TAR Bari, sez. III, sentenza 2021-04-02, n. 202100568
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Testo completo
Pubblicato il 02/04/2021
N. 00568/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00353/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SNTENZA
sul ricorso numero di registro generale 353 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati F M e S C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F M in Bari, via Quintino Sella, 40;
contro
Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato V P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M d C in Bari, via Nicolai, 43;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Ordine degli Avvocati di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta De Siati e Giuseppe Dalfino, con domicilio eletto in Bari, via Andrea da Bari, 157;
per l’annullamento,
previa adozione di idonea misura cautelare,
- della deliberazione della Giunta comunale n. 855 del 30.12.2014 recante ad oggetto: “art. 9 della legge n. 114/2014. Adeguamento dei regolamenti sui compensi professionali e sul funzionamento dell’avvocatura civica”, relativamente al:
a) punto 1 del dispositivo nella parte in cui, dopo aver stabilito che il limite per le spese compensate, in conformità alla previsione di cui all’art. 9 co. 6 D.L. 90/2014 convertito in legge 114/2014, è costituito annualmente dallo stanziamento di bilancio che non può superare l’importo di euro 240.000,00, dispone che “i compensi maturati che eccedono il tetto annuale non possono essere liquidati nell’annualità successiva”;
b) punto 2 del dispositivo recante l’approvazione di modifiche ed emendamenti - tra l’altro - al “Regolamento sui compensi professionali ai legali della ripartizione Avvocatura”, approvato con deliberazione di G.M. n. 403 del 15.05.2003 e modificato con delibera di G.M. n. 86 del 9.02.2006, nella parte in cui nel nuovo testo dell’art. 5, comma 3, si prevede che “Ai sensi dell’art. 9 co. 5 Dl 90/2014 conv. con L. 104/14, limitatamente alle ipotesi di compensi con recupero delle spese legali a carico di controparte, tale percentuale è suddivisa tra tutti in base alle risultanze del Sistema permanente di Misurazione e Valutazione delle Performance, nonché in applicazione dei criteri per la distribuzione della retribuzione di risultato previsti dal vigente CCDI dell’area dirigenza, come segue:
I - in caso di valutazione non inferiore al 60% del punteggio conseguibile in base al SMVP, spetta l’integrale corresponsione del compenso pro quota;
II - in caso di valutazione inferiore al 60% del punteggio conseguibile, spetta la corresponsione parziale del compenso pro quota, in misura proporzionale al punteggio conseguito;
III - in caso di performance negativa ai sensi dell’art. 4 comma 8 CCDI dell’area dirigenza (punteggio inferiore al 30% del massimo conseguibile) è esclusa la corresponsione del compenso”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum dell’Ordine degli Avvocati di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 marzo 2021, svolta in modalità da remoto, il dott. F C e dato atto della presenza, ai sensi di legge, dei difensori delle parti come da verbale dell’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Con l’atto introduttivo del presente giudizio gli odierni ricorrenti (avvocati dipendenti del Comune di Bari in servizio presso l’Avvocatura comunale) impugnavano la deliberazione di Giunta comunale del Comune di Bari n. 855/2014 recante ad oggetto: “art. 9 della legge n. 114/2014. Adeguamento dei regolamenti sui compensi professionali e sul funzionamento dell’avvocatura civica”, relativamente al:
a) punto 1 del dispositivo nella parte in cui, dopo aver stabilito che il limite per le spese compensate, in conformità alla previsione di cui all’art. 9 co. 6 D.L. 90/2014 convertito in legge 114/2014, è costituito annualmente dallo stanziamento di bilancio che non può superare l’importo di euro 240.000,00, dispone che “i compensi maturati che eccedono il tetto annuale non possono essere liquidati nell’annualità successiva”;
b) punto 2 del dispositivo recante l’approvazione di modifiche ed emendamenti - tra l’altro - al “Regolamento sui compensi professionali ai legali della ripartizione Avvocatura”, approvato con deliberazione di G.M. n. 403 del 15.05.2003 e modificato con delibera di G.M. n. 86 del 9.02.2006, nella parte in cui nel nuovo testo dell’art. 5, comma 3, si prevede che “Ai sensi dell’art. 9 co. 5 Dl 90/2014 conv. con L. 104/14, limitatamente alle ipotesi di compensi con recupero delle spese legali a carico di controparte, tale percentuale è suddivisa tra tutti in base alle risultanze del Sistema permanente di Misurazione e Valutazione delle Performance, nonché in applicazione dei criteri per la distribuzione della retribuzione di risultato previsti dal vigente CCDI dell’area dirigenza, come segue:
I - in caso di valutazione non inferiore al 60% del punteggio conseguibile in base al SMVP, spetta l’integrale corresponsione del compenso pro quota;
II - in caso di valutazione inferiore al 60% del punteggio conseguibile, spetta la corresponsione parziale del compenso pro quota, in misura proporzionale al punteggio conseguito;
III - in caso di performance negativa ai sensi dell’art. 4 comma 8 CCDI dell’area dirigenza (punteggio inferiore al 30% del massimo conseguibile) è esclusa la corresponsione del compenso”.
Deducevano censure così sinteticamente riassumibili:
1) violazione ed erronea applicazione dell’art. 9, comma 5 decreto-legge n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014 in relazione alle disposizioni del dlgs n. 150/2009; violazione ed erronea applicazione dell’art. 23 legge n. 247/2012; eccesso di potere: l’ancoraggio del diritto al compenso alla performance sarebbe illegittimo poiché in tal caso non si tratta puramente e semplicemente di valutare la performance organizzativa dell’Amministrazione civica al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti, bensì di definire illegittimamente un criterio di corresponsione dei compensi professionali (aventi natura di retribuzione principale e non accessoria), agganciandola a non ben chiari parametri relativi alla performance e così dando luogo a un controllo verticale da parte dell’Ente pubblico sull’attività dell’Avvocatura comunale per definizione autonoma e indipendente; il meccanismo elaborato dall’Amministrazione resistente con la censurata deliberazione sarebbe in contrasto con la previsione dell’art. 9, comma 5 decreto-legge n. 90/2014, il quale fa riferimento a criteri oggettivamente misurabili che devono tener conto della puntualità negli adempimenti processuali (“I regolamenti dell’Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l’altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo princìpi di parità di trattamento e di specializzazione professionale”);
2) violazione ed erronea applicazione dell’art. 9, comma 6 decreto-legge n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014; eccesso di potere: sarebbe altresì illegittima la previsione di cui alla gravata delibera in forza della quale i compensi maturati che eccedono il tetto annuale fissato in € 240.000 non possono essere liquidati nell’annualità successiva, ponendosi detta clausola in contrasto con l’art. 6, comma 6 decreto-legge n. 90/2014 ove ciò non è previsto (“In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell’Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013”), così escludendo definitivamente il diritto al compenso dell’avvocato comunale per un’attività prestata, compenso che è invece espressamente riconosciuto da una norma di legge.
2. - Si costituiva in giudizio il Comune di Bari, resistendo al gravame.
3. - Interveniva ad adiuvandum l’Ordine degli Avvocati di Bari.
4. - Le parti svolgevano difese in vista della pubblica udienza del 3 marzo 2021, tenutasi in modalità da remoto, nel corso della quale la causa passava in decisione.
5. - Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso debba essere respinto in quanto infondato, potendosi conseguentemente prescindere dalla disamina della eccezione di inammissibilità per omessa tempestiva impugnazione di atti presupposti, ovvero per genericità delle censure.
5.1. - Preliminarmente, va affermata la sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo adito in ordine alla cognizione della presente controversia, venendo in rilievo la contestazione, nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, di un atto di c.d. macro organizzazione (cfr. T.A.R. Campania, Napoli n. 5025/2015; T.A.R. Campania, Salerno n. 92/2015; T.A.R. Liguria, Genova n. 100/2020; T.A.R. Emilia Romagna, Parma n. 59/2020; Cons. Stato n. 4970/2017).
In particolare T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 10.1.2015, n. 92 ha osservato:
«… Come rammentato dalla Sezione (sentenza 18