TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-07-12, n. 202402561

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-07-12, n. 202402561
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202402561
Data del deposito : 12 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/07/2024

N. 02561/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01200/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1200 del 2023, proposto da
R S, rappresentata e difesa dagli avvocati R V e M C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

- della nota prot. n. 000 7378 del 19.04.2023, comunicata a mezzo PEC in pari data al domicilio della ricorrente presso il geom. S A, con la quale la Soprintendenza di Messina, vista ed in ottemperanza alla Circolare n. 2 del Dip. Dei Beni Culturali – Servizio Tutela, prot. 622212 del 30.12.2022, ha espresso parere negativo alla richiesta di rilascio del relativo parere di competenza per opere in sanatoria ex art. 32 della L. 326/2003 ed art. 23 L.R. 37/1985.

- nonché di tutti gli atti comunque preliminari, connessi, coordinati e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2024 il dott. Francesco Fichera e udito per la parte resistente il difensore come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La sig.ra R S, odierna ricorrente, ha presentato domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 della Legge 326 del 2003, con nota prot. n. 45409 del 9.12.2004, al fine di regolarizzare l’ampliamento del proprio fabbricato sito in Lipari, in loc.tà “Troffa”, snc, Fg. 27, part. 3, attraverso la “ realizzazione di un vano soggiorno, in ampliamento ad un fabbricato esistente ”, avvenuta nell’ottobre del 1992.

Il Comune di Lipari ha comunicato l’esito favorevole dell’iter istruttorio urbanistico richiedendo, per il rilascio del condono edilizio, il nulla osta della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina ed il saldo del conguaglio di quanto dovuto a titolo di oblazione ed oneri concessori.

In data 19.04.2023, con nota prot. 0007378, la Soprintendenza ha denegato il suddetto nulla osta.



2. Con ricorso notificato in data 16.06.2023 e depositato in data 27.06.2023 la ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il predetto atto prot. n. 0007378 del 19.04.2023, con la quale la Soprintendenza di Messina ha espresso parere negativo alla richiesta di rilascio del relativo parere di competenza nonché tutti gli atti preliminari, connessi, coordinati e conseguenti.

Tale atto è stato impugnato per i seguenti motivi: 1) Violazione di legge ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 con riferimento alla legge 120/2020, di conversione del d.l. 76/2020, omesso avvio del procedimento ;
2) Difetto di istruttoria ;
3) Eccesso di potere per disparità di trattamento .



2.1. Con il primo motivo di gravame la parte deduce, in particolare, la violazione da parte dell’Amministrazione dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990, che, a seguito della novella di cui alla legge 11.9.2020, n. 120 (di conversione del D.L. 16.7.2020, n. 76), determinerebbe l’annullamento del provvedimento adottato, attesa la sua natura discrezionale e l’inapplicabilità dell’art. 21- octies della citata legge n. 241/1990.



2.2. Con la seconda doglianza viene lamentato il difetto di istruttoria in cui sarebbe incorsa la Soprintendenza, il cui provvedimento sarebbe stato emesso senza la valutazione delle criticità dell’abuso sottoposto, richiamandosi solo la Circolare del Dipartimento beni Culturali n. 2, prot. n. 62212 del 30.12.2022.



2.3. Con la terza censura la parte deduce il vizio di disparità di trattamento in cui si sarebbe tradotto l’operato della suddetta Amministrazione, la quale avrebbe rilasciato numerosi pareri favorevoli in data antecedente alla pronuncia della Corte Costituzione n. 252 del 2022 in ordine a medesime istanze di condono edilizio presentate ai sensi della l. 326/2003. Ove non venissero avviati dei procedimenti di autotutela volti a rimuovere i pareri precedentemente rilasciati, secondo la prospettazione di chi ricorre in giudizio il denunciato vizio di disparità di trattamento verrebbe ad essere confermato.



2.4. La parte ha altresì presentato una richiesta istruttoria ai sensi dell’art. 63, commi 2 e 4, c.p.a. e dell’art. 210 c.p.c., chiedendo al Tribunale: i) l’acquisizione dell’elenco dei Pareri della Soprintendenza di Messina rilasciati a far data dalla pubblicazione della legge n. 326 del 2003 ad oggi con numero di protocollo e data d’uscita;
ii) l’acquisizione dell’elenco dei procedimenti di autotutela attivati in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 252 del 2022 e della Circolare n. 2 del Dipartimento dei Beni Culturali della Regione Sicilia in merito a tutti i pareri rilasciati e riferiti alle pratiche della legge 326/2003;
iii) l’acquisizione dell’elenco dei condoni edilizi rilasciati dal Comune di Lipari in conseguenza ai suddetti pareri dalla data della pubblicazione della legge 326 del 2003 ad oggi.



3. L’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina - si è costituito in giudizio per resistere all’odierno ricorso in data 3.07.2023 e, con successiva memoria dell’1.09.2023, ha controdedotto in ordine alle singole censure, richiamando integralmente le argomentazioni espresse in seno alla nota prot. 0014079, versata in atti.



4. Con memoria del 9.07.2024 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento delle proprie censure e richieste istruttorie.



5. All’udienza pubblica del 10.07.2024, presente il difensore della parte resistente come da verbale, la causa è stata posta in decisione.



6. Il ricorso è infondato per quanto di seguito esposto e considerato.



7. Il primo motivo è infondato.



7.1. Con circolare dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 2/2022, richiamata dalla Soprintendenza di Messina nel provvedimento avversato con il presente ricorso, è stato precisato quanto segue: a) la Corte Costituzionale, con sentenza n. 252/2022, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021 e in via consequenziale degli artt. 1, secondo comma, e 2 della stessa legge;
b) ne consegue, con riferimento al cosiddetto terzo condono, l’inammissibilità delle domande di sanatoria per abusi commessi in zona soggetta a vincolo di inedificabilità relativa;
c) la decisione della Corte Costituzionale è conforme, peraltro, all’orientamento già espresso sul punto dalla Corte di Cassazione;
d) pertanto, nelle aree sottoposte a vincolo sono sanabili, ai sensi del cosiddetto terzo condono, solo gli interventi edilizi di minore importanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere che non comportino nuovi volumi o superfici).

Tali affermazioni sono conformi alle conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza amministrativa sul punto (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 836/2023 e n. 288/2023;
T.A.R. Sicilia, Palermo, I, n. 3832/2023, n. 3586/2023 e n. 3541/2023;
T.A.R. Sicilia, Catania, II, n. 3692/2023, n. 3694/2023 e n. 3695/2023;
n. 3304/2023;
n. 3222/2023;
n. 3182/2023), ove è stato precisato che: a) per consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, VI, 30 gennaio 2023, n. 1036;
Consiglio di Stato, I, 18 gennaio 2023, n. 90;
Consiglio di Stato, VI, 14 ottobre 2022, n. 8781), ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d, del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003 (c.d. terzo condono), sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), purché ricorrano “congiuntamente” determinate condizioni: - che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (e non necessariamente che comporti l’inedificabilità assoluta);
- che pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
- che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai numeri 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria);
- che sia intervenuto il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.

Più nello specifico, l’art. 32, comma 26, del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, recita come segue:

“Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1:

a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio .

Nell’allegato 1 sono contemplate le tipologie di opere suscettibili di sanatoria alle condizioni di cui all'articolo 32:

Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;

Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;

Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;

Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'art. 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'art. 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;

Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.

L’art. 32, comma 27, del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, per quanto di interesse in considerazione degli specifici profili della presente controversia, prevede che:

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:

(…)

d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;

e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Come si evince da quanto esposto, l'art. 32, comma 27, lettera d), del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, confermando le previsioni di cui agli artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985, esclude quindi dalla sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (sul punto, cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 17 settembre 2015, n. 599).

L’art. 24 della legge regionale n. 15/2003 ha, peraltro, disposto quanto segue:

“Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell'istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni. Sono fatte salve le istanze di sanatoria già presentate e le anticipazioni versate ai sensi della predetta legge alle quali si applicano le disposizioni di cui al presente articolo” .

A sua volta, l’art. 1 della L.R. 19/2021 ha introdotto l’art. 25-bis alla L.R. n. 16/2016, il cui primo comma stabiliva che “ L'articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si interpreta nel senso che sono recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dall'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pertanto resta ferma l'ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente” .

Con sentenza n. 252/2022 la Corte Costituzionale ha, tuttavia, dichiarato “ costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della L.R. Sicilia 29 luglio 2021, n. 19, secondo cui, nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 24 della L.R. Sicilia n. 15/2004, che ha recepito in Sicilia il terzo condono edilizio, previsto dall'art. 32 del D.L. n. 269/2003, è ammissibile la sanatoria delle opere abusive "realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta ", ritenendo la disciplina regionale lesiva della riserva allo Stato della tutela dell’ambiente in quanto in contrasto con la normativa statale di riferimento (art. 32, comma 27, lettera d, del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003).

Con la menzionata sentenza n. 252 del 2022 la Corte Costituzionale - nel dichiarare l’illegittimità costituzionale del citato art. 1, primo comma, della L.R. n. 19/2021, nonché, in via conseguenziale, degli artt. 1, secondo comma, e 2 della medesima legge - ha chiarito che: a) l’art. 24 della L.R. n. 15/2004 richiama espressamente l’art. 32 del decreto legge n. 269/2003, come convertito, nella sua integralità;
b) di conseguenza, il rinvio riguarda non solo i termini e le forme della richiesta di concessione in sanatoria, ma anche i limiti entro i quali il titolo può e deve essere rilasciato, tra cui quello previsto dal citato comma 27, lettera d), dell’art. 32, il quale attribuisce “ carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l’inedificabilità assoluta ”;
c) in tal senso si era ripetutamente espressa, tra l'altro, la Corte di Cassazione Penale, chiarendo che la legge regionale n. 37/1985, nel recepire il primo condono edilizio, che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, non poteva prevalere sulla normativa statale sopravvenuta, la quale disciplina in ogni suo aspetto il terzo condono edilizio e che è anch’essa recepita dalla legge regionale n. 15/2004, non apparendo condivisibile il diverso avviso espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con parere n. 291/2010, reso nell’Adunanza del 31 gennaio 2012, secondo cui in ambito regionale continuerebbe a trovare applicazione la disciplina attuativa del primo condono edilizio, preclusiva della sanatoria solo a fronte di vincoli di inedificabilità assoluta;
d) deve, dunque, escludersi che l’applicabilità del condono edilizio in presenza di vincoli relativi possa rientrare “ tra le possibili varianti di senso del testo originario ” dell’art. 24 della legge regionale n. 15/2004;
e) assurgono a norme di grande riforma economico-sociale le previsioni statali relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono senz’altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge n. 269/2003, come convertito, incluso il limite di cui alla lettera d).

Alla luce del superiore quadro normativo e giurisprudenziale, nelle aree sottoposte a vincolo relativo, sono, quindi, sanabili, anche in ambito regionale, i soli interventi edilizi di minore importanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere che non comportino nuovi volumi o superfici).

In particolare, non è ammesso il condono nel caso di realizzazione di nuovi volumi o superfici.

Per ciò che attiene al profilo paesaggistico, rileva, in particolare, la creazione di ogni tipo di volume, come precisato dalla giurisprudenza: sul punto, cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, VI, 2 luglio 2015, n. 3289 ( coerentemente alla natura degli interessi perseguiti e della norma stessa, il divieto di incremento dei volumi esistenti imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisca a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume );
Consiglio di Stato, II, 24 aprile 2023, n. 4123 ( non è rilevante, sotto il profilo paesaggistico, la distinzione tra volumi e volumi tecnici, tra volumi interrati e fuori terra;
ai fini di tutela del paesaggio, il divieto di incremento dei volumi esistenti si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, non potendo distinguersi tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno
);
Consiglio di Stato, VI, 14 novembre 2022, n. 9950 ( in area sottoposta a vincolo paesaggistico la realizzazione di un nuovo volume ulteriore va qualificato come nuova costruzione che modifica irreversibilmente lo stato dei luoghi;
hanno una indubbia rilevanza paesaggistica tutte le opere realizzate sull'area sottoposta a vincolo, anche se trattasi di volumi tecnici ed anche se si tratta di una eventuale pertinenza
);
Consiglio di Stato, VI, 21 febbraio 2022, n. 1213 ( nell'ambito dei territori vincolati a livello paesaggistico è da ritenersi preclusa la sanatoria di qualsivoglia nuovo volume, anche di natura tecnica, o di qualsivoglia superficie ).

Considerazioni in parte analoghe valgono in relazione alla nozione di superficie, avendo la giurisprudenza condivisibilmente affermato che in ambito paesaggistico la “ superficie utile ” va “ intesa in senso ampio e finalistico, ossia non limitata agli spazi chiusi o agli interventi capaci di provocare un aggravio del carico urbanistico, quanto piuttosto considerando l'impatto dell'intervento sull’originario assetto del territorio e, quindi, l’idoneità della nuova superficie, qualunque sia la sua destinazione, a modificare stabilmente la vincolata conformazione originaria del territorio, ragion per cui di superficie utile deve parlarsi in presenza di qualsiasi opera edilizia calpestabile o che può essere sfruttata per qualunque uso, atteso che il concetto di utilità ha un significato differente nella normativa in materia di tutela del paesaggio rispetto alla disciplina edilizia " (T.A.R. Campania, Salerno, I, 4 marzo 2019, n. 358, nonché Consiglio di Stato, VI, 21 febbraio 2022, n. 1213, già citata).

Non vi è, quindi, ragione di disattendere la granitica giurisprudenza (sul punto, cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, I, 18 gennaio 2023, n. 90;
e Consiglio di Stato, VI, 14 ottobre 2022, n. 8781;
Consiglio di Stato, VI, 9 giugno 2023, n. 5663), a cui questo Tribunale aderisce (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 10.04.2024, n. 1358;
sez. III, 10.06.2024, n. 2155;
sez. II, 3.05.2024, n. 1621 e n. 1627) secondo cui, come è stato già evidenziato, sono insanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), a meno che non ricorrano congiuntamente le condizioni che già sono state indicate: a) opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo assoluto o relativo;
b) opere che, pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
c) opere che siano di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai n. 4, n. 5, e n. 6 dell’allegato 1 al decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 236/2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria).

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha sul punto espressamente statuito che: “a) Sulla scorta della recente pronuncia del giudice delle leggi (Corte Costituzionale, 19 dicembre 2022, n. 252), deve infatti ritenersi ormai superato quanto prospettato nel parere di questo Consiglio (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezioni Riunite, n. 291/10 del 31 gennaio 2012) evocato dall’appellante, sicché, in Sicilia, il terzo condono edilizio, a differenza dei precedenti, non è ammissibile non solo in presenza di vincoli assoluti, ma anche in presenza di vincoli relativi (cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, n. 836/2023 in data 27 novembre 2023);
b) …anche per la natura vincolata degli atti [si] ritiene di poter prescindere dall’esame delle ulteriori censure… anche con riferimento alla sopraggiunta sentenza della Corte Costituzionale n. 252 del 23 novembre-19 dicembre 2022, inerente la piena applicabilità in Sicilia della normativa inerente il cosiddetto terzo condono” (cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 288/2023).

Da quanto sopra deriva che non sussistono i presupposti di condonabilità dell’opera per cui è causa in quanto, come si ricava dagli atti del procedimento, l’opera abusiva in questione:

a) consiste nella “ realizzazione di un vano soggiorno, in ampliamento ad un fabbricato esistente ”, di 31 mq (domanda relativa a definizione degli illeciti edilizi, in atti);

b) secondo quanto riportato nella suddetta domanda presentata dalla parte ricorrente, tale intervento rientra nella tipologia dell’abuso 1;

c) insiste su area sottoposta a vincolo paesaggistico, come indicato nel provvedimento impugnato, risultando indifferente la natura assoluta o relativa dello stesso.

Da ciò discende la natura vincolata dell’atto impugnato, con conseguente infondatezza della censura sollevata con il presente motivo di gravame. Deve invero rammentarsi che il carattere vincolato dei provvedimenti sanzionatori in materia di abusi edilizi rende inutile la comunicazione di avvio del procedimento così come la comunicazione del c.d. preavviso di rigetto. Per costante giurisprudenza, a cui questo Tribunale aderisce, “ la natura vincolata delle determinazioni in materia di abusi edilizi e, quindi, anche delle determinazioni di sanatoria, esclude la possibilità di apporti partecipativi dei soggetti interessati e, conseguentemente, anche di un obbligo di previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della relativa domanda. Ciò anche in applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della L. n. 241/1990, secondo cui il mancato preavviso di diniego non produce effetti vizianti ove l'Amministrazione non avrebbe comunque potuto emanare provvedimenti diversi da quelli in concreto adottati " (Cons. Stato, VI, 21.02.2023, n. 1787;
Cons. Stato, VI, 10.02.2020, n. 1029).

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