TAR Napoli, sez. I, sentenza 2018-05-15, n. 201803195

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2018-05-15, n. 201803195
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201803195
Data del deposito : 15 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/05/2018

N. 03195/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02460/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2460 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L P, G P, D P, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Napoli, viale della Costituzione – Is. G1;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto pro tempore, ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;

per l'annullamento

della nota della Prefettura di Napoli prot. n. 60167 del 24 marzo 2017, confermativa della già emessa informativa interdittiva antimafia.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, della Prefettura di Napoli e dell’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2018 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Col ricorso in epigrafe e con successivi motivi aggiunti, la -OMISSIS- impugnava, chiedendone l’annullamento, la nota della Prefettura di Napoli prot. n. 60167 del 24 marzo 2017, confermativa dell’informativa interdittiva antimafia emessa dapprima con atto del 22 dicembre 2008, prot. n. I/26410/AREA I/Ter/OSP (annullato sia dal TAR Abruzzo, Pescara, con sentenza n. -OMISSIS- sia dal TAR Campania, Napoli, sez. I, con sentenza n. -OMISSIS-), poi con atto del 5 luglio 2012, prot. n. I/26410/Area I/Ter/OSP (ritenuto legittimo dal TAR Piemonte, Torino, sez. I, con sentenza n. -OMISSIS-) e infine con atto del 10 luglio 2014, prot. n. I/26410/AREA I/Ter/OSP (annullato dal TAR Campania, Napoli, sez. I, con sentenza n. -OMISSIS-), nonché il verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia (GIA) dell’8 settembre 2016, la nota della Prefettura di Napoli prot. n. 77859 del 18 aprile 2017 e la nota dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) prot. n. 50194 del 5 aprile 2017 (comunicazione di annotazione nel casellario informatico delle imprese ex art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016).

2. Il qui gravato provvedimento reiterativo della misura ostativa risultava fondarsi sui seguenti rilievi:

“acquisiti gli aggiornamenti fatti tenere dalle Forze di Polizia valutati, in particolare, nella seduta del GIA dell'8 settembre 2016, nella quale è emerso che -OMISSIS-, padre di -OMISSIS-, attuale socio e amministratore, è stato arrestato, in data 19 novembre 2015, in esecuzione dell'o.c.c.c. n. -OMISSIS- r.g.n.r. – -OMISSIS- r.g. GIP – 482/2015 r.o.c.c., emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli il 3 novembre 2015, in quanto responsabile di turbativa d'asta, con l'aggravante dell'art. 7 l. n. 203/1991 (c.d. metodo mafioso);
… nell'ambito della citata misura cautelare, viene illustrata la figura del suddetto -OMISSIS-, definito dal magistrato ‘appaltatore/costruttore’ di -OMISSIS-. Il GIP ha, in particolare, evidenziato le modalità intimidatorie poste in essere dal -OMISSIS-, al fine di raggiungere i propri scopi, richiamando il contesto associativo di cui lo stesso era diretto esponente apicale … in esito all'istanza di riesame presentata dal -OMISSIS-, in data 30 novembre 2015, avverso la citata o.c.c.c. del 19 novembre 2015, il Tribunale di Napoli, Riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri, XII Sezione Penale, con ordinanza n. -OMISSIS-, in data 10 dicembre 2015, in riforma dell'ordinanza impugnata, sostituisce nei confronti di -OMISSIS- ... la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari’;
… il Collegio giudicante del citato Tribunale di Riesame di Napoli ha confermato la gravità del quadro indiziario delineato dal GIP, sottolineando ‘corretta la qualificazione giuridica dei fatti anche in relazione alla aggravante contestata per la quale si rinvia al GIP, condividendone le valutazioni, in questa sede, osservando ... che essa prescinde dalla appartenenza effettiva ad una consorteria. Ed invero la ratio della circostanza aggravante de qua, non è solo quella di punire più severamente coloro che commettono reati con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare ... l’atteggiamento di quei soggetti che, partecipi e non di reati associativi, utilizzano metodi mafiosi ...’ … la predetta o.c.c.c. è stata emessa anche nei confronti di -OMISSIS- nato a -OMISSIS-, segnalato anche per reati quali la sottrazione o il danneggiamento di cose sottoposte a sequestro e violazione colposa dei doveri inerenti le cose sottoposte a sequestro, in concorso con -OMISSIS-, fratello di -OMISSIS-, entrambi figli di -OMISSIS-;
… il contenuto dell'ordinanza conferma l'attualità degli interessi imprenditoriali di -OMISSIS- nella gestione degli affari di famiglia, qualificandosi lo stesso quale appaltatore/costruttore, nonostante il medesimo non abbia mai ricoperto incarichi societari nella soc. -OMISSIS- e nelle altre precedenti società di famiglia. D'altro canto le affermazioni di -OMISSIS-, riportate nell'ordinanza cautelare, rendono irrilevante il fatto che lo stesso non figuri più come dipendente della società, elemento rilevante secondo la richiesta di aggiornamento formulata dalla parte;
… le ordinanze di custodia cautelare e di riesame, con la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203/1991 confermano le modalità mafiose con le quali vengono gestiti gli interessi familiari. Inoltre, -OMISSIS-, in data 27 gennaio 2016, è stato controllato a Pomigliano d'Arco a bordo di un'autovettura intestata alla società -OMISSIS-”.

3. Nell’avversare siffatta determinazione, la ricorrente, dopo aver richiamato le pronunce giurisdizionali a sé favorevoli (TAR Abruzzo, Pescara, n. -OMISSIS-;
TAR Campania, Napoli, sez. I, n. -OMISSIS-;
n. -OMISSIS-), lamentava che il quadro indiziario allestito a suo carico dall’autorità prefettizia non si connotasse in termini gravi, precisi e concordanti, e cioè difettasse dei necessari caratteri di organicità, sintomaticità e concretezza. Deduceva, quindi, in estrema sintesi, che: - -OMISSIS-, attinto dalla vicenda penale evocata nella nota della Prefettura di Napoli prot. n. 60167 del 24 marzo 2017, non avrebbe esercitato alcuna ingerenza e/o cointeressenza nell’impresa partecipata e amministrata dalla figlia -OMISSIS-, essendone stato ormai estromesso;
- tanto meno, -OMISSIS-, coinvolto nella medesima vicenda penale anzidetta, nonché in altro procedimento penale insieme a -OMISSIS-, figlio del menzionato -OMISSIS- e fratello dell’amministratore unico -OMISSIS-, avrebbe esercitato alcuna ingerenza e/o cointeressenza nella -OMISSIS-;
- irrilevante sarebbe la circostanza che il predetto -OMISSIS- sarebbe stato controllato a bordo di un’autovettura intestata alla -OMISSIS-;
- il clan camorristico -OMISSIS-sarebbe ormai dissolto.

4. Costituitisi gli intimati Ministero dell’interno, Prefettura di Napoli e ANAC, eccepivano l’infondatezza del gravame esperito ex adverso, del quale richiedeva, quindi, il rigetto.

5. All’udienza pubblica del 7 marzo 2018, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Nel merito, il ricorso e i relativi motivi aggiunti si rivelano infondati per le ragioni illustrate in appresso.

2. Innanzitutto, ad avviso del Collegio, il contenuto della gravata nota prefettizia del 24 marzo 2017, prot. n. 60167, non può essere disancorato da quelli delle presupposte, richiamate e confermate informative interdittive antimafia prot. n. I/26410/AREA I/Ter/OSP del 22 dicembre 2008, del 5 luglio 2012 e del 10 luglio 2014, rispetto ai quali viene non già a sostituirsi, bensì a integrarsi.

2.1. Ebbene, l’originaria misura ostativa era stata adottata tenendo conto degli stretti e qualificati vincoli di parentela dei soci della -OMISSIS- (ex -OMISSIS- di -OMISSIS- s.a.s.) sia col controindicato -OMISSIS- sia col defunto -OMISSIS-, capo dell’omonimo clan camorristico.

In particolare, come riportato nel provvedimento in questa sede impugnato: “- i soci della predetta -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, sono figli di -OMISSIS- nato a -OMISSIS-, gravato da diversi precedenti di Polizia;
- il predetto -OMISSIS- è fratello del defunto -OMISSIS-, capo dell'omonimo clan camorristico operante sul territorio di -OMISSIS-;
- il padre dei soci, -OMISSIS-, è, inoltre, gravato da una sentenza di primo grado per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.;
lo stesso è stato, altresì, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale dell'obbligo di soggiorno”.

2.2. Con provvedimento del 5 luglio 2012, prot. n. I/26410/AREA I/Ter/OSP – resistito allo scrutinio di legittimità svolto da TAR Piemonte, Torino, sez. I, nella sentenza n. -OMISSIS-, il Prefetto di Napoli era, altresì, pervenuto alla reiterazione della misura ostativa sulla base delle seguenti considerazioni: - “nella compagine societaria della -OMISSIS- (già -OMISSIS-) figurano -OMISSIS- (amministratore unico) e -OMISSIS- (socio), entrambi figli di -OMISSIS-”;
- “quest’ultimo – fratello del defunto -OMISSIS-, capo del ‘clan -OMISSIS-’, attivo nella zona di -OMISSIS- – risulta condannato per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e coinvolto in reati di ricettazione, omicidio e porto abusivo d’armi”;
- “il figlio -OMISSIS- è stato più volte controllato in compagnia di soggetti ritenuti collegati a clan camorristici operanti nella zona di -OMISSIS-”;
- “-OMISSIS-, zio dei suddetti -OMISSIS-, è stato destinatario il 9 febbraio 2008 di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ed è titolare di impresa a sua volta gravata da interdittiva antimafia”;
- “a seguito di accesso sui cantieri gestiti dalla società ricorrente è emersa la stipulazione di un contratto di subappalto per opere idrauliche, comunicata alla stazione appaltante solo successivamente all’accesso ispettivo”;
- “-OMISSIS- risulta gestore di fatto della -OMISSIS-, avendo agito, in molte circostanze, in nome e per conto della stessa, rappresentandone gli interessi presso le sedi istituzionali e curandone gli aspetti operativi attraverso la sua presenza presso i cantieri dove la società opera”.

3. Tanto premesso in punto di fatto, giova rammentare, in via di principio, che – come rilevato da Cons. Stato, sez. III, n. 1743/2016 – l’informativa interdittiva antimafia è una misura volta alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento dell’amministrazione pubblica: nella sostanza, essa comporta che l’autorità prefettizia escluda che un imprenditore – pur dotato di adeguati mezzi economici e di una adeguata organizzazione – possa considerarsi affidabile e instaurare rapporti contrattuali con enti pubblici ovvero essere destinatario di titoli abilitativi individuati dalla legge.

Sotto tale profilo, rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento: in altri termini, una visione ‘parcellizzata’ di un singolo elemento, o di più elementi, non può che far perdere a ciascuno di essi la sua portata nel legame sistematico con gli altri.

4. Ora, le circostanze illustrate retro, sub n. 2, così come arricchite, precipuamente, dalle sopravvenute risultanze dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere n. -OMISSIS-, emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli, e della successiva ordinanza n. -OMISSIS- del 10 dicembre 2015, pronunciata in riforma della prima dal Tribunale del riesame di Napoli, XII Sezione Penale, – vagliate nel verbale GIA dell'8 settembre 2016 – (cfr. retro, in narrativa, sub n. 2) , soprattutto ove riguardate nel loro complesso e nella loro reciproca concatenazione logico-fattuale, costituiscono elementi sintomatico-presuntivi del pericolo di infiltrazione mafiosa.

Si tratta, cioè: - del rapporto di stretta parentela del socio ed amministratore unico -OMISSIS- e dell’ex socio -OMISSIS- col padre -OMISSIS-, condannato per il reato di associazione di tipo mafioso, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e coinvolto in reati di ricettazione, omicidio, porto abusivo d’armi e, in ultimo, turbativa d’asta;
- del rapporto di parentela dei medesimi -OMISSIS- e -OMISSIS- sia col defunto -OMISSIS- (fratello del menzionato -OMISSIS-), già riconosciuto capo dell’omonimo ‘clan -OMISSIS-’, operante sul territorio di -OMISSIS-, sia con -OMISSIS- (pure fratello del menzionato -OMISSIS-), destinatario il 9 febbraio 2008 di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e titolare di impresa a sua volta colpita da interdittiva antimafia;
- dei contatti emersi a carico dell’ex socio -OMISSIS- con soggetti ritenuti contigui a clan camorristici operanti sempre sul territorio di -OMISSIS-;
- dell’autodefinizione di -OMISSIS- quale “appaltatore/costruttore di -OMISSIS-”, ossia, all’evidenza, quale titolare della -OMISSIS-;
- del metodo mafioso adottato dallo stesso -OMISSIS- nell’ambito della vicenda criminosa contestatagli dal GIP presso il Tribunale di Napoli con l’ordinanza di custodia cautelare in carcere n. -OMISSIS-;
- del coinvolgimento in altre vicende penali dell’ex socio -OMISSIS- insieme a -OMISSIS-, a sua volta destinatario della citata ordinanza di custodia cautelare in carcere n. -OMISSIS-;
- dell’utilizzo di un’autovettura aziendale della -OMISSIS- da parte di -OMISSIS-.

Siffatti elementi convergono in termini gravi, precisi e concordanti nel formare un quadro indiziario più che sufficiente – in base alla regola di giudizio del ‘più probabile che non’ o ‘id quod plerumque accidit’ (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 4657/2015;
n. 1328/2016;
n. 1743/2016;
n. 3333/2017;
n. 4295/2017) – a ingenerare un ragionevole convincimento sul pericolo di condizionamento mafioso nei confronti dell’impresa ricorrente.

Al riguardo, è appena il caso di rammentare che l’interdittiva antimafia, per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste. Pertanto, ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata;
d’altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 2342/2011;
n. 5019/2011;
n. 5130/2011;
n. 254/2012;
n. 1240/2012;
n. 2678/2012;
n. 2806/2012;
n. 4208/2012;
n. 1329/2013;
sez. VI, n. 4119/2013;
sez. III, n. 4414/2013;
n. 4527/2015;
n. 5437/2015;
n. 1328/2016;
n. 3333/2017;
TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 1951/2011;
TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 3242/2011;
n. 3622/2011;
n. 2628/2012;
n. 2882/2012;
n. 4127/2012;
n. 4674/2013;
n. 858/2014;
n. 4861/2016;
TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 401/2012;
TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 1875/2012;
TAR Basilicata, Potenza, n. 210/2013;
TAR Piemonte, Torino, sez. I, n. 1923/2014).

Le censure rassegnate dalla ricorrente in termini parcellizzati finiscono, dunque, inevitabilmente per infrangersi di fronte alla ricognizione globale ed organica su base inferenziale compiuta dalla Prefettura di Napoli sulla scorta delle risultanze delle verifiche istruttorie condotte dalle forze di polizia e delle conclusioni raggiunte dal GIA, richiamate nel provvedimento impugnato.

5. Di fronte a tale ricognizione finisce, in particolare, per infrangersi l’assunto attoreo secondo cui -OMISSIS- non avrebbe esercitato alcuna ingerenza e/o cointeressenza nella -OMISSIS-, essendone stato ormai estromesso.

5.1. In senso contrario a tale assunto militano, innanzitutto, gli approdi della sentenza del TAR Piemonte, Torino, sez. I, n. -OMISSIS-, dai quali il Collegio non ritiene di doversi discostare.

“Le circostanze ulteriori e diverse che vengono qui in rilievo … – recita la pronuncia richiamata – attengono principalmente al ruolo gestorio di -OMISSIS- all’interno della società (…).

Quanto ai più pregnanti indizi desumibili dal ruolo di fatto ricoperto da -OMISSIS- all’interno dell’impresa, è di rilievo il contenuto … di alcune dichiarazioni rese agli agenti investigativi sulla presenza dello stesso -OMISSIS- nel cantiere di Cuneo di cui si tratta. E precisamente: - l'arch. -OMISSIS-, dipendente del Comune di Cuneo e direttore dei lavori in questione, ha riferito di aver provveduto alla consegna dei lavori alla società -OMISSIS-, rappresentata in tale occasione da una persona di sesso maschile di circa 60 anni presentatasi con il nome -OMISSIS- e di aver incontrato la stessa persona in altre due circostanze nel cantiere in oggetto;
- il signor -OMISSIS-, titolare della -OMISSIS- (la ditta a cui è stata affidato il subappalto dei lavori di idraulica, non comunicato tempestivamente al Comune), ha dichiarato di essere stato contattato da -OMISSIS- per l'affidamento dei lavori di idraulica da eseguire nel cantiere in questione e di esservi stato accompagnato dal padre di questi, -OMISSIS-;
- il signor -OMISSIS-, dipendente della -OMISSIS- con l'incarico di responsabile di cantiere per i lavori in questione, ha anch'egli dichiarato che -OMISSIS-, socio della -OMISSIS-, si è presentato presso il cantiere accompagnato da -OMISSIS-;
ed ha inoltre aggiunto che nel corso di una precedente visita al cantiere avvenuta nel mese di gennaio c.a., presso lo stesso cantiere era presente -OMISSIS-, che in quella circostanza gli ha presentato l'arch. -OMISSIS- (ossia, il direttore dei lavori);
- infine, il signor -OMISSIS-, socio amministratore e responsabile tecnico della -OMISSIS-, ha dichiarato di essersi recato in cantiere al fine di visionare il luogo di collocamento di una gru. In tale circostanza era presente una persona che si è presentata come ‘il padre dei titolari della -OMISSIS-’. Ha inoltre riferito che nella domanda di locazione pervenutagli a mezzo fax dalla -OMISSIS- ... sono evidenziati il nominativo ed il numero telefonico del referente di tale società, identificato in -OMISSIS-.

Da tali dichiarazioni risulta quindi che il -OMISSIS-, nonostante non ricoprisse la funzione di capo-cantiere per i lavori in questione … ha provveduto alla consegna dei lavori, è intervenuto attivamente nella gestione del cantiere, accompagnando il legale rappresentante della società subappaltatrice (-OMISSIS-) sul cantiere stesso per visionare i luoghi, ha mantenuto personalmente i rapporti con il direttore dei lavori, e quindi, attraverso lui, con l'amministrazione appaltante.

Da tutto ciò è lecito desumere che -OMISSIS-, pur non ricoprendo – da quanto risulta agli atti – alcuna carica nella società ricorrente che lo legittimasse a tanto, nella vicenda di cui si tratta si è comportato con ruoli operativi di ampiezza tale da far ragionevolmente intuire un sostanziale ruolo gestorio o rappresentativo dell’impresa, e così confermare le conclusioni raggiunte dalla Direzione Antimafia di Torino nella relazione 4 giugno 2012 … ove si legge: ‘... è ragionevole affermare che -OMISSIS- ha in più circostanze agito in nome e per conto della società -OMISSIS-, rappresentandone gli interessi presso le sedi istituzionali e curandone gli aspetti operativi mediante la presenza nel cantiere in cui l'azienda opera’.

Il più pregnante ruolo operativo assunto ‘di fatto’ da -OMISSIS- all’interno dell’impresa si pone a maggior ragione come circostanza di apprezzabile rilievo nella valutazione complessiva del fumus indiziario, se coordinato con gli ulteriori elementi sintomatici che completano il quadro sin qui delineato, e, in particolare: a) lo specifico spessore criminale del soggetto in questione, desumibile dalla lunga teoria di reati e segnalazioni di polizia accumulatesi negli anni a suo carico, oltre che dal ruolo di vertice ricoperto all’interno di un potente clan della camorra campana;
b) l’intuibile capacità intimidativa che un profilo soggettivo di tal genere è in grado di esercitare nelle relazioni con l’esterno, soprattutto se applicato all’esercizio di funzioni di ‘rappresentanza’;
c) l’assenza di apprezzabili e specifiche competenze professionali, ovvero di plausibili ragioni di altro tipo, in grado di giustificare l’ampiezza delle mansioni assunte da -OMISSIS- all’interno dell’impresa dei figli, in particolare nei rapporti di interazione con i soggetti terzi (imprese e amministrazioni);
d) la mancata compiuta formalizzazione di tali funzioni all’interno dell’organigramma dell’impresa.

Dall’insieme di circostanze sopra evidenziate … è lecito ricavare il ragionevole sospetto che l’introduzione di -OMISSIS- all’interno delle attività di cantiere, proprio per le modalità anomale e ingiustificate che l’hanno caratterizzata, abbia risposto a logiche estranee ad una ordinaria strategia imprenditoriale, il che, unitamente alle già evidenziate e robuste interessenze parentali con gli ambienti della criminalità organizzata – notoriamente dedita ad un’accorta diversificazione di interessi, anche in settori imprenditoriali apparentemente leciti e geograficamente distanti dalle zone d’origine del fenomeno camorristico – legittima una prudenziale valutazione di rischio da parte dell’amministrazione e la conseguente adozione delle appropriate cautele di contrasto”.

5.2. A corroborare gli elementi indiziari accreditati nei termini sopra indicati da TAR Piemonte, Torino, sez. I, -OMISSIS- è, poi, intervenuta l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP del Tribunale di Napoli n. -OMISSIS-.

Come evincesi da tale provvedimento, la vicenda criminosa ivi ricostruita conferma l’attualità degli interessi imprenditoriali dell’indagato -OMISSIS- nella gestione dell’impresa di famiglia, nonché, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la forza intimidatrice dell’omonimo clan e collima perfettamente col metodo mafioso acclarato quale abituale modus operandi del soggetto in parola nella veste di sedicente “appaltatore/costruttore di -OMISSIS-”, ossia, all’evidenza, nella veste di effettivo e conclamato titolare della -OMISSIS-.

In dettaglio, il procedimento penale de quo (r.g.n.r. n. -OMISSIS-) scaturisce da una denuncia presentata da -OMISSIS- il 29 maggio 2015 alla Procura della Repubblica di Nola, con la quale si rappresentavano minacce rivolte da -OMISSIS- al fine impedire la partecipazione ad un’asta giudiziaria nell’ambito di procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Nola.

Il denunziante riportava le seguenti asserzioni ripetute del menzionato -OMISSIS-: “io sono il costruttore don -OMISSIS- di Pomigliano”;
“io sono don -OMISSIS-, quello che comanda attualmente a Pomigliano, fratello della buonanima di -OMISSIS- che comandava una volta a Pomigliano d’Arco, la proprietà dell’asta era di proprietà di mio fratello -OMISSIS-, attualmente è mia”.

All’esito delle indagini penali supportate da riprese audiovisive veniva contestata agli indagati, tra cui -OMISSIS- e -OMISSIS-, il reato di turbativa d’asta aggravata dal metodo mafioso, in quanto -OMISSIS-, in concorso con i coindagati, impediva la regolare formulazione delle offerte avvalendosi della forza intimidatoria datagli dal vincolo associativo.

Ebbene, i comportamenti assunti da -OMISSIS- manifestano, secondo il GIP, una palese attitudine prevaricatrice ed intimidatoria rivolta dall’indagato nei confronti degli operatori economici attivi sul territorio di riferimento, la quale è da ritenersi verosimilmente propagantesi anche all’esercizio imprenditoriale della -OMISSIS-, formalmente amministrata dalla figlia di -OMISSIS-, -OMISSIS-.

In relazione a tale vicenda, il Gruppo Ispettivo Antimafia, nel verbale dell’8 settembre 2016, ha, dunque, correttamente inferito – sul piano profilo della richiamata logica indiziaria del ‘più probabile che non’ – che: “Il contenuto dell’ordinanza conferma l’attualità degli interessi imprenditoriali di -OMISSIS- nella gestione -OMISSIS- e nelle altre precedenti società di famiglia egli stesso non sia mai figurato come socio. Pertanto le affermazioni di -OMISSIS- riportate nell’ordinanza cautelare rendono … del tutto irrilevante il fatto che lui stesso non figuri più come dipendente della società, elemento rilevante secondo la richiesta di aggiornamento formulata dalla parte. Infatti, anche quando era solo un dipendente – come appurato durante l’accesso ispettivo del 19 aprile 2012 su un cantiere di Cuneo, peraltro in subappalto non autorizzato, egli non si comportava come tale, assumendo ruoli di rappresentanza della società, come riportato nell’interdittiva del 2012, confermata dalla sentenza TAR Piemonte del 2015. Quanto alla valutazione dell’elemento della cessazione dal rapporto di dipendenza con la -OMISSIS- di proprietà della figlia -OMISSIS- … a prescindere dalle posizioni lavorative occupate nel tempo (assunto come operaio il 17 gennaio 2000 e licenziato il successivo 28 febbraio, riassunto nel 2008 con rapporto di lavoro cessato nel 2013), appare palese che -OMISSIS- abbia una posizione di preminenza assoluta nella gestione della società, datagli dal ruolo indiscusso di capo della famiglia e del clan camorristico omonimo, il quale nonostante sia stato in atti giudiziari definito non più operativo, ha invece di recente dato prova di una ancora attuale pericolosità, atteso che -OMISSIS-, insieme ad altri, è stato coinvolto nel predetto procedimento penale e colpito da un provvedimento restrittivo che ne ha disposto la custodia cautelare in carcere. Le ordinanze di custodia cautelare e di riesame con la contestazione dell’aggravante di cui all’art. 7 confermano le modalità mafiose con le quali vengono gestiti gli interessi familiari, fra cui non può escludersi l’impresa di costruzione che pur mutando nel tempo forma, denominazione e soci fa capo comunque a -OMISSIS-”.

6. Fuori sesto è, poi, l’ordine di doglianze a tenore del quale -OMISSIS-, coinvolto nella medesima vicenda delittuosa riguardante -OMISSIS-, nonché in altro procedimento penale insieme a -OMISSIS-, avrebbe esercitato alcuna ingerenza e/o cointeressenza nella -OMISSIS-.

Ed invero, la ricorrente non sembra avvedersi della circostanza – apprezzabile sotto il profilo sintomatico-presuntivo del tentativo di infiltrazione camorristica – che il controindicato -OMISSIS- risulta ripetutamente addentro trame non solo criminose, ma anche affaristiche – quale, segnatamente, quella ordita nell’asta giudiziaria espletata presso il Tribunale di Nola (cfr. retro, sub n. 5.2) – addebitate alla famiglia -OMISSIS-, di cui la -OMISSIS- appare essere la proiezione societaria.

7. Del pari, priva di pregio è la censura incentrata sulla pretesa irrilevanza della riscontrata presenza di -OMISSIS- a bordo di un’autovettura intestata alla -OMISSIS-.

La circostanza che componenti del gruppo familiare -OMISSIS- – quale, appunto, -OMISSIS- – continuino a utilizzare beni aziendali della -OMISSIS-, nonostante siano formalmente fuoriusciti dalla compagine, contribuisce, infatti, ad avvalorare la ricostruzione inferenziale allestita dall’autorità prefettizia, la quale predica la permanenza della proprietà e della gestione occulta dell’impresa interdetta in capo all’intero gruppo familiare anzidetto e, per esso, in capo al suo leader, identificabile nella persona del controindicato -OMISSIS-, anziché al solo socio e amministratore unico -OMISSIS-.

8. Come già osservato da TAR Piemonte, Torino, sez. I, -OMISSIS-, la dedotta circostanza che il ‘clan -OMISSIS-’ si sarebbe estinto non è supportata da riscontri probatori.

Essa non è, d’altronde, desumibile dalla mera risalenza degli accertamenti penali condotti a carico degli affiliati al clan.

“Più in generale – prosegue in argomento la pronuncia richiamata – rispetto al descritto quadro indiziario, la risalenza degli elementi indizianti non può avere rilievo determinante nella valutazione di attualità del rischio di infiltrazione criminale, se si tiene conto della vischiosità e della profondità degli intrecci fiduciari che caratterizzano il fenomeno mafioso e del contesto geografico particolarmente difficile nel quale gli stessi, nel caso specifico, si calano (Cons. Stato, sez. III, 30 gennaio 2015, n. 455). Ed infatti, come è stato frequentemente rilevato in giurisprudenza, il semplice decorso del tempo non assume un ruolo significativo per ritenere recisi i collegamenti malavitosi: al contrario, l'attualità degli elementi su cui fondare la valutazione di sussistenza del rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa permane fino all'intervento di fattori nuovi che evidenzino il venir meno della situazione di pericolo. Pertanto, il rischio di inquinamento mafioso si può considerare superato non tanto e non solo per il trascorrere di un considerevole lasso di tempo dagli ultimi riscontri effettuati, senza che sia emersa alcuna ulteriore evenienza negativa, quanto anche per il sopraggiungere di fatti positivi, idonei a dar conto di un nuovo e consolidato operare dei soggetti a cui è stato ricollegato il pericolo, che persuasivamente e fattivamente dimostri l'inattendibilità della situazione rilevata in precedenza (cfr. per tutte Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2007, n. 3126 e 28 febbraio 2006, n. 851).

Il predetto criterio subisce un temperamento nei soli casi in cui gli elementi di fatto, raccolti dalle forze di polizia, siano talmente risalenti nel tempo da non poter essere più considerati intrinsecamente idonei a supportare il giudizio di pericolo, anche per effetto di sopravvenienze quali la cessazione dell'attività imprenditoriale o l'esaurimento di determinati fenomeni organizzativi criminali (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. I, 18 maggio 2005, n. 6504 e 6 aprile 2011, n. 1966).

Orbene, nel caso di specie, persiste l'attualità degli elementi indizianti incidenti sulla posizione della ricorrente non solo perché non sono emersi eventi nuovi di segno contrario, indicativi di una netta soluzione di continuità o di una chiara dissociazione dai pregressi vincoli associativi, utilmente valutabili da parte dell'autorità prefettizia;
ma anche perché tali elementi indizianti, oltre a inserirsi in un quadro di legami parentali e di cointeressenze particolarmente radicate, si collocano in un periodo temporale non del tutto remoto … e in un contesto malavitoso che non è affatto provato abbia perso la sua forza intimidatrice e l’originaria vocazione affaristico-criminale”.

9. In conclusione, stante la ravvisata infondatezza di tutte le censure proposte, così come dianzi scrutinate, il ricorso in epigrafe ed i relativi motivi aggiunti vanno respinti.

10. Sussistono giusti e particolari motivi, in virtù della delicatezza della vicenda contenziosa, per compensare interamente tra le parti le spese processuali.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi