TAR Roma, sez. I, sentenza 2012-05-08, n. 201204118
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 04118/2012 REG.PROV.COLL.
N. 03260/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3260 del 2011, proposto da:
L M, rappresentato e difeso dall'avv. G M, con domicilio eletto presso Francesco Grisanti in Roma, via Crescenzio, 62;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
G A A, non costituito ;
per l'annullamento
previa sospensione dell’esecuzione,
- del provvedimento, senza estremi, con cui L M, a seguito dell'espletamento delle prove scritte del concorso di nomina a 350 posti di notaio indetto dal Ministero della Giustizia con D.D.G. del 10 aprile 2008, è stato escluso dalla procedura, e per l'effetto non è stato ammesso allo svolgimento delle prove orali, provvedimento noto al ricorrente a seguito della pubblicazione, in data 20 gennaio 2011, della graduatoria dei candidati ammessi alle prove orali;
- della predetta graduatoria, formata a seguito dello svolgimento e della correzione delle prove scritte del concorso di nomina a 350 posti di notaio, bandito dal Ministero della Giustizia con D.D.G. del 10 aprile 2008, nella parte in cui L M non risulta essere stato ammesso dalla Commissione esaminatrice alle prove orali, graduatoria pubblicata in data 20 gennaio 2011;
- dei verbali dalla Commissione esaminatrice, ed in particolare di quello del 19 marzo 2010, nel quale la Commissione ha esaminato gli elaborati del candidato L M, dichiarando, il candidato "NON IDONEO" e "di non passare alla lettura del terzo elaborato";nonché del verbale della Commissione del 23 aprile 2009;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compreso il bando di concorso del 10 aprile 2008, nonché il provvedimento successivo alla pubblicazione della graduatoria di fissazione delle prove orali, nella parte in cui non è stato inserito il nominativo di L M, nonché ogni ulteriore provvedimento, allo stato ignoto, di approvazione della graduatoria e/o degli esiti concorsuali allo stato della procedura;nonché
per il risarcimento dei danni consequenziali cagionati al ricorrente dai provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2012 il Consigliere R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe il dott. L M, premesso di aver partecipato al concorso, per esame a 350 posti di notaio, indetto con decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile del 10 aprile 2008, espone di essere stato giudicato “non idoneo” per gli errori riscontrati nella correzione dei primi due elaborati e, conseguentemente, di non essere stato ammesso a sostenere le prove orali, senza che si passasse alla lettura anche del terzo elaborato.
Il ricorrente impugna, pertanto, il giudizio di non idoneità e la conseguente non ammissione all’orale, nonché i presupposti verbali della Commissione, affidando il ricorso ai seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 24 aprile 2006 n. 166, dell’art. 3 legge n. 241/1990, dell’art. 97 Cost., nonché del bando di concorso;eccesso di potere per carente e/o omessa istruttoria, difetto di presupposti, illogicità .
I criteri di valutazione fissati dalla Commissione esaminatrice, lungi dall’essere concreti ed obiettivamente volti a predeterminare un omogeneo percorso valutativo degli elaborati, si risolverebbero in concetti di estrema ampiezza e sostanziale genericità;
Le espressioni usate in concreto per la fissazione dei c.d. “ineliminabili caratteri” degli elaborati per l’ammissione alle prove orali non presenterebbero alcun limite oggettivamente apprezzabile, posto alla successiva attività valutativa della Commissione;
I criteri di valutazione sarebbero manifestamente irrazionali nonché privi di qualsiasi contenuto, e dunque l’obbligo della loro predisposizione sarebbe stato eluso.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 24 aprile 2006 n. 166, dell’art. 3 legge n. 241/1990, dell’art. 97 Cost., nonché del bando di concorso;eccesso di potere per carente e/o omessa istruttoria, difetto di presupposti, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti.
Nell’elaborato del ricorrente non sarebbero rinvenibili gravi insufficienze, essendo esse il frutto di un travisamento degli atti da parte della Commissione, con il che non si comprenderebbe come lo stesso sia stato escluso.
Il ricorrente chiede pertanto l’annullamento degli atti oggetto di censura oltre che il risarcimento del danno subito..
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, e ne ha domandato la reiezione nel merito, sul rilievo della piena legittimità delle operazioni di correzione degli elaborati e della sufficienza, logicità e congruità della motivazione del giudizio negativo, insindacabile nel suo contenuto valutativo.
Alla pubblica udienza del 7 Marzo 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1 – Con il primo motivo il ricorrente censura l’illegittimità dei criteri valutativi predeterminati dalla Commissione competente per la procedura concorsuale de qua .
2 - Nessuna delle spiegate censure è fondata.
3 - A tal riguardo, non sembra inutile premettere che, nella fattispecie all’esame dell’adìto Giudice, la predeterminazione dei criteri di valutazione degli elaborati, nonché dei criteri di determinazione delle gravi insufficienze determinanti l’arresto della correzione e la dichiarazione di non idoneità del candidato, costituiva ineludibile attività propedeutica della Commissione esaminatrice, avuto riguardo alla previsione dell’art. 10, comma 2, come richiamata, ai fini che ne occupano, dall’art. 11, comma 7, del d.lgs 166/2006.
3.1 E, invero, ai sensi della prima disposizione, “ La commissione, prima di iniziare la correzione, definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati e l'ordine di correzione delle prove stesse”; mentre secondo l’art. 11, comma 7, precitato, “ Nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergono nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla commissione, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, la sottocommissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi ”.
Risulta dunque di immediata evidenza che alla generale attività di fissazione dei “ criteri che regolano la valutazione degli elaborati ” (art. 10, comma 2) acceda anche quella di specifica individuazione delle tipologie di errori che sostanziano le ipotesi di “nullità” o “gravi insufficienze”, legittimanti l’arresto della correzione degli elaborati e la conseguente esclusione del candidato dalla partecipazione alle prove orali;e ciò, anche considerato che l’art. 11, comma 7, in esame, si limita alla menzione delle suddette ipotesi senza individuarne i contorni né i contenuti.
Ne consegue che per la Commissione esaminatrice costituiva uno specifico obbligo, sia la predeterminazione dei criteri di correzione e di valutazione degli elaborati, sia l’adeguata precisazione delle tipologie di “errori” suscettibili di essere ricondotte nell’ambito della generica declaratoria di cui all’art. 11, comma 7, come la Sezione, del resto, ha già avuto modo di precisare a questo riguardo (da ultimo, TAR Lazio, Sez. I, n. 3560 e 2900 del 2012).
3.2 Tanto premesso, prive di fondamento si appalesano le censure spiegate da parte ricorrente avverso i criteri di valutazione predisposti dalla Commissione, se solo si ha riguardo alla complessiva attività svolta in via propedeutica dal predetto Organismo, quale emerge dal verbale del 23 aprile 2009 - anch’esso impugnato quale atto presupposto - che contiene la declaratoria dei criteri per la valutazione degli elaborati.
In esso si stabiliva che, ai sensi del comma 7 dell’art. 11 del d.lgs. 166/2006, “non si procederà alla lettura del secondo o del terzo elaborato, dichiarando non idoneo il candidato:
a) in caso di nullità, comprese quelle formali, previste dalla legge notarile, dal codice civile o da altre leggi dello Stato;
b) in presenza di una delle seguenti “gravi insufficienze” e precisamente:
- travisamento della traccia o esposizione illogica delle soluzioni prescelte ovvero contraddittorietà tra le soluzioni adottate o tra le soluzioni medesime e le relative motivazioni;
- gravi errori di diritto nella scelta delle soluzioni, nell’illustrazione delle parti teoriche o nella redazione dell’atto notarile;
- mancanza sostanziale delle ragioni giustificative della soluzione adottata o delle argomentazioni giuridiche a supporto dei ragionamenti svolti;gravi carenze della parte teorica anche per omessa trattazione di punti significativi della stessa;
- evidente inidoneità nell’analisi e nella risoluzione dei temi posti nella traccia;
- gravi violazioni di legge nella redazione dell’atto notarile;
- errori di ortografia, grammatica o sintassi ”.
3.3 In tal modo, la Commissione individuava le ipotesi di “nullità” o di “gravi insufficienze”, quanto alle prime, definendone i contorni con il richiamo alle cause di nullità previste dalla legge notarile, dal codice civile o da altre leggi dello Stato;quanto alle seconde, scolpendone il contenuto con la suindicata elencazione che individua le principali categorie generali in cui, in linea di massima, ricondurre ed inscrivere le gravi insufficienze.
E tali categorie rappresentano, con tutta evidenza, ipotesi limite di errori od omissioni dalla cui gravità si fa discendere l’arresto della correzione degli elaborati e la conseguente esclusione del candidato dalla partecipazione alle prove orali .
3.4 Ai fini che ne occupa, va altresì considerato che nello stesso verbale la Commissione, dato atto che “ le prove sostenute hanno carattere teorico-pratico e che alcune delle numerose questioni implicate dalle tracce potevano essere risolte attraverso differenziati percorsi argomentativi”, procedeva all’individuazione, ai sensi dell’art.10, comma 2, del d.lgs. 166/2006, dei criteri “generali” di correzione cui attenersi nella valutazione degli elaborati, stabilendo preliminarmente di approvare solo le soluzioni adottate dai candidati che presentassero carattere di logicità e coerenza rispetto al contenuto della traccia, alle norme e ai principi dell’ordinamento giuridico nonché alla pratica notarile.
3.5 Ne consegue che i più generali criteri di correzione degli elaborati, di cui all’art. 10, comma 2, non possono essere oggetto di un’applicazione atomistica, dovendo invece gli stessi necessariamente andare ad integrare i criteri determinati ai sensi dell’art. 11, comma 7, di tal che, da un lato, “le gravi insufficienze” trovano la loro concreta esplicazione nella gravità delle inesattezze e delle carenze degli elementi indicati come necessari ai fini dell’approvazione dell’elaborato, dall’altro, la griglia di valutazione degli elaborati che complessivamente ne discende, risultando dalla correlata applicazione dei criteri generali di valutazione come integrati da quelli di cui all’art. 11, comma 7, si dimostra correttamente enucleata e sufficientemente definita quale schema logico nel quale debbono insistere le operazioni valutative della Commissione, senza che tuttavia ne risultino intaccati gli irriducibili margini di discrezionalità.
3.6 E a quest’ultimo riguardo non sembra inutile rammentare che la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha più volte affermato che “ L’attività di determinazione dei criteri di valutazione rientra nell'ampia discrezionalità della Commissione esaminatrice ed è pertanto sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, salvo che non sia "ictu oculi” inficiata da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti ” (Cons. Stato, sez. IV, n. 5862 del 2008;8 giugno 2007, n. 3012;11 aprile 2007, n. 1643;nonché TAR Lazio, sez. I, nn. 3560 e 2900 del 2012 e n. 35387 del 2010 ).
Tale condizione non ricorre nella fattispecie in esame ove la Commissione, come la Sezione ha già avuto modo di osservare (TAR Lazio, sez. I, n. 3560 del 2012), ha utilizzato criteri di valutazione chiari e pertinenti, garantendo anzi il principio di trasparenza dell'attività amministrativa, che rappresenta il fine perseguito dal legislatore nel determinare la necessità di fissazione e verbalizzazione dei criteri “ in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti ” (cfr. Consiglio Stato , sez. V, n. 1398 del 2011).
Per le considerazioni sin qui svolte il primo motivo di ricorso deve essere respinto.
4 – Con il secondo motivo, il ricorrente contesta analiticamente le motivazioni addotte dalla Commissione a sostegno del giudizio negativo reso sui suoi elaborati, per dedurre la insussistenza delle carenze riscontrate;in particolare, egli contesta la configurabilità delle gravi insufficienze rilevate nel secondo elaborato, nonché gli altri rilievi presenti nella motivazione posta a sostegno del giudizio di non idoneità, sia in quanto non avevano impedito di passare alla lettura del secondo elaborato, sia perché infondati in fatto e in diritto.
4.1 Il vaglio giurisdizionale sollecitato con le proposte censure suggerisce di soffermarsi preliminarmente sull’ambito entro il quale lo stesso è consentito, al fine di parametrare specularmente l’ammissibilità delle doglianze sollevate avverso l’esercizio della discrezionalità valutativa, confluito nell’adozione del giudizio gravato.
4.2 In tale direzione, occorre rammentare che, dal momento che il giudizio di legittimità non può trasmodare in un pratico rifacimento, ad opera dell'adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, trova espansione il principio per cui l'apprezzamento tecnico della Commissione è sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà.
Come più volte affermato in giurisprudenza, anche della Sezione (Tar Lazio, sez. I, n. 2467 del 2012 e n. 26342 del 2010), il giudizio della Commissione, comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attiene alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile – unicamente sul piano della legittimità – per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, laddove tali profili risultino emergenti dalla stessa documentazione e siano tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che, con ciò, il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione ( ex multis , Cons. Stato, sez. IV, n. 172 del 2006).
Pur in presenza del superamento dell’equazione concettuale tra discrezionalità tecnica e merito – quest’ultimo riservato all'Amministrazione nella determinazione del regolamento di interessi più opportuno, e dunque insindacabile - nondimeno il limite del controllo giurisdizionale è dato dal fatto che l'applicazione della norma tecnica non sempre si traduce in una legge scientifica universale, caratterizzata dal requisito della certezza, ed anzi, quando contiene concetti giuridici indeterminati, dà luogo ad apprezzamenti tecnici ad elevato grado di opinabilità (Tar Lazio, sez. I, n. 2900 del 2011 e n. 6209 del 2004).
Ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità ( ex multis , Consiglio Stato, sez. VI, n. 871 del 2011).
4.3 Tali circostanze debbono essere escluse nel caso di specie, in cui la Commissione ha diffusamente e puntualmente motivato il giudizio, in riferimento ai criteri determinati e sopra specificati ed alla gravità degli errori.
La valutazione della Commissione non appare dunque viziata da profili di eccesso di potere, contraddittorietà, irragionevolezza ed illogicità, risultando al contrario compiutamente motivata in ordine ai profili di logicità e coerenza rispetto al contenuto della traccia, alle norme e ai principi dell’ordinamento giuridico ed alla pratica notarile.
In particolare, come risulta dalla lettura del verbale n. 70, i rilievi mossi dalla Commissione al primo elaborato del candidato sostanziavano delle insufficienze di consistenza tale da non precludere la valutazione del secondo elaborato, la cui lettura, al contrario, evidenziava insufficienze ritenute gravi dall’Organismo di valutazione, come si desume dal contenuto del giudizio a tal riguardo espresso.
Destituita di fondamento si appalesa pertanto l’affermazione del ricorrente secondo cui ‘ E’ quindi evidente la contraddittorietà tra la decisione di procedere alla lettura del secondo elaborato (in concreto assunta dalla Commissione) e l’ipotetica presenza di “gravi errori di diritto” nel primo elaborato (che avrebbe imposto la diversa decisione di non accedere alla lettura del secondo elaborato)’.
Parimenti, il ricorrente non può essere seguito laddove indirizza le sue censure avverso i dirimenti rilievi riscontrati nella seconda prova vertente sull’atto mortis causa, in quanto, pur denunciando un “travisamento degli atti” da parte della Commissione, in realtà egli viene a confutare nel merito i rilievi che il predetto Organismo ha sollevato in ordine alla interpretazione della traccia, alle tesi enunciate e alle soluzioni individuate dal candidato.
Il Collegio ritiene quindi di non poter prendere cognizione delle valutazioni compiute dalla Commissione, non trattandosi nella fattispecie dell’accertamento di un fatto, bensì del compimento di un’attività valutativa e comparativa, dell’elaborato del candidato e dei rilievi della Commissione, attività, a tutta evidenza, preclusa all’adìto Giudice.
4.4 Né il giudizio espresso può essere smentito attraverso il richiamo effettuato dalla ricorrente alla dottrina, atteso che, secondo quanto espresso dalla consolidata giurisprudenza, spetta in via esclusiva alla Commissione “ la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi e che, a meno che non ricorra l'ipotesi residuale del macroscopico errore logico”, mentre non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate opinioni di soggetti terzi (Cons. St., sez. IV, n. 2781 del 2007).
4.5 - In forza dei richiamati canoni ermeneutici, il Collegio non rinviene nella fattispecie la possibilità di procedere ad uno scrutinio delle singole valutazioni espresse dalla Commissione in relazione ai vari aspetti, fatte oggetto di negativo apprezzamento, come sostanzialmente suggerito dal ricorrente con il secondo motivo di gravame.
4.6 – Con evidenza, gli stessi profili non permettono di conferire rilevanza all’operazione pure svolta dal ricorrente di messa a confronto del giudizio su singole parti del proprio elaborato con quello espresso su altre parti di elaborati di altri candidati valutati idonei.
5 - Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
6 - Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e restano liquidate come in dispositivo.