TAR Trieste, sez. I, sentenza 2024-07-25, n. 202400283
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Testo completo
Pubblicato il 25/07/2024
N. 00283/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00024/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 24 del 2024, proposto dai signori
G A, R C e L P, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato E T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Direttore e legale rappresentante
pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati P B e L I dell’Ufficio legale dell’Istituto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Ufficio Legale I.N.P.S. di Trieste, Via Battisti n. 10/D;
I.N.P.S. Direzione Provinciale di Gorizia, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
del diritto degli istanti alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita con l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6 bis d.l. n. 387/1987;il tutto con interessi e rivalutazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2024 la dott.ssa M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, in servizio nella Polizia di Stato sino al collocamento in quiescenza a domanda per maturazione dei requisiti normativamente previsti (35 anni di servizio utile a fini pensionistici e 55 anni di età), espongono che sono rimaste prive di riscontro le loro istanze e successive diffide volte al ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ai sensi dell’art. 6- bis del d.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990.
Sull’assunto che l’Istituto intimato abbia disatteso la previsione normativa che istituisce e disciplina l’istituto in parola, così come modificata dall’art. 21, l. 7 agosto 1990, n. 232, che, al secondo comma riconosce la spettanza dei c.d. sei scatti stipendiali anche “al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile” e ritenendo di avere diritto al riconoscimento del beneficio reclamato, consistente nel computo di sei scatti stipendiali aggiuntivi, ciascuno pari al 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio, hanno chiesto a questo giudice di accertarlo e dichiararlo e, conseguentemente, condannare l’Amministrazione resistente al ricalcolo del T.F.S. che li riguarda in ossequio a quanto previsto dall’articolo 6 -bis del d.l. n. 387/1987 e alla conseguente corresponsione delle spettanti somme aggiuntive a titolo di indennità di buonuscita, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo, o alla diversa somma che risulterà di giustizia.
L’Istituto intimato si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e, dopo avere rappresentato di essere in attesa di un parere da parte dei Ministeri vigilanti, al fine di poter emanare una circolare che prenda atto dell’orientamento giurisprudenziale che si è espresso uniformemente “nel senso di riconoscere il diritto invocato da controparte al personale appartenente alle Forze di Polizia (…)”, ha chiesto a tale riguardo “un congruo rinvio al fine di consentire all’Istituto di adottare e perfezionare le suddette determinazioni”.
Nondimeno si è soffermato a richiamare giurisprudenza di segno contrario e difendere la legittimità dei prospetti gravati, precisando che la determina di liquidazione del trattamento di fine servizio è stata redatta sulla base dei dati giuridici ed economici trasmessi dall’Amministrazione alle cui dipendenze il medesimo prestava servizio al momento del pensionamento, dai quali non può discostarsi. Per la stessa ragione non ha provveduto all’invocato ricalcolo, in quanto, per l’appunto, il beneficio in questione non risultava indicato nel prospetto dei dati economici.
L’affare è stato, quindi, chiamato e discusso come da sintesi a verbale all’udienza pubblica del 12 giugno 2024.
E’ stato, quindi, introitato per essere deciso.
Preliminarmente va respinta l’istanza di rinvio formulata dalla difesa dell’Istituto intimato.
Nella disciplina processuale attualmente vigente, infatti, il rinvio “deve fondarsi su <situazioni eccezionali>(come recita il comma 1-bis dell’art. 73 c.p.a: “Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza …”), che possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite” (in tal senso cfr. T.A.R. Lazio, n. 2190/2022), situazioni che, ad avviso del Collegio, non sono configurabili nel caso di specie.
Il Collegio ritiene, inoltre, che è possibile definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del c.p.a., atteso che sulla questione oggetto del presente ricorso esiste una giurisprudenza consolidata di questo Tribunale ( ex multis, Tar Friuli Venezia Giulia, 23 aprile 2021, n. 133;16 dicembre 2021, nn. 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381;19 marzo 2022, n. 155), sempre confermata in appello dal Consiglio di Stato ( ex multis , Cons. St., sez. II, 20 marzo 2023, nn. 2826, 2827, 2829, 2830, 2831;22 marzo 2023, nn. 2888, 2889;18 aprile 2023, nn. 3909, 3910, 3912;15 maggio 2023, n. 4844) e ben nota all’amministrazione resistente in quanto richiamata anche nelle più recenti pronunce nn. 309/2023, 195/2023 e 92/2023, alla quale può farsi rinvio, che ha riconosciuto la spettanza del beneficio a tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile o militare, anche in caso di cessazione dal servizio a domanda.
Tali precedenti, pur riguardando Forze di polizia ad ordinamento militare – che godono del beneficio de quo in forza del richiamo all’art. 6- bis del d.l. 387 del 1987 operato dall’art. 1911, comma 3 del Codice dell’ordinamento militare – esprimono principi senz’altro estendibili al personale della Polizia di Stato, cui l’art. 6- bis citato è applicabile in via diretta (Cons. St., sez. II, 18 aprile 2023, n. 3908;23 marzo 2023, n. 2990;Tar Piemonte, sez. I, 7 febbraio 2023, n. 146).
Va sottolineato, in particolare, che:
- l’art. 4 del d.lgs. 165 del 1997 non riguarda la questione di cui al presente giudizio, avendo ad oggetto la sola “base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503” e non il calcolo dell’indennità di buonuscita;
- l’abrogazione (ad opera dell’art. 2268, comma 1, n. 872 del Codice dell’ordinamento militare) dell’art. 11 della legge n. 231 del 1990, il quale aveva a sua volta sostituito art. 1, comma 15- bis, del decreto-legge n. 379 del 1987, non ha comportato la reviviscenza di quest’ultima disposizione nella sua originaria formulazione e che non è, quindi, in vigore la limitazione, ivi prevista, del beneficio de quo ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda;
- il superamento del termine temporale previsto dall’art. 6- bis del d.l. 387 del 1987 per la presentazione della domanda (“la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità”), non ha effetto decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio (Cons. St., sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231), trattandosi di onere funzionale unicamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo del dipendente a partire dal primo gennaio dell’anno successivo (C.G.A., sez. giur., 9 marzo 2023, n. 209).
In definitiva, sulla scorta della giurisprudenza richiamata e delle ulteriori considerazioni svolte e/o ragioni esplicitate il ricorso va accolto, con conseguente accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire i benefici economici normativamente contemplati all'art. 6- bis del d.l. n. 387 del 1987 e del correlato obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla disposizione citata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore dei ricorrenti nella misura indicata in dispositivo.
L’Istituto intimato sarà, inoltre, tenuto a rimborsare ai medesimi (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis .1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.