TAR Torino, sez. II, sentenza breve 2024-05-09, n. 202400448

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza breve 2024-05-09, n. 202400448
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202400448
Data del deposito : 9 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/05/2024

N. 00448/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00423/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 423 del 2024, proposto da G G e I A, rappresentati e difesi dagli avvocati R L e A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A F in Torino, corso Galileo Ferraris, 71;

contro

Comune Buttigliera D'Asti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P S e J G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Hp S.r.l. e Sfoglia Torino S.r.l., rappresentate e difese dagli avvocati Anna Casavecchia, Francesca Dealessi e Carlo Piola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

della deliberazione del Consiglio Comunale di Buttigliera d'Asti n. 25 del 29 dicembre 2023, avente ad oggetto “Variante Parziale n. 9 al vigente P.R.G.I. ai sensi del comma 5, art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i. – Approvazione”;
nonché della Variante Parziale n. 9 stessa;
nonché della deliberazione della Giunta Comunale di Buttigliera d'Asti n. 3 del 9 febbraio 2024, avente ad oggetto “Sdemanializzazione e declassamento porzioni di strada comunale denominata “via Nevizzano”;
nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso e, in particolare, della deliberazione del Consiglio Comunale di Buttigliera d'Asti n. 30 del 29 dicembre 2023 di approvazione del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anni 2024 – 2025 – 2026”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune Buttigliera D'Asti, di Hp S.r.l. e di Sfoglia Torino S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2024 il dott. Andrea Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso, notificato il 25.3.2024 e depositato il 22.4.2024, gli esponenti hanno impugnato, per chiederne l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, gli atti individuati in epigrafe con cui il Comune di Buttigliera d’Asti ha approvato la variante parziale n. 9 al vigente PRGC e il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per gli anni 2024/2026 e ha, inoltre, disposto la sdemanializzazione di porzioni della strada comunale denominata “via Nevizzano”, statuendone l’alienazione tramite trattativa privata ai sensi dell’art. 41, comma 1, punto 6 R.D. n.8 27/1924.

2. A suffragio del ricorso sono stati dedotti i motivi di diritto di seguito rubricati:

- Quanto alla deliberazione del consiglio comunale n. 25/2023 e alla variante parziale n. 9:

I – Violazione ed errata applicazione degli artt. 1, 11 e 25 della L.R. n. 56/1977. Violazione ed errata applicazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà manifeste. Sviamento.

II – Violazione ed errata applicazione dei principi generali del diritto. Eccesso di potere per illogicità e perplessità manifeste. Eccesso di potere per sviamento.

- Quanto alla delibera di giunta n. 3/2024:

I – Incompetenza. Violazione dell’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000.

II – Violazione ed errata applicazione degli artt. 3 e ss. della legge n. 783/1908;
17, 18 e ss. del R.D. n. 454/1909;
3 del R.D. n. 2440/1923;
37 e 41 del R.D. n. 827/1924;
nonché dell’art. 12 della legge n. 127/1997. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Eccesso di potere per errore di fatto e travisamento. Eccesso di potere per difetto di motivazione.

3. Si sono costituiti per resistere il Comune di Buttigliera d’Asti e le controinteressate HP s.r.l. e Sfoglia Torino s.r.l. che hanno eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

4. Con memoria del 3.5.2024, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare.

5. Alla camera di consiglio del 7 maggio 2024 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, instando per la compensazione delle spese di lite. La parte controinteressata ha concordato sulla richiesta di compensazione delle spese. L’amministrazione intimata si è rimessa alle determinazioni del Collegio.

6. Il Presidente ha avvisato le parti, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., che il Collegio si riservava di emanare sentenza in forma semplificata e la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Il giudizio, trattato nella camera di consiglio per la domanda di concessione di misure cautelari, può essere deciso con sentenza in forma semplificata, come da avviso formulato in udienza, sussistendo i presupposti di legge.

8. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

8.1. Ai sensi dell’art. 84, comma 1, cod. proc. amm. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale ”;
per il successivo comma 3 “ La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue ”.

8.2. Nel caso di specie difetta una dichiarazione sottoscritta dalla parte né il difensore che ha dichiarato la rinuncia al ricorso risulta munito di mandato speciale ed anzi la facoltà di rinuncia non si palesa contemplata neppure nella procura ad litem , la quale, del resto, per consolidato e condiviso orientamento, non potrebbe qualificarsi come mandato speciale anche ove menzionasse tale facoltà (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 giugno 2015, n. 2940;
T.A.R. Veneto, sez. I, 28 giugno 2019, n. 790;
T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 28 dicembre 2018, n. 12588;
T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 15 ottobre 2015, n. 2189).

8.3. Attesa l’inosservanza delle prescrizioni dettate dal citato art. 84 cod. proc. amm., la dichiarazione di rinuncia formulata oralmente nell’udienza camerale non può, dunque, essere dichiarata valida, né, di conseguenza, il giudizio può essere dichiarato estinto per rinuncia.

8.4. Nondimeno detta rinuncia “irrituale” costituisce argomento di prova circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 giugno 2015, n. 2940;
cit. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 28 dicembre 2018, n. 12588;
T.A.R. Veneto, sez. I, 18 dicembre 2018, n. 1185) ai sensi del comma 4 del medesimo art. 84 cod. proc. amm., a tenore del quale “ Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa ”.

9. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ex artt. 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, e 85, comma 9, cod. proc. amm. per sopravvenuto difetto di interesse.

10. In considerazione dell’esito in rito e avuto riguardo alle dichiarazioni delle parti circa la regolazione delle spese, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio.

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