TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-06-20, n. 202208244

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-06-20, n. 202208244
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202208244
Data del deposito : 20 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/06/2022

N. 08244/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03901/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3901 del 2013, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati I G e A M, con domicilio digitale come da PEC registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento del Ministero della difesa, prot. -OMISSIS-, con il quale veniva comunicato che la ricorrente non poteva essere valutata per l'avanzamento al grado superiore con l'aliquota ordinaria del 31 dicembre 2011, in quanto cessata dal servizio permanente "a domanda" nel corso della procedura di valutazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 13 maggio 2022 il dott. F M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Visto il ricorso per mezzo del quale l’istante impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale la Direzione Generale ha comunicato l’impossibilità di poterla valutare al grado superiore con l’aliquota del 31 dicembre 2011, in quanto cessata dal servizio permanente “a domanda” nel corso della procedura di valutazione;

Rilevato che parte esponente ha denunciato l’illegittimità del gravato diniego, lamentando violazione ed erronea applicazione di legge (segnatamente, dell’art. 14 D.lgs. 12 maggio 1995 n. 196 e dell’art. 1077 c.o.m., nonché degli artt. 33 e 37 D.lgs. 12 maggio 1995 n. 198), oltre al vizio di eccesso di potere per manifesta ingiustizia e per travisamento dei fatti;

Rilevato altresì che l’istante deduce di avere comunque diritto all’attribuzione del grado superiore, anche se cessata a domanda dal servizio permanente nel corso della procedura di valutazione, assumendo a tal riguardo una posizione di interesse legittimo;

Lette le difese dell’amministrazione;

Rilevato che la causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 13 maggio 2022 e quivi trattenuta in decisione;

Considerato che l’esponente con istanza datata 23 agosto 2012, chiedeva di cessare dal servizio permanente a decorrere dal 1° settembre 2012 e che alla predetta data non risultava aver maturato 20 (venti) anni di servizio effettivo;

Rilevato che la stessa è stata dunque collocata in congedo nella categoria del complemento, ai sensi dell’art. 933, comma 6 del c.o.m.. e che l’amm.ne le comunicava l’impossibilità di poterla valutare con l’aliquota del 31 dicembre 2021;

Ritenuta la correttezza dell’operato amministrativo;

Considerato invero che la ricorrente è iscritta nell’aliquota ordinaria del 31 dicembre 2011, per il conferimento del grado di “Maresciallo Capo”, ed è cessata dal servizio attivo prima della chiusura dei lavori della citata Commissione, conclusisi nell’adunanza del 24 giugno 2014 (cfr. verbale n. 618/D, dal quale risulta che la Commissione di avanzamento si è riunita nella predetta data per esaminare i Marescialli Ordinari - Ruolo Musicisti compresi nell’aliquota del 31/12/2011, da valutare ad anzianità per l’avanzamento al grado superiore);

Rilevato che, come da giurisprudenza consolidata cui il Collegio reputa di aderire, l’avanzamento in carriera dei Sottufficiali e, comunque, dei militari appartenenti alla categoria del personale non direttivo delle Forze Armate è riservato solo ai militari in servizio permanente, laddove invece, nel caso di specie, la deducente è stata collocata in congedo a domanda nella categoria del complemento;

Considerato infatti che le procedure attinenti allo sviluppo di carriera vengono attivate in relazione a un preordinato assetto organizzativo dell’Amministrazione militare e che condizione necessaria per il conferimento delle promozioni è la persistenza attuale del rapporto di servizio, posto che finalità precipua delle promozioni stesse è la migliore utilizzazione del personale, nell’interesse dell’amministrazione;

Ritenuta l’impossibilità di promuovere il dipendente collocato a riposo nel corso della procedura di promozione, anche quando la promozione stessa decorra da data anteriore a quella della risoluzione del rapporto (atteggiandosi il relativo diniego quale atto dovuto, cfr. T.A.R. per la Liguria, Sezione Prima, sentenza n. 50/2006 del 21 gennaio 2006;
T.A.R. per il Molise, Sezione di Campobasso, sentenza n. 53/2006 del 31 gennaio 2006;
T.A.R. per la Toscana, Sezione Prima, sentenza n. 4246/2006 del 5 ottobre 2006;
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, sentenze nn. 6604/2007 del 22 dicembre 2007 e 3371/2010 del 26 maggio 2010;
Sezione Seconda, pareri nn. 2913/2010 del 4 aprile 2012, 4370/2010 dell’11 aprile 2012, 738/2013 e 3644/2013 del 14 ottobre 2015);

Rilevato che anche l’intestato TAR (v. sentenza 4257/2021) ha opinato che l’attribuzione della qualifica superiore, al pari di qualsiasi progressione di carriera, richiede, come condizione essenziale e necessaria, la permanenza in servizio attivo del militare al momento della valutazione da parte della competente Commissione di Avanzamento;

Ritenuto che la ratio di quanto sopra risiede nella esigenza dell’Amministrazione di conferire il grado a soggetti in servizio che siano, quindi, nella condizione di svolgere i suddetti incarichi;

Ribadito che l’istante è cessata dal servizio permanente a domanda e collocata in congedo, nella categoria del complemento, a decorrere dal 1° settembre 2012, e che pertanto, nel corso della procedura di valutazione, non presentava più i requisiti per l’attribuzione del grado di Maresciallo Capo;

Rilevato che anche il Consiglio di Stato ha chiarito che “presupposto indefettibile per il conferimento della qualifica è (…) il perdurare del rapporto di servizio attivo fra il militare e l’Amministrazione, posto che finalità precipua della stessa è la miglior utilizzazione del personale nell’interesse dell’Amministrazione stessa e ciò anche nel caso in cui l’avanzamento decorra da una data anteriore a quella della risoluzione del rapporto (cfr., Cons. Stato, sez. III, n. 3898/2006;
id., sez. III, n. 2013/2003)” (così Cons. Stato, Sez. II, n. 5349/2019;
in termini cfr. anche, ex multis, Cons. Stato, Sez. I, n. 646/2021 e n. 1013/2019)”, in disparte possibili previsioni derogatorie previste eccezionalmente a da singole e puntuali disposizioni (che nel caso di specie non ricorrono);

Ritenuto dunque che l’atto impugnato resta immune dai vizi denunciati e che dunque il ricorso deve essere respinto siccome infondato;

Ravvisati i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti in causa;

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