TAR Lecce, sez. III, sentenza 2017-11-09, n. 201701777

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2017-11-09, n. 201701777
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201701777
Data del deposito : 9 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/11/2017

N. 01777/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01943/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1943 del 2008, proposto da:
M L, rappresentato e difeso dall'avvocato P Q, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi 43;

contro

Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato M L D S, con domicilio eletto in Lecce, presso il Municipio;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 87344 del 10/7/2008, notificato il 2/10/2008, con il quale il Dirigente dell’U.T.C. - Settore Urbanistica - del Comune di Lecce ha respinto la “domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi, registrata al protocollo generale n. 48977 del 7/4/2004, pratica 1753, Legge 326/2003”, riferita alla esecuzione di opere abusive residenziali, consistenti nella realizzazione abusiva di una civile abitazione in ampliamento a deposito esistente al piano terra, in Lecce in Via Colamussi n. 32, Contrada Camporre, e distinta in Catasto Fabbricati al Foglio 178 Particelle 295 e 296;

- di ogni altro connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compreso, ove occorra l’avviso ex art. 10 bis L. 241/90 del 12/5/2008, prot. n. 61873.


Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2017 la dott.ssa Antonella Lariccia e uditi l'avv. A. Marasco, in sostituzione dell'avv. P. Quinto, e l'avv. L. Astuto, in sostituzione dell’avv. L. M. De Salvo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 01.12.2008 il sig. M L invoca l’annullamento degli atti in epigrafe indicati lamentando:

- Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/90 e dell’art. 2 della medesima Legge. Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione e difetto di istruttoria nonché per errore sui presupposti di fatto e diritto e violazione del principio di leale collaborazione e di correttezza;

- Falsa ed errata applicazione della L. 326/03, della L. 47/85 e della L.R. 28/03, eccesso di potere per illogicità manifesta, contradditorietà e perplessità: il diniego di sanatoria gravato è motivato con generico riferimento alla normativa nazionale e non specifica quale tipo di vincolo sussisterebbe sull’area oggetto dell’intervento abusivo

Espone, in particolare, il sig. M L di avere richiesto, con istanza registrata al protocollo Generale n. 48977 del 7/4/2004, pratica 1753 al Comune di Lecce il rilascio del condono edilizio ex art. 32 della Legge 24 Novembre 2003 n° 326, in relazione alla esecuzione di una serie di opere abusive, consistenti nella realizzazione, in assenza di titolo edilizio, di una civile abitazione in ampliamento di deposito esistente al piano terra, su un terreno di sua proprietà sito in Lecce in Via Colamussi n. 32, Contrada Camporre, e distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 178 Particelle 295 e 296. Tuttavia il Comune di Lecce, dopo avere comunicato al ricorrente, con la nota del 12/5/2008, prot. n. 61873, l'avvio del procedimento di emissione del provvedimento di diniego della istanza di condono, con il provvedimento oggi impugnato ha rigettato la domanda di condono a suo tempo presentata dallo stesso, rilevando che l’immobile interessato dagli interventi abusivi è sottoposto a Vincolo Paesaggistico - Ambientale ed Idrogeologico e che “ in queste zone le sole opere suscettibili di sanatoria sono quelle ricadenti nelle tipologie 4, 5 e 6 vale a dire opere di restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria e opere non valutabili in termini di superficie e di volume ”.

Si è costituito in giudizio il Comune di Lecce invocando il rigetto del ricorso e, all’udienza pubblica del 04.10.2017, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Tanto premesso il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Ed invero è noto come, ai sensi dell’art. 32, comma 27 lettera d), della Legge 24 Novembre 2003 n° 326, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora “ siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non siano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ".

E’, altresì, noto come l’art. 2, comma 1, della Legge Regionale della Puglia n.28/2003 (come modificato dall’art. 4 della legge n. 19/2004) nell’attuare la legge statale n. 326/2003, permetta la sanatoria di tutti gli abusi ma con riferimento all’osservanza del requisito generale dell’art. 31 comma 2 della Legge n. 47/1985, vale a dire della ultimazione delle opere nel termine di legge, che però non è “ ex se ” sufficiente a configurare la possibilità giuridica del condono, non consentendo comunque il superamento dei rilevati limiti imposti dal comma 27 dell’art. 32 della Legge n. 326/2003.

Per quanto riguarda il condono di interventi edilizi abusivi ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, pertanto, l’art. 32, commi 26 e 27, D.L. n. 269/2003. convertito in Legge n. 326/2003, esclude la possibilità di conseguire il condono edilizio qualora il vincolo di inedificabilità (di carattere relativo) sia preesistente all'esecuzione delle opere abusive, e le opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo non siano conformi alle norme e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (cfr. T.A.R. Campania, Sez. VII, 10 gennaio 2014 n. 160, nonché Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 settembre 2013 n. 4619).

Ciò posto, osserva il Collegio come le principali censure articolate dal ricorrente nel ricorso, che denunciano in buona sostanza l’illegittimità degli atti impugnati per violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria e motivazione, risultino fondate e meritevoli di accoglimento.

Ed invero, a parere del Tribunale, dalla motivazione del provvedimento di diniego impugnato non si evince in alcun modo che il Comune di Lecce abbia effettivamente verificato, oltre alla circostanza che i vincoli paesaggistico - ambientali ed idrogeologici gravanti sull'area su cui insiste l’immobile del ricorrente siano stati imposti dalla P.A. prima della realizzazione, in assenza del titolo edilizio, delle opere edilizie (di amplimento) oggetto della denegata istanza di condono, anche che le predette opere siano effettivamente in contrasto con le prescrizioni dettate dallo strumento urbanistico generale vigente, e sotto quali specifici aspetti, non riportando la motivazione dell’atto impugnato alcuna argomentazione al riguardo.

Orbene, atteso che la preesistenza del vincolo paesaggistico rispetto alla realizzazione dell’intervento abusivo costituisce una condizione necessaria ma non sufficiente al fine di denegare legittimamente il condono edilizio ai sensi dell’art 32, commi 26 e 27, della Legge 24 Novembre 2003 n° 326, essendo altresì necessaria anche la non conformità delle opere realizzate alle norme e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, appare evidente come il provvedimento impugnato, non avendo accertato, o comunque non avendone dato adeguatamente atto nella motivazione, che le opere in questione siano effettivamente in contrasto con lo strumento urbanistico generale vigente, e sotto quali specifici aspetti, risulti illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione;
ed invero, a parere del Collegio, appare evidente come nella specie l’istruttoria svolta dal Comune resistente sia carente, o che quanto meno la motivazione esternata sia del tutto inidonea ad assolvere la funzione, ex art. 3 L. n. 241/1990, di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione in relazione alle risultanze dell’istruttoria, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’obbligo di motivazione deve essere inteso “ secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l’atto reca l’esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest’ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione " (da ultimo: Consiglio di Stato, sez. III, 23 novembre 2015, nn. 5311 e 5312;
Consiglio di Stato, sez. IV, 21 aprile 2015, n. 2011;
Consiglio di Stato, sez. V, 24 novembre 2016, n. 4959, 23 settembre 2015, n. 4443, 28 luglio 2015, n. 3702, 14 aprile 2015, n. 1875, 24 marzo 2014, n. 1420;
Consiglio di Stato, sez. VI, 6 dicembre 2016, n. 5150).

Peraltro, osserva il Tribunale che la motivazione del provvedimento impugnato nulla argomenta nemmeno in ordine a quanto rappresentato dal ricorrente nelle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto ex art 10 bis L. 241/90 di cui alla nota del 12/5/2008, prot. n. 61873, in particolare con precipuo riferimento all’effettiva estensione e sussistenza del vincolo sull’area in questione;
al riguardo, se è noto che non sussiste in capo all’Amministrazione procedente l’obbligo di una puntuale confutazione delle deduzioni espresse nella memoria ex art. 10 bis L. 241/90, dovendosi ritenere sufficiente la completezza motivazionale dell’atto finale in sé considerato, allorché da esso possano comunque univocamente desumersi i presupposti di fatto e di diritto posti alla base della decisione, si osserva che nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato si palesa vieppiù carente anche sotto tale ulteriore aspetto, in quanto evidenzia un’ulteriore carenza nell’istruttoria del provvedimento in questione, che non da alcun conto dell’esame delle (rilevanti) problematiche sollevate dal ricorrente nelle osservazioni presentate.

In conclusione il ricorso merita accoglimento e va conseguentemente disposto l’annullamento dell’atto impugnato, per difetto di adeguata motivazione.

Le spese del presente giudizio, ex art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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