TAR Napoli, sez. II, sentenza 2019-05-29, n. 201902893
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Testo completo
Pubblicato il 29/05/2019
N. 02893/2019 REG.PROV.COLL.
N. 03320/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3320 del 2018, proposto da
S S, rappresentato e difeso dall'avvocato V D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casoria non costituito in giudizio;
Per l’ottemperanza del giudicato discendente dalla sentenza di questa II sezione TAR Campania- Napoli, n.713/18 relativamente al rimborso del contributo unificato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2019 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, notificato e depositato il 19/8/18, S S agisce per l’ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza n. 713/2018 di questa Sezione, con la quale il Comune di Casoria è stato condannato al rimborso, in suo favore, del contributo unificato dovuto e versato.
La difesa di parte ricorrente espone di aver notificato al Comune copia della predetta decisione, munita di formula esecutiva, ma di non aver ottenuto il rimborso del contributo unificato nella misura dovuta di € 600,00, di cui documenta l’avvenuto versamento nelle modalità di rito.
Tanto premesso, chiede in questa sede che il Comune di Casoria sia condannato al pagamento: a) della somma di € 600,00 per la causale di cui sopra;b) degli interessi legali e della rivalutazione monetaria maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza;c) di una somma a titolo di penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del c.p.a.;d) delle spese del presente giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato.
Chiede, altresì, la nomina di un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva nel caso di ulteriore inadempimento.
Il Comune di Casoria non si è costituito.
Alla camera di consiglio del 2 aprile 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Parte ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda.
3. Nel merito, l’amministrazione intimata, sulla quale incombeva il relativo onere, non ha provveduto a dimostrare il proprio adempimento a distanza di oltre un anno dalla notifica del titolo esecutivo (col che risulta osservata la prescrizione di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, applicabile anche al caso in esame, per la sostanziale identità di ratio con l’esecuzione forzata).
Il ricorso, pertanto, è fondato e deve essere accolto nei termini e nei limiti qui appresso precisati.
4. Deve, anzitutto, essere dichiarato l’obbligo del Comune di Casoria di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza n.713/18 di questa Sezione provvedendo al pagamento, in favore del ricorrente, della somma ivi liquidata a titolo di rimborso del contributo unificato, pari ad € 600,00, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o, laddove anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente decisione.
5. Sulla somma suindicata spettano gli interessi legali con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza esecutiva che contiene la pronuncia di condanna al rimborso della spesa in questione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 settembre 2014 n. 4783).
Per contro, ne va esclusa la rivalutazione, pure richiesta da parte ricorrente. Le spese di giudizio, infatti, costituiscono un debito di valuta, per cui ad esse non è applicabile il computo della rivalutazione monetaria propria delle obbligazioni di valore (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. II, 8 marzo 2016 n. 1263).
Invero, in caso di inadempimento o di ritardato adempimento di un’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro -assoggettata, in quanto tale, alla disciplina dell’art. 1277 c.c.- la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta solo a condizione che il creditore alleghi e dimostri, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c., l’esistenza del maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, non compensato dalla corresponsione degli interessi legali nella misura predeterminata dall’art. 1224 comma 1, c.c.
Nulla di tutto ciò è stato allegato e provato da parte ricorrente.
6. In caso di inutile decorso del termine per l’adempimento sopra assegnato al Comune, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Segretario Comunale del Comune di Casalnuovo di Napoli, che entro l’ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente) darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione comunale inadempiente.
Le spese per l’eventuale funzione commissariale andranno poste a carico del Comune inadempiente e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo.
Il commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma all’esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore.
7. Parte ricorrente richiede anche che sia fissata un’ulteriore misura di denaro a titolo di penalità di mora, in applicazione dell’art. 114, comma 4, lettera e), del c.p.a., che, nel disciplinare i poteri del “giudice in caso di accoglimento del ricorso”, stabilisce che lo stesso, “salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato;tale statuizione costituisce titolo esecutivo”.
La domanda merita di essere accolta proprio alla luce delle indicazioni fornite dall’attuale dettato legislativo.
Invero, l’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015 ha aggiunto alla menzionata disposizione il seguente periodo “Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza;detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.”.
L’indicata novella ha espressamente sancito il principio, in realtà già acquisito in via giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, A.P., 25 giugno 2014 n. 15), secondo cui la penalità di mora è dovuta anche per le condanne al pagamento di somme di denaro, atteso che l’istituto assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volto a riparare il pregiudizio cagionato dalla non esecuzione della sentenza, ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento. Ha, altresì, indicato come non possa considerarsi manifestamente iniqua un’astreinte qualora sia stabilita in misura pari agli interessi legali.
La precisazione legislativa induce il Collegio a rivedere il precedente orientamento giurisprudenziale circa la configurabilità dell’iniquità della debenza dell’astreinte in relazione a condanne pecuniarie dell’amministrazione, avuto riguardo alle esigenze di bilancio e allo stato di crisi finanziaria della finanza pubblica, non potendo ora la penalità di mora, anche in presenza di condanne pecuniarie derivanti da un contenzioso seriale, considerarsi iniqua per stessa definizione legislativa, laddove rapportata al saggio degli interessi legali, trattandosi di previsione che attua un equo contemperamento degli interessi del creditore e del debitore pubblico.
La quantificazione della relativa penalità di mora deve pertanto essere effettuata in una misura percentuale rispetto alla somma di cui alla condanna, prendendo a riferimento il tasso legale di interesse.
7.1 Ne discende, con riguardo al caso specifico, che la penalità di mora va corrisposta nella misura indicata dell’interesse legale calcolato sulla somma di € 600,00, in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege, stante la funzione sanzionatoria della stessa (e non compensativa del danno subito), che deve anche costituire un elemento di coazione indiretta all’adempimento.
Quanto alla data di decorrenza iniziale dell’astreinte, va precisato, in applicazione delle citate coordinate legislative, che tale data va identificata nel giorno della comunicazione, o notificazione laddove anteriore, dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza;viceversa, quanto alla data di decorrenza finale, si dispone che l’astreinte, in conformità all’orientamento giurisprudenziale attualmente prevalente, sarà dovuta fino all’effettivo soddisfacimento del credito o, in alternativa, sino alla data di insediamento del commissario ad acta, investito dei poteri e delle facoltà finalizzati all’esecuzione di cui si discute, con conseguente contestuale trasferimento del munus e connessa preclusione di margini per successivi interventi diretti da parte dell’amministrazione (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 novembre 2015 n. 5014;TAR Campania Napoli, Sez. VIII, 7 settembre 2017 n. 4288;TAR Campania Napoli, Sez. VII, 21 ottobre 2016 n. 4830;TAR Lazio Roma, Sez. I, 18 gennaio 2016 n. 464).
8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune inadempiente nella misura liquidata in dispositivo.