TAR Milano, sez. I, sentenza 2022-04-11, n. 202200805
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Testo completo
Pubblicato il 11/04/2022
N. 00805/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00038/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 38 del 2017, proposto da
Winner S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Gatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bareggio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Venghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Bareggio n. 52 del 12 Ottobre 2016, avente ad oggetto la disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi ex art. 86 TULPS e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bareggio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 febbraio 2022 Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame si impugnava la ordinanza del Sindaco del Comune di Bareggio, prot. n. 52 del 12 ottobre 2016, di regolamentazione degli orari di apertura al pubblico delle sale da gioco e degli esercizi nei quali sono installate le apparecchiature da gioco lecite.
1.1. In particolare, la gravata ordinanza prevedeva: a) per le sale giochi autorizzate ex art. 86 T.U.L.P.S. un orario di esercizio dalle ore 16.00 alle ore 23.00; b) per gli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. un orario di esercizio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00.
1.2. In tal guisa si era modificato l’assetto regolatorio preesistente, in ossequio al quale l’apertura delle sale giochi si estendeva dalle ore 9.00 alle ore 24.00.
1.3. Avverso la ridetta ordinanza insorgeva la società ricorrente, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:
- incompetenza del sindaco, eccesso di potere e violazione art. 50, comma 7, d.lgs. 267/2000;
- eccesso di potere per carenza dei presupposti e di istruttoria, stante la assenza di una previa delibera del consiglio comunale, difetto di motivazione, violazione del principio di proporzionalità e disparità di trattamento tra operatori economici;
- violazione di legge, e dei principi UE in materia di tutela della concorrenza, in relazione alla libertà degli orari di apertura.
1.4. Si costituiva la civica Amministrazione, instando per la reiezione del ricorso.
1.5. Con ordinanza pubblicata il 27 gennaio 2017 questo TAR rigettava la domanda cautelare.
1.6. Con memoria depositata in vista della odierna udienza di trattazione il Comune, oltre a ribadire nel merito quanto già esposto nella precedente memoria, eccepiva la sopravvenuta carenza di interesse in capo alla ricorrente, avendo la stessa definitivamente cessato ogni attività il 7 maggio 2018.
1.7. Dopo un ulteriore scritto della Winner s.r.l. la causa, al fine, all’esito della discussione tenutasi da remoto in data 23 febbraio 2022, veniva introitata per la decisione.
2. Il ricorso, al di là delle questioni di rito sollevate dal Comune, non è fondato.
2.1. Quanto alla prima censura, relativa alla pretesa incompetenza del Sindaco in subiecta materia , va quivi ribadito il dato inveterato del diritto vivente, univocamente deponente per la legittimità dell’esercizio dei poteri sindacali di cui all’art. 50 comma 7 del TUEL in tema di contrasto al fenomeno della ludopatia (Corte Costituzionale, 31 marzo 2015, n. 56; ord. n. 220/2014). La ridetta norma, invero, attribuisce espressamente al Sindaco il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
2.1.1. In particolare, questo TAR si è in più occasioni pronunciato nel senso di ritenere l’art. 50 comma 7 TUEL la fonte normativa legittimante la potestas sindacale di disciplina degli orari della sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco, anche al precipuo fine di contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo patologico (solo da ultimo, TAR Lombardia, I, 22 novembre 2021, n. 2583; Id., id., 11 novembre 2021 n. 2522; Id., id, 2 aprile 2019 n. 716; Id., id., 16 novembre 2017, n. 2180; Id., id., 27 gennaio 2017, n. 174; CdS., V, 22 ottobre 2015 n. 4861).
2.1.2. La normativa in materia di gioco d’azzardo, con specifico riferimento alle sue conseguenze sociali su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché al suo impatto sul territorio, non è, infatti, da riferire alla competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza, di cui all’art. 117, comma 2 lett. h), Cost., attenendo alla tutela del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica, ciò che rientra nelle attribuzioni del Comune, ex artt. 3 e 5 TUEL. In quest'ottica, le limitazioni in termini orari all'attività degli esercizi commerciali si giustificano, in conformità ai principi costituzionali in tema di salute pubblica e della normativa comunitaria sulla libertà di iniziativa economica, con la necessità di prevenire il fenomeno della ludopatia, particolarmente tra le fasce più deboli della popolazione (TAR Campania, III, 9 dicembre 2020, n. 5941).
2.1.3. Il potere esercitato dal Sindaco nel definire gli orari di apertura delle sale da gioco non interferisce, pertanto, con quello degli organi statali preposti alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici, atteso che la competenza di questi ultimi ha ad oggetto rilevanti aspetti di pubblica sicurezza, laddove quella del Sindaco concerne in senso lato gli interessi della comunità locale (CdS., V, 20 ottobre 2015, n. 4794);