TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-04-24, n. 202401530

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-04-24, n. 202401530
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202401530
Data del deposito : 24 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/04/2024

N. 01530/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00866/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 866 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;



per l'annullamento

1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento prot.-OMISSIS- con il quale la Regione Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina ha espresso parere contrario in merito all'istanza di sanatoria ex Legge 326/2003 relativa all'ampliamento di una unità immobiliare sita al primo piano della palazzina -OMISSIS- e, conseguentemente, rigettato la pratica ed ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi nonché per l'annullamento di ogni altro atto ad esso esso preordinato, connesso e/o conseguente;

2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS-il 30/10/2023:

del provvedimento prot. -OMISSIS- la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, ha nuovamente espresso parere contrario e quindi rigettato l'istanza di sanatoria presentata dal ricorrente con motivazione identica a quella indicata nel provvedimento prot.-OMISSIS- oggetto dell'impugnativa di cui al ricorso notificato il 06/05/2023.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2024 il dott. D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.1. Con l’odierno ricorso introduttivo parte ricorrente ha impugnato il provvedimento n.-OMISSIS- di diniego dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria adottato dalla Soprintendenza di Messina in relazione alla domanda di nulla osta formulata dalla medesima parte privata e assunta a protocollo della p.a. il -OMISSIS-.

Con successivi motivi aggiunti, poi, è stato gravato l’identico provvedimento adottato dalla medesima Amministrazione resistente -OMISSIS- stavolta in riferimento all’istanza avente protocollo n. -OMISSIS-

1.2. L’odierno ricorrente precisa di essere proprietario di un’unità immobiliare, ubicata al piano primo (seconda elevazione fuori terra), della -OMISSIS-realizzata giusta concessione edilizia n. -OMISSIS-rispetto alla quale, con lavori iniziati nel -OMISSIS- e terminati antecedente al -OMISSIS-avrebbe parzialmente coperto un terrazzo di proprietà esclusiva, con ampliamento dell’unità abitativa originaria di due vani, così come da apposita variazione registrata al catasto -OMISSIS-

Al fine di sanare l’anzidetta situazione, il -OMISSIS- parte ricorrente ha presentato al Comune di Milazzo la domanda di condono ai sensi della l.n. 326/2003, presentando successivamente richiesta di nulla osta alla Soprintendenza di Messina per gli aspetti di precipua pertinenza.

Con gli atti gravati, dai quali emerge che le richieste di nulla osta siano in realtà due, una effettuata nel -OMISSIS-con due provvedimenti separati seppur di uguale tenore, detto Ente ha respinto le pretese del privato sulla scorta della circolare regionale n. 2/2022, emanata al fine di conformare l’applicazione dei dettami promananti dalla sentenza con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 25- bis della l.r. n. 16/2016 (sent. n. 252/2022).

1.3. Il ricorso risulta essere stato affidato alle seguenti doglianze:

I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 46 della l.r. n. 17/2004, per non essere stata tenuta in considerazione la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di nulla osta paesaggistico formulata dal privato;

II) Violazione e falsa applicazione dell’art. art. 29 della l.r. 7/2019, ossia per la formazione, comunque, del silenzio-assenso, anche nel caso non fosse ritenuta applicabile la normativa richiamata con la censura precedente;

III) Violazione e falsa applicazione dell'art. 10- bis della legge n. 241/90, per non avere la p.a. comunicato il preavviso di rigetto dell’istanza;

IV) Violazione e falsa applicazione dell'art. 146 del d. lgs. 42/04. violazione e falsa applicazione dell'art 3 della legge n. 241/90 e s.m.i., violazione dell'art. 97 Cost., violazione e falsa applicazione dell'art. 32, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, in combinato disposto con gli artt. 32 e 33 della l. 28 febbraio 1985, n. 47 – nonché, eccesso di potere per difetto di istruttoria, insufficiente motivazione, incongruità e illogicità della motivazione, errore sui presupposti;

V) Eccesso di potere, nella parte in cui ingiunge la rimessione in pristino stato in assenza di alcuna norma cha attribuisca alla Soprintendenza siffatto potere.

2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione regionale resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso, tenuto conto che l’attività posta in essere dalla p.a. sarebbe di tipo vincolato e non avrebbe potuto avere contenuto diverso (cfr. art. 21- octies , co. 2, l.n. 241/90), senza considerare che i richiami all’avvenuta formazione del silenzio-assenso sarebbero comunque inconferenti.

3. Con documenti depositati il 28 febbraio 2024 parte ricorrente ha messo in luce una precedente decisione a sé favorevole, resa in sede di ricorso straordinario, con riferimento al precedente rigetto della propria istanza di condono presentata il -OMISSIS-da parte del Comune di Milazzo.

Con successiva memoria del 7 marzo 2024 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento delle proprie ragioni.

4. All’udienza pubblica del 10 aprile 2024 la causa è passata in decisione.

5. Il Collegio deve anzitutto rilevare come il parere del C.g.a. n. 12331/2014, riferito al succitato provvedimento con cui il Comune ha respinto de plano l’istanza del condono di parte ricorrente per violazione dell’art. 32, co. 7, della l.n. 326/2003, è il frutto di un orientamento, ormai superato alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale di cui si darà atto nel prosieguo, che rivendicava la specialità della legge regionale in materia di terzo condono edilizio rispetto a quanto previsto dal legislatore nazionale.

Il parere richiamato, peraltro, ha censurato l’operato del Comune per non aver atteso il nulla osta della Soprintendenza, alla quale parte ricorrente aveva già inoltrato apposita istanza, facendo salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.

La Soprintendenza oggi resistente, così come sopra prescritto, ha poi adottato i provvedimenti di diniego di rilascio di nulla osta paesaggistico gravati in questa sede processuale, non potendosi ritenere che l’esito del prefato ricorso straordinario possa avere alcuna efficacia conformativa nei confronti di tal atti.

Tanto chiarito, il ricorso e motivi aggiunti sono infondati e non possono trovare accoglimento, potendosi procedere alla loro disamina in via unitaria, attesa l’identità delle censure coi medesimi veicolate avverso due provvedimenti diversi ma di identico tenore e riferiti alla medesima pratica di condono edilizio.

6.1. In primo luogo, va rilevato come con la circolare dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 2 del 30 dicembre 2022, richiamata nel parere negativo della Soprintendenza impugnato, è stato precisato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 252/2022, abbia dichiarato l’illegittimità dell’articolo 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021 e, in via consequenziale, degli articoli 1, secondo comma, e 2 della stessa legge. Ciò comporta, con riferimento al c.d. terzo condono, l’inammissibilità delle domande di sanatoria per abusi commessi in zona soggetta a vincolo di inedificabilità relativa.

La decisione della Corte Costituzionale è conforme, peraltro, all’orientamento già espresso sul punto dalla Corte di Cassazione, ritenendosi sanabili, nelle aree sottoposte a vincolo, solo gli interventi edilizi di minore importanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere che non comportino nuovi volumi o superfici), così come confermato dagli ultimi arresti della giustizia amministrativa sul tema (cfr. in termini, C.g.a. nn. 836/2023 e 288/2023; T.A.R. Sicilia, Palermo, nn. 3832/2023, 3586/2023, 3541/2023; T.A.R. Sicilia, Catania, nn. 3692/2023, 3694/2023, 3695/2023 e 3182/2023).

6.2. Con le decisioni pocanzi richiamate, invero, è stato dato seguito al consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene come, ai sensi dell’art. 32, co. 27, lett. d), del decreto legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), soltanto ove ricorrano, in maniera congiunta, le seguenti condizioni: 1- che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (e non necessariamente che comporti l’inedificabilità assoluta); 2- che pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; 3- che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai numeri 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al decreto legge 30 settembre 2003, n.

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