne avrebbe imposto l’impugnazione immediata (Cons. Stato n. 1607/23), il che non è avvenuto;
- se la mancata suddivisione non ha precluso alla ricorrente di partecipare (come, in effetti, è accaduto), allora la censura deve essere ritenuta inammissibile e, comunque, infondata in quanto tale ipotetico vizio non ha, in alcun modo, influito sull’esito della procedura e sulla collocazione deteriore in graduatoria della ricorrente che, in proposito, non ha dedotto alcunchè (in questo senso espressamente Cons. Stato n. 7962/2020 e n. 6611/18);
- infatti, come già detto, l’art. 51 d. lgs. n. 50/16 ha la finalità di favorire la partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese e parte ricorrente non ha nemmeno dedotto di appartenere ad una delle predette categorie.
In ogni caso, la censura è infondata anche sotto altro profilo.
L’impostazione di parte ricorrente parte dal presupposto che le prestazioni dell’appalto, da essa indicate nel gravame (manutenzione ordinaria e straordinaria del centro di cottura comunale, dei locali e dei relativi impianti e dotazioni, la conservazione e consegna dei pasti, la fornitura di contenitori termici, la sanificazione dei mezzi di trasporto, la fornitura delle attrezzature hardware e software necessarie all’utilizzo del software offerto presso ogni plesso scolastico e presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Santa Marinella e delle attrezzature per la veicolazione, il trasporto e conservazione dei pasti e delle derrate), rientrino in quelle “ attività o forniture collaterali al servizio ” per le quali il paragrafo B dell’allegato 1 al d.m. 10/03/2020 prevede la quotazione separata o l’affidamento tramite gare ad hoc.
L’opzione ricostruttiva in esame non può essere condivisa.
Il paragrafo B all’allegato 1 del d.m. 10/03/2020 stabilisce che “ per assicurare che l’aggiudicazione premi effettivamente gli elementi qualitativi del servizio, le stazioni appaltanti sono chiamate a prevedere requisiti legati all’oggetto dell’appalto e alle attività tipicamente svolte dalle imprese che rendono i servizi di ristorazione collettiva ”.
Ad avviso del Collegio, le attività indicate dalla ricorrente (da notare che il centro cottura e le relative attrezzature sono messe a disposizione dell’aggiudicatario dal Comune di Santa Marinella: art. 5 del disciplinare di gara) rientrano nel novero delle “ attività tipicamente svolte dalle imprese che rendono i servizi di ristorazione collettiva ”, a cui vanno parametrati i requisiti qualitativi del servizio, e non già nelle attività o forniture “ collaterali ” per le quali il decreto auspica una quotazione separata o una gara ad hoc;infatti, la manutenzione del centro di cottura e dei relativi impianti, la preparazione, conservazione e consegna dei pasti con la predisposizione delle relative attrezzature hanno ad oggetto aspetti coessenziali alla preparazione e fornitura dei pasti ed, evidentemente, influiscono anche sulla qualità degli stessi.
Ciò è confermato, a livello normativo, dall’art. 1 d.m. 10/03/2020 il quale definisce il “ servizio di ristorazione collettiva “ (nel cui ambito rientra il servizio oggetto del presente giudizio) come “ attività che include l’acquisto di alimenti e bevande;la preparazione dei pasti con le derrate alimentari acquistate;il trasporto e la somministrazione dei pasti;la pulizia della sala mensa, dei locali del centro cottura e delle attrezzature e stoviglie utilizzate;la gestione delle eccedenze alimentari derivanti dalla preparazione e dalla somministrazione dei pasti ”;si tratta di attività (specificamente la “ preparazione dei pasti ”, “ il trasporto e la somministrazione dei pasti ” e la “ pulizia dei locali del centro cottura e delle attrezzature ”) praticamente coincidenti con le prestazioni che parte ricorrente infondatamente qualifica, invece, come meramente “ collaterali ” e che, pertanto, avrebbero dovuto essere oggetto di quotazioni separate o di gare ad hoc.
Nello stesso senso il disciplinare di gara all’articolo 5 prevede che “ per servizio di ristorazione scolastica si intende la realizzazione giornaliera completa del servizio di ristorazione scolastica in tutte le sue fasi: approvvigionamento dei prodotti alimentari, conservazione degli stessi, preparazione, trasporto e somministrazione dei pasti alle mense scolastiche comunali, riassetto e sanificazione dei terminali di consumo del pasto, gestione informatica della parte amministrativa (iscrizione, pagamenti, gestione solleciti) ”;si tratta proprio delle attività erroneamente definite come “ collaterali ” dalla ricorrente e che, invece, rientrano nelle prestazioni essenziali dell’appalto in quanto condizionanti la stessa fornitura ed erogazione dei pasti.
Ne deriva che il paragrafo B dell’allegato 1 al d.m. 10/03/2020, laddove prevede che le “ attività o forniture collaterali al servizio, quali ad esempio le opere di insonorizzazione delle sale mensa, le forniture di frigoriferi o altre attrezzature, debbono pertanto avere una quotazione separata o essere affidate con gare ad hoc ”, si riferisce solo a quei casi in cui la prestazione “ collaterale ”, per la sua particolarità (è il caso dell’insonorizzazione delle sale mensa che può richiedere un onere economico significativo), e, soprattutto, per la sua rilevanza economica nel contesto complessivo dell’appalto (come per la fornitura di frigoriferi o di altre attrezzature specifiche), esula dalla mera fornitura ed allestimento del centro di cottura la cui quantificazione in termini di oneri economici non eccessivi, per altro, deve tenere conto del fatto che, nella fattispecie, i locali e le attrezzature del centro cottura sono messi a disposizione dal Comune.