TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2015-08-20, n. 201510879
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N. 10879/2015 REG.PROV.COLL.
N. 08137/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8137 del 2014, proposto da:
A A, A G, A F, B V, C S, C R, C M L, C P, C A, C L, D'Angelo Antonino, D A, D R B, D S D, F M, F S, G G, G R, L N R, M L, M R, P R, P M, P G, P S, R M F, S E, S V, T M, V G, rappresentati e difesi dagli avv.ti F S, F L e G L M R, con domicilio eletto presso lo studio dell primo in Roma, via Antonio Stoppani, 1;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca, in persona del Ministro
pro tempore
;
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", in persona del Rettore
pro tempore
;
Università degli studi di Roma “La Sapienza”, in persona del Rettore
pro tempore
;
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca - Consorzio Interuniversitario;
nei confronti di
Ambra Navetta, Federica Cerasa;
per l'annullamento
del decreto ministeriale 5 febbraio 2014, n. 85 recante “modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale 2014/2015”;
del decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 220 recante “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e Chirurgia a.a. 2014/2015”;
del decreto ministeriale 7 marzo 2014, n. 218 recante “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi dentaria a.a. 2014/2015”;
del bando di concorso per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico delle Facoltà di Medicina e Chirurgia per a.a. 2014/2015 dell’Ateneo degli Studi di Roma Tor Vergata;
del bando di concorso per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico delle Facoltà di Medicina e Chirurgia per a.a. 2014/2015 dell’Ateneo degli Studi di Roma “La Sapienza”;
dell’elenco del 22 aprile 2014 riportante il punteggio dei candidati in elenchi suddivisi per singoli Atenei di svolgimento della prova, prima della graduatoria definitiva;della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2014/2015 pubblicata in data 12 maggio 2014 nella parte in cui i ricorrenti risultano collocati oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessi al corso, nonché dei successivi scorrimenti;dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Ateneo di Roma “Tor Vergata” e di Roma “La Sapienza”;
della documentazione di concorso distribuita dal CINECA;della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrato ai candidati segnatamente dei quesiti n. 26, 27, 29 e 36 della matrice ministeriale in quanto pregiudicano il collocamento utile in graduatoria di parte ricorrente;
di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti di essere ammesso ai corsi di laurea di medicina e chirurgia e protesi dentaria e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta;
e per la condanna in forma specifica dell’amministrazione all’adozione del provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;
Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 7840 del 21 luglio 2014, che dispone cautelarmente l’ammissione con riserva dei ricorrenti ai corsi di laurea in medicina presso le Università di loro interesse;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2015 il dott. G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La controversia in esame attiene alla legittimità del concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2014/2015, sfociato nella graduatoria unica nazionale pubblicata in data 12 maggio e rettificata il 22 maggio 2014, che vede i ricorrenti collocati in posizione non utile.
In proposito il collegio non ha motivo di discostarsi dai molteplici precedenti, concernenti casi del tutto analoghi, che hanno visto riconosciute le ragioni dei ricorrenti (v. C.S., VI, n.15/2015;Tar Lazio, III bis, n. 6014/2015;C.G.A. n.332/2015).
Nel caso in esame va infatti attribuita rilevanza dirimente alla censura relativa alla violazione dei principi dell’anonimato e della segretezza delle prove concorsuali, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte.
Invero la Sezione, dopo un iniziale orientamento sfavorevole, a seguito delle pronunzie dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28, che ha ritenuto di qualificare “la garanzia e l’effettività dell’anonimato quale elemento costitutivo dell’ interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate”, si è conformata ai principi di diritto ivi enunciati, recependoli dopo ampio approfondimento nel merito (T.A.R. Lazio, Sez. III, 24 giugno 2014, n. 6681;18 luglio 2014, n. 7752) nelle successive pronunzie cautelari ( ex multis T.A.R. Lazio, Sez. III, 18 luglio 2014, n. 3332) e nella recente sentenza n. 3984 del 10 marzo 2015 in cui, melius re perpensa , il Collegio ha specificato che, “di per sé sola, la circostanza dell’apposizione del ”codice a barre” tanto sulla scheda delle risposte quanto sulla scheda anagrafica (modalità che, a fronte di centinaia di partecipanti, vale anzi a scongiurare la possibilità di errori ed anzi a garantire che le risposte fornite da un candidato non possano essere “scambiate” con quelle di un altro) non sia tale da integrare la violazione dei principi dell’anonimato, qualora non ricorrano, in concreto, ulteriori indizi tali da potere, anche solo astrattamente, insinuare il dubbio della segretezza della procedura concorsuale”.
Ciò premesso, con riferimento alle concrete modalità di svolgimento delle prove per l’ammissione al corso di laurea a Medicina e Chirurgia, per l’a.a. 2013/2014 l’effettiva sussistenza dei presupposti tali da integrare, in concreto, la violazione del principio in esame è stata già vagliata da numerosi precedenti giurisprudenziali, tra cui la recente decisione n.15/2005 del 5.01.2005 del Consiglio di Stato, sez. VI, che ha rammentato come nel caso specifico proprio l’amministrazione avesse richiesto, con direttive assunte formalmente, che il documento di identità dei candidati venisse lasciato aperto sul banco, ponendo in evidenza che “nella delicata fase della correzione della prova da parte del consorzio Cineca, il codice apposto sulla scheda dei test, in quanto corrispondente a quello stampigliato sulla scheda anagrafica dei candidati, ben avrebbe potuto consentire l’associazione dell’elaborato al nominativo di ciascun candidato;il che è sufficiente a ritenere violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica, la cui osservanza va osservata in astratto, senza cioè prova concreta della sua violazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato”.
Pertanto, essendosi le medesime condizioni verificate anche con riferimento alla graduatoria unica nazionale 2014/2015 – e, in particolare, nel caso in esame - il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullata la graduatoria de qua , nella parte in cui esclude i ricorrenti, con consequenziale ammissione degli stessi, anche in sovrannumero, al corso di laurea in medicina e chirurgia, presso le Università di interesse, senza pregiudizio dei candidati utilmente inseriti in graduatoria (cfr. T.A.R. Sardegna, n.230/2013;T.A.R Lombardia, Brescia, sez. II, n. 1352 del 16 luglio 2012;Tar Campania, Napoli, sezione quarta n. 5051 del 28 ottobre 2011;T.A.R. Toscana, sez. I, n. 1105 del 27/6/2011;T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 457 del 28/2/2012;T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008;T.A.R. Lombardia, Brescia, ordinanza cautelare n. 972 del 15 dicembre 2011).
Le spese di lite, in considerazione delle richiamate oscillazioni giurisprudenziali, possono essere integralmente compensate tra le parti.