TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2018-12-13, n. 201801022

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2018-12-13, n. 201801022
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201801022
Data del deposito : 13 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/12/2018

N. 01022/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00018/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 18 del 2018, proposto da:
P S, rappresentato e difeso dagli avvocati R U, R M P P, C M, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

contro

Comune di Quartu Sant'Elena, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato L G M, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

Dirigente del Settore Urbanistica, Edilizia Privata (Sue-Suap), Sic del Comune di Quartu Sant'Elena, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Quartu Sant'Elena prot. n. 70435 del 06.11.2017, comunicato a mezzo posta il 10.11.2017, a firma del Dirigente Dott. Ing. F M, con il quale è stata rigettata l'istanza di concessione in sanatoria presentata dal Sig. Piredda in data 09.12.2004, prot. n. 51204;

nonché per la declaratoria

della formazione del silenzio-assenso, ai sensi dell'art. 32, comma 37 del D.L. n. 269/2003 e dell'art. 35, commi 18 e 19 della Legge n. 47/1985, sulla predetta istanza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Quartu Sant'Elena;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2018 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Col ricorso in esame la parte ricorrente avanza le richieste indicate in epigrafe, rappresentando quanto segue.

Il ricorrente e la moglie hanno acquistato nel 1997 un terreno edificabile sito in Quartu Sant’Elena, via Costa Marina n. 29, ricadente in zona C, subzona CF, nell’ambito del Piano di Risanamento Urbanistico R.U.6., approvato il 21 maggio 1996 ed entrato in vigore il 7 settembre 1996.

In data 5 agosto 1998 i coniugi presentavano istanza di concessione edilizia per la realizzazione sul loro terreno di un fabbricato da adibire a civile abitazione, fabbricato che veniva realizzato prima del rilascio della concessione edilizia, la quale successivamente veniva negata.

A seguito dell’entrata in vigore della legge di condono edilizio n. 326/2003, recepita dalla regione Sardegna con la legge regionale n. 4/2004, in data 9 dicembre 2004 il ricorrente presentava al comune istanza di concessione edilizia in sanatoria.

Dopo lunghe e articolate vicende, veniva infine adottato dall’Amministrazione comunale il provvedimento indicato in epigrafe di rigetto dell’istanza di concessione in sanatoria.

La parte ricorrente ha quindi proposto il ricorso in esame, col quale si chiede l'annullamento del provvedimento del Comune di Quartu Sant'Elena prot. n. 70435 del 06.11.2017, comunicato a mezzo posta il 10.11.2017, a firma del Dirigente Dott. Ing. F M, con il quale è stata rigettata l'istanza di concessione in sanatoria presentata dal Sig. Piredda in data 09.12.2004, prot. n. 51204.

Si chiede altresì la declaratoria della formazione del silenzio-assenso, ai sensi dell'art. 32, comma 37 del D.L. n. 269/2003 e dell'art. 35, commi 18 e 19 della Legge n. 47/1985, sulla predetta istanza.

A tal fine, la parte ricorrente avanza articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili e conclude per l'accoglimento del ricorso.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.

Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.

Alla pubblica udienza del 24 ottobre 2018, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il rigetto dell’istanza di concessione in sanatoria, di cui all’impugnato provvedimento del 6 novembre 2017, è - in primo luogo - motivato dal fatto che si tratterebbe di opere non sanabili ai sensi dell'art. 32, comma 27, lett. d) del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, “in quanto trattasi di abusi di Tipologia 2 in ambito vincolato paesaggisticamente sia alla data di esecuzione dell’intervento sia alla data odierna”.

Il collegio prende atto della precisazione offerta dalla Difesa dell’Amministrazione comunale resistente, nella propria memoria difensiva del 26 gennaio 2018 secondo cui “…l’immobile di cui trattasi, alla data dell’esecuzione dell’intervento ricadeva in ambito vincolato in forza del P.T.P. approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6.8.1993 n. 278, successivamente annullato (e non del D.M. 27.12.1967 come erroneamente indicato nel parere della Regione Autonoma della Sardegna in data 16.3.2012)”.

Preso atto, pertanto, che l’ambito in questione risultava all’epoca vincolato forza del Piano Territoriale Paesistico, non può essere condiviso l’assunto dell’Amministrazione secondo cui l’area in questione sarebbe stata vincolata paesaggisticamente alla data di esecuzione dell’intervento, considerato che il menzionato originario vincolo paesaggistico imposto dal Piano Territoriale Paesistico è stato tuttavia successivamente annullato con efficacia ex tunc, a seguito dell’annullamento del P.T.P. n. 13 in sede giurisdizionale, per cui deve essere condiviso l’assunto del ricorrente secondo cui - da un punto di vista non storico ma strettamente giuridico - le opere sono state realizzate prima della imposizione del vincolo, dovendosi avere esclusivamente riguardo al vincolo imposto successivamente dal Piano Paesaggistico Regionale.

Poiché, ai sensi della lettera d) del comma 27 dell’articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, non sono suscettibili di sanatoria le opere abusive “realizzate su immobili soggetti a vincoli… omissis…. qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere”;
non sussiste, nel caso di specie, la condizione richiesta dalla citata norma che il vincolo sia stato istituito prima dell’esecuzione delle opere abusive, con conseguente errata applicazione della norma medesima al caso di specie.

Deve quindi ritenersi che, nel caso in esame, si verta nella differente ipotesi del “vincolo paesaggistico sopravvenuto”, cioè istituito successivamente all’esecuzione delle opere abusive, nonché alla presentazione della domanda di sanatoria, con conseguente applicazione al caso di specie dei principi già a suo tempo affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 20/1999 e successivamente ribaditi dalla giurisprudenza amministrativa in materia, nonché, da ultimo, con la sentenza del Consiglio di Stato, VI sezione, n. 3527 del 2018, secondo cui:

“- nel caso di sopravvenienza di un vincolo di protezione, l’Amministrazione competente ad esaminare l’istanza di condono proposta ai sensi delle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994 deve acquisire il parere della Autorità preposta alla tutela del vincolo sopravvenuto, la quale deve pronunciarsi tenendo conto del quadro normativo vigente al momento in cui esercita i propri poteri consultivi (Adunanza Plenaria, 22 luglio 1999, n. 20);

- per quanto sussista l’onere procedimentale di acquisire il necessario parere in ordine alla assentibilità della domanda di sanatoria – a prescindere dall’epoca d’introduzione del vincolo – l’Autorità preposta deve esprimere non una valutazione di “conformità” delle opere alle predette previsioni, trattandosi di un vincolo non esistente al momento della loro realizzazione, bensì un parere di “compatibilità” paesaggistica dell’intervento edilizio abusivo (Consiglio di Stato, sez. VI, 30 settembre 2015, n. 4564);

- quando le previsioni di tutela sono sopraggiunte alla realizzazione dell’intervento edilizio, la valutazione paesaggistica non potrebbe compiersi come se l’intervento fosse ancora da realizzare, e ciò è tanto più vero nei casi (quale quello di specie) in cui le previsioni di tutela successivamente sopraggiunte ad integrare la disciplina dell’area risultano del tutto incompatibili con la tipologia dell’intervento già realizzato;

- in definitiva, il sopravvenuto regime di inedificabilità dell’area non può considerarsi una condizione ex se preclusiva e insuperabile alla condonabilità degli edifici già realizzati (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 5 dicembre 2007, n. 6177;
Sez. VI, 17 gennaio 2014, n. 231), dovendo l’Amministrazione valutare se vi sia compatibilità tra le esigenze poste a base del vincolo – anche sulla salvaguardia della pubblica incolumità - e la permanenza in loco del manufatto abusivo”.

Relativamente alla fattispecie in esame, si rileva che con determinazione n. 1104/TP/CA-CI del 16.03.2012, l’Assessorato regionale degli Enti locali, Finanze e Urbanistica – Servizio tutela del paesaggio e vigilanza di Cagliari e di Carbonia-Iglesias ha rilasciato il proprio parere paesaggistico favorevole, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 47/1985, circostanza da ritenersi rilevante ai fini delle future determinazioni dell’Amministrazione in ordine all'istanza di concessione in sanatoria presentata dal ricorrente in data 09.12.2004 (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11/09/2013 n. 4492 e 04/12/2012 n. 6216).

Deve essere disatteso anche il secondo motivo di rigetto dell’istanza di concessione in sanatoria, di cui all’impugnato provvedimento del 6 novembre 2017, secondo cui si tratterebbe di “Opere completate, senza alcun titolo, in data successiva ai termini di cui all’art. 1 della L.R. n. 4/2004”.

In primo luogo, nel provvedimento impugnato non vengono specificatamente indicate le ragioni per le quali si ritiene che le opere abusive sarebbero state completate in data successiva ai termini di cui all’art. 1 della L.R. n. 4/2004, essendo solamente richiamato un verbale di sopralluogo del Nucleo di Vigilanza Edilizia trasmesso con nota del 23 gennaio 2017.

A fronte delle affermazioni del ricorrente secondo cui in data successiva al 31 marzo 2003 sarebbe intervenuta esclusivamente la realizzazione delle finiture (intonaco, tinteggiature ecc.), la Difesa dell’amministrazione comunale, nelle proprie memorie difensive, sostiene invece che “il rustico esistente nell’anno 2000, successivamente al 31.3.2003, non è stato solamente tinteggiato o ultimato nelle rifiniture, bensì è stato completato a livello strutturale”, operando un “raffronto tra lo stato di fatto dell’immobile all’8.2.2000 e quello al 7.12.2016” dal quale “risulta che l’intervento ha subito significative modifiche”, trovando tale assunto “conferma nella foto n. 3 risalente all’accertamento dell’8.2.2000”.

Non può tuttavia riconoscersi decisiva rilevanza a tali argomentazioni dell’Amministrazione comunale resistente, in quanto prendono a riferimento una situazione esistente all’8 febbraio 2000, antecedente di oltre tre anni al termine di legge del 31 marzo 2003, per cui non può ritenersi provato l’assunto posto a fondamento del provvedimento impugnato secondo cui si tratterebbe di “Opere completate, senza alcun titolo, in data successiva ai termini di cui all’art. 1 della L.R. n. 4/2004”.

Stante la fondatezza delle censure in proposito mosse dal ricorrente, il ricorso in esame, nella parte in cui si chiede l’annullamento del provvedimento del Comune di Quartu Sant'Elena prot. n. 70435 del 06.11.2017, con il quale è stata rigettata l'istanza di concessione in sanatoria presentata dal Sig. Piredda in data 09.12.2004, prot. n. 51204, deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento medesimo.

Infondato risulta il ricorso in esame, nella restante parte in cui si chiede la declaratoria della formazione del silenzio-assenso, ai sensi dell'art. 32, comma 37 del D.L. n. 269/2003 e dell'art. 35, commi 18 e 19 della Legge n. 47/1985, sull'istanza di concessione in sanatoria presentata dal Sig. Piredda in data 09.12.2004, prot. n. 51204.

L'art. 32, comma 37 del D.L. n. 269/2003 stabilisce che “Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, nonché, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, entro il 31 ottobre 2005, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria”.

Come esattamente rilevato dalla Difesa dell’Amministrazione comunale resistente, la necessaria documentazione richiesta dall’art. 32, comma 37, del d.l. n. 269 del 2003, convertito in legge, con modificazione, dalla legge n. 326 del 2003, per la formazione del silenzio assenso, risulta essere stata prodotta dall’odierno ricorrente - almeno in parte - successivamente al termine perentorio del 31 ottobre 2015 previsto dalla richiamata norma di legge per la formazione del silenzio assenso.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, deve infatti ritenersi che il termine del 31 ottobre 2015, previsto dall’art. 32, comma 37, del d.l. n. 269 del 2003, convertito in legge, con modificazione, dalla legge n. 326 del 2003, per la formazione del silenzio assenso, sia perentorio (cfr. Consiglio di Stato, quarta sezione, n. 2930 del 17 maggio 2018;
Tar Lombardia - Milano n. 1432 del 6 giugno 2018;
Tar Lombardia - Milano n. 2866 del 30 dicembre 2015).

Stante la parziale reciproca soccombenza, sussistono motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

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