TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-05-24, n. 202410522
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Pubblicato il 24/05/2024
N. 10522/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00257/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 257 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Istituto del Vino Italiano di Qualità Grandi Marchi, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati F G L, D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Federdoc – Confederazione Nazionale dei Consorzi Volontari per la Tutela delle Denominazioni dei Vini Italiani, Associazione Vigneto Italia, La Marca Vini e Spumanti, Nosio S.p.A., Santa Margherita Kettmeir e Cantine Torresella S.p.A., Gruppo Italiano Vini G.I.V., Fantini Group Vini S.r.l., Casa Vinicola Zonin S.p.A., Associazione Be Wines, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO:
- del Decreto n. 0610880 del 3 novembre 2023 di Approvazione della graduatoria dei soggetti ammessi al contributo pubblico di cui al Decreto n. 331843 del 26 giugno 2023 e per quanto possa occorre anche del successivo Decreto n. 617268 del 7 novembre 2023 di rettifica di alcuni importi della precedente graduatoria e anche del successivo Decreto n. 621340 del 9 novembre 2023 (doc. 1);
- del verbale della Commissione Ministeriale distinto con n. 14 redatto in data 27 ottobre 2023 di valutazione dell''iniziativa progettuale dell''odierna ricorrente (doc. 2);
- del verbale della Commissione Ministeriale distinto con n. 7 redatto in data 6 ottobre 2023 con il quale sono stati stabiliti i coefficienti per la valutazione dei progetti (doc. 3);
- del Decreto direttoriale n. 0496180 del 19 settembre 2023 di nomina della Commissione ministeriale avente il compito di espletare i lavori disposti all''articolo 12 Decreto Ministeriale n. 331843 del 26 giugno 2023, in relazione ai progetti nazionali pervenuti ai sensi del decreto direttoriale n. 385535 del 21 luglio 2023 non pubblicato né rintracciabile sul sito del Ministero ma trasmesso in sede di accesso agli atti (doc. 4);
- dell''allegato 11 al Decreto n. 331843 del 26 giugno 2023 (doc. 5);
- e per quanto possa occorrere del Decreto direttoriale n. 0385535 del 21 luglio 2023 - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2023/2024 - Modalità operative e procedurali per l''attuazione del Decreto del Ministro dell''agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 331843 del 26 giugno 2023 (doc. 6);
- del Decreto del Ministro dell''agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 331843 del 26 giugno 2023 (doc. 7);
- della nota a firma del Direttore Generale O G prot. 701268 del 21 dicembre 2023 con cui il Dicastero resistente ha ritenuto non accoglibile l''istanza di riesame e revoca in autotutela formulata dalla ricorrente (doc. 8);
- nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto.
PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI IL 15/2/2024:
- del Decreto direttoriale prot. 707239 del 29 dicembre 2023 con il quale è stata approvata la graduatoria all'esito delle verifiche precontrattuali svolte dall'Agecontrol (doc. 14);
- della nota del 22 dicembre 2023 prot. 701991, non conosciuta né comunicata, con la quale il Comitato tecnico di valutazione ha trasmesso il verbale di conferma della graduatoria;
nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e di Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2024 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con il ricorso in epigrafe l’Istituto ricorrente ha esposto che con Decreto Ministeriale n. 331843 del 26 giugno 2023 cui ha, poi, fatto seguito il decreto direttoriale n. 385535 del 21 luglio 2023 “OCM Vino - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2023/2024. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 331843 del 26 giugno 2023” è stata avviata la procedura per la concessione dei contributi previsti dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 a vale sui fondi di cui all’art. 1, comma 128, della l.178/2020 come modificato dall’articolo 39, comma 1, del d.l. n. 41/2021 convertito, con modificazioni, dalla l. 69/2021.
La ricorrente ha partecipato all’avviso presentando il proprio progetto, corredato da tutti i necessari documenti allegati, denominato “Italian Wine Tour” il cui valore complessivo è stato indicato in € 9.365.030,00, con richiesta di contributo di € 3.746.012,00 (pari al 40% del totale), e partecipazione finanziaria con risorse proprie delle aziende proponenti pari a € 5.619.018,00 (pari al 60% della complessiva iniziativa).
Espone che l’iniziativa progettuale è un complesso elaborato composto da ben n. 332 pagine, debitamente e puntualmente accurato e dettagliato, con previsione di attività promozionali rivolte a ben n. 5 Paesi target quali Stati Uniti d’America, Canada, Cina (compreso Macao e Hong Kong), Area centro sud America e isole Caraibiche (Perù e Cile), Area sud est Asiatica (Singapore, Thailandia e Vietnam), e quindi comprensivo sia di mercati consolidati che di mercati emergenti, sui quali realizzare efficacemente le relative attività promozionali.
Con verbale n. 7 del 6 ottobre 2023 la Commissione ha ritenuto di individuare le modalità per l’attribuzione dei punteggi da attribuire ai singoli criteri di valutazione, classificando n. 5 possibili giudizi: insufficiente, mediocre, sufficiente, buono e ottimo, altresì fissando per ciascuno di essi dei coefficienti di moltiplicazione per il calcolo del punteggio finale compresi tra 0,00 e 1,00
A distanza di alcuni mesi dalla presentazione di tale progetto l’Istituto ricorrente apprendeva che con decreto direttoriale del 3 novembre 2023 prot. n.0610880 era stata approvata la graduatoria provvisoria in cui risultavano inserite n.11 proposte progettuali fra le quali non figurava la propria.
A seguito di accesso agli atti l’Istituto apprendeva che, ai sensi dell’art.12 del Decreto Ministeriale n. 331843 del 26 giugno 2023, la valutazione delle proposte progettuali presentate dagli operatori economici che aspiravano a beneficiare dei contributi messi a disposizione dall’Unione Europea era stata affidata al Comitato costituito con decreto direttoriale n. 0496180 del 19 settembre 2023 che nel corso della seduta del 3 novembre 2023 con riferimento al proprio progetto si era così espresso “All’esito delle operazioni di valutazione il Comitato attribuisce un punteggio in base ai criteri di cui all’art. 6 comma 4 del D.D. del 21 luglio 2023, n. 4 385535 esplicitati nell’allegato 11 del richiamato decreto pari a 40, come risulta dalla precedente tabella. Il Comitato, pertanto, rileva che il progetto in esame non avendo raggiunto il punteggio minimo di cui all’art. 9, comma 1 lett. e), del DM n. 331843 del 26 giugno 2023 non è ammissibile a contributo” .
Nel convincimento che la propria proposta progettuale non era stata oggetto di corretto apprezzamento da parte del Comitato di valutazione l’Istituto, con istanza del 5 dicembre 2023, ne sollecitava il riesame e, nel contempo, evidenziava che la procedura si dimostrava inficiata sotto diversi profili. L’istanza in questione veniva riscontrata dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste con nota del 21 dicembre 2023 a mezzo della quale comunicava di non aver ravvisato i presupposti di cui all’art. 21 octies e 21 novies della l. 241/1990 e, quindi, che ad essa non poteva darsi seguito. Preso atto di tale diniego l’Istituto proponeva ricorso impugnando gli atti in epigrafe indicati.
1.2. Il gravame è affidato a quattro distinti motivi di ricorso così rubricati:
I) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 77 D. lgs. n. 50/2016 in relazione all’art. 12 del D.M. n. 331843 del 26 giugno 2023 - Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità – Irrazionalità manifesta.
II) Violazione e falsa applicazione del disposto di cui all’art. 11 del D.M. n. 0331843 del 26 giugno 2023 anche con riferimento al Decreto Direttoriale n. 0385535 del 21 luglio 2023 e del relativo allegato 11 – Eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà e Violazione del principio del giusto procedimento - Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Costituzione.
III) Violazione dell’art. 3 e dell’art. 97 della Costituzione per contrarietà ai principi di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa - Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
IV) Eccesso di potere per difetto ed errato svolgimento della fase istruttoria e per travisamento degli elementi contenuti nell’iniziativa progettuale.
1.3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste ed Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, entrambe a ministero della difesa erariale, la quale ha depositato memoria con la quale ha chiesto rigettarsi il ricorso.
1.4. Nessuno dei controinteressati intimati si è costituito in giudizio.
1.5. Con ordinanza n.297 del 24 gennaio 2024 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza pubblica ai sensi dell’art.55, comma 10, c.p.a.
1.6. Con atto notificato il 30 gennaio 2024 e depositato il 15 febbraio successivo l’Istituto ricorrente ha proposto motivi aggiunti impugnando la graduatoria definitiva, rimasta invariata, articolando le medesime censure del ricorso introduttivo.
1.6. In vista dell’udienza pubblica entrambe le parti hanno depositato memorie e repliche.
1.7. Alla pubblica udienza del 17 aprile 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Preliminarmente il Collegio ritiene di soprassedere dall’esame delle eccezioni in rito proposte dalla difesa erariale, stante l’infondatezza del ricorso nel merito.
2.1. Il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti possono essere esaminati congiuntamente stante la reiterazione delle medesime censure in entrambi gli atti.
3. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente censura la legittimità del Decreto direttoriale n. 496180 del 19 settembre 2023 di nomina della Commissione per violazione dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e segnatamente del comma 4 e seguenti, nella parte in cui la predetta disposizione normativa - da essa ritenuta applicabile in maniera analogica - stabilisce che: “I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”.
Argomentando diffusamente riguardo al disposto dell’art. 77 del D. Lgs.vo 50/2016 e ai principi che la giurisprudenza ha tratto dalla norma per ciò che attiene alla posizione in cui devono versare i componenti della commissione giudicatrice, ha contestato la presenza nel Comitato di valutazione del Direttore dell’Ufficio PQAI V della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica del Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, della Pesca e dell’Ippica, versandosi in ipotesi di cumulo in sovrapposizione di funzioni .
Lamenta, inoltre, l’Istituto ricorrente che il decreto con il quale era stato costituito il Comitato non aveva avuto alcuna pubblicità sul sito istituzionale del Ministero.
3.1. Il motivo di ricorso è infondato.
Va preliminarmente rilevato che l’art. 77, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 costituisce norma concernente lo specifico ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, e come tale non è applicabile alla procedura per cui è causa, avente ad oggetto una Misura denominata “Promozione” diretta al sostegno alle attività di informazione e promozione dei vini dell’Unione negli Stati membri e nei paesi terzi al fine di migliorarne la competitività che consente l’erogazione di “aiuti di Stato”.
Va infatti esclusa l'applicabilità, in via analogica di norme o istituti del Codice degli appalti, atteso che la disciplina contenuta nel Codice non è una disciplina generale ma speciale e ha pertanto un ambito di applicazione particolare. D’altra parte, i riferimenti di parte ricorrente alle norme del Codice degli appalti non trovano riscontro alcuno nella disciplina della procedura in esame, che nessun richiamo contiene alle norme del D.lgs n. 50/2016.
In ogni caso la norma invocata non sarebbe ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame avuto riguardo sia alla data di costituzione del Comitato di valutazione (19 settembre 2023) sia a quella di pubblicazione dell’Avviso in cui sono stati definiti i criteri di valutazione dei progetti (21 luglio 2023), essendo stata sostituita dall’art.93 del D.Lgs. n.36/2023 il quale individua al comma 5 le cause per le quali non è possibile essere nominati membri della commissione: “5. Non possono essere nominati commissari:
a) coloro che nel biennio precedente all’indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura;costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62”.
Come rilevabile per tabulas – in disparte quanto detto sull’inapplicabilità del codice appalti – nel caso in esame non ricorrerebbe nessuna delle suddette ipotesi di incompatibilità, per nessuno dei componenti della commissione.
4. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente premette che l’’art. 11 del D.M. istitutivo del beneficio di che trattasi ha espressamente previsto che “i progetti sono valutati sulla base di quanto disposto dall’articolo 8, secondo i criteri indicati nell’Avviso del Ministero, sentite le Regioni e le Provincie Autonome” .
Sostiene che, tuttavia, la verifica dell’impugnato Decreto Direttoriale n. 0385535 del 21 luglio 2023 evidenzierebbe che il competente Dipartimento avrebbe totalmente omesso di dare concreta attuazione alla richiamata disposizione, non avendo fissato, né indicato, i criteri specifici di selezione che la Commissione tecnica avrebbe poi dovuto utilizzare in fase di valutazione istruttoria dei singoli progetti pervenuti. La tabella inserita nell’Allegato 11 al Decreto direttoriale non conterrebbe una specifica identificazione dei criteri di valutazione, essendo costituita da un generico riferimento a “macro aree” di analisi dei contenuti del progetto, senza specificazione alcuna dei necessari “sub pesi” da applicare per l’assegnazione dei rispettivi punteggi.
Sostiene parte ricorrente che la Commissione di valutazione (Verbale n.7) avrebbe proceduto in autonomia ad individuare dei generici “moltiplicatori” da utilizzare per parametrare i giudizi assegnati a ciascun criterio di valutazione, senza tuttavia stabilire quali dovessero essere i requisiti tecnici per l’attribuzione della singola votazione o, in altre parole, quali dovessero essere gli elementi valutativi da prendere in considerazione e in quali termini.
Al riguardo parte ricorrente conviene che appare logico indicare il coefficiente massimo 1, equivalente a 10, per i criteri che avessero ottenuto la valutazione qualificata come ottimo;e così pure il coefficiente di 0,75 ai fini della determinazione del subpunteggio spettante a ciascun progetto per il giudizio “buono” conseguito in base al singolo sub-criterio di valutazione.
E tuttavia lamenta che la medesima coerenza logica non sarebbe stata utilizzata per gli ulteriori parametri e coefficienti relativi alla valutazione “sufficiente” e a quella “mediocre”:
Sostiene che nella comune conoscenza la sufficienza è da sempre espressa notoriamente con il voto numerico “6”. Coerentemente a ciò, pertanto, il coefficiente che avrebbe dovuto utilizzare la Commissione per indicare la valutazione “sufficiente” avrebbe dovuto essere 0,60 perché compreso nel range 0,00 e 1,00. L’illegittimità ed erroneità del moltiplicatore applicato in concreto (0,50) risiederebbe pertanto nell’aver qualificato l’iniziativa progettuale della ricorrente (relativamente al criterio A.1 (Coerenza delle azioni progettuali) e al criterio C (idoneità delle azioni in termini di aumento della domanda dei prodotti e/o di aumento della conoscenza dei regimi di qualità), “sufficiente” e quindi come espressione di una valutazione di “adeguatezza senza tuttavia eccellere” pur applicando un coefficiente “moltiplicatore” in realtà “insufficiente” ovvero 0,5 che equivale, anche scolasticamente, al voto 5.
La Commissione ha altresì fissato un ulteriore giudizio ovvero quello “mediocre”.
Sostiene che per tale giudizio, nella comune conoscenza scolastica, è correlato il voto numerico pari a “5” e non certamente quello indicato dalla Commissione in “2,5” ovvero la metà della metà.
Lamenta pertanto che nonostante la Commissione abbia ritenuto di qualificare come mediocre ben n. 2 criteri di valutazione dell’iniziativa progettuale di che trattasi (criterio B - qualità delle azioni proposte e criterio D - coerenza del piano finanziario sia in relazione agli specifici interventi proposti che agli obiettivi progettuali) la stessa ha attribuito una votazione numerica gravemente insufficiente (0,25 che in ambito scolastico corrisponde al voto di 2,5).
L’Istituto ricorrente sostiene, perciò, che la Commissione avrebbe dovuto meglio specificare e dettagliare la valutazione, se ritenuta insufficiente, con l’individuazione di differenziati e ulteriori coefficienti che avrebbero consentito una migliore e puntuale graduazione e attribuzione dei punteggi in favore di tutti gli aspiranti al contributo;e conclude che l’errata individuazione dei contestati coefficienti avrebbe compromesso e pregiudicato irreversibilmente l’attività di valutazione di tutti i progetti e, conseguentemente, l’intera procedura di assegnazione delle risorse finanche nei confronti dei soggetti risultati utilmente inseriti in graduatoria.
4.1. Il secondo motivo è infondato.
Sotto un primo profilo, e in via generale, va osservato che “In sede di pubblico concorso le commissioni valutatrici fruiscono di ampia discrezionalità nell'esercizio dell'attività di individuazione dei criteri di valutazione, con conseguente limitazione del sindacato di legittimità del giudice amministrativo alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste” (Consiglio di Stato sez. V, 03/11/2023, n.9531). Inoltre la preventiva obbligatoria individuazione di sub-punteggi non costituisce un obbligo, né è necessaria ai fini della legittimità dell’iter valutativo che si conclude con l’attribuzione di un voto numerico, bensì costituisce una mera facoltà, ampiamente discrezionale, esercitabile ove ritenuta strumentale al miglior perseguimento dell’interesse pubblico (cfr., ex multis, Consiglio di Stato n. 5878/2021;Consiglio di Stato, n. 1497/2021;Consiglio di Stato n. 3080/2020;Consiglio di Stato n. n. 4965/2019;Consiglio di Stato n. 5245/2017). Pertanto la suddivisione del punteggio numerico complessivo in sub -punteggi, pur essendo in teoria auspicabile, non è necessaria ai fini della legittimità dell'iter valutativo che si conclude con l'attribuzione di un voto numerico, nel caso in cui la commissione esaminatrice abbia potuto operare la valutazione sulla base di chiari e puntuali criteri di giudizio.
Nel caso in esame deve rilevarsi che il Comitato di valutazione ha individuato i citati moltiplicatori proprio al fine di consentire una più dettagliata graduazione delle proprie valutazioni all’interno del punteggio (tra il min e il max) attribuibile per ogni singolo criterio, funzionale dunque a una adeguata comprensione – seppure per il tramite del legittimo voto numerico – delle ragioni poste a fondamento del giudizio espresso;detta operazione non ha comportato alcuna modifica dei criteri di valutazione stabiliti dal bando e pertanto risulta funzionale a garantire la trasparenza del percorso motivazionale che presiede all’attribuzione dei punteggi (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. V, n. 3737 del 18 giugno 2018).
Al riguardo va poi rilevato – in adesione a pacifica giurisprudenza - che l’attribuzione del punteggio numerico contiene in sé la motivazione senza bisogno di ulteriori giustificazioni, dando conto della misura dell’apprezzamento riservato dalla Commissione e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato, ed essendo del tutto fungibile con la motivazione descrittiva, trattandosi di due forme di espressione, sintetica ed analitica, delle ragioni del particolare giudizio espresso (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, n. 5099/2022;Consiglio di Stato, n. 5407/2015;TAR Lazio (Roma), n. 9646/2018).
Alla stregua delle superiori considerazioni va dunque delibata l’ulteriore censura con la quale parte ricorrente contesta nel merito l’individuazione dei criteri scelti dal Comitato di valutazione (moltiplicatori) in base ai quali attribuire i punteggi di cui al richiamato allegato 11.
In particolare parte ricorrente contesta la mancata adozione, da parte del Comitato, della scala di valori “su base 10” comunemente utilizzata in ambito “scolastico” per inferirne che l’attribuzione del moltiplicatore 0,5 avrebbe comunque impedito, anche alla luce di una valutazione sufficiente, di raggiungere il voto di 6 che, nell’ambito scolastico, corrisponde appunto a tale giudizio.
Osserva il Collegio che in realtà l’art. 7 comma 5 del decreto direttoriale n. 385535 del 21 luglio 2023 si limita a stabilire che la “soglia minima” di punteggio conseguibile ai fini dell’ammissibilità dei progetti a finanziamento è pari a 60/100 e che “ il mancato raggiungimento del quale determina il non inserimento in graduatoria e la non ammissibilità a finanziamento del progetto” ;sicché, posto che l’utilizzo della scala di voti in uso in ambito scolastico non è imposto da nessuna norma di legge, e che l’utilizzo di una scala di valori piuttosto che un'altra è nella piena discrezionalità del Comitato, deve rilevarsi che appare insindacabile la corrispondenza del moltiplicatore 0,5 ad un giudizio mediano di sufficienza della proposta progettuale.
Trattasi, perciò, di previsione, con la quale è stata prevista puramente e semplicemente una soglia al di sotto della quale i progetti non erano ritenuti positivamente valutati e, quindi, non ammissibili a finanziamento. Medesimo ragionamento vale con riferimento alla valutazione mediocre che non può in alcun modo essere ricondotta alla logica dei voti scolastici, cui erroneamente parte ricorrente fa riferimento.
Peraltro, parte ricorrente nemmeno dimostra che l’adozione di coefficienti diversi, rispetto a quelli prescelti dalla Commissione, avrebbero consentito – in tesi - l’attribuzione di migliori sub-punteggi attraverso i quali sarebbe stata raggiunta la soglia minima prevista dall’Avviso ai fini dell’ammissione a finanziamento del proprio progetto;e ciò perché l’utilizzo di diversi coefficienti avrebbe comportato la modifica dei punteggi non soltanto di parte ricorrente, ma anche di tutti gli altri concorrenti.
Conclusivamente ritiene il Collegio che il Ministero resistente abbia legittimamente operato nell’esercizio della propria discrezionalità, il cui sindacato – come sopra ricordato - è precluso al giudice amministrativo salvo il riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà ovvero di palese e manifesto travisamento dei fatti;vizi che, per le ragioni anzidette, non si ravvisano nel caso in esame.
5. Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente deduce che il Ministero resistente sarebbe incorso nella violazione degli art. 3 e 97 della Costituzione, connotandosi la procedura di valutazione contraria ai principi di buona andamento e trasparenza dell’azione amministrativa, e per essere il suo operato inficiato da eccesso di potere dovuto a travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto d’istruttoria e di motivazione.
Lamenta, in sostanza, l’Istituto ricorrente la mancata esplicitazione in apposito provvedimento delle ragioni della mancata ammissione nella graduatoria oggetto d’impugnativa del proprio progetto essendosi il Ministero resistente limitato alla pubblicazione della predetta graduatoria.
Al riguardo parte ricorrente sostiene che anche a voler astrattamente riconoscere al verbale n.15 della seduta del 3 novembre, nella parte in cui si riferisce alla sua proposta progettuale, valore e contenuto provvedimentale a dispetto della sua natura endoprocedimentale, lo stesso risulta totalmente privo di alcuna seppur minima e valida motivazione in quanto integrato da una semplice “tabellina” riportante la mera indicazione numerica di non meglio precisati punteggi, senza menzione di sorta in ordine ad alcun ulteriore elemento da cui possa desumersi quantomeno per sintesi, l’iter di valutazione che ha indotto la Commissione ad assegnare quegli specifici punteggi e non altri.
In ultimo censura l’operato ministeriale in ragione dell’evidente incongruenza logico matematica dei criteri di cui al menzionato Allegato 11 visto e considerato che esso ha previsto quattro distinti criteri di valutazione (distinti con lettere A, B, C, D) con indicazione per ciascuno dei punteggi 30, 20, 20 e 30 in tal modo fissando troppo ampie e non dettagliate forchette di punteggio.
In proposito rileva che essendosi previsto che per l’ammissione al finanziamento la singola proposta doveva conseguire un minimo di punti 60, si sarebbe potuta realizzare la paradossale situazione in cui un progetto pur valutato totalmente insufficiente per il criterio B e C (che prevedeva un punteggio di 20 ciascuno) con applicazione di un coefficiente di moltiplicazione pari a “0”, avrebbe comunque potuto ottenere il finanziamento nel caso di attribuzione di una valutazione ottima per i soli criteri A e D che consentivano l’attribuzione di un punteggio di 30 ciascuno (30+30=60) e un coefficiente di moltiplicazione pari a 1.
4.1. Anche il terzo motivo è infondato.
Sotto un primo profilo deve rilevarsi che la procedura per cui è causa è assimilabile a una procedura di tipo concorsuale, venendo in rilievo una procedura per l’assegnazione di contributi pubblici, previa indizione di un avviso pubblico, secondo regole predeterminate e successiva selezione delle proposte presentate. Ne consegue che nelle procedure concorsuali aperte alla partecipazione di una pluralità di soggetti non è prevista la comunicazione individuale dei motivi di esclusione laddove l’instaurazione del contraddittorio con la pubblica amministrazione risulti incompatibile con le esigenze di celerità della procedura (Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1236);inoltre, con riferimento alla graduatoria finale, l’amministrazione ha uno specifico interesse ad attivare forme individuali di comunicazione solo nei confronti dei soggetti che sono risultati vincitori.
Quanto alla lamentata mancanza di motivazione del giudizio espresso sulla proposta progettuale di parte ricorrente (e quindi all’impossibilità di ricostruire le ragioni per le quali sono stati espressi i giudizi da cui sono scaturiti i sub-punteggi che hanno determinato il punteggio complessivo inferiore a quello minimo richiesto dall’Avviso ai fini dell’ammissione della singola proposta progettuale a finanziamento) va ribadito quanto sopra esposto circa la sufficienza del voto numerico attribuito sulla base dei criteri previsti dall’Avviso;il Comitato di valutazione non aveva alcun obbligo di individuare ulteriori sub-criteri di valutazione, essendosi dotato di appositi moltiplicatori.
E’ stato, infatti, chiarito che “Il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo in sè stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni;quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto” (cfr. Consiglio di Stato, Sentenza 2 settembre 2021, n. 6204).
Ciò precisato ne deriva che il Comitato di valutazione ha chiaramente ed espressamente indicato la ragione della mancata inclusione del progetto di cui si discute nella graduatoria oggetto di causa con il mancato raggiungimento del punteggio minimo di 60/100, clausola di esclusione espressamente individuata all’art. 9 comma 1 lett. e) del DM n. 331843 del 26 giugno 2023.
6. Con il quarto motivo parte ricorrente censura l’operato ministeriale siccome inficiato da eccesso di potere per difettoso ed errato svolgimento della fase istruttoria e per travisamento degli elementi contenuti nella propria proposta progettuale.
La censura nella sostanza è volta a contestare il giudizio espresso dal Comitato di valutazione sulla base dei rilievi svolti, in una perizia di parte prodotta in atti, da un soggetto “valutatore altamente qualificato” appositamente incaricato da parte ricorrente al fine di verificare la bontà dell’iniziativa progettuale e il rispetto della normativa di settore;nonché di compiere un’accurata analisi in ordine alla correttezza della valutazione operata dalla citata Commissione di valutazione.
Parte ricorrente riporta in sintesi i rilievi del proprio perito di parte al fine di dimostrare sia in termini generali che con riferimento a ciascuno dei quattro aspetti cui il Comitato di valutazione doveva far riferimento ai fini dell’attribuzione dei singoli sub-punteggi (Coerenza della strategia proposta con gli obiettivi del programma, Qualità delle azioni proposte, Idoneità delle azioni in termini di aumento della domanda dei prodotti e /o di aumento della conoscenza dei regimi di qualità, Coerenza del piano finanziario rispetto agli interventi proposti e agli obiettivi progettuali) la sicura validità del progetto e, comunque, la sua idoneità a superare la soglia di sbarramento prevista dall’Avviso (punti 60) ai fini dell’ammissione a finanziamento della singola proposta.
6.1. Anche il quarto motivo è infondato.
Il Collegio non intravede, nelle censure sollevate con il supporto della perizia di parte, plausibili ragioni per distaccarsi dalla costante giurisprudenza secondo la quale il voto espresso dalla commissione esaminatrice costituisce una pura espressione della discrezionalità tecnica da sempre riconosciuta alle commissioni, in quanto il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti, cui non può essere opposta una perizia esterna (poiché ciò dovrebbe tradursi nell'applicazione di norme tecniche contenute in una legge scientifica universale sulla discrezionalità tecnica della commissione, che nel caso dovrebbe esprimersi tramite principi giuridici assoluti ed incontrastati, allorché è rimesso invece alla commissione la fissazione di criteri generali e la verifica della rispondenza del progetto rispetto a detti criteri).
Invero le competenze della commissione sono l'espressione di una scienza non sindacabile da pareri di terzi, a meno che non venga prospettata con precisione e giustificazione probatoria la sussistenza delle note figure dell'illogicità, dell'irrazionalità e del radicale travisamento dei fatti, non comunque sufficientemente desumibili dal contenuto del ricorso e, di conseguenza, la pretesa erroneità di valutazione nel progetto non permette quello che viene definito un sindacato “forte” del giudice amministrativo sulla discrezionalità esercitata dalla commissione.
Infatti, “in caso di contestazione della procedura di gara, secondo la giurisprudenza, il sindacato del Giudice sull’esercizio dell’attività valutativa da parte della commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello dell’amministrazione. La valutazione delle proposte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo. Da ciò consegue che, per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice, non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto” (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 13 luglio 2021, n. 8324). In caso di contestazione delle scelte tecniche del seggio di gara, sono dunque inammissibili le censure che riguardino il merito di valutazioni per loro natura opinabili (Cons. Stato, Sez. V, 25 marzo 2021, n. 2524), fatto salvo il caso della palese abnormità delle stesse. Il sindacato può, quindi, effettuarsi soltanto laddove le valutazioni della commissione siano sintomatiche di un uso oggettivamente distorto e contrario ai principi di efficacia, economicità e buon andamento della discrezionalità tecnica, in presenza del quale è consentito l’intervento caducatorio dell’Autorità giurisdizionale (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. I, 7 giugno 2021, n. 3780). I motivi, in definitiva, non possono sollecitare il Giudice Amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 del codice del processo amministrativo (fra le molte, Cons. Stato, Sez. V, 5 maggio 2020, n. 2851).”
Ne consegue pertanto l’infondatezza del motivo di ricorso.
7. Conclusivamente, per tutti i surriferiti motivi, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e vanno rigettati.
8. Sussistono giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.