TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2023-06-01, n. 202300846

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2023-06-01, n. 202300846
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202300846
Data del deposito : 1 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/06/2023

N. 00846/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00955/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 955 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati L C e A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Ospedaliera di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato I G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliato presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Izzo e Federica Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

1) con il ricorso introduttivo:

- del giudizio negativo della prima prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami, per n. 2 posti di Dirigente Medico Specialista in Ostetricia e Ginecologia presso l’Azienda Ospedaliera di Cosenza effettuata in data 14 giugno 2022;

- dei successivi giudizi di esclusione dalla prova pratica comunque effettuata in data 15 giugno 2022 e della prova orale, disponendo la rivalutazione con diversa commissione giudicatrice in relazione alle prove scritte già effettuate e alla prova orale da effettuare;

- della delibera del Commissario Straordinario del 7 luglio 2022, n. 389, di approvazione della graduatoria;

- dei criteri di valutazione dei titoli in relazione alla modifica apportata al momento dell'attribuzione degli stessi nella parte in cui la Commissione decide di valutare sia le pubblicazioni e i titoli scientifici sia i curricula dei candidati solo in relazione agli ultimi cinque anni;

- dei verbali tutti e dei relativi allegati nonché presunti criteri di valutazione stilati dalla Commissione esaminatrice chiesti anche con accesso agli atti e mai rilasciati;

- nonché tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali con la revoca e la riforma degli effetti pregiudizievoli prodotti;

2) con i motivi aggiunti:

- del verbale -OMISSIS-;

- del verbale -OMISSIS-;

- delle linee guida concorsuali, con i suoi allegati;

- della tabella riassuntiva di valutazione dei titoli dei candidati;

- dell’elenco dei punteggi del concorso – Prova scritta;

- della dichiarazione di non incompatibilità di -OMISSIS-;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale ed esecutivo a quelli tutti impugnati.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, della Regione Calabria, del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, di -OMISSIS-;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. F T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.


FATTO

1. – -OMISSIS- ha partecipato al concorso indetto dall’Azienda Ospedaliera “Annunziata-Mariano-Santa Barbara” di Cosenza con deliberazione del Commissario straordinario del 24 febbraio 2021, n. 63, per la copertura di due posti di dirigente medico specialista in ostetricia e ginecologia.

Tale procedura concorsuale è stata articolata in una prova scritta, una prova pratica e una prova orale, nonché nella valutazione dei titoli.

2. – La ricorrente, non avendo superato la prima prova scritta, nella quale ha conseguito una valutazione di -OMISSIS-, si è rivolta a questo Tribunale Amministrativo Regionale, chiedendo, con il ricorso principale, l’annullamento degli atti della procedura concorsuale indicati in epigrafe.

I) Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 11 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. . 487, dell’art. 9, comma 2, d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, nonché dell’art. 6- bis l. 7 agosto del 1990, n. 241.

Invero, ha sostenuto che il presidente della commissione esaminatrice, prof. -OMISSIS-, avrebbe dovuto astenersi per conflitto di interesse derivante da una serie di ragioni. In particolare, sussisterebbe una situazione di grave inimicizia tra questi e il prof. -OMISSIS-, marito della ricorrente, poiché quest’ultimo ha reso sommarie informazioni testimoniali in un procedimento penale in corso contro il prof. -OMISSIS-, maestro del citato prof. -OMISSIS-;
il quale ultimo avrebbe, a sua volta, manifestato l’intenzione di denunciare il coniuge della ricorrente.

Inoltre, il presidente della commissione ha curato pubblicazioni scientifiche con i candidati del concorso.

II) Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente ha assunto la violazione dell’art. 8 del d.P.R. n. 483 del 1997 e dell’art. 8 del d.P.R. n. 487 del 1994, nonché la violazione della lex specialis del concorso, avendo la Commissione esaminatrice limitato i titoli valutabili a quelli conseguiti dai candidati negli ultimi cinque anni.

Ha contestato, inoltre, la scelta della commissione di ammettere tutti i concorrenti alla seconda prova, con riserva di valutare il superamento della prima prova scritta;
nonché la tardività nella redazione dei criteri di valutazione dei titoli e la mancanza di una puntuale indicazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali da parte della commissione.

III) Con il terzo motivo la ricorrente ha eccepito l’eccessiva contrazione dei tempi di svolgimento delle prove concorsuali, la tipologia di prova d’esame somministrata, nonché la violazione della regola dell’anonimato nella gestione telematica del concorso.

3. – Si è costituito il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, eccependo il difetto di legittimazione processuale passiva del Commissario, essendo oggetto di impugnazione atti emessi dall’Azienda Ospedaliera di Cosenza, non riconducibili allo stesso.

Con successiva memoria di replica, la ricorrente ha affermato che rientrerebbero nelle competenze commissariali l’individuazione degli obiettivi occupazionali e del fabbisogno di personale delle aziende sanitarie regionali.

4. – Anche l’Azienda Ospedaliera di Cosenza si è costituita in giudizio contestando le censure mosse dalla ricorrente ed evidenziando la regolarità dello svolgimento della procedura concorsuale.

In particolare, ha dedotto, con riferimento al conflitto di interessi tra il presidente della commissione e i candidati in punto di collaborazioni scientifiche congiunte, che la ricorrente e il di lei coniuge hanno, parimenti, collaborato con il presidente della commissione valutatrice in opere collettanee.

5. – Si è ancora costituita, con memoria di stile, la Regione Calabria.

6. – Si sono, infine, costituiti, in qualità di controinteressati, -OMISSIS-, i quali hanno spiegato le loro difese.

Hanno assunto che le avverse censure sarebbero prive di fondamento, in quanto non sarebbe provata alcuna causa di incompatibilità tra il presidente della commissione e la ricorrente. Inoltre, hanno evidenziato il corretto svolgimento della procedura concorsuale e la regolarità nella valutazione dei titoli.

7. – In vista della camera di consiglio fissata per la decisione dell’istanza cautelare, parte ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti.

I) Con il primo ha dedotto, con censure sovrapponibili al primo motivo del ricorso principale, che sussisterebbe una causa di astensione del presidente della commissione esaminatrice, assumendo l’illegittimità della dichiarazione di non incompatibilità sottoscritta dal presidente.

II) Con il secondo motivo ha eccepito l’incoerenza e l’illogicità della votazione attribuita all’elaborato della ricorrente, che dovrebbe essere valutato come sufficiente, anche considerando il contenuto delle prove di altri candidati che sono state valutate positivamente;
sul punto, la parte ha prodotto un parere pro veritate , redatto da due professori universitari in ginecologia ed ostetricia, nel quale viene contestata la correttezza delle risposte date dagli altri candidati rispetto a quelle fornite dalla ricorrente, nonché la scelta delle linee guida mediche prese come modello di raffronto per la correzione.

Inoltre, si è lamentata delle modalità di correzione degli elaborati nella parte in cui sono state ritenute corrette le domande maggiormente riproduttive delle linee guida concorsuali.

III) Infine, richiamando il contenuto del verbale -OMISSIS-, -OMISSIS- ha contestato l’esiguità del tempo impiegato dalla commissione nella correzione delle prove;
nonché, richiamando il verbale -OMISSIS-, la scelta della commissione di ammettere tutti i concorrenti alla seconda prova, con riserva di valutare il superamento della prima prova scritta e la scelta di limitare la valutazione dei titoli posseduti negli ultimi cinque anni;
doglianze, queste, già oggetto di deduzione nell’ambito del ricorso introduttivo.

Ha contestato, altresì, i tempi dedicati dalla commissione esaminatrice alla correzione delle prove di concorso.

8. – L’istanza di tutela cautelare monocratica è stata accolta con decreto del -OMISSIS-, e poi con decreto -OMISSIS-;
successivamente il Collegio, con ordinanza del -OMISSIS--, ha rigettato la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris .

Sull’appello, il Consiglio di Stato, con ordinanza del -OMISSIS-, ha disposto la sollecita fissazione della trattazione del merito.

9. – Il ricorso è stato infine discusso nel merito e spedito in decisione all’udienza pubblica del 10 maggio 2023.

DIRITTO

10. – In via preliminare, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria e del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, atteso che gli atti impugnati non sono in alcun modo imputabili a tali amministrazioni.

In particolare, tra i compiti conferiti all’ufficio commissariale rientra solamente la “gestione ed efficientamento della spesa per il personale in coerenza con l’effettivo fabbisogno, in applicazione della normativa vigente in materia” (punto b), n. 8 della delibera del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2020), sicché gli atti oggetto di impugnazione non sono assolutamente riconducibili all’organo commissariale.

11. – Il primo motivo del ricorso principale e il primo dei motivi aggiunti, sostanzialmente sovrapponibili, sono infondati.

11.1. – L’incompatibilità di un componente della commissione esaminatrice, prevista nei concorsi pubblici dall’art. 11 d.P.R. n. 487 del 1994, può derivare solo da una posizione che sia in grado di influenzare il giudizio della commissione a favore di un candidato piuttosto che di un altro (TAR Puglia - Bari, Sez. I, 14 gennaio 2022, n. 868).

Ebbene, la grave inimicizia tra il presidente della commissione giudicatrice e il coniuge della ricorrente non può ritenersi dimostrata alla luce della documentazione prodotta.

I documenti a cui la parte ricorrente vorrebbe attribuire particolare rilievo – e cioè la richiesta di rinvio a giudizio e il decreto che dispone il giudizio di un soggetto non direttamente coinvolto nella procedura concorsuale;
il verbale di sommarie informazioni testimoniali rese dalla ricorrente in quel procedimento penale;
la nota di cui all’allegato n. 17 del ricorso principale;
le informative della Guardia di Finanza del -OMISSIS- – possono essere eventualmente considerati idonei a dimostrare (a parte la vicenda penale, che spetta ad altro giudice valutare) un ambiente lavorativo lacerato da contrapposti interessi e aspettative.

Ma non vi è alcun elemento concreto, considerato da solo o in unione con gli altri, da cui possa trasparire la riferita, specifica ostilità del prof. -OMISSIS-, presidente della Commissione, nei confronti del prof. -OMISSIS-, marito della ricorrente. Affermare che, poiché il marito della ricorrente ha reso testimonianza in un processo penale a carico del maestro del presidente della commissione valutatrice, sicché questi sarebbe animato da grave inimicizia nei confronti della candidata, significherebbe dare dignità giuridica ad affermazioni che, in assenza di riscontri qualificati, e basandosi solo su una relazione indiretta, rimangono allo stato di illazioni.

Né emerge che il prof. -OMISSIS- abbia mai assunto, dopo la nota (allegato n. 17 del ricorso principale) del -OMISSIS-, su cui pure molto si appunta l’attenzione della ricorrente, iniziative giurisdizionali nei confronti del prof. -OMISSIS-, tali da confortare la tesi dell’esistenza di una grave inimicizia.

11.2. – Si aggiunga che, secondo costante orientamento giurisprudenziale “nelle procedure concorsuali i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di astenersi solo se sussiste una delle condizioni tassativamente indicate dall’art. 51 c.p.c., senza che le cause di incompatibilità previste dalla stessa disposizione possano essere oggetto di estensione analogica. In particolare, l’appartenenza allo stesso ufficio del candidato e il legame di subordinazione o di collaborazione tra i componenti della Commissione e il candidato non rientrano nelle ipotesi di astensione di cui all’art. 51 c.p.c. (Cons. Stato, Sez. III, 31 ottobre 2020, -OMISSIS-96).

Peraltro, il Consiglio di Stato ha più volte chiarito che i rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra i componenti della commissione e i candidati ammessi “non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa, non potendo le cause di incompatibilità previste dall'art. 51 (tra le quali non rientra l’appartenenza allo stesso ufficio e il rapporto di colleganza) essere oggetto di estensione analogica, in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale” (Cons. Stato, Sez. III, 31 ottobre 2020, -OMISSIS-96;
Cons. Stato, Sez. VI, 23 settembre 2014, n. 4789).

Perché le relazioni personali assumano rilevanza, devono sostanziarsi in rapporti più interconnessi di quelli che sussistono tra maestro e allievo, essendo dirimente l’evenienza che il rapporto tra commissario e candidato, travalicando la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico legame professionale, in quanto tale “connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d’interessi di carattere economico” (Cons. Stato, Sez. VI, 30 luglio 2013, n. 4015), in “un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità” (Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2119).

Da ultimo, è stato ulteriormente precisato che “i rapporti personali scaturiti dalla cura di pubblicazioni scientifiche in comune fra i membri della commissione d'esame e i candidati non costituiscono, di per sé, vizi della procedura concorsuale, né alterano la par condicio tra i candidati, specie se si considera che nel mondo accademico le pubblicazioni congiunte sono ricorrenti per il rilievo che assumono come titoli valutabili ed anche perché soddisfano esigenze di approfondimento di temi di ricerca sempre più articolati e complessi, sì da rendere, in alcuni settori disciplinari, estremamente difficile, se non impossibile, la formazione di Commissioni esaminatrici in cui tali collaborazioni non siano presenti” (Cons. Stato, Sez. VII, 2 settembre 2022, n.7683;
Cons. Stato, Sez. VI,24 settembre 2020, n. 5610).

Nel caso de quo non sussiste la prova che i rapporti tra il presidente della commissione e i candidati abbiano travalicato il normale rapporto tra docente e allievo;
e, d’altra parte, risulta che il medesimo presidente abbia collaborato con la stessa ricorrente e il suo coniuge in opere collettanee, sicché è da escludere, in radice, la sussistenza del paventato conflitto di interessi.

12. – Quanto alle doglianze inerenti alla presunta correttezza del compito redatto dalla ricorrente (II motivo aggiunto) occorre precisare, come costantemente affermato in giurisprudenza, che il giudizio della commissione, comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attiene alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile - unicamente sul piano della legittimità - per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, laddove tali profili risultino emergenti dalla stessa documentazione e siano tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che, con ciò, il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione ( ex multis , di recente, TAR Lazio – Roma, Sez. I, 7 marzo 2022, n. 2612;
cfr. anche Cons. Stato, Sez. II, 12 febbraio 2021, n. 1290).

In altri termini, il giudizio di legittimità non può trasmodare in un rifacimento, ad opera dell’adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, potendo l’apprezzamento tecnico dell’organo collegiale essere sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà.

12.1. – Ciò posto, nel caso di specie le risposte fornite dai candidati sono state valutate, oltre che alla luce di un diffuso trattato di chirurgia, ostetricia e ginecologia, pubblicato sotto l’egida della SIGO, e a un volume scientifico su “Urgenze ed Emergenze in Sala Parto” , alla stregua delle seguenti raccomandazioni di buona pratica clinica, elaborate da SIGO, AGUI e AOGOI: Gestione del parto pretermine (2020);
Induzione al travaglio di parto (2022);
Gestione della gravidanza multipla (2020);
Raccomandazioni di buona pratica clinica sull’assistenza al parto nelle donne precesarizzate (2021);
Il rischio tromboembolico in gravidanza e puerperio (2014).

Allo scopo di vagliare l’attendibilità scientifica delle citate raccomandazioni, è stata richiesta una relazione all’Istituto Superiore di Sanità.

L’organo verificatore ha chiarito che SIGO e AOGOI sono società scientifiche iscritte all'elenco tenuto dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 3 l. 8 marzo 2017, n. 24, e del d.m. 2 agosto 2017. Le tre società scientifiche, la SIGO più delle altre, hanno partecipato alla produzione di linee guida integrate nel Sistema Nazionale per le Linee Guida (SNLG) di cui all’art. 5, comma 3 della citata l. n. 24 del 2017.

Le raccomandazioni di buona pratica clinica supra citate non sono integrate nel SNLG, “anche se possono essere ragionevolmente utilizzate dai professionisti in assenza di LG specifiche come riferimento scientifico” . Addirittura, in una sezione dedicata della piattaforma SNLG si trovano le raccomandazioni di buona pratica clinica sull'assistenza al parto nelle donne precesarizzate (2021).

Pur non essendo integrate nel SNLG, i documenti sopra citati, che non sono appunto linee guida, sono scientificamente attendibili;
si basano su evidenze basate su letteratura adattate al contesto nazionale. L’Istituto Superiore di Sanità ha ancora precisato che “non emergono elementi che suggeriscano che le raccomandazioni ivi contenute siano state superate da evidenze scaturite da studi successivi alla loro pubblicazione, a parte quella del 2014 che per motivi temporali non è più affidabile. Le sopra citate raccomandazioni non sono state pubblicate sul sito SNLG in quanto non sono riportati nel documento né il processo e la metodologia adottati per l’adattamento al contesto nazionale nè i criteri di scelta tra adozione o adattamento dalle Linee Guida originali. Tuttavia sono da ritenere scientificamente e clinicamente valide e attuali con eccezione di quella sul rischio tromboembolico in gravidanza e puerperio per la data di pubblicazione, in quanto si fondano su evidenze scientifiche pubblicate su riviste indicizzate e contenute in Linee Guida Internazionali” .

12.2. – Parte ricorrente ha dedotto che la correttezza delle risposte fornite dalla candidata avrebbe potuto essere operata anche sulla base di criteri scientifici diversi da quelli utilizzati.

Nondimeno, non è stato indicato alcun documento scientifico, alternativo a quello utilizzato dalla commissione valutatrice, in ragione del quale le risposte fornite dall’odierna ricorrente avrebbero dovuto avere una valutazione diversa.

12.3. – O, il raffronto, operato nella relazione depositata dall’Azienda Ospedaliera di Cosenza, tra le risposte fornite dalla candidata ricorrente con i pertinenti brani dei testi scientifici e delle raccomandazioni di buona pratica clinica, evidenzia, salva la precisazione di cui si dirà al § 12.4, che la valutazione della prova svolta dalla candidata non è stata superficiale, illogica o irrazionale, tenuto anche conto delle marcate differenze tra le risposte rassegnate dalla candidata e le linee guida concorsuali.

12.4. – La correzione della domanda -OMISSIS- si basa su raccomandazioni di buona pratica clinica che l’Istituto Superiore della Sanità ha indicato come superate, perché risalenti nel tempo.

Ebbene, se anche si ritenesse erronea la valutazione operata dalla commissione della risposta data a tale domanda da -OMISSIS-, nondimeno la sua prova scritta non raggiungerebbe il punteggio necessario all’ammissione alla prova pratica.

12.5. – D’altro canto, la valutazione fattualmente ottenuta dalla candidata (-OMISSIS-, con una soglia di ammissione fissata a punti 21), è tale da rassicurare il Tribunale che solo eclatanti illogicità nella valutazione delle risposte dei candidati, che in concreto non risultano all’esito dell’attività istruttoria svolta, avrebbero potuto determinare l’illegittimità dell’esclusione della ricorrente dalla prova orale.

12.6. – Infine, le similarità tra le risposte degli altri candidati, che la ricorrente non ha mancato di segnalare nei secondi motivi aggiunti, sono facilmente comprensibili con il fatto che esse sono modellate su raccomandazioni di buona pratica clinica che, evidentemente, rivestono un ruolo importante nella formazione professionale del medico e ben possono essere prese a riferimento testualmente.

12.7. – Il motivo, in conclusione, si rivela infondato e deve essere rigettato.

13. – Per quanto attiene alle censure dedotte con il terzo motivo del ricorso, inerenti alla tipologia di prova d’esame somministrata, nonché alla violazione della regola dell’anonimato nella gestione telematica del concorso, occorre precisare che, da un lato, non vi è alcuna evidenza che nella gestione telematica del concorso vi sia stata la violazione della regola dell’anonimato.

Dall’altro, la scelta della tipologia di prova concorsuale (domande a risposta aperta) rientra nella discrezionalità riservata all’amministrazione, non sindacabile dal giudice.

Pertanto, tali doglianze sono infondate e, parimenti, non meritevoli di accoglimento.

14. – Infine, la serie di censure riguardanti la valutazione dei titoli, la determinazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali e la scelta di ammettere tutti i concorrenti alla seconda prova, con riserva di valutare il superamento della prima prova scritta, non sono ammissibili, non avendo la ricorrente superato la prima prova scritta.

Invece, non è sindacabile, in sede di legittimità, la congruità del tempo dedicato dalla Commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d’esame dei candidati, atteso che, in primo luogo, manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge e di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti;
in secondo luogo, non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato;
in terzo luogo, perché le medie temporali risultano scarsamente significative, laddove siano state effettuate in base ad un computo meramente presuntivo, derivante dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o degli elaborati esaminati (TAR Lazio – Roma, Sez. II, 14 luglio 2022, n. 9853).

15. – In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

16. – Le spese di lite, ivi comprese quelle di verificazione che saranno liquidate separatamente, su richiesta dell’organo verificatore, seguono il criterio di soccombenza.

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