TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-01-15, n. 202400068

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-01-15, n. 202400068
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202400068
Data del deposito : 15 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/01/2024

N. 00068/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00598/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 598 del 2022, proposto da
Hydra S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Schio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato U P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Lloyd'S di Londra, Athena S.r.l. in Liquidazione, non costituiti in giudizio;

per l'ottemperanza

alla sentenza n. 1568/2021, immediatamente esecutiva, pubblicata in data 28.12.2021 all'esito del giudizio n. 1120/2020 R.G. TAR Veneto Sez. 2 e notificata in data 29.12.2021, ordinando al Comune di Schio di calcolare correttamente l'importo dovuto a titolo risarcitorio e successivamente al suo effettivo versamento, procedendo anche direttamente o se necessario tramite Commissario ad Acta appositamente nominato;

Si chiede inoltre, ex art. 114, co. 4, lett. e) C.P.A., che il TAR fissi la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva (c.d. “astreinte”), ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione. Considerati i valori sopra individuati, e considerato l'attuale tasso del 8% per gli interessi moratori (che suggerirebbe una sanzione giornaliera di euro 70,00) si ritiene equa la somma forfetaria di € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Schio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2023 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

PREMESSO CHE

- con “sentenza sui criteri” n. 1568/2021 questo Tar, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., ha fissato i criteri che la P.A. avrebbe dovuto osservare in sede di liquidazione del danno da occupazione sine titulo spettante alla parte ricorrente;

Nella specie, il Tar - dopo aver chiarito che la domanda risarcitoria può trovare accoglimento con riguardo al periodo in cui i terreni sono stati illegittimamente occupati dalla P.A., e segnatamente a far data dal settembre 2011 - ha fissato i seguenti criteri:

“a) tale danno può quantificarsi, con valutazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c., nell'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, in linea con il parametro fatto proprio dal legislatore con il cit. art. 42-bis comma 3, d.P.R. n. 327 del 2001, suscettibile di applicazione analogica in quanto espressione di un principio generale (cfr. TAR Napoli, V Sez., 12 ottobre 2021, nr. 7603;
T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 29 novembre 2013, n. 1655;
T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 7 marzo 2014, n. 182);

b) quanto alla determinazione del valore venale del bene, da valutarsi unicamente per definire il parametro per la determinazione del danno patrimoniale da illegittima occupazione (pari al 5% annuo), l’ente intimato dovrà, tenuto conto della destinazione urbanistica dell’area:

I. utilizzare il metodo di stima diretta (o sintetica), che consiste nella determinazione del più probabile valore di mercato di un bene mediante la comparazione di valori di beni della stessa tipologia di quello oggetto di stima (atti di compravendita di terreni finitimi e simili), avuto, altresì, riguardo alle indicazioni dei ricorrenti quanto all’accertamento del valore di mercato del terreno de quo (rileva, in tal senso, anche quanto documentato relativamente alla proposta di acquisto del bene ricevuta nell’anno 1999).

II. devalutare e rivalutare annualmente i valori medi a mq. indicati per il terreno interessato, secondo gli indici dell’andamento dei prezzi del mercato immobiliare pubblicati nei siti internet delle maggiori e più accreditate società di studi e di osservatori del mercato immobiliare, per comprendere il periodo che va dall’inizio dell’illegittima detenzione fino all’attualità;

III. su tali ultimi valori - devalutati al momento dell’illegittimo possesso e aggiornati all’attualità, andranno, come detto, computati, a titolo di risarcimento del danno dovuto, gli interessi nella misura del 5% per ogni anno di occupazione illegittima fino alla data dell’udienza fissata per la discussione della causa in oggetto;

IV. ai sensi dell'art. 33 comma 1, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 per le particelle di terreno apprese solo parzialmente, il valore della parte espropriata sarà determinato tenendo conto anche del deprezzamento subito dalle parti residue del bene espropriato, applicando il criterio di stima differenziale previsto dall'art. 40, l. 25 giugno 1865, n. 2359 e recepito dal cit. d.P.R. n. 327 del 2001, rivolto a garantire che l'indennità di espropriazione riguardi l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo;
tale risultato può essere conseguito detraendo dal valore venale - che l'intero cespite aveva prima dell'esproprio - il valore successivamente attribuibile alla parte residua (non espropriata), oppure accertando e calcolando detta diminuzione di valore, anziché attraverso tale comparazione diretta, mediante il computo delle singole perdite, ovvero ancora aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri che, incidendo sulla parte residua, ne riducono il valore”;

RILEVATO CHE

- le parti non hanno raggiunto un accordo sulla determinazione del danno risarcibile in quanto la proposta di risarcimento del danno formulata dal Comune non è stata accettata dal creditore poiché ritenuta non conforme ai criteri elaborati da questo Tribunale;

- con ordinanza n. 1429/2022, il Collegio, considerato il carattere eminentemente tecnico delle questioni oggetto di disputa tra le parti, ha ritenuto indispensabile, ex art. 63, co 4., c.p.a., avvalersi del sapere specialistico di un esperto del settore (CTU) per la concreta determinazione del valore dei terreni abusivamente occupati e, conseguentemente, del danno risarcibile;

- all’udienza del 3 novembre 2022 è comparso il C.T.U. designato, dottor agronomo P P, al quale, espletate le formalità di rito, il Tribunale ha formulato il seguente quesito:

“Determini il CTU l’esatto ammontare dell’importo dovuto alla parte ricorrente a titolo di risarcimento del danno da occupazione “abusiva”, facendo concreta applicazione dei criteri generali stabiliti da questo Tar nella sentenza n. 1568/2021.

A tal fine, accerti, in particolare, il CTU - previa descrizione delle aree gravate dall’occupazione d’urgenza, dei vincoli e limiti sottesi all’utilizzo edificatorio, così come analiticamente riportati nel certificato di destinazione urbanistica prodotto in atti - il più probabile valore di mercato delle medesime aree, a far data dal 11 settembre 2011 al 11 novembre 2021.

Nel calcolare il valore di mercato delle aree per cui è causa - quale parametro per la determinazione del danno patrimoniale da illegittima occupazione (pari al 5% annuo) - il CTU potrà fare riferimento al prezzo pagato dal Comune negli atti di acquisizione di aree per servizi pubblici stipulati nel medesimo periodo o, in alternativa, al valore di mercato delle stesse aree (o similari) riconosciuto negli atti di compravendita stipulati sempre nel medesimo periodo nonché tener conto di quanto documentato dai ricorrenti relativamente alla proposta di acquisto del bene ricevuta nell’anno 1999.

Il CTU potrà, altresì, tener conto, ove pertinenti, della perizia giurata di stima del 30.12.2021 relativa all’esecuzione immobiliare n. 457/2017 RGE del Tribunale di Vicenza relativa a un terreno che il ricorrente reputa similare, ubicato nel medesimo Comune di Schio, nonché del valore indicato nella Delibera della Giunta Comune di Schio n. 134/2016.

Sui valori medi così calcolati, eseguite le operazioni di devalutazione e rivalutazione analiticamente indicate da Tar Veneto n. 1568/2021, tenuto altresì conto di quanto stabilito al punto b) IV della predetta sentenza, andranno poi computati, a titolo di risarcimento del danno, gli interessi nella misura del 5% per ogni anno di occupazione illegittima fino alla data dell’udienza fissata per la discussione della causa”.

- il CTU ha adempiuto all’incarico e, all’esito di approfondite indagini in ordine al più probabile valore di mercato dei terreni oggetto da occupazione abusiva, in parziale accoglimento delle osservazioni svolte dal Comune resistente, ha quantificato il risarcimento del danno da occupazione abusiva subito da parte ricorrente in complessivi € 101.000;

CONSIDERATO CHE

- il ricorso deve ritenersi ammissibile nonché procedibile, non potendo trovare applicazione al caso di specie l’art. 14 del d.l. 669/1996 (“Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscosssione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.”) per il semplice e decisivo motivo che la norma sopra richiamata presuppone la condanna della P.A. al pagamento di una somma predefinita, liquida ed esigibile, mentre, nella sentenza sui criteri n. 1568/2021, il Tar non ha quantificato e liquidato la somma dovuta dal Comune a titolo di risarcimento del danno, limitandosi ad accertare l’an debeatur e a dettare i criteri di liquidazione, rimettendone la concreta quantificazione, in prima battuta, all’accordo delle parti e solo in via succedanea alla determinazione giudiziale;

RITENUTO CHE

1) la quantificazione del danno da occupazione abusiva subito da parte ricorrente, così come effettuata dal CTU designato all’esito delle indagini svolte, sia conforme ai criteri indicati da questo TAR nella sentenza n. 1568/2021;

- le risultanze conclusive della CTU debbano essere integralmente condivise dall’intestato giudicante, in quanto congruamente e correttamente motivate nonché sorrette da adeguate indagini tecniche ed immuni da vizi logici, con conseguente condanna del Comune di Schio a corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 101.000, liquidata all’attualità, a titolo di risarcimento del danno da occupazione abusiva. La P.A. dovrà provvedere al pagamento entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione e potrà portare in compensazione il controcredito di € 498,40 riconosciuto dalla ricorrente nella memoria di replica depositata in data 1.07.2022. Decorso il termine di novanta giorni, in caso di persistente inadempimento della P.A., l’interessata potrà chiedere la nomina di un Commissario ad acta;

2) debba essere, invece, rigettata la domanda di condanna del Comune al pagamento di un’ulteriore somma (€ 50) per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato, genericamente formulata dalla ricorrente nelle conclusioni del ricorso introduttivo. Ciò in quanto:

a) la sentenza ottemperanda è una sentenza sui criteri ex art. 34 c.p.a. e dunque una sentenza "incompleta" (non equiparabile, ma per alcuni aspetti assimilabile alla condanna generica ex art. 278 c.p.c.). In relazione a tale sentenza l'astreinte, nel caso di specie, è inammissibile e comunque non dovuta poichè:

- l'art. 34 non opera un rinvio pieno al giudizio di ottemperanza, ma un rinvio al solo procedimento proprio di tale giudizio, senza richiamarne limiti e presupposti per la sua attivazione (trattasi di una cd. ottemperanza anomala finalizzata a riempire di contenuto la condanna pronunciata dal G.A. e limitata ai soli criteri);

- più che uno strumento diretto a rimediare all'inadempimento del comando giudiziale, è uno strumento diretto ad integrare, con il sindacato di merito proprio del meccanismo dell'ottemperanza, il precetto incompleto contenuto nella sentenza sui criteri ex art. 34, co 4, c.p.a., con la quantificazione del danno, rimessa in prima battuta alle parti (per stimolare la ricerca di un accordo tra i soggetti direttamente incisi dalla vicenda sostanziale e processuale, che meglio di chiunque altro conoscono gli aspetti fondamentali e le criticità della res litigiosa) e solo in via succedanea alla determinazione giudiziale;

- di inadempimento potrebbe parlarsi solo ove la PA non formuli alcuna proposta, ma non anche nel caso in cui, come nella specie, la proposta non trovi consenziente il privato che pretenda una somma superiore o esorbitante;

b) in relazione alla presente sentenza con cui l’intestato Tar condanna il Comune a pagare € 101.000 a titolo di risarcimento del danno da occupazione abusiva, mettendo “nero su bianco” quanto indicato con precetto incompleto nella precedente sentenza sui criteri, l’astreinte non è dovuta in ragione della manifesta iniquità della corrispondente pretesa ex art. 114, quarto comma, lettera e) c.p.a..

Il limite della “manifesta iniquità”, previsto dalla surriferita disposizione quale causa di esclusione dell'astreinte, costituisce un elemento di riequilibrio tra le posizioni delle parti teso ad evitare sproporzioni tra il bene della vita in gioco e la gravità dell’inadempimento della P.A., che rimanda a valutazioni di equità rimesse alla discrezionalità del giudice amministrativo (cfr. Ad Pl. n.. 15/2014, laddove pone l’accento sull’ampia discrezionalità spettante in materia al G.A.: "spetterà allora al giudice dell’ottemperanza, dotato di un ampio potere discrezionale sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti che in sede di determinazione dell’ammontare della sanzione, verificare se le circostanza addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l’importo") e deve, nella specie, trovare sicura applicazione, considerato che, allo stato, non è ravvisabile un’ autentica inottemperanza della P.A. al comando giudiziale (né sono ravvisabili i suoi prodromi), avendo il Comune, in esito alla sentenza incompleta n. 1591/2021, prontamente restituito alla ricorrente le aree oggetto di occupazione abusiva nonché tempestivamente offerto la minor somma che riteneva (sia pure erroneamente) adeguata a ristorare il pregiudizio patito dal privato in conseguenza dell’abusiva occupazione dei fondi di sua proprietà;

RITENUTO, infine, che:

- le spese di lite debbano essere poste a carico del Comune di Schio in base al principio della soccombenza, nella misura indicata in dispositivo, che tiene conto dell’esito complessivo della lite, incluso il rigetto della domanda di condanna al pagamento dell’astreinte;

- le spese di CTU debbano essere, altresì, poste a carico del Comune soccombente e liquidate con separato decreto, previa presentazione di apposita notula da parte dell’ausiliario del giudice;


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