TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-09-30, n. 202202579

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-09-30, n. 202202579
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202202579
Data del deposito : 30 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/09/2022

N. 02579/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00931/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 931 del 2008, proposto da
I V D, rappresentata e difesa dall'avvocato P G e dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Università degli Studi di Messina, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici distrettuali è domiciliata ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;



nei confronti

A C, rappresentato e difeso (originariamente) dall'avvocato C C;
G E, L M, M D, R G, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

- dell’avviso prot. n. 7437 del 30/01/2008, a firma del Rettore dell’Università degli Studi di Messina, con cui è stata notificata la fissazione della data del 19/02/2008 per lo svolgimento della prova orale del concorso;

- del decreto del rettore di Messina con cui sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa oggetto del ricorso;

- degli atti della commissione esaminatrice inerenti lo svolgimento delle procedure concorsuali;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale ivi compreso ove occorra del bando di concorso pubblicato sulla G.U. 4° serie speciale, n. 91 del 28.11.2006.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Messina e di A C;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 settembre 2022 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La presente controversia concerne la legittimità (o meno) della procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di ricercatore universitario per il settore scientifico presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Messina, con richiesta di annullamento degli atti impugnati e di risarcimento del danno, ove l’aggiudicazione dei posti si riveli impossibile.

La ricorrente ha esposto di avere presentato la domanda per partecipare alla detta procedura, ma di non avere poi partecipato alle prove in quanto l’avviso di convocazione per la prova orale le sarebbe pervenuto in un termine inferiore ai 20 giorni prescritti dal bando; in conseguenza di ciò, essendo rimasta senza riscontro la sua diffida a reiterare le operazioni, ha deciso di non partecipare alla procedura e di impugnare gli atti meglio in epigrafe indicati.

Ha, quindi, dedotto la ricorrente, avverso gli atti della procedura impugnati, i vizi di violazione e falsa applicazione del bando (art. 9 e ss.), di legge (art. 6 d.p.r. n. 3/1957 e art. 6 d.p.r. n. 487 del 1994; art. 97 cost.) e di eccesso di potere sotto molteplici profili.

2. In data 7 maggio 2008 si è costituita l’Università intimata per resistere.

3. In data 8 maggio 2008 si è costituito il controinteressato C A, risultato vincitore con Decreto del Rettore di Messina del 25 marzo 2008

4. Con ordinanza n. 662 del 9 maggio 2008, è stata concessa l’istanza cautelare, con ordine all’amministrazione di ripetere le prove di esame, previo congruo preavviso a tutti i candidati ammessi alle predette prove.

5. L’Università resistente, in corso di giudizio, ha prodotto memoria con cui ha sostenuto la legittimità del comportamento assunto, atteso che per tempo aveva inviato un telegramma che indicava la data della prova orale, preannunciando la raccomandata, inviata poi nei giorni successivi, sicché lo scopo sarebbe stato raggiunto.

6. Con decreto presidenziale n. 76 del 2 febbraio 2022 è stato interrotto il giudizio in quanto il difensore del controinteressato è stato cancellato a domanda dall’albo professionale.

7. In data 28 aprile 2022 la ricorrente ha depositato l’atto di riassunzione.

8. In data 20 giugno 2022 parte ricorrente ha chiesto la rimessione in termini per rinotifica dell’atto di riassunzione, non essendosi perfezionata la notificazione nei confronti di C A e di G R.

9. Parte ricorrente, infine, ha depositato memoria con cui ha insistito nelle conclusioni volte essenzialmente al risarcimento del danno (da chance).

10. Alla pubblica udienza del giorno 14 settembre 2022 il Collegio ha dato avviso alle parti di possibile estinzione del giudizio per mancata riassunzione, a seguito di interruzione, nei confronti di tutti i controinteressati entro i termini perentori di legge. Parte ricorrente, su impulso del Collegio (in assenza di alcun documento versato in atti), ha specificato che l’ordinanza cautelare resa da questo Tribunale non è stata confermata in sede di appello cautelare, sicché la prova

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