TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-08-01, n. 202210855
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Testo completo
Pubblicato il 01/08/2022
N. 10855/2022 REG.PROV.COLL.
N. 08559/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8559 del 2017, proposto da
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avv. L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio legale in Napoli, via Toledo, n. 323;
contro
Autorità nazionale anticorruzione, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Comune di Ercolano, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Mainelli, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Pieretti in Roma, via di Priscilla, n. 106;
per l’annullamento
a) della nota dell’Anac prot. n. -OMISSIS- del 23 agosto 2017, di iscrizione sul casellario Anac;
b) ove e per quanto lesiva, della nota di segnalazione del comune di Ercolano prot. n. -OMISSIS- del 6 gennaio 2017;
c) ove e per quanto lesive, delle note dell’Anac del 9 febbraio 2017, del 3 marzo 2017 prot. n.-OMISSIS-di richiesta integrazione documenti, non conosciute, così come richiamate nel provvedimento impugnato sub a);
d) ove e per quanto lesive, delle note del comune di Ercolano prot. n. -OMISSIS- del 20 febbraio 2017, -OMISSIS- del 28 febbraio 2017, -OMISSIS- del 10 marzo 2017, non conosciute, cosí come richiamate nel provvedimento impugnato sub a);
e) ove e per quanto lesiva, della delibera Anac n. -OMISSIS- del 21 dicembre 2017;
f) ove e per quanto lesive, delle Linee guida n. 6 dell’Anac, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016;
g) della delibera Anac n. 1293 del 16 novembre 2016, di approvazione delle linee Guida n. 6;
h) ove e per quanto lesiva, della nota dell’Anac prot. n. -OMISSIS- del 24 marzo 2017, di avvio del procedimento;
i) ove e per quanto lesivo, di ogni ulteriore provvedimento presupposto consequenziale e connesso, anche non conosciuto, con riserva espressa di formulare motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità nazionale anticorruzione e del comune di Ercolano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 8 luglio 2022 il dott. M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente impugnava il provvedimento dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) di iscrizione nel casellario ai sensi dell’art. 8 d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 a seguito di comunicazione da parte del comune controinteressato.
2. Si costituivano in giudizio sia l’Anac sia il comune di Ercolano.
3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’iscrizione, ma prima della camera di consiglio fissata per il relativo esame, la difesa della società rinunciava al pronunciamento interinale e la causa veniva cancellata dal ruolo delle sospensive.
4. Le parti si scambiavano memorie e documenti in vista della pubblica udienza dell’8 luglio 2022, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione.
5. Esaurita l’esposizione dello sviluppo processuale, appare opportuno illustrare i fatti di causa.
5.1. Il comune di Ercolano, con determina del 27 dicembre 2016, affidava direttamente alla società ricorrente il servizio di messa in riserva e trasferenza dei rifiuti di cui al codice Cer 200108.
5.2. Il successivo 4 gennaio 2017, con verbale chiuso alle ore 10:30, veniva consegnato il servizio alla società, con la precisazione che esso sarebbe stato materialmente avviato in data 6 gennaio 2017. Quello stesso 4 gennaio 2017, alle ore 13:36, la società comunicava, a mezzo mail, di non poter avviare il servizio appena consegnato, per « motivi logistici a partire da oggi 04/01/2017 fino a tutto il 09/01/2017. I conferimenti riprenderanno il giorno 10/01/2017 ».
5.3. Il comune di Ercolano, con Pec del 5 gennaio 2017, ore 12:39, intimava alla società di avviare il servizio sin dal 6 gennaio 2017, come da verbale di consegna dei lavori. Con successiva nota (ore 15:19), il responsabile comunale chiedeva ulteriori delucidazioni all’impresa affidataria, evidenziando che l’impossibilità nell’espletamento del servizio veniva rappresentata solo tre ore dopo la sottoscrizione del verbale di consegna.
5.4. Alle ridette note dell’ente locale, la società riscontrava prontamente (nello stesso 5 gennaio 2017), evidenziando come le avverse condizioni meterologiche avrebbero reso impossibile l’espletamento del servizio.
5.5. Il successivo 6 gennaio 2017, il dirigente dell’ente locale, riscontrato il disservizio, inviava una segnalazione alla Tenenza dei Carabinieri di Ercolano, nonché all’Anac. Con successiva Pec del 10 gennaio 2017, la società rappresentava di non aver potuto espletare il servizio in ragione delle abbondanti nevicate che avevano reso inagibile il sito di Serino.
5.6. Ricevuti gli atti dall’ente comunale, l’Anac avviava il procedimento che si concludeva con l’iscrizione nel casellario ai sensi dell’art. 8 d.p.r. 207 cit., in cui si rappresentava come la stazione appaltante avesse segnalato « un grave inadempimento contrattuale e la conseguente interruzione di un pubblico servizio essenziale ».
6. Chiariti i fatti, è possibile passare all’esame delle censure spiegate dalla società.
6.1. Con il primo motivo, si deduce l’erroneità dell’iscrizione in quanto, non essendo mai stato sottoscritto il contratto con il comune (trattandosi di affidamento diretto), la società non poteva incorrere in un inadempimento contrattuale.
6.2. A mezzo della seconda censura, invece, si denuncia la carenza di potere dell’Anac che avrebbe fatto applicazione di una disposizione – l’art. 8 d.p.r. 207 cit. – non piú in vigore, in quanto abrogata dall’art. 216 d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (c.c.p.). In aggiunta, anche a voler reputar applicabile l’art. 213, comma 10 c.c.p., è evidente che la società non incorreva in alcuna violazione di gravità tale da determinare la risoluzione del contratto.
6.3. Con la terza doglianza, poi, si lamenta la violazione delle disposizioni inerenti la partecipazione della società al procedimento che si concludeva con l’atto gravato.
6.4. Con l’ultimo motivo, infine, si censura l’operato dell’Autorità che non teneva conto della grave situazione metereologica creatasi che rendeva oggettivamente impossibile l’espletamento del servizio.
7. Tutti i motivi sono infondati.
7.1. In particolare, va osservato che è palesemente infondata la prima censura. Invero, sebbene non si fosse confezionato in un apposito documento scritto ed intitolato «contratto» l’elencazione puntuale dei diritti e degli obblighi delle parti, è altresí incontestato che il servizio fosse stato affidato dalla società ricorrente con determina dirigenziale del 27 dicembre 2016 e poi consegnato con verbale del 4 gennaio 2017. Gli atti appena indicati, sottoscritti da ambedue le parti, individuano in maniera sufficientemente chiara e puntuale le singole obbligazioni poste a carico dei contraenti, rispettando in tal modo il requisito della forma scritta prevista per i contratti delle pubbliche amministrazioni: in ogni caso, trattandosi di affidamento diretto (inferiore ad € 40.000,00) l’art. 32, comma 14 c.c.p. consente anche di ovviare all’atto pubblico, lasciando una maggiore libertà di forma agli operatori.
7.2. In relazione secondo motivo, poi, deve rilevarsi come la Sezione ha già avuto modo di affermare come l’abrogazione dell’art. 8 d.p.r. 207 cit., non abbia privato l’Anac del potere di iscrivere nel casellario informatico le notizie « utili » (ossia quelle « riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, sono dall’Autorità ritenute utili ai fini della tenuta del casellario » – cosí, Tar Lazio, sez. I, 28 dicembre 2018, n. 12606): la ragione di ciò va rinvenuta nella funzionalità di tale attività all’assolvimento dei compiti di supporto delle stazione appaltanti (per mezzo dello scambio di informazioni) assegnati all’Autorità (cfr. Tar Lazio, sez. I, 31 marzo 2020, n. 3730). D’altro canto, il complessivo sistema di controlli previsto dal nuovo codice dei contratti pubblici si basa sull’utilizzo di plurimi dati ed informazioni tra cui spiccano le menzionate «notizie utili»: in tal senso, l’annotazione costituisce atto a contenuto meramente informativo, che trova piena giustificazione nella funzione surriferita di acquisire e pubblicare ogni notizia ritenuta utile al fine di trasparenza e di corretta conduzione delle procedure a evidenza pubblica (Tar Lazio, sez. I, 13 dicembre 2018, n. 12155). Conseguentemente, il potere di disporre l’iscrizione riguarda – anche dopo l’abrogazione dell’art. 8 d.p.r. 207 cit. – sia le notizie che, indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, sono dall’Anac ritenute utili ai fini della tenuta del casellario sia quelle rilevanti ai fini dell’esclusione dalla gara, oggi codificate dall’art. 80 c.c.p. (v. Tar Lazio, sez. I, 30 marzo 2022, n. 3592, resa in fattispecie analoga su ricorso della medesima società).
7.3. Per quanto concerne la terza doglianza, è sufficiente osservare come nessuna violazione nella partecipazione è ravvisabile nel procedimento in esame. Preliminarmente, va osservato che il provvedimento impugnato (e, quindi, anche il procedimento) non ha carattere sanzionatorio, essendo l’iscrizione stata operata solo per ragioni di pubblicità notizia (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 giugno 2019, n. 4250): d’altronde, è espressamente indicato in calce all’annotazione che essa non preclude l’accesso a successive gare pubbliche. Inoltre, l’Autorità ha tempestivamente comunicato l’avvio del procedimento ed ha tenuto conto delle memorie presentate dalla società (come evidente dalla modifica operata nel testo dell’annotazione): la mancata audizione – di cui si duole l’operatore economico – conseguentemente non era imposta all’Anac, anche in considerazione del fatto che essa non avrebbe potuto avere « un contenuto tale da dimostrare la infondatezza o la non attualità della segnalazione » (in termini, Tar Lazio, sez. I, 23 marzo 2021 n. 3535).
7.4. Infine, sull’ultimo motivo di ricorso, va rilevato che, ai sensi dell’art. 8 d.p.r. 207 cit., l’accertamento dell’Autorità è limitato alla verifica della non manifesta infondatezza della segnalazione e della sua utilità (cfr. Tar Lazio, sez. I, 31 dicembre 2020, n. 14186). Orbene, quanto alla prima è evidente la sussistenza di un inadempimento contrattuale, risultando pacifico che il servizio non veniva espletato quantomeno in data 6 gennaio 2017: che le condizioni meteorologiche costituissero o meno causa di forza maggiore, ovvero evento prevedibile con l’ordinaria diligenza professionale, è una valutazione di merito che non spettava all’Anac compiere (bensí all’autorità giudiziaria ordinaria in sede di contestazione sull’esecuzione del negozio). In relazione, all’utilità, invece, va rilevato che essa sussiste nell’ipotesi di riconducibilità del fatto ad una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 c.c.p.: conseguentemente, essendo astrattamente ipotizzabile un grave inadempimento contrattuale, corretta risulta l’annotazione da parte dell’Autorità. In particolare, l’aver iscritto non solo la contestazione della stazione appaltante, ma anche la giustificazione allegata dall’operatore economico, evidenzia la completezza dell’istruttoria e la globalità delle informazioni fornite dall’Anac alle amministrazioni aggiudicatrici per le future procedure di affidamento.
8. L’infondatezza delle censure determina il rigetto del ricorso.
9. Le spese, stante la natura della controversia, possono essere compensate.