TAR Salerno, sez. II, sentenza 2022-10-25, n. 202202822

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2022-10-25, n. 202202822
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202202822
Data del deposito : 25 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/10/2022

N. 02822/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01180/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1180 del 2020, proposto da
A L, rappresentato e difeso dagli avvocati L V e T T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Castel San Giorgio, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, C.so Vittorio Emanuele n. 58;
ASL di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
Autorità di Bacino Meridionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
Provincia di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

per l’annullamento

a – della delibera di C.C. n° 8 del 20.05.2020, prot. n.109 del 27.05.2020, pubblicata sul B.u.r.c. n.119 del 01.06.2020, avente ad oggetto “ Legge Regionale n.16 del 22.12.2004 – Piano urbanistico comunale: recepimento delle prescrizioni dei pareri resi dagli Enti ed approvazione del Puc del Comune di Castel San Giorgio e dei connessi atti ed elaborati ”;

b – della delibera di G.C. n° 366 del 20.12.2018, successivamente pubblicata, avente ad oggetto “ Legge Regionale n.16 del 22.12.2004 – Proposta di Piano urbanistico comunale. Rapporto ambientale – Sintesi non tecnica. Adozione ”;

c – della deliberazione di G.C. n° 82 del 5.4.2019, avente ad oggetto la determinazione sulle osservazioni al puc, controdeduzioni e decisioni;

d – della relazione di riscontro alle osservazioni redatta dal R.U.P., prot. 10080 del 5.04.2019, nonché della scheda tecnica - istruttoria di risposta all’osservazione n° 18, prot. n. 5708 del 20.02.2019, formulata dal ricorrente;

e – della deliberazione di G.C. n° 216 del 23.07.2018, prot. 237, del 24 luglio 2018, recante revoca della delibera di G.C. n° 207 del 7.8.2015;

f – ove e per quanto occorra, della Determinazione DSG n° 00929/2019 del 10.7.2019, Area Settore Patrimonio Manutenzione urbanistica, a firma del geom. Mario Zappullo, recante “ Presa d’atto della nota prot.19225 del 10/07/2019 e provvedimenti connessi e/o conseguenti alla esecuzione della D.G.C. n.82 del 05.04.2019” ;

g – ove e per quanto occorra, del certificato di destinazione urbanistica, prot. 0017662/2020 del 3.07.2020;

h – ove e per quanto occorra, del Regolamento regionale n° 5/2011 in parte qua ove dovesse argomentarsi ex art. 3 di detto Regolamento per legittimare la competenza delle Giunta Comunale all’adozione del P.U.C.;

i – ove e per quanto occorra, del Decreto del Presidente della Provincia, n° 19 del 17 febbraio 2020, recante, in relazione al PUC di Castel san Giorgio, “ Dichiarazione ai sensi dell’art.3 del R.R. 5/2011, di coerenza alla strategie a scala sovracomunale individuate dall’Amministrazione provinciale anche in riferimento al proprio piano territoriale di coordina-mento provinciale ”;

l – di qualsivoglia altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castel San Giorgio e del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 la dott.ssa L Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il presente ricorso, notificato il 9 settembre 2020 e depositato il 5 ottobre 2020, si impugnano:

la delibera di C.C. n. 8 del 20 maggio 2020, di approvazione del PUC del Comune di Castel San Giorgio;

la delibera di G.C. n. 366 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto di adozione del PUC suddetto;

la deliberazione di G.C. n. 82 del 5 aprile 2019, avente ad oggetto la determinazione sulle osservazioni al PUC, controdeduzioni e decisioni;

la relazione di riscontro alle osservazioni, redatta dal R.U.P., prot. 10080 del 5 aprile 2019, nonché la scheda tecnica - istruttoria di risposta all’osservazione n. 18, prot. n. 5708 del 20 febbraio 2019, formulata dal ricorrente;

la deliberazione di G.C. n. 216 del 23 luglio 2018, prot. 237, del 24 luglio 2018, recante revoca della delibera di G.C. n. 207 del 7 agosto 2015;

ove e per quanto occorra, la Determinazione DSG n. 00929/2019 del 10 luglio 2019, Area Settore Patrimonio Manutenzione urbanistica, recante “ Presa d’atto della nota prot.19225 del 10/07/2019 e provvedimenti connessi e/o conseguenti alla esecuzione della D.G.C. n.82 del 05.04.2019 ”;

ove e per quanto occorra, il certificato di destinazione urbanistica, prot. 0017662/2020 del 3 luglio 2020;

ove e per quanto occorra, il Regolamento regionale n. 5/2011, in parte qua , ove dovesse argomentarsi ex art. 3 di detto Regolamento per legittimare la competenza delle Giunta Comunale all’adozione del PUC;

ove e per quanto occorra, il Decreto del Presidente della Provincia, n. 19 del 17 febbraio 2020, recante, in relazione al PUC di Castel san Giorgio, “ Dichiarazione ai sensi dell’art.3 del R.R. 5/2011, di coerenza alle strategie a scala sovracomunale individuate dall’Amministrazione provinciale anche in riferimento al proprio piano territoriale di coordinamento provinciale ”;

qualsivoglia altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguenziale.

Rappresenta in fatto il ricorrente:

- di essere comproprietario di un lotto di terreno sito nel Comune di Castel San Giorgio, alla Via Mannara, censito in N.C.E.U. al foglio n. 9, particelle nn. 227, 493 e 508;

- di aver appreso, a seguito della pubblicazione del PUC, che, sebbene nel piano strutturale il suo lotto era stato incluso in “ un’area di potenziale trasformazione a destinazione prevalentemente residenziale ”, nel piano operativo risultava invece zonizzato come “ STd- area destinata a spazio o attrezzature di uso pubblico ”, sottozona Ip 8 (scuola secondaria di I grado di progetto - Polo scolastico), potenzialmente espropriabile;

- di aver formulato osservazioni al PUC, assunte al protocollo dell’Ente con il n. 6078, evidenziando la “ evidente discrasia tra le scelte di piano (componente strutturale) e la classificazione sull’uso del suolo in termini di trasformazione (componente operativa) ”;

- che con delibera di G.M. n. 82 del 5 aprile 2019, veniva confermato, sulla scorta della motivazione fornita dal T.C., il rigetto dell’osservazione formulata e l’Ufficio di Piano provvedeva alla modifica della legenda della Tavola 35, senza che il Piano - così sostanzialmente modificato - venisse riadottato dalla Giunta.

A fondamento del gravame si articolano i seguenti motivi:

I- Incompetenza – Violazione di legge (art.42 TUEL, art. 19 Statuto comunale) -Eccesso di potere (violazione del giusto procedimento arbitrarietà) – Violazione degli artt. 97 e 117 Cost. :

Si eccepisce l’incompetenza della Giunta comunale all’adozione dell’impugnato strumento urbanistico ovvero al recepimento delle osservazioni sul piano;

II- Incompetenza – Violazione di legge (art. 42 TUEL;
art. 9 e 10 L.59/62, art. 1 e ss. L.R.C.1/2011;
art.43 bis L.R.C. 16/2004) -Eccesso di potere (violazione del giusto procedimento- arbitrarietà) – Violazione degli artt. 97 e 117 Cost.
:

Si eccepisce l’illegittimità del regolamento regionale n. 5/2011 per contrasto con l’art. 42 del T.U.E.L. nonché con l’art. 43 bis della Legge n. 16/2004;

III – Violazione di legge (art.42 TUEL;
art.19 Statuto comunale) – Eccesso di potere (carenza del presupposto – violazione del giusto procedimento – sviamento – straripamento di potere) – Incompetenza
:

Si ribadisce che il regolamento n. 5/2011 è privo di giuridica efficacia e va disapplicato;

IV- Violazione di legge (art. 22 e ss. L.R.C. 16/2004;
art. 3 Reg. reg. n.5/2001 in relazione agli artt. 38, 77 e 78 T.U.E.L. e all’art. 6 bis L.241/90) - Eccesso di potere - Violazione dell’art.97 Cost.: principio di imparzialità- buon andamento e trasparenza
:

Si eccepisce l’illegittimità della delibera di Giunta comunale n. 366/2018, dovuta alla partecipazione del Sindaco, che aveva un obbligo di astensione per disposto normativo, vizio ridondante sull’intero percorso seguito dell’Ente per la nuova pianificazione urbanistica;

V-Violazione di legge (art. 22 e ss. L.R.C. 16/2004;
art. 3 Reg. reg. n.5/2001 in relazione agli artt. 38 e 78 T.U.E.L.) - Eccesso di potere (violazione del giusto procedimento -carenza assoluta del presupposto- abnormità-–difetto di istruttoria) - Violazione dell’art.97 Cost.: principio di imparzialità- buon andamento e trasparenza
:

Si eccepisce l’illegittimità della delibera di approvazione del PUC n. 8/2020, stante la mancata astensione sia del Sindaco che dei consiglieri dichiaratamente in conflitto di interessi, perché proprietari o parenti entro il quarto grado di proprietari di terreni coinvolti dalle previsioni del nuovo PUC;

VI-Violazione di legge (art.134, II co., TUEL in relazione all’art.3 L.241/90) - Eccesso di potere (difetto assoluto di motivazione o motivazione solo apparente- carenza del presupposto) :

Si deduce che gli atti gravati sono privi di idonea motivazione circa l’eccezionale declaratoria di immediata eseguibilità;

VII- Violazione di legge (art. 3 e 22 e ss. L.R.C. 16/2004;
art. 9 Reg. Reg. 5/2011) - Eccesso di potere (arbitrarietà – illogicità -–difetto di istruttoria- difetto di motivazione- sviamento- contraddittorietà) - Violazione dell’art.97 Cost.: principio lealtà e legittimo affidamento. - Incompetenza
:

Si eccepisce che la correzione della legenda della tavola 35 del Piano strutturale, avvenuta dopo la fase del recepimento delle osservazioni in Giunta, lungi dal configurare la correzione di un semplice refuso o una variazione meramente terminologica, rivela come il Piano operativo non fosse affatto coerente con quello strutturale;
si deduce che la correzione stessa ha avuto un effetto sostanziale, concentrando le volumetrie in ambiti territoriali più ristretti, senza che il Piano venisse riadottato dalla Giunta e senza che venisse ripubblicato;
si aggiunge che una simile modifica al Piano, stante la valenza ad essa connessa, non poteva essere demandata al tecnico dalla Giunta, né, ancor prima, il RUP era titolato a qualificare come “refuso” la modalità di definizione di una zona del Piano strutturale;
si contesta la motivazione in base alla quale non è stata accolta l’osservazione perché non coerente con il criterio che lo stesso Ufficio di Piano si era dato;

VIII- Incompetenza- Violazione di legge (art.25 L.R.C.16/2004-art. 13 L.10/77;
art.5 L.19/01) - Eccesso di potere (violazione del giusto procedimento- arbitrarietà) - Violazione ART.97 Cost.: trasparenza imparzialità
:

Si eccepisce l’illegittimità dell’operato disconoscimento - a mezzo del piano programmatico - delle scelte compiute in sede strutturale;

IX- Incompetenza - Violazione di legge (art.7 e ss. l.241/90;
art. 5 l.r.c. 16/2004;
art. 7 reg. reg. 5/2011;
art. 13 e ss d.lgs. 152/2006;
art. 3 reg. reg.5/2011) - Eccesso di potere (violazione del giusto procedimento- arbitrarietà- difetto di istruttoria- difetto di motivazione) - Violazione art.97 Cost.: trasparenza- buon andamento
:

Si deducono due ulteriori vizi procedimentali: in primo luogo si afferma l’illegittimità della delibera n. 216/2018 (recante la revoca della delibera n. 207 del 2015, con cui la precedente amministrazione, preso atto dei motivi ostativi all’accoglimento del PUC espressi dalla Provincia, aveva revocato le delibere del 2014 di approvazione del rapporto preliminare ambientale e del preliminare di Piano) per avere la Giunta irritualmente inteso “rivatilizzare” la prima fase dell’attività pianificatoria iniziata nel 2012 ed interrottasi nel 2015;
secondariamente, si eccepisce la scadenza del termine di cui all’art. 3, comma 5, del Regolamento regionale n. 5/2011 e la mancata ripubblicazione del Piano.

Si è costituito in giudizio il Comune resistente, richiamando la sentenza n. 1477/2020 di questa Sezione, che si è già pronunciata sulle censure qui riproposta di presunta irregolarità dell’iter procedimentale di adozione del PUC.

Inoltre, l’amministrazione comunale ha eccepito che l’osservazione del ricorrente è stata correttamente istruita, che la mera correzione di un errore materiale ben può essere effettuata dal RUP e che, in ogni caso, le scelte in materia pianificatoria sono connotate da ampia discrezionalità.

Si è costituito in giudizio anche il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, senza formulare difese, mentre non si sono costituti, benché ritualmente intimati, l’ASL di Salerno, l’Autorità di Bacino Meridionale, la Regione Campania e la Provincia di Salerno.

Con memoria di replica depositata in data 28 settembre 2022 il ricorrente ha insistito nelle difese.

All’udienza pubblica del 19 ottobre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.

Sono infondati i dedotti vizi procedurali che avrebbero inficiato l’iter di approvazione del PUC.

Sul punto, questo Tribunale ha già avuto modo di affermare quanto segue:

Considerato, in limine, che:

- inammissibile per carenza di legittimazione e di interesse ad agire si rivela l’ordine di doglianze incentrato sui prospettati conflitti di interesse del Sindaco e di tre consiglieri comunali di Castel San Giorgio (peraltro, neppure evocati in giudizio);

- in argomento, il Collegio rammenta che il proprietario di aree comprese nello strumento urbanistico ha interesse a denunciare la violazione dell’art. 78 del d.lgs. n. 267/2000, laddove provi che l’interesse personale dell’amministratore locale, che avrebbe dovuto imporre a quest’ultimo l’astensione, abbia arrecato o potuto arrecare un diretto pregiudizio anche al proprio fondo;
e che, in caso contrario, qualora l’intervento in assemblea dell’amministratore locale in conflitto di interessi non abbia esplicato o potuto esplicare alcun effetto sul regime giuridico dei beni immobili in proprietà del ricorrente, non esiste interesse di quest’ultimo alla denuncia della violazione dell’art. 78 cit., atteso che l’eventuale accoglimento del gravame avrebbe conseguenze soltanto sui fondi altrui, non di proprietà del ricorrente medesimo, il quale non vedrebbe, quindi, mutato il regime giuridico dei propri immobili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3744;
sez. IV, 13 luglio 2010, n. 4542;
12 gennaio 2011, n. 133;
TAR Lombardia, Milano, sez. II, 17 maggio 2010, n. 1526;
TAR Basilicata, Potenza, 15 dicembre 2011 n. 584;
TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 23 ottobre 2015, n. 5006);

- ed invero, l’eventuale posizione di conflitto di interessi di taluni amministratori locali, che avrebbero dovuto astenersi dal partecipare al voto sullo strumento urbanistico generale, in quanto proprietari di suoli direttamente attinti dalle scelte urbanistiche con esso effettuate, non determina l’integrale caducazione del piano, ma vizia unicamente le parti concernenti i suoli interessati dall'obbligo di astensione violato, con la conseguenza che il vizio può essere fatto valere soltanto da chi dimostri di essere titolare di uno specifico e qualificato interesse ancorato a situazioni di collegamento con detti suoli (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 133);
di contro, un privato che sia danneggiato da una previsione urbanistica estranea al conflitto di interessi degli amministratori locali non può avvalersi di tale situazione di illegittimità per ottenere la caducazione dell'intero strumento urbanistico, non potendo ammettersi un generico interesse 'strumentale' alla riedizione dell'attività di pianificazione del territorio comunale, connesso alla semplice qualità di proprietario di un suolo comunque ricadente nel territorio medesimo, ancorché non inciso dagli atti censurati (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 23 ottobre 2015, n. 5006;
7 aprile 2016, n. 1766);

- ebbene, nella specie, la ricorrente nessuna prova concreta ha fornito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 64, comma 1, cod. proc. amm., in ordine all’interferenza degli asseriti interessi personali del Sindaco e dei consiglieri comunali asseritamente obbligati all’astensione nella qui avversata zonizzazione del fondo in sua proprietà, non avendo, in dettaglio, circostanziato e documentato come e perché (sotto il precipuo profilo del relativo collegamento spaziale e funzionale) quest’ultima abbia potuto negativamente risentire della destinazione urbanistica riservata ai beni in proprietà dei congiunti dei menzionati amministratori locali;

(…) Considerato, ancora, che:

- non costituisce, di per sé e in via di principio, vizio di legittimità la circostanza che l’amministrazione resistente, con DGC n. 216/2018, abbia ‘revocato la revoca’ (così adottando un ‘contrarius actus’ di altro ‘contrarius actus’, con conseguente reviviscenza delle determinazioni ex ante rimosse in autotutela), disposta con DGC n. 207/2015 in relazione ai precedenti atti giuntali (DGC n. 19 del 31 gennaio 2014, n. 53 del 28 marzo 2014, n. 199 dell’8 agosto 2014 e n. 313 del 28 novembre 2014) sfociati nell’adozione del PUC;

- la riconsiderazione dell’interesse pubblico all’efficace e pieno superamento delle criticità stigmatizzate dall’ente provinciale in sede valutazione di coerenza col PTCP di Salerno (note del 18 marzo 2015, prot. n. 69339 e del 21 aprile 2015, prot. n. 94943) ha, infatti, plausibilmente indotto l’ente comunale a rimodulare il proprio intervento in autotutela, (sia pure con tortuoso e macroscopico révirement, ma comunque) in linea con i principi basici di proporzionalità, ragionevolezza, celerità, non aggravio procedimentale, conservazione dei valori giuridici, propri dell’agere amministrativo, abbandonando la dapprima prescelta soluzione radicale della revoca (comportante il travolgimento di tutti gli atti sfociati nell’adozione del PUC) ed optando per il meno pervasivo strumento rimediale della convalida-rettifica, esperibile mediante la conformazione dello strumento urbanistico adottato alla disciplina del PTCP di Salerno, secondo le prescrizioni al riguardo impartite dall’autorità competente;

- «l'interesse pubblico alla sollecita definizione del procedimento diretto alla formazione, approvazione ed adozione del PUC, già manifestato dall'amministrazione comunale con DCC n. 8 luglio 2017, – recita la DGC n. 216/2018 – è assolutamente compatibile con l'esigenza di conservazione degli atti amministrativi e tecnici, già prodotti ed elaborati, che realizzerebbe importanti risultati sotto il profilo della efficacia e della economicità dell'azione amministrativa, anche mediante una valutazione più approfondita, sotto il profilo tecnico, dei contenuti delle osservazioni trasmesse dalla Provincia di Salerno;
queste ultime potrebbero essere superate mediante l'integrazione, l'aggiornamento e la ripubblicazione di alcuni atti tecnico/amministrativi, nonché mediante la conservazione, in ogni caso, dell'efficacia e della validità del complesso delle oggettive conoscenze tecniche già elaborate ovvero degli elaborati facenti parte della componente strutturale per la parte ope legis immutabile, ai fini della redazione del PUC»;

Considerato, inoltre, che:

- le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono apprezzamento di merito, connotato da ampia discrezionalità e sono, in quanto tali, sottratte al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, ovvero risultino incoerenti con l’impostazione di fondo dell’intervento pianificatorio ovvero siano apertamente incompatibili con le caratteristiche oggettive del territorio;
le stesse, anche a fronte delle osservazioni dei privati interessati, configurabili a guisa di meri apporti collaborativi, non necessitano, poi, di apposita motivazione oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico-discrezionale, seguiti nell'impostazione dello strumento urbanistico (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 8 maggio 2000, n. 2639;
1° marzo 2001, n. 1145;
6 febbraio 2002, n. 664;
4 marzo 2003, n. 1191;
26 maggio 2003, n. 2827;
25 novembre 2003, n. 7771;
24 febbraio 2004, n. 738;
13 aprile 2004, n. 1743;
21 maggio 2004, n. 3316;
22 giugno 2004, n. 4466;
sez. V, 19 aprile 2005, n. 1782;
sez. IV, 14 ottobre 2005, n. 5713;
e n. 5716;
19 febbraio 2007, n. 861;
21 maggio 2007, n. 2571;
11 ottobre 2007, n. 5357;
27 dicembre 2007, n. 6686;
sez. IV, 16 febbraio 2011, n. 1015;
15 maggio 2012, n. 2759;
22 maggio 2012, n. 2952;
24 gennaio 2013, n. 431;
26 febbraio 2013, n. 1187;
6 maggio 2013, n. 2443;
sez. VI, 16 maggio 2013, n. 2653;
sez. IV, 4 giugno 2013, n. 3055;
18 novembre 2014, n. 5661;
27 aprile 2015, n. 2103;
14 maggio 2015, n. 2453;
1° settembre 2015, n. 4072;
12 maggio 2016, n. 1907;
20 luglio 2016, n. 3292;
26 luglio 2016, n. 3337;
24 febbraio 2017, n. 874;
12 giugno 2017, n. 2822;
3 luglio 2017, n. 3237;
11 ottobre 2017, n. 4707;
sez. V, 10 aprile 2018, n. 2164;
TAR Lombardia, Milano, sez. II, 17 aprile 2015, n. 951;
24 aprile 2015, n. 1032;
3 giugno 2015, n. 1293;
9 luglio 2015, n. 1591;
13 ottobre 2015, n. 2153;
15 luglio 2016, n. 1429;
4 ottobre 2016, n. 1803;
5 aprile 2017, n. 797;
16 novembre 2017, n. 2181;
TAR Campania, Napoli, sez. III, 5 maggio 2016, n. 2243;
sez. II, 8 settembre 2016, n. 4191;
TAR Puglia, Lecce, sez. III, 9 aprile 2015, n. 573;
5 novembre 2015, n. 1457;
Bari, sez. II, 10 maggio 2016, n. 613;
TAR Umbria, Perugia, 16 gennaio 2015, n. 25;
14 luglio 2015, n. 318;
TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 6 febbraio 2015, n. 354;
TAR Piemonte, Torino, sez. I, 16 ottobre 2015, n. 1429;
30 ottobre 2015, n. 1524;
sez. II, 26 febbraio 2016, n. 230;
15 aprile 2016, n. 487;
sez. I, 13 maggio 2016, n. 657;
sez. II, 7 maggio 2018, n. 525;
TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, 4 novembre 2015, n. 472;
13 ottobre 2016, n. 431;
TAR Sardegna, Cagliari, sez. II, 21 giugno 2016, n. 524;
TAR Emilia Romagna, Parma, 23 novembre 2016, n. 332;
2 gennaio 2017, n. 1;
TAR Veneto, Venezia, 3 gennaio 2018, n. 13);

(…) Considerato, infine, che:

- la pubblicazione del PUC ai fini della partecipazione civica è previsto dall’art. 3 del r. r. Campania n. 5/2011 unicamente all’indomani della sua adozione (ovvero della sua integrale rielaborazione su impulso consiliare) da parte della Giunta comunale, e non anche all’indomani dell’emissione del parere favorevole (sia pure con prescrizioni) di coerenza col PTCP da parte della competente amministrazione provinciale;

- la ripubblicazione degli atti del PUC è stata, nella specie, prefigurata dal decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 19 del 17 febbraio 2020 non già in termini cogenti, bensì quale mera eventualità discrezionalmente valutabile dall’amministrazione comunale ” (sentenza n. 1477 del 19 ottobre 2020).

Ciò posto, inammissibile per carenza di interesse ad agire si rivela l’ordine di doglianze incentrato sui prospettati errori relativi al mancato accoglimento dell’osservazione n. 6078, concernente l’asserita discrasia tra Piano strutturale e Piano operativo.

Si richiamano sul punto i noti principi espressi dalla decisione dell’Adunanza plenaria n. 4 del 2018, secondo cui: “ a) <<l’interesse ad agire è dato dal rapporto tra la situazione antigiuridica che viene denunciata e il provvedimento che si domanda per porvi rimedio mediante l’applicazione del diritto, e questo rapporto deve consistere nella utilità del provvedimento, come mezzo per acquisire all’interesse leso la protezione accordata dal diritto>>
(cfr. tra le tante Cass. Civ., Sez. III, n. 12241/98).

b) nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato (cfr. C.d.S., Sez. IV, n. 20 ottobre 1997 n.1210, Consiglio di Stato, sez. V, 23 febbraio 2015 n. 855 ma si veda anche Cassazione civile, sez. un.,2 novembre 2007, n. 23031 secondo cui l’interesse a ricorrere deve essere, non soltanto personale e diretto, ma anche attuale e concreto - e non ipotetico o virtuale- per fornire una prospettiva di vantaggio);

c) tali approdi appaiono coerenti con la funzione svolta dalle condizioni dell'azione nei processi di parte, innervati come sono dal principio della domanda e dal suo corollario rappresentato dal principio dispositivo (cfr. Cass. Sezioni unite, 22 aprile 2013 n. 9685 Cassazione civile, sez. III, 3marzo 2015, n. 4228, Cassazione civile, sez. II, 9 ottobre 2017, n. 23542);

d) il codice del processo amministrativo ha confermato e ribadito tale impostazione (art. 34 comma III ed art. 35 comma I lett, b e c) ”.

Detto altrimenti, l’interesse a ricorrere, quale condizione dell’azione, postula da un lato la sussistenza di una lesione effettiva e concreta causata dal provvedimento impugnato e dall’altro il vantaggio conseguentemente ritraibile dall’annullamento dell’atto.

Nel caso di specie, tuttavia, non risulta che gli atti gravati abbiano arrecato al ricorrente alcun pregiudizio concreto e attuale, avendo lo stesso unicamente prospettato lesioni eventuali e meramente potenziali.

Si ritiene, in conclusione, che, stanti la ravvisata inammissibilità e infondatezza delle censure proposte, il ricorso in epigrafe va in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto.

Quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti.

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