TAR Perugia, sez. I, sentenza 2020-11-06, n. 202000492
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 06/11/2020
N. 00492/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00050/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato G V, con domicilio eletto presso il suo studio in Benevento, via Appia Piano Cappelle n. 150, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, nella cui sede in Perugia, via degli Offici n. 14, è
ex lege
domiciliato, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare,
- del decreto del Questore di Perugia Cat. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, recante rigetto dell’istanza volta al rinnovo del permesso di soggiorno nonché alla sua conversione da permesso di soggiorno per motivo di minore età a permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con conseguente ordine di allontanamento dal territorio nazionale entro trenta giorni dalla notifica del decreto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno -OMISSIS- il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il sig. -OMISSIS-, cittadino albanese, entrato irregolarmente nel territorio nazionale in data -OMISSIS-, quando era ancora minorenne, veniva affidato dalla Polizia municipale di Firenze alla struttura -OMISSIS-, come da verbale di affidamento di minore ex art. 403 c.c. del -OMISSIS-.
Risulta dagli atti depositati in giudizio dal ricorrente che in data -OMISSIS-lo stesso minore veniva trasferito presso il gruppo appartamento -OMISSIS-per ivi iniziare il proprio percorso formativo.
2. – Risulta inoltre che con nota del-OMISSIS-, la Direzione Servizi sociali del Comune di Firenze chiedeva la nomina di un tutore per il minore al Tribunale per i minorenni di Genova, competente per territorio in ragione dell’affidamento alla struttura -OMISSIS-.
3. – L’Ufficio minori stranieri non accompagnati del Comune di Firenze chiedeva inoltre alla Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il parere di cui all’art. 32, c. 1- bis , del d.lgs. n. 286/1998.
4. – In data -OMISSIS- al ricorrente veniva rilasciato il permesso di soggiorno per minore età, valido fino al -OMISSIS-, data di compimento della maggiore età.
5. – Alla data del raggiungimento della maggiore età, il ricorrente veniva dimesso dalla struttura -OMISSIS- “-OMISSIS- per essere ospitato da una connazionale residente in Umbertide, come da denuncia del -OMISSIS-.
6. – Sempre in data -OMISSIS- il sig. -OMISSIS- presentava istanza per il rilascio del permesso di soggiorno previa conversione dal precedente titolo rilasciato per ragione di minore età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
7. – In data 2-OMISSIS- il ricorrente veniva assunto a tempo pieno e determinato da-OMISSIS- quale fattorino.
8. – Il ricorrente ha documentato di avere chiesto l’attribuzione del codice fiscale, nella convinzione di poter essere avviato al lavoro, di essere titolare di passaporto in corso di validità e di avere anche frequentato con profitto un corso di competenza linguistica.
9. – In data -OMISSIS- la Questura di Perugia comunicava al sig. -OMISSIS- l’avvio del procedimento diretto al rigetto dell’istanza di permesso di soggiorno.
10. – Con nota del -OMISSIS-, il ricorrente, tramite il proprio legale, chiedeva al Comune di Firenze ed alla Direzione generale dell’immigrazione, per quanto di rispettiva competenza, l’invio all’Amministrazione procedente di tutta la documentazione comprovante il suo affidamento ai sensi dell’art. 2 della legge n. 184/1983 ovvero la sua sottoposizione a tutela fino al compimento della maggiore età.
11. – Con comunicazione a mezzo PEC -OMISSIS-, la Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali chiedeva al Comune di Firenze, ai fini della emissione del parere di cui all’art. 32, c. 1 bis , del d.lgs. n. 286/1998, copia del provvedimento di attribuzione della tutela o copia della richiesta di apertura della tutela ovvero copia del provvedimento di affidamento emesso dal Tribunale per i minorenni ai sensi della legge n. 184/1983.
12. – In data -OMISSIS- la Questura di Perugia notificava al sig. -OMISSIS- il decreto di rigetto dell’istanza tendente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno con conversione dello stesso da permesso per motivi di minore età in permesso per lavoro subordinato.
Il provvedimento era motivato dall’insussistenza delle circostanze di cui all’art. 32, c. 1- bis , del d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui consente il rilascio del titolo dietro dimostrazione della presenza dello straniero sul territorio nazionale da non meno di tre anni e della sua ammissione ad un progetto di integrazione sociale e civile, gestito da un ente pubblico o privato cha abbia rappresentanza nazionale, per un periodo non inferiore a due anni.
13. – Con ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento appena citato e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, da disporsi anche inaudita altera parte .
14. – Con decreto del Presidente di questo Tribunale n. -OMISSIS-, in accoglimento dell’istanza cautelare urgente, l’efficacia del decreto impugnato è stata sospesa limitatamente al punto che dispone l’allontanamento del ricorrente.
15. – L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e in data 20.02.2020 ha depositato memoria.
16. – Con ordinanza n. -OMISSIS-, il collegio, ravvisata la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato, avendo il ricorrente dichiarato di avere un lavoro retribuito, la disponibilità di un alloggio e di aver iniziato un percorso di integrazione, in disparte ogni valutazione in ordine al merito del ricorso, ha accolto l’istanza di sospensione cautelare del decreto in esame.
17. – All’udienza pubblica del -OMISSIS- il ricorso è stato trattenuto in decisione.
18. – È materia del contendere la legittimità del rigetto dell’istanza formulata dal sig. -OMISSIS- volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno previa sua conversione da titolo di soggiorno per ragione della minore età in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Secondo il ricorrente, il provvedimento della Questura di Perugia sarebbe illegittimo perché motivato dall’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 32, c. 1- bis , del d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui richiede, ai fini del rilascio del titolo, la dimostrazione della presenza nel territorio nazionale da non meno di tre anni e l’ammissione ad un progetto di integrazione sociale e civile, gestito da un ente pubblico o privato cha abbia rappresentanza nazionale, per un periodo non inferiore a due anni.
Secondo il ricorrente, l’Amministrazione resistente non avrebbe considerato che il titolo richiesto avrebbe potuto essere rilasciato sussistendo le condizioni indicate nell’altra ipotesi prevista dallo stesso comma 1- bis dell’art. 32, che prevede che il permesso può essere rilasciato « ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33 del presente testo unico ».
19. – Il ricorrente deduce, in particolare, che l’affidamento ai sensi dell’art. 2 della legge 184/1983, cui fa riferimento il passaggio della disposizione da ultimo citato, deve intendersi come comprendente sia l’affidamento familiare, sia l’affidamento a una comunità o istituto e, inoltre, sia l’affidamento disposto dal Tribunale per i minorenni, sia l’affidamento disposto dai servizi sociali.
Di conseguenza, la possibilità di ottenere un permesso al compimento dei 18 anni non sarebbe limitata ai soli minori affidati con provvedimento del Tribunale per i minorenni.
Deduce inoltre il ricorrente che la disposizione adesso in esame esige, come unico requisito, l’affidamento ai sensi dell’art. 2 della legge 184/1983, e non anche la presenza dell’interessato da almeno tre anni e l’ammissione a progetto di integrazione per un periodo non inferiore a due anni.
20. – Il collegio ritiene che il ricorso sia fondato alla luce delle considerazioni che seguono (v. TAR Veneto, sez. III, 31 ottobre 2019, n. 1184).
20.1. – Nel caso di minori non accompagnati, ai fini della conversione del permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età, l’art. 32, comma 1- bis , del d.lgs. 286 del 1998 distingue tra la categoria dei minori non accompagnati tout court , prevedendo solo per questi la partecipazione per almeno due anni ad un progetto di integrazione, e quella dei minori non accompagnati ma comunque affidati o soggetti a tutela, per i quali prescrive, con una disciplina di maggior favore, solo il previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri, le cui funzioni sono adesso svolte dalla Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
20.2. – La disposizione appena evocata non opera alcuna distinzione tra le varie forme di affidamento di cui all’art. 2 della legge n. 184/1983 e legittima dunque un’interpretazione tale da far rientrare nell’ambito di applicazione della disciplina di maggior favore anche il caso del minore per il quale, non essendo risultato possibile l’affidamento nei termini di cui al comma 1 dell’art. 2 (affidamento « ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno »), sia stata seguita la via dell’inserimento in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato.
20.3. – L’odierno ricorrente era stato preso in carico dai servizi sociali del Comune di Firenze ed affidato alla struttura -OMISSIS-, come da verbale di affidamento di minore ex art. 403 c.c. del -OMISSIS-.
Gli stessi servizi sociali del Comune di Firenze, una volta che il ricorrente era stato trasferito in una struttura -OMISSIS-, avevano chiesto al Tribunale per i minorenni di Genova (competente per territorio) l’apertura della tutela.
20.4. – Anche se l’affidamento era avvenuto in via di urgenza, in attesa dello svolgimento della procedura per la nomina di un tutore, si può ritenere che il caso rientri nella disciplina, prevista dall’art. 32, comma 1- bis , del d.lgs. 286 del 1998, prima parte, concernente i minori “affidati”.
Pertanto, ai fini della conversione del permesso di soggiorno, non era richiesta la previa partecipazione del minore per almeno due anni ad un progetto di integrazione, essendo sufficiente il parere positivo del Comitato per i minori stranieri (e oggi della Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali), che risulta dagli atti che era stato richiesto dai servizi sociali del Comune di Firenze.
20.5. – A quest’ultimo riguardo, si deve osservare che, secondo la giurisprudenza, il parere del Comitato per i minori stranieri costituisce un atto endoprocedimentale che va, quindi, acquisito a cura dell’amministrazione procedente e non deve, invece, considerarsi adempimento a carico del richiedente (tra le altre, cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. I, 2 maggio 2018, n. 1166;TAR Piemonte, sez. I, 10 aprile 2018, n. 438;TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 3 febbraio 2016, n. 147;TAR Lazio, Roma, sez. II, 4 gennaio 2016, n. 26;TAR Trentino Alto Adige, Bolzano, sez. I, 2 luglio 2015, n. 212;TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 11 febbraio 2015, n. 145;TAR Liguria, sez. II, 15 novembre 2012, n. 1441).
21. – Per quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione ad esito della dovuta istruttoria.
22. – Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della peculiarità della questione controversa.