TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-01-15, n. 202400068

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-01-15, n. 202400068
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202400068
Data del deposito : 15 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/01/2024

N. 00068/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00598/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 598 del 2022, proposto da
Hydra S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Perotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Schio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Poscoliero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Lloyd'S di Londra, Athena S.r.l. in Liquidazione, non costituiti in giudizio;



per l'ottemperanza

alla sentenza n. 1568/2021, immediatamente esecutiva, pubblicata in data 28.12.2021 all'esito del giudizio n. 1120/2020 R.G. TAR Veneto Sez. 2 e notificata in data 29.12.2021, ordinando al Comune di Schio di calcolare correttamente l'importo dovuto a titolo risarcitorio e successivamente al suo effettivo versamento, procedendo anche direttamente o se necessario tramite Commissario ad Acta appositamente nominato;

Si chiede inoltre, ex art. 114, co. 4, lett. e) C.P.A., che il TAR fissi la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva (c.d. “astreinte”), ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione. Considerati i valori sopra individuati, e considerato l'attuale tasso del 8% per gli interessi moratori (che suggerirebbe una sanzione giornaliera di euro 70,00) si ritiene equa la somma forfetaria di € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Schio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2023 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

PREMESSO CHE

- con “sentenza sui criteri” n. 1568/2021 questo Tar, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., ha fissato i criteri che la P.A. avrebbe dovuto osservare in sede di liquidazione del danno da occupazione sine titulo spettante alla parte ricorrente;

Nella specie, il Tar - dopo aver chiarito che la domanda risarcitoria può trovare accoglimento con riguardo al periodo in cui i terreni sono stati illegittimamente occupati dalla P.A., e segnatamente a far data dal settembre 2011 - ha fissato i seguenti criteri:

“a) tale danno può quantificarsi, con valutazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c., nell'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, in linea con il parametro fatto proprio dal legislatore con il cit. art. 42-bis comma 3, d.P.R. n. 327 del 2001, suscettibile di applicazione analogica in quanto espressione di un principio generale (cfr. TAR Napoli, V Sez., 12 ottobre 2021, nr. 7603; T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 29 novembre 2013, n. 1655; T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 7 marzo 2014, n. 182);

b) quanto alla determinazione del valore venale del bene, da valutarsi unicamente per definire il parametro per la determinazione del danno patrimoniale da illegittima occupazione (pari al 5% annuo), l’ente intimato dovrà, tenuto conto della destinazione urbanistica dell’area:

I. utilizzare il metodo di stima diretta (o sintetica), che consiste nella determinazione del più probabile valore di mercato di un bene mediante la comparazione di valori di beni della stessa tipologia di quello oggetto di stima (atti di compravendita di terreni finitimi e simili), avuto, altresì, riguardo alle indicazioni dei ricorrenti quanto all’accertamento del valore di mercato del terreno de quo (rileva, in tal senso, anche quanto documentato relativamente alla proposta di acquisto del bene ricevuta nell’anno 1999).

II. devalutare e rivalutare annualmente i valori medi a mq. indicati per il terreno interessato, secondo gli indici dell’andamento dei prezzi del mercato immobiliare pubblicati nei siti internet delle maggiori e più accreditate società di studi e di osservatori del mercato immobiliare, per comprendere il periodo che va dall’inizio dell’illegittima detenzione fino all’attualità;

III. su tali ultimi valori - devalutati al momento dell’illegittimo possesso e aggiornati all’attualità, andranno, come detto, computati, a titolo di risarcimento del danno dovuto, gli interessi nella misura del 5% per ogni anno di occupazione illegittima fino alla data dell’udienza fissata per la discussione della causa in oggetto;

IV. ai sensi dell'art. 33 comma 1, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 per le particelle di terreno apprese solo parzialmente, il valore della parte espropriata sarà determinato tenendo conto anche del deprezzamento subito dalle parti residue del bene espropriato,

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