TAR Torino, sez. III, sentenza 2024-01-15, n. 202400018

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. III, sentenza 2024-01-15, n. 202400018
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202400018
Data del deposito : 15 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/01/2024

N. 00018/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00188/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 188 del 2022, proposto da
-Ricorrente-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Goria e Simona Elena Viscio, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;



contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore
Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria, in persona del Prefetto pro tempore
Questura di Alessandria, in persona del Questore pro tempore
tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege avente sede in Torino, via dell’Arsenale n. 21;



per l’annullamento

del decreto di divieto di detenzione armi e munizioni così deciso in data -OMISSIS- dal prefetto, che così ha disposto: « Al --ricorrente-, meglio sopra generalizzato, è vietato detenere armi e munizioni. L’interessato dovrà entro 150 giorni salvo diversa disposizione dell’A.G., alienare o altrimenti cedere a terzi nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, le armi e le munizioni in suo possesso comunicare al comando stazione Carabinieri di GN l’avvenuta alienazione delle suddette armi e munizioni, in caso di mancata cessione si dispone con il presente provvedimento la confisca del materiale. Ai fini della notifica di quanto disposto nel presente decreto viene incaricato il Comando Stazione Carabinieri di GN AL. Alessandria, 7 dicembre 2021 », e di ogni altro atto presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria e della Questura di Alessandria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2023 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. – -Ricorrente- domanda l’annullamento del decreto del 0-OMISSIS-, con il quale il Prefetto della Provincia di Alessandria gli ha vietato di detenere armi o munizioni, e gli ha intimato di provvedere alla vendita o alla cessione di quelle già detenute entro il termine di centocinquanta giorni. A fondamento della propria impugnazione, il ricorrente formula tre distinti ma correlati motivi di impugnazione (rispettivamente rubricati « 1) Eccesso di Potere », « 2) Violazione dell’art. 39 r.d. 773/1991 TULPS » e « 3. Difetto di Motivazioni »), a mezzo dei quali egli contesta l’incompletezza dell’istruttoria procedimentale svolta, l’errata ricostruzione e l’incongrua valutazione delle circostanze di fatto sussistenti al momento della decisione, nonché l’insufficienza e la contraddittorietà delle motivazioni offerte dall’Amministrazione.

2. – Resistono in giudizio le Amministrazioni intimate, evidenziando l’esaustività dell’istruttoria procedimentale svolta e l’ampia discrezionalità sottesa ai provvedimenti in materia di armi.

3. – Il giudizio è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 12/12/2023.

4. – Prima di entrare nel merito delle doglianze avanzate dal ricorrente, è opportuno inquadrarne le premesse normative.

Per incontroverso e condivisibile orientamento giurisprudenziale, nel nostro ordinamento non esistono posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto d’armi, giacché tali situazioni costituiscono eccezioni al generale divieto di cui all’art. 699 c.p. e all’art. 4 co. 1 della legge 18 aprile 1975 n. 110. L’autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini devono ritenersi prevalenti e prioritarie rispetto all’interesse del privato al rilascio del titolo. La possibilità di autorizzare l’uso di armi da parte dei privati è perciò improntata alla logica della massima cautela e del massimo rigore (Cons. Stato, Sez. III, 07/01/2020, n. 65).

In tale contesto normativo, l’art. 39 del r.d. 18/06/1931, n. 773 (TULPS) attribuisce al Prefetto il potere di « vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti […] alle persone ritenute capaci di abusarne ». Il presupposto della misura ablativa è la sussistenza di un rischio di un uso improprio degli armamenti da parte della persona interessata, condizione potenziale da apprezzarsi in chiave prognostica.

Il divieto di cui all’art. 39 TULPS non ha una finalità sanzionatoria e di repressione dei reati, ma una finalità di prevenzione, a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dello Stato. In particolare il divieto mira a prevenire il rischio di abusi e il mero pericolo che la detenzione di armi da parte dei privati possa essere occasione di incauto uso, anche solo per disattenzione o distrazione, elementi psicologici questi riconducibili ad un grado di colpa afferente alla stessa attitudine a custodire l’arma, di per sé rilevante nella materia dell’interesse alla tutela della pubblica incolumità (Cons. Stato, Sez. III, 06/12/2019, n. 8368). Per questa ragione, il giudizio prognostico posto a fondamento del diniego di uso delle armi viene considerato più stringente del giudizio di pericolosità sociale o di responsabilità penale, atteso che il divieto può essere adottato anche in base a situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza (Cons. Stato, Sez. III, 07/01/2020, n. 65). Anche il minimo elemento atto a incrinare ragionevolmente il convincimento di un uso appropriato delle armi giustifica insomma un provvedimento ablatorio che è ispirato a criteri di precauzione e prevenzione (Cons. Stato, Sez. III, 19/09/2022, n. 8078).

L’ambito di valutazione dell’Amministrazione è evidentemente connotato da ampia discrezionalità, dovendo l’Autorità prefettizia dare prevalenza alle esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica rispetto a quella del privato (Cons. Stato, Sez. III, 21/11/2022, n. 10222). La latitudine della discrezionalità sottesa ai provvedimenti inibitori materia di armi riduce la rilevanza dell’onere motivazionale posto a carico dell’Amministrazione, giacché è sufficiente che nei provvedimenti siano presenti elementi idonei a far ritenere che le valutazioni dell’Autorità non siano irrazionali o arbitrarie. Al di fuori di tali ipotesi, esula dal sindacato del Giudice amministrativo l’apprezzamento amministrativo relativo alla prognosi di non abuso delle armi da parte del soggetto che ne sia possessore (cfr. ex permultis da ultimo Cons. Stato, Sez. VI, 04/07/2023, n. 6508). Cionondimeno, la valutazione dell’Amministrazione deve fondarsi su circostanze attuali e concrete, chiaramente esplicitate nella motivazione del provvedimento, dalle quali sia possibile evincere la sussistenza di un rischio di abuso delle armi da parte del privato (T.R.G.A. Trento, Sez. I, 24/09/2021, n. 148).

5. – Venendo ora al merito dell’azione

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi