TAR Bari, sez. III, sentenza 2024-03-14, n. 202400342

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2024-03-14, n. 202400342
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202400342
Data del deposito : 14 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/03/2024

N. 00342/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00922/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 922 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M A e F L D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

“del decreto n°1575/19, pratica 116946, posizione n°333/H/88792/47884 emesso dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza Divisione II in data 8.4.2019 e notificato a mani dell’interessato il 29.4.2019, con il quale è stato disposto il mancato accertamento e declaratoria della dipendenza da causa di servizio;
nonché di ogni atto ad esso presupposto connesso e conseguente, in particolare, del parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio del M.E.F. del 14.1.2013,

per la declaratoria del diritto del ricorrente all’erogazione dell’equo indennizzo di legge e per la condanna del Ministero resistente al pagamento delle relative somme, oltre accessori, interessi e rivalutazione monetaria come per legge”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2024 il consigliere G A e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

A. Il ricorrente è assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, attualmente in servizio presso la -OMISSIS-.

Lamenta il mancato riconoscimento della causa di servizio dell’infermità “1) sinovite CLBO dx e lesione LCA dx trattata chirurgicamente con ricostruzione”, derivante da un incidente occorsogli nel 2006 mentre tornava a casa in ciclomotore dopo il turno di servizio.

L’Amministrazione è giunta a tale esito tenuto conto “…sia dei generici elementi prodotti a corredo della domanda dalla parte sia risultanti dagli atti dell’Amministrazione. Al riguardo il Comitato [di verifica per le cause di servizio] considera che, ai fini del riconoscimento della dipendenza, incombe sull’attore l’onere di evidenziare e documentare la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento stesso attraverso ad esempio il verbale dell’autorità di polizia intervenuta sul luogo di incidenti stradali, valide testimonianze e/o ogni altra idonea documentazione probatoria…”

L’interessato articola le proprie domande, riportate in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di diritto:

“Violazione di legge (art. 12 d.lgs. 38/2000;
art. 11 D.P.R. 461/01). Eccesso di potere per erronea presupposizione. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Illogicità. Ingiustizia manifesta”.

Il Ministero dell’interno si è costituito anche allegando la documentazione procedimentale.

La causa è stata riservata per la decisione all’udienza del 28 febbraio 2024.

B. Il Tribunale (sentenza della seconda sezione, 12 aprile 2019, n. 557) ha puntualmente delineato la fattispecie:

“l’accertamento del nesso sussistente tra infortunio e percorso seguito, pur essendo decisivo ai fini della configurabilità del cd. incidente in itinere , non esaurisce tutte le verifiche necessarie a stabilire il nesso causale tra attività lavorativa –sia pure in senso ampio- e l’evento dannoso.

La giurisprudenza ha in linea generale osservato che debba riconoscersi come dipendente da causa di servizio l’infortunio di cui rimane vittima il dipendente che si sia recato alla sua abitazione al termine del servizio ovvero dalla sua abitazione al luogo di servizio (in tal senso, da ultimo, Tar Brescia, Sez. I, 17 gennaio 2017, n. 49;
in termini, TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 24 giugno 2016, n. 324 e TAR Napoli, sez. VI, 16 giugno 2016, n. 3033).

Più specificamente, ha chiarito che l’indennizzabilità dell’infortunio subìto dal lavoratore nel percorrere “con mezzo privato” la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula:

a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso deve costituire per l’infortunato quello “normale per recarsi al lavoro” e per tornare alla propria abitazione;

b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda;

c) la necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, da accertarsi in considerazione della (in)compatibilità degli orari dei pubblici servizi di trasporto rispetto all’orario di lavoro dell’assicurato, ovvero della sicura non fruibilità dei pubblici servizi di trasporto qualora risulti impossibile, tenuto conto delle peculiarità dell’attività svolta, la previa determinazione della durata della prestazione lavorativa (cfr. Cassazione civile, Sez. lav., 23 maggio 2008, n. 13376).

Si ritiene tuttavia che il nesso di causalità venga interrotto dal dolo o dalla colpa grave (in tal senso Tar Napoli, Sez.VI, 8 maggio 2018, n. 3078;
in termini Tar Brescia, Sez. I, n. 49/2017 già citata;
Tar Sardegna, sez. II, 15 giugno 2015, n. 869;
C.d.S. Sez. VI, 20 marzo 2007, n. 1309)”.

È evidente quindi che, nel caso in esame, non essendo presente nella documentazione procedimentale alcuna relazione delle autorità intervenute sul luogo dell’incidente, né dichiarazioni testimoniali e non risultando quindi certi il tempo, il luogo e le modalità dell’infortunio, non possono essere ritenute provate le condizioni per la sua indennizzabilità.

A ciò consegue il rigetto del ricorso.

La particolarità della fattispecie e dell’interesse vantato giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

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