TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-01-09, n. 202300166
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Testo completo
Pubblicato il 09/01/2023
N. 00166/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00347/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 347 del 2021, proposto da
M R V, C P M, P M, R M, rappresentati e difesi dall'avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
ottemperanza sentenza civile Giudice di Pace di Napoli n. 42352-2018
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2022 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice di Pace di Napoli – sezione civile n. 42352/18, emessa nel giudizio iscritto al RG. 73493/2015, promosso dal ricorrente Vitiello Michele Raffaele (e per esso, all’epoca minore, dai genitori esercenti la potestà Vitiello Raffaele e Mazza Valentina) contro il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, emessa il 05.10.2018 e depositata il 27/11/2018, munita di formula esecutiva il 23/01/2019, con cui è stato condannato il convenuto Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t. al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 2.187,17, oltre interessi legali dalla data della sentenza all’effettivo soddisfo a titolo di risarcimento danni;nonché al pagamento della somma di €. 1.566,50 per competenze del giudizio oltre accessori di legge, oltre €. 430,00 più iva per ctu ed €. 154,00 per spese con attribuzione ai procuratori costituti Avv. R M, Avv. C P M e Avv. P M.
Precisano pertanto i ricorrenti che le spese di C.t.u. sono pari ad €. 430,00 come da fattura in atti.
Inoltre, riferiscono che al fine di ottenere la liquidazione di quanto liquidato essi hanno sostenuto ulteriori spese pari ad €. 87,00 come risultante dagli atti depositati ( - €. 27,16 per richiesta n. 4 copie esecutive da notificare;- €. 24,16 per spese di notifica titolo esecutivo al Ministero in favore della parte ed in favore dei procuratori;- €. 35,68 per spese di diritti e bolli per richiesta ed attestazione di passaggio in giudicato della sentenza.).
Il Ministero si è costituito con mero atto di stile.
I ricorrenti chiedono pertanto l’accoglimento del ricorso, con nomina di un Commissario ad acta, e la condanna al pagamento di penalità di mora.
All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, sussistendo tutti i presupposti di legge.
Avverso la predetta sentenza infatti non è stato proposto appello per cui è passata in giudicato il 27/05/2019, decorsi sei mesi dalla sua pubblicazione come risulta dalla certificazione in atti del 23 novembre 2020.
La sentenza, munita di formula esecutiva apposta il 23/01/2019, veniva notificata al Ministero soccombente in data 06-12/09/2019 sia nell’interesse della parte che dei procuratori attributari (doc.2).
Pertanto, è ampiamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n.669/1996, convertito con modificazioni nella legge n.30/1997 e successive modificazioni.
Il Ministero, pur costituitosi in giudizio, non ha dimostrato di aver adempiuto il proprio debito.
Deve pertanto condannarsi l’amministrazione al pagamento di quanto dovuto secondo la sentenza del giudice ordinario in epigrafe a favore di ciascuno dei ricorrenti, entro sessanta giorni dalla data di notificazione della presente pronuncia, salvo quanto eventualmente medio tempore versato.
Vanno inoltre riconosciute le spese debitamente documentate relative al presente giudizio ( pari a euro 87,00).
Deve inoltre nominarsi fin da ora, in caso di persistente inottemperanza, il commissario ad acta, nella persona del Segretario Generale del Ministero dell’Università e della ricerca, con facoltà di delega ad altro funzionario all'interno della struttura, che darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente, entro i successivi 60 giorni.
Va, al riguardo, va precisato che il munus di ausiliario del giudice ex art. 21 c.p.a. deve ritenersi obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato, né inciso da disposizioni interne all'Amministrazione di appartenenza.
Deve accogliersi anche la domanda la liquidazione di una somma di denaro di cui al l’art . 114 comma 4) lettera e) c.p.a. per l’applicabilità anche alle obbligazioni pecuniarie di tale istituto di carattere sanzionatorio, cfr. TAR Campania, Sez., II, 29 maggio 2019, n. 2893;Consiglio di Stato, A.P., 25 giugno 2014 n. 15), la cui quantificazione deve essere effettuata in una misura percentuale rispetto alla somma di cui alla condanna, prendendo a riferimento il tasso legale di interesse;pertanto, con riguardo al caso specifico, la penalità di mora va corrisposta nella misura indicata dell’interesse legale calcolato sulla somma capitale, in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege, stante la funzione sanzionatoria della stessa, con decorrenza dal giorno della comunicazione, o notificazione laddove anteriore, dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza;e fino all’effettivo soddisfacimento del credito o, in alternativa, sino alla data di insediamento del commissario ad acta, investito dei poteri e delle facoltà finalizzati all’esecuzione di cui si discute, con conseguente contestuale trasferimento del munus e connessa preclusione di margini per successivi interventi diretti da parte dell’amministrazione (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 novembre 2015 n. 5014;TAR Campania Napoli, Sez. VIII, 7 settembre 2017 n. 4288;TAR Campania Napoli, Sez. VII, 21 ottobre 2016 n. 4830;TAR Lazio Roma, Sez. I, 18 gennaio 2016 n. 464).
Infine, in ragione della soccombenza, deve disporsi la liquidazione delle spese legali, da corrispondere ai difensori quali antistatari, quantificate in complessi euro 600,00 e rimborso del contributo unificato se versato.