TAR Salerno, sez. II, sentenza 2021-03-29, n. 202100806
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Pubblicato il 29/03/2021
N. 00806/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00104/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 104 del 2019, proposto da
A L, M L, V L, F E, rappresentati e difesi dagli avvocati A L, L V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Battipaglia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Fare Ambiente Mee – Movimento Ecologista Europeo, rappresentata e difesa dall'avvocato F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Maria Riccio, in Salerno, via Bastioni, n. 41/B;
per l'annullamento
della delibera del Consiglio comunale di Battipaglia n. 109 del 15 novembre 2018: diniego di ritipizzazione urbanistica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Battipaglia;
Visto l’intervento ad opponendum di Fare Ambiente Mee – Movimento Ecologista Europeo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 84 del d.l. n. 18/2020, 4 del d.l. n. 28/2020, 25 del d.l. n. 137/2020 e 1 del d.l. n. 183/2020;
Relatore nell'udienza del giorno 24 febbraio 2021 il dott. O D P e uditi per le parti i difensori tramite collegamento telematico da remoto, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe, Landi Alfonso (in appresso, L. A.), Landi Maria (in appresso, L. M.), Landi Vincenzo (in appresso, L. V.) e Erra Fiorina (in appresso, E. F.) impugnavano, chiedendone l’annullamento: - la delibera del Consiglio comunale (DCC) di Battipaglia n. 109 del 15 novembre 2018, trasmessa per la notifica con nota del 16 novembre 2018, prot. n. 92213, e recante il rigetto dell’istanza del 28 aprile 2017, prot. n. 31029, volta alla “ritipizzazione” (o riclassificazione o riqualificazione) urbanistica del suolo ubicato in Battipaglia, via Gonzaga, n. 83, e censito in catasto al foglio 18, particelle 312, 313, 314, 315, 317, 447 e 451;- la proposta di diniego formulata dal Dirigente del Settore Tecnico ed Urbanistica il 22 ottobre 2018.
2. Il provvedimento impugnato era essenzialmente motivato in base alla considerazione che la richiesta “ritipizzazione” urbanistica (con destinazione B2, “Residenziale attuale da ristrutturare”) dell’area controversa, in comproprietà dei ricorrenti, risultava preclusa dalla natura conformativa dei vincoli di zona (strada di progetto, parcheggi pubblici, verde semplice) in prevalenza imposti su di essa dalla disciplina del vigente PRG di Battipaglia.
3. Nell’avversare siffatta determinazione, i proponenti L. A., L. M., L. V. e E. F. lamentavano, in estrema sintesi, che: a) alla luce dei principi sanciti in materia sia dalla Corte costituzionale (sent. n. 348/2007;n. 349/2007;n. 181/2011) sia dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) (sent. 29 marzo 2006), i vincoli gravanti sul fondo in loro comproprietà, siccome corrispondenti non già ad un’apposita classificazione generalizzata in zona F in tal senso ad opera delle NTA e della Tavola 9 del PRG, bensì ad una imposizione “lenticolare” di standard (ossia di urbanizzazioni primarie e secondarie localizzabili anche altrove in sede di realizzazione a cura dell’amministrazione comunale: strade residenziali, spazi di parcheggio ed a verde) per singole aree ad opera della Tavola 6 ter del PRG di Battipaglia, e siccome, di fatto, implicanti la privazione sine die, e senza indennizzo, di ogni capacità edificatoria a beneficio dell’esclusiva fruizione collettiva indifferenziata, avrebbero natura non già meramente limitativo-conformativa delle prerogative dominicali, ma sostanzialmente espropriativa, e avrebbero dovuto, in quanto tali, considerarsi decaduti ai sensi dell’art. 38 della l. r. Campania n. 16/2004;b) in disparità di trattamento, nel territorio comunale di Battipaglia, un’area avente analoga destinazione urbanistica rispetto a quella controversa sarebbe stata riqualificata per effetto della ritenuta decadenza dei vincoli gravanti su di essa;c) la strada di progetto contemplata dalla Tavola 6 ter del PRG di Battipaglia sarebbe stata, peraltro, eseguita con tracciato parzialmente diverso da quello ab origine programmato dallo strumento urbanistico generale.
4. Costituitosi l’intimato Comune di Battipaglia, eccepiva l’infondatezza del gravame esperito ex adverso.
Interveniva, altresì, ad opponendum l’associazione Fare Ambiente MEE – Movimento Ecologista Europeo (in appresso, F.A.), la quale eccepiva, oltre all’infondatezza del ricorso, il parziale difetto di legittimazione attiva dei proponenti in rapporto alla domanda annullatoria del diniego di “ritipizzazione” dei lotti ubicati in Battipaglia, via Gonzaga, n. 83, e censiti in catasto al foglio 18, particelle 312, 313 e 315, giacché, a suo dire, in proprietà del Comune di Battipaglia, giusta accertamento giurisdizionale del Tribunale di Salerno, sez. I civ., giusta sentenza (passata in giudicato) n. 1683 del 13 luglio 1993, nonché l’inammissibilità dell’impugnazione per violazione del principio ‘ne bis in idem’ in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3805 del 5 settembre 2016.
5. A loro volta, i ricorrenti eccepivano l’inammissibilità del dispiegato intervento ad opponendum.
6. All’udienza del 24 febbraio 2021, svoltasi tramite collegamento da remoto sulla piattaforma “Microsoft Teams”, effettuato ai sensi degli artt. 4 del d.l. n. 28/2020 e 25 del d.l. n. 137/2020 e del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134/2020, la causa era trattenuta in decisione.
7. Venendo ora a scrutinare il ricorso, va, in rito, disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione dell’interveniente ad opponendum, sollevata dai ricorrenti.
Tanto, alla luce delle svariate pronunce di appello che, nel disattendere l’orientamento in precedenza assunto da questa Sezione (cfr. sent. n. 755 del 18 maggio 2018), hanno riconosciuto proprio alla F.A. la legittimazione a intervenire in analoghi giudizi.
«La legittimazione ex lege delle associazioni ambientaliste – recita, in particolare, Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2020, n. 2421 – … può esser riconosciuta non solo nel caso di atti dichiaratamente inerenti la materia ambientale ma anche per gli atti che “incidono sulla qualità della vita in un dato territorio” (cfr Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2011, n. 2329). La giurisprudenza, che il Collegio condivide, riconosce che gli atti che costituiscono esercizio di pianificazione urbanistica, la localizzazione di opere pubbliche, gli atti autorizzatori di interventi edilizi, nella misura in cui possano comportare danno per l’ambiente, ben possono essere oggetto di impugnazione da parte delle associazioni ambientaliste, in quanto atti estensivamente rientranti nella materia “ambiente”, in relazione alla quale si definisce (e perimetra) la legittimazione delle predette associazioni (cfr Cons. Stato Sez. IV, 19-02-2015, n. 839), attesa “l’ormai pacifica compenetrazione delle problematiche ambientali in quelle urbanistiche” (così Cons. Stato Sez. V, 28-07-2015, n. 3711). In particolare, la giurisprudenza ha affermato che il potere di pianificazione urbanistica non è funzionale solo all'interesse pubblico all'ordinato sviluppo edilizio del territorio in considerazione delle diverse tipologie di edificazione distinte per finalità (civile abitazione, uffici pubblici, opifici industriali e artigianali, etc.), ma esso è funzionalmente rivolto alla realizzazione contemperata di una pluralità di interessi pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti. L'ambiente, pertanto, costituisce inevitabilmente l'oggetto (anche) dell'esercizio di poteri di pianificazione urbanistica e di autorizzazione edilizia;così come, specularmente, l'esercizio dei predetti poteri di pianificazione non può non tenere conto del "valore ambiente", al fine di preservarlo e renderne compatibile la conservazione con le modalità di esistenza e di attività dei singoli individui, delle comunità, delle attività anche economiche dei medesimi (cfr. Cons. Stato, IV, 9 gennaio 2014, n. 36). Sulla base di tale iter argomentativo, in quanto titolari di una propria posizione giuridica, le associazioni ambientaliste legittimate ex lege non solo possono intervenire in primo grado, ma hanno facoltà di proporre appello autonomo, ai sensi dell’art. 102, comma 2, c.p.a., nel contenzioso relativo ad atti di pianificazione urbanistica, di localizzazione di opere pubbliche, di autorizzazione di interventi edilizi, nella misura in cui tali atti possano determinare un pregiudizio per l'ambiente. Peraltro, considerata la non necessaria correlazione dimensionale tra interessi urbanistici e interessi ambientali, permane sempre la necessità di una valutazione in concreto dell’incidenza del possibile danno all’ambiente e tale valutazione non può che vertere sull’ampiezza dell’intervento, quale elemento di discrimine degli interventi anche incidenti sul piano ambientale. L’appellante – premesso di essere un’associazione ambientalista riconosciuta ex lege, che promuove, ai sensi degli artt. 1 e 2 dello Statuto, la adozione di misure idonee alla tutela dell’ambiente e contestualmente alla valorizzazione dello stesso, “mediante lo sviluppo ordinato delle potenzialità territoriali” - ha posto in rilievo di essere intervenuta in giudizio al fine di evitare che i privati possano sottrarre alla comunità territoriale di riferimento volumetrie ed aree destinate a parcheggi, scuole, attrezzature pubbliche e verde pubbliche nonché aree per la circolazione e la sosta. Pertanto, deve ritenersi, anche in considerazione della consistenza dell’opera da realizzare, che, nel caso di specie, l’intervento edilizio contestato, sia almeno potenzialmente, in grado di incidere sulla qualità della vita di quel determinato territorio su cui insiste. Ne consegue, in definitiva, che, così come gli atti autorizzatori di interventi edilizi, nella misura in cui possano comportare danno per l’ambiente, possono essere oggetto di impugnazione da parte delle associazioni ambientaliste legittimate ex lege, può essere oggetto di appello, da parte di una associazione ambientalista interveniente ad opponendum in primo grado, una sentenza che abbia annullato gli atti con cui l’intervento edilizio incidente sul territorio era stato negato. Pertanto, avendo la F.A. specificato in che modo gli interventi edilizi in oggetto possono pregiudicare la tutela dell’ambiente, intesa in senso ampio, la declaratoria di inammissibilità dell’intervento ad opponendum statuita dal giudice di primo grado non è condivisibile, mentre l’appello è ammissibile, in quanto l’associazione ambientalista appellante è titolare di una posizione giuridica soggettiva autonoma» (cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2020, n. 2405;sez. VI, 10 luglio 2020, n. 4425;13 luglio 2020, n. 4527).
Ciò posto, nella specie, la F.A. ha circostanziato lo stretto collegamento tra il proprio interesse statutario qualificato alla tutela dei valori ambientali e la conservazione della gravata DCC di Battipaglia n. 109 del 15 novembre 2018, rimarcando l’esigenza di evitare il depauperamento degli standard urbanistici di zona riservati alla collettività locale, di assicurare l’ordinato ed armonico sviluppo del comparto territoriale di riferimento, di salvaguardare le caratteristiche del contesto paesaggio rurale, urbano e naturale. Ed ha, così, sufficientemente giustificato la propria legittimazione ad intervenire ad opponendum.
8. Nel merito, il ricorso si rivela infondato per le ragioni illustrate in appresso.
Tanto esime, quindi, il Collegio dallo scrutinio delle eccezioni di inammissibilità sollevate dall’interveniente ad opponendum.
9. Innanzitutto, non è accreditabile l’ordine di doglianze rubricato retro, sub n.