TAR Lecce, sez. III, sentenza 2019-06-26, n. 201901116

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2019-06-26, n. 201901116
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201901116
Data del deposito : 26 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/06/2019

N. 01116/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00691/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 691 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
C L M N, S L, nella qualità di legale rappresentante della Società Sgherza Francesco e Figli S.r.l., C G, C M, C A e C F, rappresentati e difesi dall'Avvocato I M D, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato P L P in Lecce, via Imbriani, n. 36;

contro

Comune di Carovigno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato S L, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Taranto, n. 92;

per l'annullamento:

- con il ricorso introduttivo:

- del provvedimento a firma del Responsabile dell'Area “Assetto del Territorio - Urbanistica” del Comune di Carovigno in data 9 gennaio 2015, con cui si dispone il rigetto dell'istanza di sottoscrizione della convenzione accessiva per la conclusione del procedimento di lottizzazione relativo a suoli di proprietà, ricadenti nelle zone “t. 35” e “t. 25” del P.d.F., e l'archiviazione della domanda di permesso di costruire prot. n. 635 dell'11 gennaio 2010;

- di ogni eventuale altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, qualora lesivo degli interessi dei ricorrenti;

- nonché:

- per l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla conclusione del procedimento di lottizzazione con la stipula della convenzione e a ottenere l’autorizzazione a lottizzare, l’autorizzazione paesaggistica e il permesso di costruire;

- per la condanna del Comune di Carovigno alla stipula della convenzione di lottizzazione e al rilascio dell'autorizzazione a lottizzare, dell’autorizzazione paesaggistica e del permesso di costruire entro un termine assegnando, previo assolvimento di tutti gli adempimenti eventualmente necessari;

- con i motivi aggiunti, per l’annullamento:

- della nota a firma del Responsabile dell’Area “Assetto del Territorio - Urbanistica” del Comune di Carovigno (prot. n. 13820 del 4 giugno 2015), con cui è stata rigettata l’istanza di autotutela presentata dai ricorrenti, relativa al diniego della stipula della convenzione di lottizzazione, e confermato integralmente il contenuto del provvedimento di rigetto già notificato;

- di ogni eventuale altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, qualora lesivo degli interessi dei ricorrenti;

- nonché per:

- accertare il diritto dei ricorrenti a stipulare la convenzione lottizzatoria e ottenere l’autorizzazione a lottizzare, l’autorizzazione paesaggistica e il permesso di costruire;

- ordinare al Comune di Carovigno di assolvere a tutti gli adempimenti all’uopo necessari, fissando sin d’ora un termine congruo e perentorio entro il quale l’Amministrazione dovrà procedere alla stipula e al rilascio dei provvedimenti conseguenti, come sopra specificati;

- condannare il Comune di Carovigno al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti, nella misura che sarà precisata e provata in corso di causa o, comunque, in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carovigno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2019 la dott.ssa M L R e uditi per le parti gli Avvocati S L e I M D;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I sei ricorrenti hanno impugnato, domandandone l’annullamento:

- il provvedimento emesso dal Responsabile dell’Area Assetto del Territorio del Comune di Carovigno in data 9 gennaio 2015, con cui è stato disposto il rigetto dell’istanza di sottoscrizione della convenzione accessiva per la conclusione del procedimento lottizzatorio relativo ai predetti suoli, ricadenti nelle zone “t. 35” e “t. 25” del Programma di Fabbricazione del Comune di Carovigno, e l’archiviazione della domanda di permesso di costruire prot. n. 635 dell’11 gennaio 2010;

- ogni eventuale altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, qualora lesivo degli interessi dei ricorrenti.

Hanno chiesto, inoltre, l’accertamento del diritto alla conclusione del procedimento di lottizzazione con la stipula della convenzione e a ottenere il rilascio dell’autorizzazione a lottizzare, dell’autorizzazione paesaggistica e del permesso di costruire, nonché la condanna del Comune a stipulare la convenzione di lottizzazione, nonché per la condanna del Comune di Carovigno al rilascio dell’autorizzazione a lottizzare, dell’autorizzazione paesaggistica (essendo stato già reso il parere favorevole vincolante della Soprintendenza - in data 12 dicembre 2012) e del permesso di costruire entro un termine assegnando, previo assolvimento di tutti gli adempimenti eventualmente necessari.

A sostegno del ricorso hanno dedotto le censure così rubricate:

1) Sul provvedimento impugnato e sul termine di decadenza del P.d.L.: Violazione ed erronea applicazione degli artt. 16, comma 5 e 17 della Legge n. 1150/1942, dell’art. 37 della Legge Regionale pugliese n. 56/1980, dell’art. 10 della Legge Regionale pugliese n. 21/2011 - Violazione per omessa applicazione dell’art. 28 della Legge n. 1150/1942 e dell’art. 28 della Legge Regionale pugliese n. 56/1980, nonché dell’art. 37, commi 6 e 7 di quest’ultima Legge Regionale - Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto, difetto di istruttoria, motivazione incongrua, contraddittorietà e illogicità - Sviamento;

2) Sull’obbligo di addivenire alla sottoscrizione della convenzione lottizzativa e all’emanazione degli atti conseguenti, già richiesti.

Si è costituito in giudizio il Comune di Carovigno, contestando “ in toto ” le avverse pretese e chiedendo la reiezione del gravame.

Con motivi aggiunti depositati il 18 settembre 2015, i ricorrenti hanno impugnato, altresì, domandandone l’annullamento:

- la nota emessa dal Responsabile dell’Area “Assetto del Territorio - Urbanistica” del Comune di Carovigno (prot. n. 13820 del 4 giugno 2015), con cui è stata rigettata l’istanza di autotutela presentata dai ricorrenti, relativa al diniego della stipula della convenzione di lottizzazione, con l’integrale conferma del precedente diniego;

- ogni eventuale altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, qualora lesivo degli interessi dei ricorrenti.

Hanno chiesto, inoltre:

- accertare il diritto dei ricorrenti a stipulare la convenzione di lottizzazione e ottenere l’autorizzazione a lottizzare, l’autorizzazione paesaggistica e il permesso di costruire;

- ordinare al Comune di Carovigno di assolvere a tutti gli adempimenti all’uopo necessari, fissando sin d’ora un termine congruo e perentorio entro il quale l’Amministrazione dovrà procedere alla stipula della convenzione e al rilascio dei provvedimenti conseguenti, come sopra specificati;

- condannare il Comune di Carovigno al risarcimento del danno, nella misura che sarà precisata e provata in corso di causa o, comunque, in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.

A sostegno dei motivi aggiunti hanno dedotto:

1) Illegittimità autonoma: Violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 - Eccesso di potere per erronea e insufficiente motivazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà con precedenti provvedimenti, disparità di trattamento - Sviamento;

2) Illegittimità derivata da tutti i medesimi vizi già dedotti nel ricorso introduttivo contro l’atto confermato, con le censure che di seguito si riportano:

- Sul provvedimento impugnato e sul termine di decadenza del P.d.L.: Violazione ed erronea applicazione degli artt. 16, comma 5 e 17 della Legge n. 1150/1942, dell’art. 37 della Legge Regionale pugliese n. 56/1980, dell’art. 10 della Legge Regionale pugliese n. 21/2011 - Violazione per omessa applicazione dell’art. 28 della Legge n. 1150/1942 e dell’art. 28 della Legge Regionale pugliese n. 56/1980, nonché dell’art. 37, commi 6 e 7 di quest’ultima Legge Regionale - Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto, difetto di istruttoria, motivazione incongrua, contraddittorietà e illogicità - Sviamento;

2) Sull’obbligo di addivenire alla sottoscrizione della convenzione lottizzativa e all’emanazione degli atti conseguenti, già richiesti.

Si è costituito anche sui predetti motivi aggiunti il Comune di Carovigno, eccependo “ in limine ” la natura di atto meramente confermativo della nota prot. n. 13820 del 4 giugno 2015 (come tale insuscettibile di impugnazione giurisdizionale). Ha, poi, contestato “ in toto ” le avverse pretese e chiedendone il rigetto.

Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.

Con memoria difensiva del 14 febbraio 2019, i ricorrenti hanno rinunciato “a coltivare nell’ambito di questo giudizio la domanda risarcitoria proposta con l’atto di motivi aggiunti (ragione per cui non si illustrano i documenti da ultimo depositati, riferiti appunto a quella istanza);
con la precisazione che la rinuncia è riferita esclusivamente alla domanda, dovendo pertanto intendersi come rinuncia agli atti del giudizio in parte qua , non già come rinuncia all’azione, ossia alla pretesa sostanziale al risarcimento di tutti i danni provocati dall’illegittimo e illecito contegno tenuto negli anni dal Comune di Carovigno e dai suoi rappresentanti e funzionari”, e formulando “esplicita riserva di proporre successivamente in via autonoma, nei modi e termini di legge, la domanda risarcitoria, articolandola in relazione all’esito del presente giudizio e al successivo comportamento dell’Amministrazione comunale”.

Con memoria di replica del 25 febbraio 2019, il Comune di Carovigno ha eccepito la sopravvenuta improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, in ragione di quanto statuito dall’art. 106 del P.P.T.R. della Regione Puglia.

All’udienza pubblica del 19 marzo 2019, su istanza di parte, la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

0. - Il ricorso è, in parte, fondato nel merito e deve essere, quindi, parzialmente accolto, in parte, improcedibile (per rinunzia) e, in parte, inammissibile, nei sensi e termini di seguito indicati.

1. - Le domande di annullamento degli atti impugnati, formulate con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, e la domanda di accertamento del diritto alla sottoscrizione della convenzione accessiva di lottizzazione sono fondate e devono essere, pertanto, accolte.

2. - I ricorrenti espongono che il Piano di Lottizzazione di che trattasi (interessante l’area in Località “Pantanagianni”, tipizzata dal Piano di Fabbricazione del Comune di Carovigno nell’ambito delle zone “t25” - “Turistico residenziale di ristrutturazione e completamento” e “t35” - “Turistico residenziale di espansione”) è stato a suo tempo approvato con deliberazione n. 1 del 7 gennaio 1994 del Commissario “ ad acta ” (nominato a seguito dell’ordinanza di questo T.A.R. n. 774/1990), “alle condizioni tutte di cui: a) nulla osta dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Brindisi della Regione Puglia;
b) parere n. 25/93 espresso nella seduta del 22.9.1993 del Comitato Urbanistico Regionale …..”.

Illustrano, poi, in particolare, i ricorrenti di avere ottenuto i seguenti atti di assenso:

“- parere paesaggistico favorevole, rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, con nota prot. n. 22289 del 12.12.2012 (doc. 10);

- parere sulla compatibilità idraulica degli interventi da realizzare, rilasciato dall'Autorità di Bacino con nota prot. n. 10727 del 6.8.2013 (doc. 11);

- nulla-osta sul vincolo idrogeologico, rilasciato dalla Regione Puglia - Dirigente dell’Ufficio Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali, con nota prot. n. 21407 del 10.10.2013 (doc. 12)”.

A fronte di reiterate istanze volte a pervenire alla “stipula della convenzione lottizzativa a conclusione del procedimento in oggetto”, il Comune di Carovigno ha, infine (a seguito della presentazione, da parte degli interessati, di <<ricorso al TAR Puglia sezione di Lecce “per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Carovigno in ordine alla richiesta di concludere il procedimento di lottizzazione delle aree di loro proprietà in località Pantanagianni a completamento delle zone t.25 e t.35 del P.d.F. vigente, mediante stipula della convenzione lottizzativa>>), rigettato, con il provvedimento del 9 gennaio 2015 (impugnato con il ricorso introduttivo), la richiesta di convenzionamento del Piano di Lottizzazione in questione e archiviato la domanda di permesso di costruire (prot. n. 635 dell’11 gennaio 2010), così testualmente argomentando:

“- Visti ed applicati: l’art. 16, comma 5, e l’art. 17 della legge 17.8.1942 n. 1150, l’art. 37 della legge regionale 31.5.1980 n. 56 e l’art. 10 della legge regionale n. 21/2011;

- Ritenuto che il Comune non può allo stato degli atti sottoscrivere la convenzione, atteso che il Piano di Lottizzazione, approvato con deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 7.1.1994 è decaduto, in virtù di quanto disposto dagli artt. 16, comma 5, e 17 della legge n. 1150/1942 nonché dall'art. 37 della legge regionale n. 56/80, per come pacificamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa”.

Il predetto diniego del 9 gennaio 2015 è stato, poi, confermato integralmente con la nota (gravata con i motivi aggiunti) prot. n. 13820 del 4 giugno 2015 (atto non meramente confermativo, in ragione della rinnovata istruttoria, all’esito della proposizione del ricorso giurisdizionale in esame), di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela del precedente diniego.

3. - Orbene, i ricorrenti deducono, essenzialmente, l’inapplicabilità ai Piani di Lottizzazione delle norme poste dal civico Ente alla base del gravato diniego, in quanto le disposizioni richiamate dalla P.A. “si riferiscono al piano particolareggiato, strumento urbanistico esecutivo diverso e ben distinto dal piano di lottizzazione, contrassegnato, quest'ultimo, dalla presenza della convenzione attuativa tra proprietari e Comune, che manca invece nel primo”.

Evidenziano, in particolare, che “le due norme statali” (artt. 16, comma 5 e 17 della Legge n. 1150/1942) <<sono rubricate rispettivamente “approvazione di piani particolareggiati” e “validità dei piani particolareggiati”, e non contengono alcun riferimento alle lottizzazioni, che sono disciplinate invece dal successivo art. 28>>, nel mentre <<L’art. 37 della 1.r. 56/1980 , rubricato “Attuazione degli strumenti esecutivi del Piano regolatore e pubblica utilità” si riferisce, nei primi cinque commi, a strumenti esecutivi di iniziativa pubblica ivi dettagliatamente elencati: piani particolareggiati, piani di zona, piani per insediamenti produttivi, piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale;
ai commi 6 e 7, poi, così dispone: “Il termine per l’esecuzione dell’aliquota delle opere di urbanizzazione relative agli immobili inseriti nel P.P.A. e previsti dalla convenzione di cui all’art. 28 della presente legge, è stabilito dallo stesso P.P.A. Per i comuni esonerati o sforniti di P.P.A. il termine massimo di cui al comma precedente è di 10 anni dalla data della stipula della convenzione”>>.

Quanto, poi, all’art. 10 della Legge Regionale n. 21/2011, espongono trattarsi “della norma che trasferisce alla giunta comunale la competenza all’adozione e approvazione dei piani attuativi”.

Sottolineano, poi, che <<entrambe le leggi urbanistiche, statale e regionale, recano norme specifiche in tema di lottizzazione edilizia, nelle quali si dispone chiaramente che il termine di validità del piano lottizzatorio decorre (non già dall’approvazione, bensì) dalla stipula della convenzione (il riferimento è all’art. 28, comma 5, della Legge nazionale n. 1150/1942, rubricato “Lottizzazione di aree”, e art. 28, comma 1, n. 4 della Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 56).

Sottolineano, ancora, che “a differenza delle disposizioni testé riportate in tema di lottizzazioni, per i piani particolareggiati l’art. 16, co. 5°, l.u. stabilisce che il termine per l’ultimazione delle opere è fissato nel decreto di approvazione;
ciò, evidentemente, per la banale ragione che il p.p.e. può (e quindi deve) essere attuato a partire proprio dalla data della relativa approvazione”;
nel mentre per le lottizzazioni edilizie “sarebbe, più che illogico, addirittura inconcepibile immaginare che un termine possa iniziare a decorrere prima ... di essere stabilito (appunto, nella convenzione) e prima che sia giuridicamente possibile eseguire l’attività di che trattasi, nello specifico, realizzare le opere previste dal piano”, atteso pure che, <<Peraltro, nel caso di specie, anche lo schema di convenzione a suo tempo approvato dal Commissario (elaborato n. 11 del P.d.L.) prevede, all’art. 4, comma 2, che “tutte le suddette opere dovranno essere ultimate entro anni 10 dalla data di stipulazione della presente convenzione...”>>.

Affermano, in conclusione:

- che “Il termine di decadenza del piano di lottizzazione …. comincia a decorrere dopo la stipula della convenzione, atto negoziale tipico nel quale l’incontro delle volontà delle parti trova formalizzazione, che precede l’autorizzazione a lottizzare (in passato di competenza sindacale, oggi dirigenziale), nonché il rilascio dei titoli edilizi (nel caso di specie, il P.d.C. richiesto - per la seconda volta - nel 2010, stante la previsione, nella delibera di approvazione del P.d.L., dell’obbligo di predisporre una progettazione esecutiva unitaria)”;

- e che, <<Nella fattispecie oggetto di ricorso, nulla è cambiato rispetto alle originarie condizioni e statuizioni, se non l’espletamento di ulteriori verifiche, sempre su iniziativa pubblica” (le quali hanno portato al rilascio di atti interlocutori favorevoli, tra il 2012 e il 2013, rilasciati su impulso dello stesso Comune, il che pure confermerebbe che il civico Ente non ha finora ritenuto applicabile la decadenza decennale), “anche ai fini del rilascio del p.d.c., nonché la conferma dell’interesse pubblico a realizzare la pianificata trasformazione urbanistica, “certificata” nel P.U.G. adottato>>
(con deliberazione del Consiglio Comunale di Carovigno n. 47 del 27 ottobre 2012), rispetto al quale assume la conformità del Piano di Lottizzazione in questione.

Deducono che “la sottoscrizione della convenzione e il rilascio dell’autorizzazione a lottizzare rientrino nella competenza dirigenziale, proprio perché consistenti in meri atti di gestione, attuativi dell’indirizzo già espresso con l’approvazione dello strumento pianificatorio e mai smentito o modificato, anzi - come detto - confermato sia per facta concludentia , sia, da ultimo, in forma esplicita, con l’adozione del P.U.G.” e che, del pari, “è dovuto il formale rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, a conclusione del procedimento avviato dal Comune con nota 20.11.2012 prot. n. 21859 … , nel quale è stato reso il parere favorevole della Soprintendenza …., vincolante ai sensi dell’art. 146, co. 5°, del d.lgs. n. 42/2004”.

Concludono, “al fine di garantire … effettività di tutela”, chiedendo di “disporre, già in questa sede, tutte le misure idonee assicurare l’attuazione dell’emananda pronuncia, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., come indicate nelle conclusioni …. o, comunque, come il Collegio riterrà opportuno specificare”.

3.1 - Le censure proposte con le domande di annullamento azionate sono fondate, nei sensi e termini di cui in prosieguo.

3.2 - Osserva il Collegio che il punto di diritto controverso - sostanzialmente, l’unico - riguarda la decorrenza del termine decennale di validità del Piano di Lottizzazione di che trattasi, se, cioè, il “ dies a quo ” debba essere individuato:

- nella data del provvedimento di approvazione del Piano di Lottizzazione, come sostiene - anche in giudizio - il Comune di Carovigno, in ragione, essenzialmente: per un verso, “dell’infruttuoso decorso del termine decennale di cui all’art. 37 della legge regionale n. 56/80 e di cui agli artt. 16, comma 5, e 17 della legge n. 1150/1942, previsto espressamente per i piani particolareggiati, ma pacificamente valevole anche per i piani di lottizzazione”;
e, per altro verso, della natura meramente accessoria della convenzione rispetto al Piano di Lottizzazione, deputata “esclusivamente alla regolazione dei rapporti fra il soggetto esecutore delle opere ed il Comune con riferimento agli adempimenti derivanti dal Piano medesimo, ma che non può incidere sulla validità massima, prevista per legge, del sovrastante strumento di pianificazione secondaria”;

- ovvero nella data di stipula di detta convenzione, come, invece, affermato dai ricorrenti.

3.3 - Ricorda, innanzitutto, il Collegio che, nel sistema urbanistico vigente, il Piano di Lottizzazione - previsto dall’art. 28 della Legge nazionale 17 agosto 1942 n. 1150 e ss.mm.ii. - assume la valenza di specifico strumento urbanistico (convenzionato) di attuazione, ossia di pianificazione di dettaglio, destinato in prevalenza a disciplinare (convenzionalmente e sulla base dell’accordo fra parte pubblica e parte privata) interventi a carattere residenziale su aree non ancora urbanizzate.

E’ stato, infatti, anche recentemente ribadito che i Piani di Lottizzazione cc.dd. convenzionati “ sostituiscono i piani particolareggiati d’esecuzione e rappresentano uno strumento concordato, costituito da un accordo tra i proprietari e da un atto di approvazione del comune ” (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 22 gennaio 2019, n. 536).

Tale specifico e peculiare strumento attuativo di secondo livello deve ritenersi perfezionato definitivamente soltanto con la stipula dell’apposita convenzione (che cristallizza i rispettivi e reciproci diritti e obblighi della parte pubblica e di quella privata), cui resta subordinato lo stesso rilascio dell’autorizzazione edilizia alla realizzazione della lottizzazione stessa.

Ed invero, “ la convenzione costituisce, di regola, il punto di approdo nel quale si formalizzano a livello negoziale i reciproci obblighi dei lottizzanti e dell’Amministrazione dopo che quest’ultima ha approvato il Piano stesso: detta convenzione è atto autonomo e indipendente rispetto al provvedimento di approvazione del Piano di Lottizzazione, sia pure allo stesso accessiva e consequenziale. Essa è atto negoziale tipico, nel quale l’incontro delle volontà trova formalizzazione: da un lato, infatti, c’è la volontà dei privati che potrebbero avere interesse a procedere nel successivo passaggio della convenzione per, poi, realizzare gli interventi con i dovuti e necessari titoli edilizi;
dall’altro lato, contestualmente, c’è la volontà dell’Amministrazione, espressa con l’approvazione del Piano. Sono queste due volontà ad incontrarsi nella convenzione di lottizzazione e, come in tutti i negozi giuridici, le parti formalizzeranno e accetteranno i propri obblighi (e i propri diritti) sulla base del presupposto Piano.

Pertanto, il Piano di Lottizzazione diviene fonte attuale di diritti e di obblighi nei rapporti tra le parti solo quando il procedimento di formazione dello strumento attuativo si è completato con la stipula della relativa convenzione ” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Terza, 7 ottobre 2014, n. 2444).

3.4 - Ciò opportunamente premesso, con riferimento alla specifica questione di diritto di cui al presente giudizio, questa Sezione ha già avuto modo di ritenere che << il Piano di Lottizzazione - previsto dall’art. 28 della Legge 17 Agosto 1942 n° 1150, come modificato dall’art. 8 della Legge 6 Agosto 1967 n° 765 - perde efficacia alla scadenza del termine massimo di dieci anni, così come avviene per il Piano Particolareggiato, essendo indifferente, a tali fini, che si tratti di uno strumento attuativo di iniziativa privata o di iniziativa pubblica.

Peraltro, tale strumento attuativo deve ritenersi perfezionato soltanto con la stipulazione dell’apposita convenzione (che accede al Piano di Lottizzazione), cui resta subordinato lo stesso rilascio dell’autorizzazione edilizia alla realizzazione della lottizzazione.

Pertanto, se è vero che decorso il termine decennale il P.d.L. perde di efficacia e non può più costituire valido presupposto per il rilascio di un titolo abilitativo, è altrettanto vero che il “dies a quo” della decorrenza dell’anzidetto termine va individuato nella data di stipula della relativa convenzione, in quanto il Piano di Lottizzazione diviene fonte attuale di diritti e di obblighi nei rapporti tra le parti solo quanto il procedimento di formazione dello strumento attuativo si è in tal modo completato.

Con la conseguenza che, in mancanza della stipula della convenzione, non si pone affatto un problema di sopravvenuta inefficacia del P.d.L. per decorso del termine decennale, non essendo in realtà tale termine di efficacia neppure iniziato decorrere (Cfr: T.A.R. Sardegna, II Sezione, 7 Giugno 2013 n° 467)>> (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Terza, 5 agosto 2014, n. 2133): in definitiva, “ il termine iniziale, a partire dal quale occorre computare il termine decennale di efficacia del piano stesso, va identificato non nella data di approvazione del piano di lottizzazione, bensì nella data di perfezione e di efficacia del titolo convenzionale da cui propriamente originano i diritti ed obblighi scaturenti dalla convenzione di lottizzazione, ovvero dal diverso termine di durata del rapporto convenzionale eventualmente stabilito pattiziamente (Tar Liguria, sezione I, sentenza 29.01.2015, n. 148) ” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Terza, 16 gennaio 2018, n. 52).

Ed invero:

- nel mentre nelle ipotesi del Piano Particolareggiato di attuazione, l’attività pubblicistica della P.A. definisce e conclude l’ iter approvativo del Piano medesimo (infatti, l’art. 16, comma 5 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 dispone che “ Col decreto di approvazione sono decise le opposizioni e sono fissati il tempo, non maggiore di anni 10, entro il quale il piano particolareggiato dovrà essere attuato ”);

- al contrario, l’approvazione del Piano di Lottizzazione da parte dell’Amministrazione (momento propriamente “pubblicistico”) costituisce - solo - un elemento prodromico e preliminare (insieme all’accordo dei proprietari) di quella (complessa e articolata) fattispecie a formazione progressiva che è, sostanzialmente, il Piano di Lottizzazione, e che si completa - solo - con la stipula dell’apposita convenzione di lottizzazione prevista dalla Legge (ultimo e necessario atto che definisce la fattispecie medesima);
sicchè, “ il piano di lottizzazione deve ritenersi perfezionato definitivamente soltanto con la stipula dell’apposita convenzione, dalla quale decorre il termine decennale di efficacia del piano ” (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 3 aprile 2014, n. 1597).

D’altro canto (come pure condivisibilmente rilevato dai ricorrenti) sarebbe irragionevole ipotizzare che il predetto termine decennale possa iniziare a decorrere prima che sia giuridicamente possibile eseguire (a seguito, appunto, della stipula della citata convenzione) le opere di urbanizzazione previste dal Piano di Lottizzazione (la cui realizzazione è elemento essenziale, ontologicamente connaturato al Piano di Lottizzazione medesimo, e che concretizzano l’attuazione di detto Piano).

Peraltro, la contraria opzione ermeneutica porterebbe all’assurda conseguenza di far dipendere dalla mera volontà di una sola delle parti - (entrambe necessariamente) in gioco - l’efficacia del Piano di Lottizzazione convenzionato, sicchè va ripudiata in forza del c.d. metodo apagogico.

3.5 - Orbene, poiché, nella fattispecie concreta in esame, non è mai stata stipulata alcuna convenzione accessiva al Piano di Lottizzazione per cui è controversia, deve ritenersi che il Piano di Lottizzazione “ de quo ” non abbia ancora perso efficacia (come, invece, sostenuto dal Comune di Carovigno), non essendo, in realtà, tale termine di efficacia neppure iniziato decorrere.

3.6 - Si può, poi, superare l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (sollevata dal Comune resistente - solo - con la memoria di replica del 25 febbraio 2019), con cui il civico Ente deduce che i ricorrenti non trarrebbero “alcun vantaggio per effetto di quanto statuito dall’art. 106 delle N.T.A. del P.P.T.R. della Regione Puglia”, assumendo che <<Siffatta normativa, per come interpretata anche dalla stessa Regione Puglia nelle linee guida di cui alla deliberazione di G.R. n. 2331/2017 punti 12 e 13, basate sulle medesime sentenze cui si è fatto leva nel controricorso, impone l’acquisizione di un parere di compatibilità paesaggistica a norma dell’art. 96, “decorso il termine di efficacia dei predetti piani”>>.

E tanto, in via dirimente, facendo - comunque - espressamente salva l’eventuale acquisizione (dopo la stipula della convenzione e prima del successivo ed eventuale rilascio del permesso di costruire) del parere di compatibilità paesaggistica ex art. 96 del P.P.T.R. della Regione Puglia e 106 delle NN.TT.AA. del P.P.T.R., qualora necessario (e trattandosi, allo stato, di segmento successivo del potere amministrativo, non ancora esercitato, ed estraneo, pertanto, all’oggetto della presente causa).

Peraltro, si osserva che il P.P.T.R. della Regione Puglia è stato adottato con deliberazione della Giunta Regionale Pugliese 2 agosto 2013, n. 1435, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 108 del 6 agosto 2013 (anteriormente, quindi, al primo diniego del 9 gennaio 2015) e approvato con deliberazione della Giunta Regionale Pugliese 16 febbraio 2015, n. 176, pubblicata sul B.U.R.P. n. 40 del 23 marzo 2015 (prima, pertanto, del secondo diniego del 4 giugno 2015), senza che gli atti impugnati contengano alcun espresso riferimento motivazionale al predetto Piano Paesaggistico regionale.

3.7 - In conclusione, nella fattispecie concreta in esame, le domande di annullamento e di accertamento del diritto alla sottoscrizione della convenzione accessiva (proposte con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti) sono fondate e devono essere accolte.

4. - Va, invece, dichiarata inammissibile la domanda di accertamento al diritto al rilascio dell’autorizzazione a lottizzare, dell’autorizzazione paesaggistica e del permesso di costruire, in quanto la posizione azionata è, “ in parte qua ”, di interesse legittimo (con il conseguente necessario esercizio del potere amministrativo da parte della P.A.) e non già di diritto soggettivo.

5. - Infine, è improcedibile la domanda risarcitoria proposta con i motivi aggiunti, per rinuncia alla domanda medesima, “nell’ambito di questo giudizio” (cfr. la memoria difensiva dei ricorrenti in data 14 febbraio 2019, di cui il Comune resistente ha preso atto nella successiva memoria di replica del 25 febbraio 2019).

6. - Per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso, integrato dai motivi aggiunti in corso di causa, deve essere:

- in parte, accolto, con riferimento alle domande di annullamento azionate e di accertamento del diritto alla sottoscrizione della convenzione accessiva di lottizzazione di che trattasi, disponendosi, per l’effetto, l’annullamento degli atti impugnati e ordinando al Comune di Carovigno di procedere alla stipula della predetta convenzione, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza;

- in parte, dichiarato inammissibile, in relazione alla domanda di accertamento del diritto al rilascio dell’autorizzazione a lottizzare, dell’autorizzazione paesaggistica e del permesso di costruire (e conseguente condanna del Comune di Carovigno al relativo rilascio);

- in parte, dichiarato improcedibile, con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni proposta con i motivi aggiunti, per rinuncia dei ricorrenti “nell’ambito di questo giudizio”.

7. - Sussistono i presupposti di legge (il complessivo esito del giudizio) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

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