TAR Perugia, sez. I, sentenza 2015-01-13, n. 201500017

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2015-01-13, n. 201500017
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 201500017
Data del deposito : 13 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00447/2007 REG.RIC.

N. 00017/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00447/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 447 del 2007, proposto da:
Z Y, rappresentato e difeso dall'avv. S C, con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, Via Fani, 14;

contro

Direzione Provinciale del Lavoro di Perugia, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliata in Perugia, Via degli Offici, 14;

per l'annullamento

del provvedimento di sospensione dell’attività, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 123/2007, in data 7 settembre 2007 – come integrato dal provvedimento prot. VO/035/3090 in data 24 settembre 2007 – nonché dell’analogo provvedimento prot. VO/036/059 in data 24 settembre 2007 (trasmesso con nota della Direzione Provinciale del Lavoro di Perugia prot. VO/036/059/3162 in data 28 settembre 2007);


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Direzione Provinciale del Lavoro di Perugia e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2014 il dott. Cesare Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

In esito all’accesso ispettivo il 6 / 7 settembre 2007, dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Perugia, insieme a funzionari della A.U.S.L. n. 2 di Perugia nell’impresa artigianale del ricorrente, cittadino cinese, che svolge attività di stireria in Torgiano con un solo dipendente è stato redatto il verbale di ispezione n. 035030/059/036 in data 7 settembre 2007, nel quale si afferma che il ricorrente avrebbe occupato (oltre al predetto dipendente) irregolarmente altri quattro connazionali, tra cui sua moglie.

La Direzione Provinciale del Lavoro di Perugia – Servizio Ispezione del Lavoro, per conseguenza, ha adottato, ai sensi degli articoli 14 e 35, co. 7, L. n. 689/1981 e dell’articolo 17, D.Lgs. 124/2004, la contestazione/notificazione di illecito amministrativo concernente sanzioni pecuniarie per lavoro irregolare e omessa esibizione di documentazione e il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, ai sensi dell’articolo 5, c. 1, L. n. 123/2007, con riferimento ai quattro connazionali irregolarmente occupati.

Nel provvedimento si prevede che la sospensione sarebbe stata revocata esclusivamente a condizione che vengano regolarizzati i lavoratori e pagate le relative sanzioni rinviando la quantificazione delle somme a successivi verbali.

E’ seguita da parte del Nucleo Carabinieri la richiesta al ricorrente in data 10 settembre 2007, di presentare la documentazione non esibita al momento dell’ispezione. Il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro ha redatto l’ulteriore verbale integrativo del 17 settembre 2007 con riferimento ai medesimi accertamenti del 6/7 settembre, nel quale vengono definite puntualmente le contestazioni sulla violazioni delle norme relative ai rapporti di lavoro.

La D.P.L. ha quindi adottato un’altra “contestazione / notificazione di illecito amministrativo. Sussistenza e qualificazione rapporti di lavoro”, in data 24 settembre 2007, per sanzioni pecuniarie per lavoro irregolare e omessa esibizione di documentazione nonché un altro provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale in data 24 settembre 2007, ai sensi dell’articolo 5, co. 1, L. n. 123/2007, sempre con riferimento ai quattro soggetti suindicati. Nel provvedimento si prevede la revoca della sospensione esclusivamente a condizione che vengano regolarizzati i lavoratori irregolari e pagata la sanzione pecuniaria per circa un quinto dell’entità complessiva delle sanzioni irrogate.

Un nuovo accesso ispettivo alla ditta è stato effettuato dai Carabinieri dell’Ispettorato in data 19 settembre 2007: nel verbale di ispezione redatto in data 28 settembre 2007 si afferma che sono stati trovati intenti al lavoro, oltre al ricorrente ed al dipendente regolarmente assunto, altri tre connazionali tra cui la moglie del ricorrente mentre gli altri due risultano persone diverse da quelle trovate al lavoro nel corso dell’ispezione del 6/7 settembre 2007.

E’ seguita una nuova “contestazione/notificazione di illecito amministrativo. Sussistenza e qualificazione rapporti di lavoro” in data 28 settembre 2007 nonché un nuovo provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale in data 28 settembre 2007, ai sensi dell’articolo 5, co. 1, L. n. 123/2007, con riferimento ai tre soggetti suindicati. Il provvedimento prevede che la sospensione sarà revocata esclusivamente a condizione che vengano regolarizzati i lavoratori irregolari e pagata la sanzione pecuniaria di circa un quinto dell’entità complessiva delle sanzioni irrogate.

Il sig. Z Y ha depositato un ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Perugia, deducendo l’insussistenza dei rapporti di lavoro (irregolari) affermati negli atti suindicati, e, in generale, l’infondatezza delle pretese di pagamento conseguenti alle infrazioni contestategli dalla D.P.L.

In pendenza del giudizio civile, lo stesso ricorrente ha impugnato dinanzi a questo Tribunale i provvedimenti di sospensione dell’attività, ove afferma che non sussistono i rapporti di lavoro ipotizzati nei confronti dei soggetti trovati nel corso degli accessi ispettivi: la presenza nel laboratorio della moglie deve considerarsi “affectionis vel benevolentiae causa” da inquadrare nel rapporto coniugale e non in un rapporto di lavoro oneroso ed era puramente occasionale la presenza, tra gli altri soggetti della quindicenne studentessa dell’ITC “Vittorio Emanuele II” di Perugia, in quanto ispirata dalla solidarietà tra connazionali e non espressiva di un rapporto di lavoro. Nel ricorso si afferma inoltre che per gli altri soggetti non era stata provata l’esistenza di un rapporto di lavoro, bensì soltanto la presenza fisica nel laboratorio: uno dei soggetti presenti ha dichiarato di non lavorare nel laboratorio;
mentre, tenuto conto della natura stabile e continuativa del rapporto di lavoro non è prospettabile un rapporto di lavoro che duri una sola giornata.

È stata infine contestata la fondatezza dei rilievi concernenti l’omessa istituzione del Libro Matricola e l’omessa o irregolare tenuta della documentazione (fogli presenze e prospetti paga) richiesta dalla legge: Libro Matricola e documentazione relativa ai fogli paga risultano infatti attivati fin dal luglio 2007, ed erano conservati presso lo studio del consulente del lavoro – peraltro, così come dichiarato dal ricorrente al momento dell’accesso ispettivo.

Nel ricorso si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia.

L’ordinanza n. 196 del 19/12/2007, emanata dal Tribunale, di rigetto della domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati, è stata riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 913 del 19 febbraio 2008.

Con istanza in data 21 maggio 2008, il sig. Z Y, affermando l’esistenza di un vincolo di pregiudizialità fra il presente giudizio e quello pendente dinanzi al Tribunale di Perugia, ha chiesto la sospensione ai sensi dell’articolo 295 c.p.c.. All’accoglimento dell’istanza si è opposta in udienza la difesa dell’Amministrazione.

Con ordinanza n. 12/2010 del 16 febbraio 2010, è stata disposta l’acquisizione, a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di ulteriori elementi informativi in ordine alle acquisizioni istruttorie ed all’esito del giudizio pendente e all’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti da parte dell’Amministrazione.

Con nota prot. 15/1/0007446 /09.04 del 1° aprile 2010, il Ministero del Lavoro ha rappresentato di non avere ulteriori elementi da fornire al riguardo.

Con sentenza n. 302/14 dell’8 luglio 2014, depositata in atti dall’Avvocatura dello Stato, il Giudice del Lavoro di Perugia:

a) ha dichiarato il ricorso inammissibile in relazione agli ulteriori provvedimenti sanzionatori impugnati (prot. n. 03606/059 del 7 settembre 2007;
prot. n. 035030/036 del 17 settembre 2007;
prot. n. 036028/059 del 24 settembre 2007).

b) ha dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione ai provvedimenti di sospensione del 7 settembre 2007 (privo di numero di prot.);
del 17 settembre 2007 n. prot. VO/035/3090;
del 24 settembre 2007 n. prot. VO/036/059/3162, per essere la controversia soggetta alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Oggetto di cognizione da parte del giudice adito è l’accertamento negativo circa la sussistenza dei rapporti di lavoro assunti a presupposto dei provvedimenti di sospensione impugnati in questa sede: sussiste in punto, secondo costante giurisprudenza (T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 14/02/2013, n. 109), la giurisdizione del giudice amministrativo sull'impugnazione del provvedimento di sospensione di un'attività imprenditoriale adottato in forza dell'art. 5 L. n. n. 123/2007, perché tale provvedimento si configura come provvedimento interinale-cautelare finalizzato alla regolarizzazione dei lavoratori irregolari.

Nel merito, il ricorso è infondato.

E, innanzitutto, correttamente in essa la contestazione relativa alla mancata esibizione dei libri matricola e paga: nonostante l’obbligo del datore di lavoro alla conservazione dei libri matricola paga nei luoghi in cui si esegue il lavoro, nessuna di tale documentazione, sebbene ripetutamente richiesta dagli organi ispettivi con l’ausilio dell’interprete di lingua cinese, era presente sul luogo di lavoro né è stata fatta pervenire in corso dell’accesso ispettivo.

Il ricorrente non ha efficacemente contraddetto alla presenza di lavoratori irregolari occupati presso i locali della stireria all’atto dell’accesso ispettivo in misura superiore alla percentuale prevista dall’art. 5, co. 1, L. n. 123/2007 ai fini del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. E, invero, al momento dell’accesso tutti i soggetti trovati all’interno del laboratorio stavano effettuando attività lavorativa collocati nelle posizioni disposte univocamente a tal fine, utilizzavano macchinari dell’impresa ed effettuavano operazioni manuali direttamente connesse all’attività produttiva.

La fondatezza del provvedimento emesso è sorretta inoltre dalle dichiarazioni acquisite nel corso degli accertamenti dalle quali si vuole chiaramente evincere che, al momento dell’accesso ispettivo, il laboratorio era in funzione e tutti i soggetti presenti stavano espletando attività lavorativa analoga a quella svolta nei giorni precedenti: d’altra parte l’avvocatura ha evidenziato in memoria che i documenti di tutti i lavoratori presenti erano conservati presso l’abitazione del datore di lavoro come risulta dalla relazione di servizio affatto smentita dal ricorso dell’interessato.

Secondo la costante giurisprudenza amministrativa, è legittimo il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale adottato dalla Direzione provinciale del lavoro a carico di imprenditore la cui forza lavoro sia costituita da soggetti non regolarmente assunti (T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 6 aprile 2012, n. 143), intendendosi per lavoratore irregolare qualsiasi lavoratore "sconosciuto alla P.A.": non assume alcuna rilevanza assume l'ipotizzata esistenza di presupposti quali l’ “affectionis vel benevolentiae causa” o la solidarietà tra connazionali addotta per giustificare la presenza nel laboratorio della moglie del ricorrente e della quindicenne studentessa dell’ITC “Vittorio Emanuele II” di Perugia.

Quel che rileva è l'accertamento da parte degli ispettori del lavoro dello svolgimento di tipici compiti lavorativi, senza che il ricorrente abbia fornito elementi di prova idonei a ricondurre l'attività ad altro rapporto e a superarne la presunzione pur relativa di onerosità (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 7 dicembre 2011, n. 1863;
T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 10 maggio 2013, n. 2454)

Il ricorso va, conclusivamente, respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza, da liquidare come in dispositivo

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