TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2017-06-30, n. 201703531

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2017-06-30, n. 201703531
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201703531
Data del deposito : 30 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/06/2017

N. 03531/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00505/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 505 dell’anno 2004, proposto da:
P A, P A, P T, E M A, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati E S e A C P, con domicilio eletto presso lo studio di costoro, in Napoli, alla via Dei Mille n. 40;

contro

Comune di Francolise, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato G V, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via S. Pasquale a Chiaia n. 55, presso lo studio legale Iaccarino;

e con l'intervento di

P A, rappresentato e difeso dall’avvocato Pasquale Crisci, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55, presso lo studio dell’avv. Anna Jossa;

per l'annullamento

- del provvedimento n. 112 del 4.11.2003 del Comune di Francolise, con cui viene ordinata la demolizione di opere consistenti in “ muretto di recinzione sormontato da ringhiera in ferro lato ovest…e cancello in ferro lato sud…e opere pertinenti ”, realizzate in vico Carità, frazione S. Andrea del Pizzone;

- di ogni atto preordinato, connesso e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Francolise;

Visto l’atto di intervento in giudizio di P A;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2017 il dott. M M L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il presente ricorso, inviato per la notifica a mezzo posta (al solo Comune di Francolise) in data 20 dicembre 2003 e depositato il 15 gennaio 2004, P A, P A, P T ed E M A hanno esposto

- che erano comproprietari (per successione di P Giovanni) di un immobile sito in Francolise, al vico Carità, frazione Sant’Andrea del Pizzone;

- che erano, inoltre, comproprietari di una porzione del cortile prospiciente l’immobile, e confinante con una piazzetta comunale e con vico Carità, in relazione al quale era pendente un giudizio per l’accertamento dell’avvenuta usucapione;

- che già con sentenza n. 1432 del 13.4.1989, la I sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva accertato in capo a P Giovanni (dante causa dei ricorrenti) e al coniuge E M A il possesso ad usucapionem a far data dal 1978;

- che, con D.I.A. dell’11.4.2002, P A aveva comunicato al Comune di Francolise l’inizio di lavori di risanamento dell’immobile di sua proprietà sito in vico Carità, allegando una relazione tecnica, illustrata e asseverata, con le relative planimetrie;

- che, con D.I.A. del 19.6.2002, aveva inoltre comunicato che avrebbe provveduto alla realizzazione di opere di recinzione di una piccola porzione del cortile di sua proprietà, antistante l’immobile di vico Carità;

- che, con nota del 12.9.2002, a lavori già ultimati e a distanza di cinque e tre mesi dalle dette D.I.A., l’Ufficio Tecnico Comunale aveva chiesto a P A una integrazione della documentazione allegata alle denunce dell’11 aprile e del 19 giugno 2002 (comprendente anche “ documentazione attestante il titolo dei richiedenti la concessione costituito da copia di atto di proprietà o valido titolo a richiedere la realizzazione delle opere… ”);

- che P A aveva depositato tempestivamente al Comune copia della sentenza n. 1432/1989 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con cui si era accertato il possesso ad usucapionem del cortile antistante l’immobile di vico Carità da parte del suo dante causa P Giovanni, e della madre, E M A, a far data dal 1978;

- che, con provvedimento del 4.11.2003, a più di un anno dalla realizzazione delle opere, il Comune aveva ordinato a P A la demolizione del muretto di recinzione realizzato a delimitazione dell’area di sua proprietà.

Tanto esposto, i ricorrenti hanno impugnato tale ultimo provvedimento, nonché l’eventuale provvedimento esplicito o implicito di revoca dell’assenso edilizio conseguente al decorso del termine delle D.I.A., chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

- A) rientrando le opere di recinzione di cui viene ordinata la demolizione tra quelle realizzabili in base a D.I.A., ed essendo decorso il termine di gg. 20 (dalla presentazione) assegnato al Comune per negare l’assenso, la loro realizzazione sarebbe avvenuta del tutto legittimamente;
il Comune avrebbe potuto adottare un provvedimento del tenore di quello oggetto di gravame, soltanto qualora fosse stata accertata una violazione della normativa urbanistico-edilizia, nella specie però non verificatasi;
sarebbero, perciò, illegittimi eventuali provvedimenti espliciti o impliciti di revoca dell’assenso edilizio conseguente all’avvenuta presentazione delle D.I.A.;

B) sarebbe erroneo quanto sostenuto dal Comune circa la necessità – per poter presentare una D.I.A. – di avere la titolarità del diritto di proprietà sull’immobile interessato, estendendosi la facoltà in parola a tutti coloro che abbiano un qualificato collegamento soggettivo con l’immobile interessato dalle opere;

C) l’intero procedimento sarebbe inficiato da difetto d’istruttoria, posto che non sarebbe stata tenuta in considerazione la presentazione da parte di P A – a seguito della nota del 12.9.2002 del Comune – di copia della sentenza n. 1432/1989 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con cui sarebbe stato accertato il possesso ad usucapionem, fin dal 1978, del cortile antistante l’immobile di Vico Carità da parte del suo dante causa P Giovanni e della madre E M A;
comunque, i ricorrenti avrebbero adito il giudice ordinario al fine di veder accertato l’avvenuto acquisto per usucapione, da parte loro, della proprietà della porzione di cortile in questione;

D) sarebbe illegittimo il richiamo da parte del Comune, per giustificare l’adozione del provvedimento n. 112 del 4.11.2003 oggetto di impugnazione, un “esposto del 2.4.2003…”, nonché un “sollecito 20.10.2003..” a firma di P A, non essendo stati tali atti mai comunicati ai ricorrenti;

E) sarebbe mancata la necessaria partecipazione al procedimento concluso con l’atto impugnato, in violazione dell’art. 7 L. 241/1990;
la partecipazione al procedimento avrebbe consentito una compiuta ed adeguata istruttoria, nel rispetto delle finalità perseguite dalla L. 241/1990, di riqualificazione dell’attività amministrativa in termini dialettici e democratici (come stabilito dall’Ad. Plen. 15.9.1999, n. 14).

In data 19 febbraio 2004 si è costituito in giudizio, mediante deposito di una memoria non notificata alle controparti, tale P A, il quale, sull’assunto di essere l’autore di due esposti al Comune di Francolise (che avevano determinato l’adozione da parte di questo del provvedimento sanzionatorio edilizio oggetto di causa), ha eccepito l’inammissibilità e l’irricevibilità del proposto ricorso.

In data 9 luglio 2004 si è costituito in giudizio il Comune di Francolise, contestando l’ammissibilità, la procedibilità, e, comunque, la fondatezza del ricorso.

Con atto depositato in data 20 febbraio 2014 (e precedentemente notificato alle controparti costituite il 22 e il 23 gennaio 2014), a firma anche dei difensori, i ricorrenti, oltre a precisare il cambio del domicilio eletto, si sono opposti alla perenzione del ricorso, dichiarata con decreto presidenziale n. 3542/2013, ed hanno chiesto la rimessione sul ruolo della causa, per la sua decisione nel merito.

Con decreto n. 5496/2016 del 12.10.2016, il Presidente della sezione VIII di questo TAR ha quindi revocato il decreto di perenzione in precedenza adottato, ed ha disposto la reiscrizione della causa sul ruolo del merito.

In data 2 marzo 2017 il Comune di Francolise ha depositato una memoria.

Alla Pubblica udienza del 5 aprile 2017, il difensore di P A ha dichiarato la morte del proprio assistito, documentandola mediante produzione di un certificato di morte.

Il Presidente del Collegio ha poi dato avviso, ai sensi dell’art. 73, 3° co. CPA, della inammissibilità della costituzione del Pratillo, per mancata notifica dell'atto di intervento.

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio rileva che la costituzione in giudizio di P A, non intimato in giudizio dai ricorrenti, né qualificabile come controinteressato in senso tecnico (non rivestendo tale posizione l’autore – come in questo caso - di un esposto o di una denuncia che abbia portato all’adozione di un provvedimento amministrativo poi oggetto di gravame in sede giurisdizionale, e ciò anche se l’amministrazione emanante abbia a detto esposto o denuncia fatto espresso riferimento – cfr. Cons. di Stato sez. IV, n. 399 del 2.2.2016;
TAR Campania-Napoli n. 16811 del 15.7.2010;
TAR Umbria n. 229 del 30.3.2010;
TAR Sicilia-Catania n. 1328 del 15.7.2009;
TAR Emilia Romagna-Parma n. 259 del 21.5.2008), non può che essere ricondotta alla tipologia dell’intervento;
il quale però, nella specie, va dichiarato inammissibile in quanto non risulta essere stato ritualmente notificato alle altre parti costituite (ovvero l’Amministrazione di Francolise e parte ricorrente), in violazione dell'art. 38 r.d. 17 agosto 1907 n. 642 applicabile ratione temporis.

In conseguenza della descritta mancata regolare instaurazione del contradditorio tra l’interveniente e le altre parti costituite, non può darsi alcuna rilevanza alla dichiarazione di morte del medesimo interventore P A, fatta e documentata dal suo difensore all’udienza di discussione del 5.4.2017: non può, infatti, detta sopravvenienza determinare gli effetti che le sarebbero propri (ovvero l’interruzione del giudizio) in un ambito processuale cui la posizione del soggetto venuto a mancare era comunque estranea.

Nel merito, il presente giudizio verte sull’impugnazione dell’ordine di demolizione adottato dal Comune di Francolise nei confronti di P A in relazione ad un’opera “ consistente nella chiusura di un suolo di forma rettangolare di circa mq. 17,05, non di proprietà del Sig. pantalone, mediante un muretto di recinzione sormontato da una ringhiera in ferro lato Ovest di circa nl. 5,50 e cancello in ferro lato Sud, di circa ml. 3,10 ”, costruita in conformità ad una D.I.A. presentata in precedenza, ma ritenuta “ irregolare perché realizzata senza valido titolo di proprietà ”.

Orbene, il ricorso va respinto, risultando infondato alla luce di tutte le censure dedotte.

Va premesso, invero, che, da quanto versato in atti dal ricorrente, risulta che, né la D.I.A. dell’11.4.2002 (prot. n. 1971), né quella del 19.6.2002 (prot. n. 3347), entrambe a firma di P A (la seconda finalizzata alla realizzazione della recinzione qui in contestazione), presentavano – come invece richiesto dall’art. 4 co. 11 D.L. 398/1993 – indicazioni circa la data di inizio dei lavori progettati, né alcun corredo documentale, per cui deve dirsi, per un verso che le stesse non possono qualificarsi come correttamente presentate;
e, per altro verso, che del tutto legittimamente, l’Ufficio Tecnico del Comune di Francolise ha richiesto all’interessato (con raccomandata del 12.9.2002) di produrre vari documenti (ovvero “ planimetria del lotto in scala non inferiore ad 1:500 con l’indicazione della sistemazione delle aree circostanti, delle opere di giardinaggio, delle recinzioni, delle eventuali aree per parcheggio o rampe di accesso ai locali interrati ”;
nonché “ documentazione attestante il titolo dei richiedenti alla concessione costituito da: copia atto di proprietà o valido titolo a richiedere la realizzazione delle opere a farsi ”) ritenuti necessari a fini istruttori e onde poter comprendere l’effettiva portata delle opere proposte. A fronte di tale richiesta, il P assume di aver prodotto copia della sentenza n. 1432/1989 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (utile, nella sua prospettazione, a dimostrare l’intervenuta usucapione dell’area recintata), e null’altro: senonché tale ultima produzione documentale, oltre a non essere completa, non risulta neppure utile allo scopo perseguito dall’interessato (atteso che la sentenza in parola, lungi dal dimostrare l’intervenuta usucapione dell’area controversa, la esclude, pur riconoscendo che “ dopo l’acquisto fatto nel 1978 i coniugi P-Esposito ...avevano… cominciato a possedere in via esclusiva la zona dello spiazzo, di cui chiedono di essere dichiarati proprietari, delimitandola con i vasi di fiori rinvenuti anche dal c.t.u. e depositandovi botti ”, per cui solo qualora tale possesso ad usucapionem fosse continuato sufficientemente a lungo nel tempo, avrebbe potuto portarli “ ad acquistare la zonetta in questione, di cui oggi ancora non possono essere dichiarati proprietari ”: ma a quest’ultimo proposito, riguardante il tempo successivo alla pronuncia, quest’ultima evidentemente non può rivestire alcun valore probatorio), per cui deve escludersi che la D.I.A. in parola abbia mai potuto consolidarsi, e quindi costituire un titolo edilizio idoneo a consentire la realizzazione delle opere di recinzione richieste.

Alla luce anche di tale premessa, possono, allora, trarsi le seguenti conclusioni:

- che le opere in questione (recinzione costituita da un muretto sormontato da ringhiera) risultano prive di titolo, per cui il Comune di Francolise ha legittimamente proceduto a sanzionarne la realizzazione;

- che, se è vero che non sarebbe necessariamente occorso che il richiedente (il solo P A) fosse proprietario del suolo interessato dalla edificazione, onde poter presentare la D.I.A., comunque sarebbe occorso che fosse munito di un valido titolo all’uopo, non bastando un mero possesso dell’area: ma né P A, né gli altri odierni ricorrenti hanno allegato un idoneo titolo, né all’epoca, né oggi (se non la citata sentenza n. 1432/1989 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, come detto però non utile a dimostrare la proprietà dell’area per intervenuta usucapione);

- la circostanza che i ricorrenti abbiano adito il giudice ordinario per vedere riconosciuta l’usucapione dell’area in loro favore potrà abilitarli, ma solo in futuro (qualora il giudizio avesse esito positivo;
ma allo stato neppure risulta documentata la sua proposizione), all’attivazione di nuove procedure per conseguire titoli edilizi sull’area medesima;

- la circostanza che il Comune abbia attivato i poteri di vigilanza e repressione in materia edilizia su sollecitazione di terzi, non imponeva che gli odierni ricorrenti dovessero essere informati delle segnalazioni intervenute;

- l’emissione dell’ordine demolitorio non avrebbe dovuto essere preceduto da alcun avviso di avvio del relativo procedimento, posto che non è configurabile un tale obbligo procedimentale in caso di attività vincolata come quella volta alla repressione degli abusi edilizi, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto (cfr. TAR Campania-Napoli n. 68 del 4.1.2017;
TAR Calabria-Catanzaro n. 781 del 6.5.2015;
TAR Campania-Napoli n. 1210 del 20.2.2015;
TAR Sicilia-Palermo n. 2898 del 18.11.2014;
TAR Campania-Napoli n. 1780 del 26.3.2014);

- in ogni caso P A ha avuto agio di fornire documentazione a supporto delle presentate D.I.A., comprendente anche il titolo di proprietà;

- legittimamente il solo P A è stato destinatario dell’ordine demolitorio, in quanto costruttore dell’opera abusiva, mentre gli altri odierni ricorrenti non risultano avere alcun concreto interesse all’annullamento dell’atto sanzionatorio, non avendo dimostrato di essere proprietari dell’area interessata dall’edificazione.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza nel rapporto tra ricorrenti e Comune di Francolise, con liquidazione come da dispositivo;
mentre vanno compensate tra ricorrenti e interveniente.

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