TAR Roma, sez. II, sentenza 2020-01-22, n. 202000876
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Pubblicato il 22/01/2020
N. 00876/2020 REG.PROV.COLL.
N. 07617/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7617 del 2008, proposto da
Soc Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M A, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via S. Maria Mediatrice, 1;
contro
Comune di Roma, ora Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. N S, domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale del 23 aprile 2008 con la quale si ordina, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di provvedere alla rimozione dei rifiuti presenti nell'area di cantiere sita in via San Giuseppe da Copertino con ripristino dello stato dei luoghi;
di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 9 dicembre 2019 la dott.ssa E S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso la determinazione dirigenziale con la quale è stato ordinato, in applicazione dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 2006, lo sgombero dei rifiuti rinvenuti, a seguito di accertamenti di Polizia Municipale, in Roma, Via San Giuseppe da Copertino.
Tale ordine è stato indirizzato alla società ricorrente in quanto “soggetto avente la materiale disponibilità del tracciato stradale che costeggia la suindicata via e realizzato ad uso di cantiere per i lavori di ampliamento del g.r.a.” il quale non avrebbe impedito il deposito incontrollato di rifiuti speciali, pericolosi e non.
Avverso tale determinazione deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:
I – Incompetenza del Dirigente.
II – Violazione dell’art. 192 D.Lgs. n. 152 del 2006, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e inesistenza e/o falsità dei presupposti;difetto di legittimazione passiva.
III – Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per difetto di motivazione.
IV – Violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.
Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione comunale, sostenendo, con articolate controdeduzioni, l’infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondente pronuncia.
Con ordinanza n. 4193/2008 è stata accolta la domanda cautelare proposta in via incidentale.
Alla pubblica udienza di smaltimento del 9 dicembre 2019 la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti presenti, trattenuta per la decisione, come da verbale.
2 – Come sopra dato brevemente atto dell’oggetto della controversia in esame, rilievo radicale ed assorbente riveste la proposta censura di incompetenza essendo stata la gravata determinazione adottata dal dirigente in luogo del Sindaco.
La censura è fondata.
L'art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 2006, sulla cui base è stata adottata la determinazione impugnata ed ivi richiamato, prevede, infatti, espressamente, al comma 3, che spetti al Sindaco l'adozione dell'ordinanza con cui viene ordinata la rimozione, l'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi, fissando altresì il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.
Come affermato dalla giurisprudenza, il citato art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006, che attribuisce espressamente al Sindaco la competenza ad emanare ordinanze in materia di rimozione dei rifiuti, prevale sulla norma generale di cui all'art. 107, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 2000, in quanto disposizione speciale sopravvenuta (Consiglio di Stato sez. V, 8 luglio 2019, n. 4781;id. n. 1684 del 2019;id., n. 4230 del 2017;id., n. 58 del 2016;id., n. 4635 del 2012;id., n. 3765 del 2009;T.A.R. Campania Napoli, n. 1409 del 2018 e n. 3533 del 2017;T.A.R. Puglia Bari n. 1232 del 2018;T.A.R. Lombardia Brescia, n. 18 del 2019;Tar Veneto, n. 313 del 2019;id. n. 943 del 2019;T.A.R. Campania, Salerno, n. 1644 del 2012;T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, n. 61 del 2011).
In particolare, è stato convincentemente affermato che l'art. 192, comma 3, D.Lgs. n. 152, nel prevedere espressamente la competenza del Sindaco, è norma speciale sopravvenuta rispetto all'art. 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza), comma 5, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) per il quale "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I del titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3 e dall'articolo 54" e su di essa prevalente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 aprile 2018, n. 2195;V, 11 gennaio 2016 n. 57;ma già V, 25 agosto 2008, n. 4061), con la conseguenza che la norma di cui all’art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 2006 deroga espressamente la competenza attribuita in via generale alla dirigenza.
Nel caso di specie, l'ordine è stato adottato dal Dirigente del Servizio facente parte dell’U.O Contravvenzioni del Dipartimento II del Comune di Roma invece che dal Sindaco, per cui la determinazione impugnata è da ritenersi viziata per incompetenza, con conseguente accoglimento del primo motivo di ricorso ed assorbimento delle restanti censure, in coerenza con le statuizioni di cui a Cons. Stato Ad. Plen. n. 5 del 2015 (in particolare par. 8.3.1), considerato che il giudice amministrativo non può esprimersi su poteri amministrativi non ancora esercitati dall'organo competente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.