TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-10-25, n. 202303158
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Testo completo
Pubblicato il 25/10/2023
N. 03158/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02296/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2296 del 2016, proposto da G P, rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M L in Catania, via Perugia,10;
contro
il Comune di Modica, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
delle ordinanze del Sindaco di Modica del 29.07.2016, del 31.08.2016 e del 19.10.2016, aventi ad oggetto la proroga del servizio pubblico di raccolta e trasporto di RSU alle condizioni economiche determinate con provvedimento del 24.03.2016 (in applicazione dell’ordinanza cautelare del CGA del 26.02.2016);
…e per l’accertamento del diritto dell’impresa a ricevere, anche in via risarcitoria, i maggiori oneri sostenuti per l’espletamento del citato servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 settembre 2023 il dott. P B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente, titolare di una ditta individuale operante nel settore dell’igiene pubblica, domanda l’annullamento delle ordinanze del Sindaco di Modica del 29.07.2016, del 31.08.2016 e del 19.10.2016, aventi ad oggetto la proroga del servizio pubblico di raccolta e trasporto di RSU alle condizioni economiche determinate con provvedimento del 24.03.2016 (in applicazione dell’ordinanza cautelare del CGA del 26.02.2016).
Domanda, altresì, l’accertamento del diritto dell’impresa a ricevere, anche in via risarcitoria, i maggiori oneri sostenuti per l’espletamento del citato servizio, in misura pari ad euro 460.457,10 (come da c.t.p., confermata in sede di verificazione disposta dal TAR in analogo giudizio r.g. 340/2015), incrementata di un ragionevole margine di utile in misura pari a quello dell’epoca di assegnazione, indicato in seno all’analisi prezzi nell’11%, o in altra misura ritenuta equa dal TAR.
Precisa che la fattispecie di cui all’odierno giudizio si inserisce nel solco di una serie di analoghi giudizi definiti da questo TAR con le sentenze n. 2609/2015, n. 1564/2016 e n. 1830/2016.
Il ricorso è articolato su un unico motivo di diritto: violazione degli artt. 23 e 41 Costituzione, violazione e falsa applicazione dell’art. 191 del d.lgs. 152/2006 in combinato disposto con l’art. 50 co. 5 del d.lgs. 267/2000 e dell’art. 82 co. 3 bis del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; eccesso di potere per sviamento, manifesta ingiustizia, difetto di istruttoria, violazione dei principi di correttezza e buon andamento, difetto di idonea e sufficiente motivazione.
2.- Il Comune di Modica non si costituiva.
3.- Con ordinanza collegiale n. 2174/2023 venivano disposti incombenti istruttori.
Con memoria depositata in data 11 settembre 2023, parte ricorrente rappresentava che: i) a partire dal 30 novembre 2016, il servizio è svolto da altra ditta; ii) con sentenza n. 2358/2017, resa tra le parti in vicenda analoga e passata in giudicato senza impugnativa, questo Tribunale ha condannato l’Amministrazione a disporre, per il servizio svolto nel periodo previsto dall'ordinanza gravata, l’adeguamento del canone secondo gli indici ISTAT per tutte le sue voci, e in particolar modo secondo l’indice NIC per le voci “oneri di sicurezza” e “personale e attrezzature”; iii) la ditta ha dunque diffidato il Comune ad effettuare l’immediata e integrale quantificazione degli importi dovuti in forza dei giudicati, comprensivi di interessi di mora e spese legali; iv) a tale atto di diffida faceva seguito un formale incontro tra le parti in data 4 novembre 2021, all’esito del quale, come da verbale, “l’Ente si riserva di valutare le posizioni espresse dalla ditta Puccia per poter giungere all’auspicata definizione delle posizioni debitorie in oggetto”; v) la ditta non avrebbe ottenuto alcun ulteriore riscontro, dunque conservando interesse alla decisione nel merito della presente controversia.
4.- All’udienza